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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1563/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SA AV, Presidente
STORACI SE, AT
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 587/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 17/02/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2571 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 2.1.2024 ed iscritto al n. 3/24 R.G.A., Rappresentante_1, nella qualità di liquidatore della Ricorrente_1 in liquidazione, riassumeva il giudizio tributario di cui in epigrafe a seguito dell'ordinanza n. 29257 del 4.10.2023 con cui la Suprema Corte aveva cassato la sentenza di questa Corte
n. 2180/04/22, depositata in data 16 marzo 2022, che aveva rigettato l'appello proposto nei confronti della
Ricorrente_1 in liquidazione avverso la sentenza n. 587/02/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che aveva accolto il ricorso della suddetta società avente ad oggetto il provvedimento con il quale l'Ufficio aveva rigettato l'istanza di rimborso del credito Iva, pari a euro 63.948,00, esposto nel quadro RX del Modello unico 2008, relativo al periodo 2007.
La Suprema Corte, nel cassare la menzionata pronuncia di appello, rilevava che il giudice si era attenuto al principio secondo il quale “in tema di IVA, ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'imposta in caso di cessazione dell'attività, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, оссorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva della medesima, potendo tale momento essere individuato con la messa in liquidazione della società e non con quelli dello scioglimento della società
e/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso”. Invero, aveva ritenuto tempestiva l'esposizione da parte della Cooperativa contribuente del credito IVA nel Modello Unico 2008, Quadro Rx, rigo RX2, relativo all'anno 2007, in corrispondenza della Colonna IV, come "credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione"- alla quale erano sopravvenuti, in data 30.12.2008, la liquidazione della società con la gestione commissariale della stessa in forza di decreti dell'Assessorato alle attività produttive della Regione Sicilia – che si era trasformata in richiesta di rimborso con applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 с.с. е non già di quello di decadenza biennale ex art. 21 del d. lgs. n. 546/92, atteso che trattavasi di fattispecie in cui "in presenza di dichiarazione recante la scelta di utilizzo del credito in compensazione .. [era] sopravvenuto il decesso del contribuente che equivaleva alla cessazione delle attività operative da parte della Cooperativa in questione a seguito del commissariamento e della liquidazione disposti dal competente Assessorato regionale".
Tuttavia, una volta esclusa la decadenza, il giudice di appello aveva riconosciuto automaticamente il rimborso richiesto, omettendo di pronunciare sulla censura con cui l'Ufficio aveva contestato l'an del credito in questione, evidenziando come il relativo onere incombesse sulla contribuente, nonché il quantum dello stesso stante l'avvenuto utilizzo, in parte, dell'assunto credito in compensazione.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso ed in relazione ad esso, aveva cassato la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio - anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità - alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.
Nel presente giudizio il ricorrente per riassunzione chiedeva di “volere ritenere reiterato ed integralmente richiamato nel presente giudizio tutto quanto riassunto eccepito, rilevato, dedotto e richiesto, i motivi ed il petitum, in relazione al motivo accolto e rinviato, anche in ordine alle spese dei giudizi…”.
L'Agenzia delle Entrate controdeduceva, chiedendo: 1) il rigetto del ricorso per riassunzione proposto, nel caso di mancata prova, da parte della richiedente società, della sussistenza dei presupposti per ottenere il chiesto rimborso, con condanna di parte ricorrente alle spese per tutti i gradi di giudizio;
2) in via subordinata, di compensare interamente tra le parti le spese di lite, stante la complessità del contenzioso in questione, che ha richiesto ben 4 gradi di giudizio per giungere a conclusiva risoluzione. All'udienza del 16.2.2026, il giudizio veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio di rinvio a questa Corte è stato demandato di valutare l'an ed il quantum dell'assunto credito IVA, in parte utilizzato in compensazione dalla società Ricorrente_1 posta in liquidazione, del quale è stato chiesto il rimborso.
Tale valutazione deve essere effettuata alla luce del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di rimborso IVA, il richiedente, quale soggetto rilevante ai fini dell'IVA, quando formula una pretesa direttamente nei confronti dell'amministrazione per la restituzione dell'eccedenza dell'IVA detraibile, è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, di avere, a sua volta, assolto all'imposta, da cui è maturata detta eccedenza, in difetto della quale il credito deve essere disconosciuto, non derivando alcuna definitività da quanto indicato in dichiarazione" (Cass. sez. 5, ordinanza n. 21656 del 1.8.2024).
In particolare, come si legge in parte motiva, la richiesta di rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito – che, in ultima analisi, si sostanzia in una richiesta di restituzione – esige di necessità (ontologicamente) il pagamento del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, indicato dal fornitore in fattura: ragion per cui, in difetto della prova del pagamento dell'imposta, il cui onere incombe al contribuente, il rimborso deve essere denegato.
Il che a maggior ragione vale a fronte della contestazione del fisco (Cass. sezioni unite n. 21766 del 29.7.2021 in parte motiva).
Orbene, nel caso di specie, la società richiedente, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito alcuna prova documentale dell'esistenza del credito IVA chiesto a rimborso (e, peraltro, parzialmente utilizzato in compensazione per euro 2.653,00 nel 2008 e per euro 3.879,06 nel 2009) la cui spettanza non deve essere, pertanto, riconosciuta.
Ne consegue il definitivo rigetto del ricorso avverso il diniego di rimborso di IVA a credito.
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese dell'intero giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti processuali, stante la particolarità del caso concreto e l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali dopo l'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Il giudice rel
SE STORACI Il presidente AV SA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SA AV, Presidente
STORACI SE, AT
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 587/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 17/02/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2571 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 2.1.2024 ed iscritto al n. 3/24 R.G.A., Rappresentante_1, nella qualità di liquidatore della Ricorrente_1 in liquidazione, riassumeva il giudizio tributario di cui in epigrafe a seguito dell'ordinanza n. 29257 del 4.10.2023 con cui la Suprema Corte aveva cassato la sentenza di questa Corte
n. 2180/04/22, depositata in data 16 marzo 2022, che aveva rigettato l'appello proposto nei confronti della
Ricorrente_1 in liquidazione avverso la sentenza n. 587/02/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che aveva accolto il ricorso della suddetta società avente ad oggetto il provvedimento con il quale l'Ufficio aveva rigettato l'istanza di rimborso del credito Iva, pari a euro 63.948,00, esposto nel quadro RX del Modello unico 2008, relativo al periodo 2007.
La Suprema Corte, nel cassare la menzionata pronuncia di appello, rilevava che il giudice si era attenuto al principio secondo il quale “in tema di IVA, ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'imposta in caso di cessazione dell'attività, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, оссorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva della medesima, potendo tale momento essere individuato con la messa in liquidazione della società e non con quelli dello scioglimento della società
e/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso”. Invero, aveva ritenuto tempestiva l'esposizione da parte della Cooperativa contribuente del credito IVA nel Modello Unico 2008, Quadro Rx, rigo RX2, relativo all'anno 2007, in corrispondenza della Colonna IV, come "credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione"- alla quale erano sopravvenuti, in data 30.12.2008, la liquidazione della società con la gestione commissariale della stessa in forza di decreti dell'Assessorato alle attività produttive della Regione Sicilia – che si era trasformata in richiesta di rimborso con applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 с.с. е non già di quello di decadenza biennale ex art. 21 del d. lgs. n. 546/92, atteso che trattavasi di fattispecie in cui "in presenza di dichiarazione recante la scelta di utilizzo del credito in compensazione .. [era] sopravvenuto il decesso del contribuente che equivaleva alla cessazione delle attività operative da parte della Cooperativa in questione a seguito del commissariamento e della liquidazione disposti dal competente Assessorato regionale".
Tuttavia, una volta esclusa la decadenza, il giudice di appello aveva riconosciuto automaticamente il rimborso richiesto, omettendo di pronunciare sulla censura con cui l'Ufficio aveva contestato l'an del credito in questione, evidenziando come il relativo onere incombesse sulla contribuente, nonché il quantum dello stesso stante l'avvenuto utilizzo, in parte, dell'assunto credito in compensazione.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso ed in relazione ad esso, aveva cassato la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio - anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità - alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.
Nel presente giudizio il ricorrente per riassunzione chiedeva di “volere ritenere reiterato ed integralmente richiamato nel presente giudizio tutto quanto riassunto eccepito, rilevato, dedotto e richiesto, i motivi ed il petitum, in relazione al motivo accolto e rinviato, anche in ordine alle spese dei giudizi…”.
L'Agenzia delle Entrate controdeduceva, chiedendo: 1) il rigetto del ricorso per riassunzione proposto, nel caso di mancata prova, da parte della richiedente società, della sussistenza dei presupposti per ottenere il chiesto rimborso, con condanna di parte ricorrente alle spese per tutti i gradi di giudizio;
2) in via subordinata, di compensare interamente tra le parti le spese di lite, stante la complessità del contenzioso in questione, che ha richiesto ben 4 gradi di giudizio per giungere a conclusiva risoluzione. All'udienza del 16.2.2026, il giudizio veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio di rinvio a questa Corte è stato demandato di valutare l'an ed il quantum dell'assunto credito IVA, in parte utilizzato in compensazione dalla società Ricorrente_1 posta in liquidazione, del quale è stato chiesto il rimborso.
Tale valutazione deve essere effettuata alla luce del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di rimborso IVA, il richiedente, quale soggetto rilevante ai fini dell'IVA, quando formula una pretesa direttamente nei confronti dell'amministrazione per la restituzione dell'eccedenza dell'IVA detraibile, è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, di avere, a sua volta, assolto all'imposta, da cui è maturata detta eccedenza, in difetto della quale il credito deve essere disconosciuto, non derivando alcuna definitività da quanto indicato in dichiarazione" (Cass. sez. 5, ordinanza n. 21656 del 1.8.2024).
In particolare, come si legge in parte motiva, la richiesta di rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito – che, in ultima analisi, si sostanzia in una richiesta di restituzione – esige di necessità (ontologicamente) il pagamento del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, indicato dal fornitore in fattura: ragion per cui, in difetto della prova del pagamento dell'imposta, il cui onere incombe al contribuente, il rimborso deve essere denegato.
Il che a maggior ragione vale a fronte della contestazione del fisco (Cass. sezioni unite n. 21766 del 29.7.2021 in parte motiva).
Orbene, nel caso di specie, la società richiedente, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito alcuna prova documentale dell'esistenza del credito IVA chiesto a rimborso (e, peraltro, parzialmente utilizzato in compensazione per euro 2.653,00 nel 2008 e per euro 3.879,06 nel 2009) la cui spettanza non deve essere, pertanto, riconosciuta.
Ne consegue il definitivo rigetto del ricorso avverso il diniego di rimborso di IVA a credito.
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese dell'intero giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti processuali, stante la particolarità del caso concreto e l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali dopo l'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Il giudice rel
SE STORACI Il presidente AV SA