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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4808/2020 R.G. vertente tra:
(Avv. SAVASTA MAURIZIO ) Pt_1
- ATTORE -
E
(NON COSTITUITA), nonché Controparte_1
e (Avv. IACOBONE LORENZO Controparte_2 Controparte_3
ANTONIO )
- CONVENUTI -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con atto di citazione del 5.03.2020, la conveniva innanzi a questo Tribunale i coniugi Pt_1
e , nonché la in persona del suo legale Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1 rappresentante , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare Controparte_2
l'inefficacia dell'atto a rogito del Notaio di Bari Rep. 62038/21271 del 06/03/2015 Persona_1 in forza del quale i coniugi convenuti destinavano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 c.c., la seguente unità immobiliare: immobile in Bari, in Catasto al foglio 79, particella 36 sub. 3, cat. A/3, classe 5, vani 5, rendita € 774,69. 2) Ordinare al Conservatore del Registro degli Immobili di Trani di trascrivere
l'emananda sentenza a margine degli estremi catastali indicati in premessa;
3) Con vittoria di spese e competenze di causa.”. A fondamento della domanda la società attrice ha esposto: - che con scrittura privata autenticata dal
Notaio di Bari in data 1.3.2017 aveva concesso in affitto alla in persona del Per_1 Controparte_1 suo legale rappresentante , il ramo di azienda di cui la stessa locatrice era titolare, avente Controparte_2 ad oggetto l'attività alberghiera esercitata nella struttura denominata “Hotel del Sole Resort” in Margherita di
Savoia e l'annesso stabilimento balneare;
- che l'intera struttura era stata gestita personalmente, oltre che dal
, che era formale amministratore della oltre che socio, anche dalla Controparte_2 Controparte_1 moglie , che non solo era socia di capitali, ma a tutti gli effetti gestore onnipresente degli Controparte_4 delle strutture alberghiera e balneare;
- che a partire dall'estate del 2019, senza motivazioni, il CP_2 dapprima si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni (tanto da indurre l'attrice a proporre ingiunzione), quindi, in violazione di quanto previsto all'art. 24 del contratto, impediva alla proprietà di accedere alla porzione della struttura che la stessa si era riservata;
- che in data 15/10/2019 la stessa Pt_1 notificava la risoluzione di diritto per inadempimento ai sensi dell'art. 17 del contratto e comunque ex art. 1456 c.c., risoluzione che, vista l'oggettiva situazione creatasi, veniva anche accettata da controparte, ma prima della riconsegna dei locali emergeva che, contrariamente agli impegni contrattuali e nonostante i doveri di custodia, il conduttore non aveva mai provveduto neppure alla ordinaria manutenzione, causando per incuria gravi danni;
- che, in particolare, sin da un primo sopralluogo si riscontrava che mancavano innumerevoli arredi e beni mobili facenti parte dell'inventario della struttura, nonché gli arredi della spiaggia.
Si sono costituiti i convenuti eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dei coniugi atteso che l'unico rapporto contrattuale posto in essere era quello concluso con la Controparte_5
e il difetto di legittimazione passiva della non essendo di sua titolarità Controparte_1 Controparte_1
l'immobile conferito nel fondo patrimoniale, chiedendo comunque il rigetto nel merito della domanda avversa;
con vittoria delle spese di lite.
Nelle more del giudizio, la è stata dichiarata fallita e, a seguito di riassunzione è stato CP_1 proseguito in danno dei soli coniugi nella contumacia della Curatela fallimentare. Controparte_5
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e l'espletamento di prove testimoniali ed è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda proposta va accolta per quanto di ragione.
2.1. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
[...
ora la sua Curatela fallimentare, poiché l'immobile conferito nel fondo patrimoniale del quale è stata chiesta la revocatoria ex art. 2901 c.c. apparteneva solo ai coniugi sicché detta società è Controparte_5 estranea alle sorti relative all'aggredibilità esecutiva di detto immobile da parte della società attrice.
2.1.1. Va, invece, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei coniugi CP_6 poiché, se è vero che il rapporto di affitto di ramo d'azienda intercorreva unicamente tra la società
[...] attrice e quella convenuta, è altrettanto vero e dirimente che i suddetti coniugi possono rispondere rispettivamente quale amministratore della società ex art. 2476 co. 7 c.c. e, in base alle CP_7 prospettazioni attoree, quale amministratore di fatto ex art. 2476 co. 7 c.c., socio ex art. 2476 co. 8 c.c. ovvero ex art. 2403 c.c., quale soggetto gestore della struttura di proprietà della società attrice, la CP_4
2.2. Venendo al merito dell'azione revocatoria proposta, sussistono i presupposti per il suo accoglimento.
2.2.1. In tesi generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la qualità di creditore va intesa in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una “ragione di credito anche eventuale”, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità del credito stesso (tra le altre, Cass. 11755/2018; Cass.
3981/2003; Cass. 1050/1996 che ribadisce che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato va determinato in base al momento in cui il credito sorge non a quello del suo accertamento giudiziario).
Nella nozione di credito eventuale deve farsi rientrare anche il credito litigioso, cioè in contestazione
(tra le altre, Cass. 22859/2019; C. 1893/2012; Cass., sez. un., 9440/2004): ciò implica la proponibilità della domanda revocatoria pur se è pendente tra le stesse parti un altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito a tutela del quale si è esperita l'actio pauliana.
Venendo al caso di specie, dall'attività istruttoria espletata emerge che, pur prescindendo dalla fondatezza della prospettata azione risarcitoria verso i coniugi si ritiene che Controparte_5 legittimamente la società attrice possa vantare una ragione di credito risarcitoria per i danni subiti dalla predetta struttura alberghiera e balneare. Invero, i danni lamentati emergono nella procedura di ATP che è stata promossa innanzi al Tribunale di Foggia contro la e i coniugi – Controparte_1 CP_2 CP_4 ritenuti responsabili personalmente e in via diretta dei danni causati per il loro illecito comportamento. In effetti, all'esito di tale procedimento il CTU nominato ha quantificato un danno di € 99.700,00, dovuti soprattutto alla mancanza di numerosi arredi e beni mobili e all'incuria per carenza di manutenzione ordinaria (v., in particolare, pgg. 25 ss e 38 ss.), da imputare all'amministratore della Controparte_8
, società parte del rapporto d'affitto di azienda, e al soggetto che dalle prove testimoniali
[...] espletate è emerso essere il gestore delle predette strutture, cioè . Controparte_4
2.2.2. Quanto all'eventus damni, è costante la giurisprudenza nel ritenere che ricorra anche quando comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione del credito e può consistere sia in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore sia in una variazione qualitativa dello stesso, che rende più difficile ed onerosa la soddisfazione del creditore (Cass. n. 2792/2002; Cass. n. 2971/1999; Cass. n.
4578/1998).
Con specifico riferimento al fondo patrimoniale, secondo la giurisprudenza di legittimità l'atto costitutivo del medesimo deve ritenersi pregiudizievole alle ragioni del creditore perché rende i beni aggredibili solo a determinate più restrittive condizioni, atteso che l'art. 170 c.c. circoscrive l'esercizio delle azioni esecutive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia (tra le altre, Cass. 5934/2010; Cass. n.
966/2007; Cass. n. 15603/2005).
Nel caso di specie, come evidenziato da parte attrice, è innegabile che il conferimento dell'unico bene immobile di proprietà dei coniugi nel fondo patrimoniale determini l'impossibilità Controparte_5 alla soddisfazione della pretesa creditoria della società attrice.
2.2.3. Quanto all'elemento soggettivo, che connota l'azione revocatoria, la costituzione di un fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito che nella specie è stato costituito prima dell'assunzione del debito, cioè del sorgere del debito risarcitorio, momento che, diversamente a quanto assunto dalla difesa dei convenuti, non va individuato con l'espletamento della procedura per ATP (anno 2020), che si è limitato ad accertarlo, ma già negli anni di gestione delle strutture oggetto di affitto (2017-2019).
Nel caso di specie, dunque, il credito risarcitorio è sorto tra l'anno 2017 e l'anno 2019, mentre la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta anteriormente con atto del 6.3.2015.
La difesa dei convenuti assume che l'attrice, pur essendovi onerata, non ha provato che l'atto dispositivo, anteriore al sorgere del credito, era stato dolosamente e specificamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito medesimo (cfr. 2901 co. 1, seconda ipotesi, c.c.). Tale assunto difensivo si fonda sull'adesione ad una interpretazione restrittiva del requisito della dolosa preordinazione, alla stregua della quale è necessario dimostrare il dolo specifico del debitore, ossia la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni del futuro creditore. Sennonchè, la più recente giurisprudenza di legittimità, confortata da autorevole dottrina, ha sostenuto che non è necessario dimostrare l'intenzione del debitore (alla data di stipulazione dell'atto) di contrarre debiti, e non è neppure essenziale che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (come invece in passato ritenuto da Cass., 27/2/1985,
n. 1716). Deve per converso ritenersi al riguardo sufficiente il dolo generico (Cass. 7.10.2008, n. 24757).
L'animus nocendi previsto dalla norma è dunque sufficientemente integrato se il debitore compie l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio per il creditore, da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (tra le altre, Cass. 18 luglio 2014, n.
16498).
Peraltro, quanto alla consapevolezza del pregiudizio arrecato alle future ragioni creditorie, non occorre necessariamente che il debitore abbia avuto particolarmente presente un determinato creditore, essendo sufficiente la previsione dell'insolvenza, la quale colpisce normalmente tutti i creditori. Non rileva cioè la consapevolezza della specifica (futura) ragione creditoria dell'attore in revocatoria, essendo invece sufficiente che tale consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. 3.5.2010, n. 10623; Cass. 25.10.2007, n. 22365; Cass. 23.3.2004, n. 5741; Cass. 19.3.1996 n. 2303; Cass. 23.11.1985 n. 5824).
Venendo al caso di specie sussistono vari elementi presuntivi che convincono della piena consapevolezza dei coniugi di ledere le ragioni creditorie con la costituzione del fondo Controparte_5 patrimoniale, quali: - il progressivo aumento della complessiva esposizione debitoria dei coniugi;
- la circostanza che il fondo patrimoniale era stato costituito allorché il matrimonio era stato contratto da diversi anni (1998), senza che siano emerse necessità sopravvenute in ordine alla costituzione di detto fondo;
-
l'atto dispositivo di fatto comportava una situazione di totale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile a qualsiasi creditore l'attuazione coattiva del suo diritto;
- di lì a breve i coniugi decidevano di prendere in affitto l'albergo della Pt_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra e Controparte_2
da un lato e la dall'altro, e vanno liquidate così come in dispositivo. Le Controparte_4 Pt_1 competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi, minimi per la fase decisoria, previsti dal
D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal
DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
Le spese di lite vanno, invece, compensate nel rapporto processuale tra la e la Pt_1 [...]
ora la sua Curatela fallimentare. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della ora la sua Curatela fallimentare;
Controparte_1
2) dichiara inefficace verso la ex art. 2901 c.c. l'atto a rogito del Notaio di Pt_1 Persona_1
Bari Rep. 62038/21271 del 06/03/2015 in forza del quale i coniugi convenuti e Controparte_2 [...] destinavano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 c.c., la seguente unità immobiliare: immobile in CP_4
Bari, in Catasto al foglio 79, particella 36 sub. 3;
4) ordina al Conservatore del Registro degli Immobili di Trani di annotare/trascrivere la presente sentenza a margine del suddetto atto trascritto l'11.3.2015 al n. 9759 r.g. e al n. 7818 r.p., esonerandolo da responsabilità;
5) condanna e , in solido, al pagamento delle spese processuali in Controparte_2 Controparte_4 favore della che si liquidano in euro 11.977,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come Pt_1 per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
6) compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra la e la ora la sua Pt_1 Controparte_1
Curatela fallimentare. Così deciso in Bari, il 10/07/2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma