Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO
SENTENZA
RG 10221/2024
TRA
(C.F.: Ass. Avv. FAVRO LORENZO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Avigliana, corso Laghi n. 42, presso lo studio del difensore
- PARTE RICORRENTE -
E
(C.F.: ) Ass. Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
Torino, via Arcivescovado n. 9, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: pensione c.d. quota 100 – indebito – accertamento negativo
Conclusioni: come da verbale
1. , con ricorso depositato l'11/12/2024, ha allegato: Parte_1
- di essere titolare, dall'1/4/2019, di pensione n. 001-810613085172, ex art. 14 d.l. 4/2019, c.d.
pensione quota 100;
1
da e di avere lavorato per tale società dall'assunzione al gennaio del Parte_2
2023; percependo retribuzioni per l'attività svolta in tale periodo;
- che l' , con comunicazione del 27/12/2023, ha invitato l'esponente alla restituzione di CP_1
complessivi euro 42.975,07, pari all'intero importo delle pensioni mensili percepite negli anni
2021, 2022, 2023; tanto, in ragione del principio di non cumulabilità della pensione c.d. quota
100 con le somme percepite in forza di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, previsto dall'art. 14 co 3 d.l. 4/2019.
Il ha quindi contestato la richiesta di restituzione di indebito inviatagli dall' per Parte_1 CP_1
i seguenti motivi:
- l'art. 14 d.l. 4/2019 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi di sua violazione;
la restituzione delle somme erogate a titolo di pensione è frutto di una mera circolare dell' , la quale non CP_2
può colmare vuoti normativi;
- in ogni caso il concetto di non cumulabilità deve essere interpretato in modo letterale,
potendosi al più dare attuazione allo stesso con obbligo di restituzione di somma pari a quanto percepito, in forza del rapporto di lavoro, in misura ulteriore rispetto alla pensione;
- sussisterebbe anche difetto di proporzionalità tra la richiesta di restituzione e le somme percepite in forza di contratto di lavoro parasubordinato (per il 2021 la richiesta di restituzione
è per importo 48 volte più elevato del percepito, per il 2022 di 3 volte circa, per il 2023 di 27
volte);
- in subordine, la richiesta di restituzione dell' dovrebbe essere Controparte_3
quantomeno limitata alle pensioni percepite nel periodo in cui è stata svolta attività di lavoro,
non potendo disconoscersi il trattamento per gli interi anni 2021 e 2023, in ragione di prestazione di attività lavorativa solo per un mese per ciascun anno;
l'importo da restituire sarebbe quindi pari ad euro 18.671,56.
2 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso;
secondo l' : CP_1 CP_2
- pacifica è la natura non occasionale, ma abituale, della collaborazione svolta dal ricorrente per la con conseguente piena applicabilità del divieto di cumulo di Parte_2
reddito lavorativo e prestazioni pensionistiche previsto dall'art. 14 del d.l. 4/2019;
- la non cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo non occasionale è stata confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2022;
- il divieto di cumulo comporta la definitiva perdita del diritto alla percezione della pensione per tutta l'annualità di svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Sono dati pacifici in causa:
- il percepimento di pensione ex d.l. 4/2019 da parte del ricorrente dall'aprile del 2019;
- lo svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa per
[...]
da parte del ricorrente, dal dicembre del 2021 al gennaio del 2023; Parte_2
- il percepimento, da parte del ricorrente, in forza di tale rapporto, di complessivi euro 404,00
netti nel 2021, di euro 6.000,00 netti nel 2022, di euro 500,57 netti nel 2023.
Ciò posto, devono rigettarsi le doglianze svolte in via principale dal , per i seguenti Parte_1
motivi:
- l'art. 14 co 3 d.l. 4/2019, conv. in l. 27/2019, ha previsto “La pensione quota 100 non è
cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”;
- nel caso in esame, non si verte in ipotesi di svolgimento di lavoro autonomo occasionale, posto che il ricorrente è stato legato da vincolo contrattuale con in via Parte_2
continuativa dal dicembre del 2021 al dicembre del 2023, interrompendo in via anticipata il rapporto nel gennaio di tale anno;
3 - ha osservato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 234/2022, al punto 7.1. della motivazione di tale pronuncia: “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie
esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio
introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata,
risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso,
non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal
mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il
ricambio generazionale”;
- tale essendo la ratio dell'introduzione del trattamento pensionistico in esame, il divieto di cumulo deve interpretarsi quale radicale incompatibilità tra i due trattamenti, ovvero quello pensionistico e quello retributivo, in quanto, fintanto che il beneficiario del primo permanga nel mondo del lavoro (godendone conseguentemente i frutti, mediante corresponsione di retribuzione), ostacolando l'ingresso in tale mondo di appartenenti alle nuove generazioni, per l'ordinamento giuridico egli non può al contempo godere della pensione;
- tali considerazioni consentono di affermare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi sarebbe fondamento normativo per la richiesta dell' di restituzione di CP_1
quanto erogato;
in realtà, logica conseguenza dell'incompatibilità tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico è che l' Previdenza possa ritenere indebitamente erogato il CP_3
secondo e che ne possa chiedere la restituzione;
trattasi peraltro non di trattamento sanzionatorio del pensionato (trattamento sanzionatorio che dovrebbe essere espressamente previsto dalla legge, nominatim), ma di ordinario indebito disciplinato dall'art. 2033 c.c., che non necessita di previsione ad hoc, ma per il quale è sufficiente solo una previsione generalizzata di mancanza di titolo per l'obbligazione in forza della quale è avvenuto il pagamento;
4 - le considerazioni che precedono permettono di smentire anche la tesi di parte ricorrente, pur supportata da giurisprudenza di merito (CdA Firenze 4/10/2022, sent. n. 604), secondo la quale il divieto di cumulo comporterebbe la restituzione all' del solo importo di pensione pari a CP_1
quanto percepito quale retribuzione nel periodo di non cumulabilità tra i due titoli;
una simile previsione è contraddittoria rispetto alla predicata incompatibilità dei due titoli, in forza della quale solo uno può trovare spazio consentito dall'ordinamento (solo il titolo retributivo, come risulta ovvio in ragione della ratio legis dell'art. 14 co 3 d.l. 4/2019);
- non rileva neppure il fatto che l' , in costanza di rapporto di lavoro parasubordinato, abbia CP_1
continuato ad erogare il trattamento pensionistico;
tale generica doglianza non è inserita in contesto nel quale si sostenga la non ripetibilità dell'indebito previdenziale ex art. 52, legge
88/1989, essendo rimasta lamentela generica, ragione per la quale la stessa non può essere presa in considerazione;
in ogni caso, la norma appena citata esige che la non ripetibilità non vi sia stato dolo del beneficiario del trattamento, ipotesi difficilmente sostenibile nella fattispecie in esame, nella quale il ricorrente ha volontariamente stipulato il contratto di collaborazione, pur nella sussistenza di divieto legale;
- non pertinente è infine il riferimento all'assenza di proporzionalità tra richiesta di restituzione ed importi percepiti a titolo di retribuzione per la collaborazione con Parte_2
l'importo oggetto della richiesta di pagamento, lo si ribadisce, non è conseguenza di trattamento sanzionatorio (rispetto al quale il principio di proporzionalità può essere validamente invocato),
ma di conseguenza di indebita erogazione di trattamento previdenziale, in forza della quale ciò
che è stato pagato (pur se nei limiti che si esaminano infra) deve essere restituito.
Deve essere invece accolta la doglianza formulata in via di subordine dal , non potendo Parte_1
l' ripetere tutto quanto erogato nel 2021 e nel 2023, pur a fronte di prestazione lavorativa, CP_1
in tali anni, per un solo mese ciascuno. Sul punto si è pronunciata la sentenza di questo
5 Tribunale n. 1144/2022 del 15/7/2022, emessa in causa RG 6615/2020, sentenza della quale si riporta il seguente brano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc:
“la disposizione relativa alla incumulabilità deve essere interpretata alla luce del dettato
dell'art. 38 comma 2 Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di vecchiaia: la pensione Quota 100 consente di ritirarsi dal lavoro
anticipatamente rispetto al raggiungimento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, ma
CP_ presuppone in ogni caso un'età superiore a 62 anni;
revocare – come prevede la circolare
senza un adeguato supporto nella legislazione primaria – la pensione per tutto l'anno qualora
vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura (anche irrisoria, come
nel caso in esame), comporta certamente la erosione della funzione previdenziale della
pensione;
− una lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra la pensione
Quota 100 e il reddito da lavoro dipendente impone quindi di limitare la sospensione della
prestazione previdenziale ai soli periodi coperti dal contratto di lavoro, dovendosi riespandere
– al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro – la funzione
previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al
lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro”.
Tali considerazioni vengono condivise dallo scrivente, e pertanto deve essere accolta la domanda subordinata del , dovendosi limitare la richiesta di indebito dell' ai soli Parte_1 CP_1
importi erogati nel dicembre del 2021, per tutto il 2022, e per il gennaio del 2023, avendosi così
un importo da restituire pari al minor importo (rispetto a quanto richiesto dall' ) di euro CP_2
18.671,15 (quantum non contestato dall' ). CP_1
3. Le spese seguono la soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore del victum (minor debito accertato per euro 13.696,08). Le spese sono liquidate in dispositivo, con maggiorazione ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, nella misura del 15%, stante il
6 numero contenuto di allegati documentali per i quali è stato predisposto collegamento ipertestuale.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 cpc:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il trattamento pensionistico erogato nell'anno 2021 e nell'anno 2023, fatta eccezione per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2023;
- condanna parte ricorrente a restituire ad l'importo di euro 18.671,56, oltre ad interessi, CP_1
pari a quanto erogato da a titolo di pensione da dicembre 2021 a gennaio 2023; CP_1
- rigetta per il resto il ricorso;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di CP_1 Parte_1
; spese liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre a maggiorazione del 15% ex art.
[...]
4 co 1 bis DM 55/2014, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 26/3/2025
IL GIUDICE
Dott. Simone Romito
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