Ordinanza cautelare 27 maggio 2021
Sentenza 11 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/10/2022, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2022
N. 01569/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00737/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento datato 27.10.2020 e comunicato in data 04.03.2021 con il quale la Regione Puglia ha respinto l’istanza di rettifica ex art. 104, comma 2, lett. a), delle NTA del PPTR;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e in particolare, ove occorra, del preavviso di rigetto datato 09.06.2020.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7/4/2022:
per l’annullamento del provvedimento della Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana prot. -OMISSIS- datato 08.02.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente opera nel Comune di Gallipoli nel settore della ricezione turistico-alberghiera.
La società è proprietaria di un terreno in località -OMISSIS- (-OMISSIS- di superficie complessiva di 3.500 mq) che ha interesse a trasformare da terreno agricolo ad area a parcheggio.
Tali particelle derivano dal frazionamento/ridenominazione delle particelle nn. -OMISSIS- in catasto, come indicato dalla stessa ricorrente (cfr. altresì l’istanza di sanatoria del 31 ottobre 1994).
Il terreno è da anni incolto, ma è gravato da tre vincoli nel vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con deliberazione della G.R. pugliese n. 176 del 16 febbraio 2015.
In particolare, i vincoli del PPTR sono: BP 136 immobili e aree di notevole interesse pubblico; UCP connessione RER (buffer 100 m); UCP aree umide.
In data 20 febbraio 2020 la società presentava alla Regione Puglia sezione assetto del territorio una istanza di rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell’art. 104 della NTA del PPTR.
La richiesta di rettifica aveva ad oggetto l’individuazione dell’UCP (ulteriore contesto paesaggistico) aree umide e quella relativa al reticolo idrografico di connessione della RER (100 m).
Nella istanza, sulla scorta di una perizia tecnica, la società ricorrente sosteneva che “ A livello paesaggistico l’area in oggetto risulta essere già, di fatto, antropizzata ed annessa al nucleo edilizio anche in seguito ai permessi per parcheggio temporaneo rilasciati negli ultimi sette anni. Appare naturale l’evoluzione integrata del sito, che con il superamento dei vincoli sopracitati diventerà, nel pieno rispetto delle caratteristiche paesaggistiche del luogo e con un giusto intervento di ingegneria ambientale che porterà ad aumentare il già presente strato di riporto fino ad una quota di +0,70 mt che mette il terreno in sicurezza rispetto agli eventuali eventi eccezionali sulla previsione fatta a 200 anni, così come si evince dallo studio della SIT&A. Inoltre, la piantumazione di essenze arboree autoctone come il PP bianco migliorerà comunque la situazione sia paesaggistica che naturalistica del sito ”.
Con riferimento alle aree umide, la ricorrente, sempre sulla base della menzionata perizia, sosteneva che “ l’area di studio mostra una rada copertura erbacea di tipo nitrofilo-ruderale, per la mancanza di specie botaniche caratteristiche delle zone umide e, pertanto, si ritiene di escludere le particelle -OMISSIS- dalla perimetrazione ufficiale del relativo ulteriore contesto (UCP – aree umide) ”.
Per l’UCP reticolo idrografico di connessione alla R.E.R. (100 m) veniva chiesta una ridefinizione: “ per lo stesso motivo e a seguito degli interventi di mitigazione/compensazione previsti nelle particelle -OMISSIS-, si potranno superare le limitazioni previste dalla connessione RER … si propone l’utilizzo di specie arboree come olmo campestre e PP bianco, tipiche della vegetazione ripariale-igrofila un tempo tipica dell’area, per creare quinte verdi di specie autoctone con funzione anti rumore, di ombreggiamento alle autovetture in sosta e a beneficio della fauna, principalmente ornitica, sia lungo il perimetro dell’area confinante con il canale che all’interno delle aree a parcheggio ”.
Con successiva pec del 5 giugno 2020 la ricorrente documentava il titolo di proprietà.
In data 9 giugno 2020 la Regione Puglia sezione tutela e valorizzazione del paesaggio comunicava, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, le “ risultanze istruttorie ” concedendo il termine di dieci giorni per proporre eventuali osservazioni.
Le conclusioni erano di segno negativo; la Regione, infatti, riteneva di non accogliere la richiesta di modifica dell’UCP aree umide per la seguente ragione: “ L’individuazione dell’UCP Aree umide effettuata dal PPTR sulle aree in questione non rappresenta un errore, in quanto l’area risulta essere stata oggetto di ripetute trasformazioni, avvenute successivamente alle ricognizioni effettuate dal piano (…) Si evidenzia infine che la trasformazione delle aree sulle p.lle -OMISSIS- del Comune di Gallipoli deve essere supportata dai necessari titoli abilitativi, non trasmessi con l’istanza in oggetto ”.
La società ricorrente, in data 18 giugno 2020, inviava le proprie osservazioni, richiamando i titoli di proprietà (l’area è pervenuta all’istante in virtù di un decreto di trasferimento del Tribunale di Lecce del 28.02.2019) e sostenendo che l’area in questione già da molto tempo prima dell’approvazione del PPTR era priva di qualsivoglia tipo di vegetazione; era stata oggetto di interventi autorizzati dal Comune di Gallipoli fin dal 1989 (provvedimento prot. n. -OMISSIS-) ed era stata interessata da opere oggetto di condono edilizio.
La Regione non riscontrava le osservazioni e non comunicava alcuna chiusura del procedimento, tanto che la ricorrente inviava nota del 22 settembre 2020 chiedendo notizie sullo stato del procedimento e comunque invitando alla conclusione finale dello stesso.
Non interveniva alcuna risposta, sicché la società -OMISSIS-notificava ricorso giurisdizionale ex art. 117 c.p.a. in data 2 marzo 2021.
Ricevuto il ricorso, in data 4 marzo 2021 la Regione trasmetteva il provvedimento conclusivo di rigetto. La Regione, dopo aver precisato che risultano essere state svolte varie attività di bonifica finalizzate alla eliminazione della zona umida nell’area, ha osservato “ che l’individuazione dell’UCP “Aree umide” del PPTR interessa esclusivamente parte della p.lla -OMISSIS- mentre la p.lla -OMISSIS-è del tutto libera dall’individuazione di tale UCP (fig. 1) e che l’area rientra in un ben più vasto sistema di Aree Umide individuate dal PPTR lungo la costa (fig. 5). Come risulta dalla fig. 2 allegata, parte della p.lla -OMISSIS- al 2006 era occupata da una fitta e variegata vegetazione igrofila, in continuità con le particelle vicine, che conferma la presenza di acque più o meno stagnanti; tale circostanza non è mai stata contestata né smentita nella documentazione trasmessa dal richiedente che si riferisce a rilievi effettuati al 2020, come motivato e articolato nella nota prot. n. -OMISSIS-di preavviso di diniego. La fig. 2 in sostanza evidenzia come le attività di bonifica realizzate hanno sortito l’effetto di bonificare solo temporaneamente e in parte l’area, in quanto l’UCP “Aree umide” ha rioccupato parte della p.lla -OMISSIS-. D’altronde come risulta dalla successione delle ortofoto (figg. 2 e 3) l’attività agricola non sembra mai essere stata svolta su nessuna delle due particelle. Si precisa, inoltre, che con la nota prot. n. -OMISSIS-era stata evidenziato che la trasformazione operata avesse necessità di “… essere supportata dai necessari titoli abilitativi, non trasmessi con l’istanza in oggetto” ”.
La ricorrente insorge avverso il provvedimento datato 27.10.2020 e comunicato in data 04.03.2021 con il quale la Regione Puglia ha respinto l’istanza di rettifica ex art. 104 comma 2 lett. a) delle NTA del PPTR, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: Violazione e falsa applicazione delle NTA del PPTR. Eccesso di potere per errata presupposizione. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del giusto procedimento.
In data 21.05.2021 si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura per resistere al ricorso.
La Regione Puglia si è costituita in giudizio in data 17.01.2022, chiedendo di dichiarare la manifesta infondatezza del ricorso.
Successivamente, in data 8 febbraio 2022, la Regione Puglia, dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, ha trasmesso a mezzo pec alla società ricorrente una nota/provvedimento ad integrazione della nota/provvedimento del 04.03.2021, già oggetto di impugnativa con il ricorso introduttivo.
Tale ultimo provvedimento precisa che la richiesta di modifica non è “ accoglibile in sede di rettifica del PPTR, poiché le istanze presentate ai sensi dell’art. 104 delle NTA possono essere accolte solo in presenza di “errate localizzazioni o perimetrazioni” dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti. La perimetrazione dell’UCP in questione non è errata, in quanto come dal ricorrente stesso dichiarato nell’istanza, esiste un’ “area confinante con il canale …”. Nel canale principale denominato “-OMISSIS-” che scorre più a sud, confluiscono due canalizzazioni, di cui una costituita dal canale secondario in questione il cui argine è contiguo all’area del richiedente, delimitandone anche la particella catastale n. -OMISSIS- come si evince dalla fig. 1 ”. In conclusione, “ si conferma la corretta individuazione dell’UCP “Reticolo idrografico di connessione della R.E.R” e la conseguente estensione della fascia di tutela fino a 100 m, così come fissata dall’art. 42 del PPTR ”.
La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, attraverso il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 06.04.2022, per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 delle NTA del PPTR. Illogicità manifesta. Errata presupposizione.
Le parti costituite hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Innanzi tutto, la parte ricorrente, con l’unico motivo di ricorso introduttivo, deduce che la Regione ha ritenuto di non dover compiere una particolare istruttoria, omettendo di coinvolgere il Comune di Gallipoli e ritenendo di non doversi neppure avvalere di altri enti con specifiche competenze in materia, in violazione dell’art. 104, comma 2, delle N.T.A. del P.P.T.R.
In secondo luogo, la parte ricorrente richiama l’autorizzazione rilasciata in data 28 luglio 1989 dal Sindaco del Comune di Gallipoli con cui si “ autorizzava la -OMISSIS-, all’epoca proprietario della particella -OMISSIS- (all’epoca -OMISSIS-?), ad eseguire lavori di “risanamento dei terreni, attesa la presenza di fenomeni di antigienicità lamentati, previa estirpazione dei canneti, disinfezione e derattizzazione, compattazione del terreno con materiale di riporto e messa a dimora di opere di natura agricola ”, nonché il provvedimento di condono del 1996 concernente “ opere di sistemazione agricola del terreno a destinazione agricola ” relativamente a “ lavori di miglioramento agricolo del terreno, consistenti nel riporto di cm 50 circa di materiale calcareo sciolto, con sovrastante strato di cm 30 circa di terreno vegetale e successiva aratura con vomero di cm 80 di profondità; il tutto quale preparazione alla piantumazione del terreno agricolo ”.
La Regione Puglia, quanto al paventato difetto di istruttoria derivante dal mancato coinvolgimento del Comune di Gallipoli, deduce che né l’art. 104 delle N.T.A. del PPTR, né la Legge regionale n. 20/2009 all’art. 2, comma 8, attribuiscono un ruolo di amministrazione attiva co-decisionale al Comune. In via ulteriore, la Regione deduce l’assenza dello stato legittimo dei luoghi in mancanza dei titoli autorizzativi paesaggistici (mai prodotti).
Quanto al primo profilo, giova evidenziare che la deliberazione della G.r. n. 248 del 15 febbraio 2021 stabilisce al punto 10.2.2 che il ruolo del Comune consiste nel ricevere l’istanza del privato e, dopo averne verificata la completezza, trasmetterla alla Regione, la quale a sua volta comunica gli esiti dell’istruttoria anche all’ente locale (cfr. punto 11.3 della deliberazione della G.r. n. 248/2021). Al limite, “ qualora ne emerga la necessità ”, la Regione può coinvolgere il Comune per approfondimenti sullo stato dei luoghi (cfr. punto 11 della deliberazione della G.r. n. 248/2021). Inoltre, la locuzione “ anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia ”, di cui all’art. 104, comma 2, delle N.T.A. del P.P.T.R., è preceduta dalla congiunzione ‘ anche ’ per significare che la Regione può eventualmente avvalersi di altri enti, senza essere gravata da uno specifico obbligo in tal senso.
Quanto al secondo profilo, si rileva che l’assenso edilizio, rilasciato in carenza dell’autorizzazione paesaggistica, è inefficace, di talché i lavori non possono essere iniziati, finché non intervenga il nulla osta paesaggistico (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2021, n. 7568; Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2021, n. 3952; T.A.R. Toscana, sez. III, 13 dicembre 2021, n. 1644). Non rilevano, pertanto, i titoli edilizi in sanatoria precedentemente rilasciati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica.
Corre l’obbligo di precisare che tutta la colmata della zona paludosa esistente nell’area a sud di Gallipoli è stata oggetto di attenzione da parte della magistratura penale con procedimenti che ebbero ad interessare gli amministratori di -OMISSIS-, società incorporante, a decorrere dal 11.05.1990, la società -OMISSIS-, già proprietaria dei terreni de quibus , così come puntualmente evidenziato dalla difesa erariale.
Dall’ampia documentazione prodotta si evince che l’area de qua , originariamente umida, ha acquisito le attuali caratteristiche per effetto di attività antropica in relazione alla quale il giudice penale ha ordinato la rimessione in pristino. Infatti, con la sentenza n. 169/2005 il Tribunale di Lecce ha disposto la demolizione delle opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, decisione confermata innanzi tutto dalla sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 1623 del 13 novembre 2008 e da ultimo dalla Cassazione con sentenza n. 21016/2011 (con conseguente formazione del giudicato sulle statuizioni civili del giudice penale). La gravità delle violazioni compiute e della ferita inferta al paesaggio si deduce, anche, dal tenore della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce n. 499/1999, ove si legge: “… sta di fatto che un’intera zona di circa 50 ettari, sulla quale in coincidenza con l’intervento in questione, la legge regionale 11 maggio 1990 n. 30 stabiliva un vincolo di inedificabilità assoluta, e già gravata da vincoli idrogeologico e paesaggistico, è stata integralmente sconvolta da una serie di lavori che ne hanno mutato completamente la fisionomia, al punto di alterare anche l’andamento altimetrico e lo scorrimento delle acque ”. In definitiva, in sede penale è stato accertato che i valori paesistici del sito e della zona paludosa sono stati abusivamente stravolti attraverso la realizzazione di una colmata di tufo bianco dello spessore di 80 cm - 1 metro. A queste circostanze pare alludere il provvedimento impugnato, allorché fa riferimento al compimento di “ varie attività di bonifica finalizzate alla … eliminazione ” della zona umida.
Analizzando in dettaglio i plurimi procedimenti penali susseguitisi nel tempo, si evidenzia quanto segue.
Il 04.01.1994 il Pretore di Lecce – sez. distaccata di Gallipoli – pronunciava la sentenza n. 82/1994, ove, dopo aver accertato che i lavori si erano svolti in assenza di autorizzazioni e in spregio delle indicazioni prescritte dalla Regione e dal Comune di Gallipoli, condannava gli imputati, tra i quali l’amministratore dell’epoca di -OMISSIS-, -OMISSIS-, alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi. Emergeva, in particolare, una profonda alterazione dell’assetto del territorio per effetto dei lavori effettuati a seguito dell’autorizzazione rilasciata nel 1989, qualificata dal giudice penale come “ vero e proprio scempio ambientale ”.
Le statuizioni contenute in questa prima sentenza venivano confermate, prima, dalla pronuncia della Corte d’Appello di Lecce n. 499/1999 – che confermava, tra l’altro, anche la condanna alla demolizione dei manufatti illecitamente realizzati e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi –, e successivamente dalla sentenza della Cassazione n. 1251/2000.
Ciò nonostante, nulla veniva demolito, ed anzi il Comune di Gallipoli provvedeva a rinnovare per ulteriori due anni la concessione edilizia n. -OMISSIS-del 1990, dopo la restituzione nel 1994 delle aree precedentemente sequestrate.
In data 12.07.1996 il Sindaco del Comune di Gallipoli, al quale erano state presentate otto distinte istanze in sanatoria dalla -OMISSIS-, con cui veniva richiesto il rilascio delle concessioni in sanatoria per le opere illegittime realizzate, emetteva le richieste concessioni in sanatoria per tutte le istanze separatamente presentate ad eccezione di quella prot. n. -OMISSIS- inerente le opere di “sistemazione” del terreno dell’area oggetto della concessione edilizia -OMISSIS-del 11.10.1990 per la quale il sindaco riteneva di non dover provvedere perché la richiesta sarebbe stata già assorbita nel provvedimento concessorio del 11.10.1990.
In data 16.01.1997 -OMISSIS-(già -OMISSIS-), in persona del suo legale rappresentante, chiedeva al Sindaco del Comune di Gallipoli, una nuova proroga del termine di efficacia della concessione edilizia n. -OMISSIS-, ed il Comune concedeva la proroga richiesta il 14.02.1997 per un periodo di diciotto mesi.
Il dirigente dell’ufficio tecnico comunale concedeva il 09.10.1998 il nulla-osta paesaggistico -OMISSIS-
Il citato nulla osta descriveva l’intervento come minimale, non aggressivo e ben inserito nel contesto dei luoghi, mentre in realtà aveva una portata dirompente sull’ambiente e sul territorio per l’entità delle opere realizzate e previste.
Tale nulla-osta veniva, quindi, annullato con il decreto della Soprintendenza per i Beni architettonici, artistici e storici prot. n. -OMISSIS- del 20.01.1999. Il provvedimento di annullamento del citato nulla osta era impugnato. Tale gravame è stato definito con decreto che dichiarava la perenzione del 10/06/2013, -OMISSIS- sicché l’annullamento della Soprintendenza è rimasto valido ed efficace, mentre è rimasto annullato il provvedimento comunale n. -OMISSIS- che autorizzava -OMISSIS-alla realizzazione di strutture turistiche all’aperto, la cui proprietà è distinta in catasto al foglio -OMISSIS- del Comune di Gallipoli (LE) e ricadente, in parte, nella fascia dei 300 metri dal demanio marittimo e 200 metri da un corso d’acqua (-OMISSIS-) in una zona di destinazione agricola.
Come si ricava dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 169/2005, confermata in appello dalla sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 1623/2008, tale nulla-osta è frutto di una falsità ideologica penalmente accertata e confermata in appello (tanto che il -OMISSIS-, dirigente del Comune di Gallipoli, veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81-323 e 479 c.p., nonché dei reati di cui agli artt. 110-81 cp, 20, lett. c) L. n. 47/1985, 146-151 e 163 D.Lgs n. 490/1999 e 734 c.p., in concorso con -OMISSIS-, rappresentante legale di -OMISSIS-, e con gli altri imputati).
In definitiva, gli accertamenti svolti in sede penale hanno stabilito che le opere di colmata prodromiche alla realizzazione della struttura recettizia sono state eseguite in area sottoposta a vincolo paesaggistico in totale assenza di autorizzazione ed hanno distrutto un’area di notevole interesse paesaggistico e naturalistico ed in relazione a ciò vi è tuttora un ordine di rimessione in pristino passato in giudicato e rimasto ineseguito.
Per quanto precede, il ricorso introduttivo deve essere respinto in quanto infondato.
Risulta parimenti infondato il ricorso per motivi aggiunti proposto per l’annullamento del provvedimento della Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana prot. n. -OMISSIS- datato 08.02.2022.
Con l’unico motivo di ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente deduce che nel caso di specie la perimetrazione della fascia ha interessato non solo i 100 metri ai margini del canale (da un lato e dall’altro), ma anche l’area in testa al canale stesso fino a ricomprendere l’area di proprietà della società ricorrente.
L’art. 42 delle NTA del PPTR così si esprime con riferimento al Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.: “ Consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2, che includono una fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato o come diversamente cartografata ”.
Anzitutto, la stessa formulazione dell’articolo 42 NTA prevede espressamente la possibilità che la fascia di salvaguardia sia conformata e cartografata anche in modo diverso dai 100 m. da ciascun lato del corpo idrico, come è avvenuto nel caso in esame.
Inoltre, il fatto che il canale sia un canale artificiale e che sembri iniziare in maniera netta da un punto (peraltro per effetto di opere abusive di interramento del resto del canale, come attestato dal giudice penale: cfr. pag. 13 della sentenza del Tribunale di Lecce n. 169/2005 che menziona la sentenza del Pretore di Gallipoli n. 82/1994 nella parte in cui accerta che “ l’ampia colmata … è servita da una strada … che supera colmandolo il canale ”) comporta che legittimamente la fascia di salvaguardia sia stata estesa anche a monte di quello che appare attualmente l’inizio del canale, proprio quale area di salvaguardia dell’intera fascia contermine a tutti i confini del canale stesso, da qualunque lato siano presi in considerazione, sicché detta fascia di salvaguardia protegge il corpo idrico nella sua interezza con scelta adeguata alle finalità che la norma si prefigge.
Del resto, se la fascia di salvaguardia a monte non ci fosse, sarebbe privata di salvaguardia proprio la parte essenziale del corpo idrico, cioè la sua fonte.
Pertanto, devono essere respinti il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti in quanto infondati.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.