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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. IO D'TO Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa ON TT Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1834/2021 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PIAZZA MAURO,
PEC: Email_1 appellante contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CRISCUOLI VINCENZO
PEC: alermo.it Email_2 CP_1
già , Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. MICELI TIZIANA
PEC: Email_3
appellati
1
Conclusioni per l'appellante:
In via principale ritenere e dichiarare fondati i motivi tutti di appello sopra esposti e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare la responsabilità del
ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c., per il sinistro occorso in data Controparte_1
8/9/2011 al sig. , a causa del quale lo stesso riportava lesioni come Parte_1 sopra indicate specificamente;
- Per gli effetti ritenere e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni e lesioni tutte subite;
- Per gli effetti condannare conseguentemente il , al pagamento in favore Controparte_1
dell'odierno attore, della complessiva somma pari ad euro di €.43450,54 accertata a seguito di ctu in primo grado (D.B. 13%, ITT 40 gg., ITP 30 gg. al 50%, € 191,54 spese mediche) ;
- Con condanna di parte avversa alla refusione integrale delle spese, competenze ed onorari di difesa oltre IVA e c.p.a. come per legge, anche del primo grado di giudizio;
Nella denegata non temuta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse non dovuto alcun risarcimento all'odierno appellante, e ritenesse quindi di condannare il sig. Parte_1
alle spese di lite, si chiede di applicare il valore minimo del compenso tabellare
[...]
previsto, pari ad €.4.567,80, ed unicamente nei confronti del (e non Controparte_1 anche nei confronti della compagnia assicuratrice)”.
Conclusioni per il : Controparte_1
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: respingere tutte le domande azionate dall' attore nei confronti del confermando la sentenza di I grado Controparte_1
appellata”.
Conclusioni per Controparte_2
1) rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
2) in ogni caso, ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto a procedere al chiesto risarcimento per quanto detto in narrativa da parte del a Controparte_1 Controparte_4
;
[...]
2 3) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva per mancata copertura assicurativa ex art. 11 lettera A della polizza e per l'effetto estromettere dal giudizio Controparte_2 con ogni consequenziale statuizione;
4) in via subordinata: nella denegata ma non temuta ipotesi di accoglimento dell'azione e delle domande nei soli confronti dell'Assicurazione, ritenere e dichiarare il concorso di colpa
a carico di parte appellante per l'effetto ridurre proporzionalmente le pretese avversarie in relazione alle contestazioni effettuate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3385/2021 dell'8 settembre 2021, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti del Parte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c., dichiarato assorbita la domanda di Controparte_1 manleva proposta dal nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
(chiamata in giudizio dallo stesso Ente al fine di ottenere la manleva in virtù di polizza assicurativa stipulata con la società) e condannato alla Parte_1
rifusione delle spese di lite liquidate in € 8.000,00 in favore di ciascun convenuto.
Ha infatti ritenuto il Tribunale, applicando il principio della ragione più liquida, che la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti del Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c. fosse rimasta sfornita di prova in quanto l'attore CP_1 non aveva prodotto alcuna foto del dissesto che avrebbe causato il sinistro avvenuto, secondo la tesi attorea, il giorno 8 settembre 2011 in piazza IU RE a per via di un CP_1 dissesto dovuto a radici di alberi e dal quale era derivata la frattura persottotrocanterica e alla branca ileoischiopubica destra, foto che consentisse la valutazione dei luoghi e dell'esistenza di un pericolo, nonché in quanto il teste , nipote dell'attore, doveva Testimone_1
ritenersi inattendibile per aver reso una deposizione lacunosa e contraddittoria. Ha infatti evidenziato il Tribunale che il teste “dopo avere dichiarato senza esitazioni che il ON si Part trovava sul marciapiede di fronte al , non ha saputo indicare, nel redigere lo schizzo, Pt_3
dove si trovasse il bar . Ed ancora, il teste, dopo avere dichiarato, all'inizio, che la Pt_3 caduta era avvenuta sul marciapiede dove il ON stava aspettando l'autobus, si è poi
3 contraddetto affermando che il ON si trovava sulla strada davanti al marciapiede e si stava spostando dalla fermata ai cassonetti dei rifiuti, nonché di essere certo che c'erano dei cassonetti e che il ON cadendo era finito sui rifiuti a terra”.
Il Tribunale ha conclusivamente ritenuto che, sulla base degli elementi istruttori raccolti, non potesse ritenersi provato che la caduta dell'attore fosse avvenuta per via di una sporgenza derivante dalle radici di alberi non curati che rendeva pericoloso il marciapiede di Piazza
IU RE, ove, secondo la tesi attorea, sarebbe avvenuto il sinistro.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con atto di citazione notificato il 15 novembre 2021 e articolato in tre motivi di gravame: con i primi due motivi ha lamentato l'insufficienza della motivazione articolata dal Tribunale in sentenza e l'erroneità della stessa per avere il Tribunale ritenuto non sussistente la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. nonostante egli avesse Controparte_1
assolto al relativo onere probatorio e nonostante il mancato assolvimento dello stesso da parte dell' ; con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della condanna alle spese, in Parte_4 particolare di quella nei confronti dell'assicurazione.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 23 novembre 2021, si è costituito il , Controparte_1
mentre con memoria depositata il 26 gennaio 2022 si è costituita Controparte_2 eccependo la prescrizione del diritto vantato dall'ente civico nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avverso gravame.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il giorno 17 settembre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Poiché le eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva sollevate da sono logicamente e giuridicamente subordinate all'accertamento Controparte_2 del diritto dell'appellante al risarcimento del danno da parte del , Controparte_1
deve preliminarmente procedersi all'esame dei motivi di appello pur se attenenti esclusivamente al merito.
4 6. Nel merito, l'appello non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
7. Sono infondati i primi due motivi di gravame, con i quali l'appellante ha lamentato l'insufficienza della motivazione articolata dal Tribunale e l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non sussistente la responsabilità del ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c. nonostante egli avesse assolto il relativo onere probatorio e nonostante il mancato assolvimento dello stesso da parte dell'Ente civico. Ha infatti dedotto l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la mancata produzione delle fotografie del luogo del sinistro avesse impedito di valutare lo stato dei luoghi e l'esistenza di un pericolo poiché ciò significherebbe affermare che le fotografie costituiscono l'unico mezzo idoneo a dimostrare l'esistenza dei fatti così come esposti nell'atto di citazione nonostante la prova per testi e la consulenza tecnica d'ufficio espletate in prime cure.
Ha ulteriormente dedotto l'appellante che le dichiarazioni del teste , Testimone_1 contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non risultavano contraddittorie, poiché il fatto che il teste avesse dapprima dichiarato che si trovava sul Parte_1
marciapiede al momento del sinistro e successivamente che si trovava, invece, sulla strada davanti al marciapiede doveva ritenersi una discrepanza non inficiante la credibilità e validità della testimonianza, poiché ciò, lungi dal costituire una difformità rispetto a quanto riportato nell'atto di citazione, ne costituiva invece un'integrazione di maggior dettaglio. Tanto, ha ulteriormente argomentato l'appellante, avrebbe consentito di affermare che il sinistro era occorso a causa di irregolarità del marciapiede non segnalate e dovute a radici di alberi, a prescindere dal fatto che esse fossero sulla strada o sul marciapiede stesso.
Ha ulteriormente dedotto l'appellante che il primo Giudice non avrebbe tenuto conto delle considerazioni svolte dal c.t.u. dott. nella relazione di consulenza tecnica espletata Per_1
nel primo grado di giudizio e nella quale il consulente aveva accertato la sussistenza del nesso di causalità fra l'evento dannoso e le lesioni riportate, nonché la compatibilità di queste ultime con i fatti così come riportati dallo stesso odierno appellante.
Infine, l'appellante ha dedotto che la responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. doveva comunque essere affermata in quanto, a fronte della prova del rapporto di custodia e del nesso causale fra bene in custodia e danno, l'ente civico non aveva invece fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
5 8. Appare opportuno premettere che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova, da parte del custode, del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento (v. Cass. Civ. ord. n. 2149/2025).
La suddetta forma di responsabilità trova applicazione anche con riferimento all'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, che si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (v. Cass. Civ. ord. n. 12988/2024).
9. Nel caso di specie, contrariamente a quanto argomentato nel gravame e come correttamente già ritenuto dal Tribunale, non può ritenersi che l'appellante abbia fornito la prova del nesso di causalità fra bene in custodia ed evento dannoso.
E invero, l'odierno appellante, non avendo prodotto altri mezzi al riguardo, ha inteso fornire tale prova attraverso le dichiarazioni del nipote , il quale, all'udienza Testimone_1 del 26 maggio 2021, ha dapprima dichiarato “Ero in lontananza e mi stavo avvicinando verso di lui quando l'ho visto cadere “violentemente” al suolo per un dissesto del marciapiede dove lui si trovava di fronte al . Il marciapiede era dissestato e in cattive condizioni a Pt_5 causa delle radici di un albero” e “Io quando mio ON è caduto mi trovavo in posizione frontale rispetto a lui”, per poi dichiarare successivamente “Mio ON era davanti al marciapiede, si stava spostando dalla fermata ai cassonetti”. Il teste, inoltre, pur avendo egli stesso redatto uno schizzo dei luoghi, non è stato in grado di ricordare e indicare dove si trovasse il , né i nomi delle vie (cfr. verbale in atti). Pt_5
Ora, se il mancato ricordo dei nomi delle vie da parte del teste costituisce un mero dettaglio che, come già ritenuto dal Tribunale, può essere agevolmente attribuito al lungo tempo (quasi dieci anni) intercorso tra i fatti e la testimonianza, lo stesso non può dirsi a proposito dell'incongruenza delle sue dichiarazioni.
6 Egli ha infatti dichiarato di avere assistito alla caduta del ON da una posizione frontale, dalla quale aveva dunque piena visibilità avendo peraltro egli stesso dichiarato che “Quel giorno non pioveva, era una bella giornata”, e tuttavia non ha saputo individuare con precisione il punto in cui sarebbe avvenuto il sinistro avendo dichiarato dapprima che il ON si trovava sul marciapiede e successivamente che il ON si trovava davanti a esso.
Nelle dichiarazioni di peraltro, è presente un'ulteriore contraddizione, Testimone_1 relativa alla stessa posizione dalla quale avrebbe assistito al sinistro. Egli ha infatti dichiarato di avervi assistito da una posizione frontale, ma nello schizzo da lui stesso redatto, anche a volere tenere conto dell'imprecisione connaturata a una siffatta rappresentazione, risulta invece collocato in posizione laterale.
Se certamente è vero che la prova della sussistenza del dissesto non deve necessariamente essere fornita mediante la produzione di fotografie (le quali, comunque, ritraendo lo stato dei luoghi lo cristallizzano, agevolando così l'assolvimento dell'onere della prova di cui è gravato il danneggiato), nel caso che occupa, l'unico mezzo di prova addotto dall'odierno appellante
è stata la testimonianza del nipote testimonianza che, come già Testimone_1
correttamente ritenuto dal Tribunale, risulta contraddittoria e dunque non utile alla dimostrazione dell'esistenza del dissesto che avrebbe causato il sinistro e del sinistro stesso.
10. La domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c. spiegata dall'odierno appellante deve quindi ritenersi sfornita di prova, così come correttamente già ritenuto dal Tribunale.
11. A tale mancanza di prova non può supplirsi facendo riferimento alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, poiché essa non costituisce un mezzo di prova in senso proprio (cfr. Cass. Civ. ord. n. 16931/2020) e poiché essa non contiene l'accertamento dei fatti, ma soltanto l'affermazione, sulla base di quanto riferito dallo stesso Parte_1
della sussistenza del nesso di causalità fra sinistro e traumi e la compatibilità
[...]
delle lesioni riportate con il narrato dell'odierno appellante (“Si può considerare senza dubbio esserci nesso di causalità tra il suddetto riferito incidente e il trauma riferito, con la conseguente frattura per sottotrocanterica e di branca ileo-ischio-pubica destra, certificate agli atti, e ciò sia per la stretta consequenza temporale (trauma e fratture sono state certificate, in un P.S. ospedaliero, immediatamente dopo il riferito fatto causale, così che viene rispettato, in questo caso, il criterio temporale del nesso di causalità tra evento e lesione), sia perché lo stesso trauma e le stesse fratture ben si attengono alle riferite modalità
7 di produzione”, pag. 5 relazione). Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, non è possibile ritenere provata la dinamica del sinistro e, dunque, il nesso di causalità fra bene in custodia e danno, motivo per il quale il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda risarcitoria spiegata ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 27067/2025).
12. È infondato, infine, il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della condanna alle spese, in particolare di quella nei confronti della società di assicurazione.
Ha infatti dedotto l'appellante di non avere proposto domande nei confronti di
[...]
chiamata in giudizio dal , la quale aveva altresì CP_2 Controparte_1 richiesto l'estromissione dal giudizio in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva per prescrizione dell'azione di manleva.
Ha ulteriormente dedotto l'appellante che il Tribunale, nella liquidazione delle spese, avrebbe dovuto applicare il minimo tabellare parametrando il calcolo al valore della causa, pari a €
43.450,54, ossia al risarcimento così come determinato dal c.t.u., pervenendo dunque a una condanna alle spese per € 4.567,80 nei confronti del solo . Controparte_1
13. In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. ord.
n. 6144/2024).
14. Nel caso che occupa, la chiamata in garanzia di da parte Controparte_2 del non si appalesa come manifestamente infondata o palesemente Controparte_1
arbitraria, poiché l'ente civico ha chiamato in giudizio l'assicurazione in ragione di apposita polizza per la responsabilità civile stipulata con la stessa società.
Il Tribunale, dunque, ha correttamente condannato l'odierno appellante alla rifusione delle spese di lite anche nei confronti di Controparte_2
8 15. Con riferimento, invece, alla quantificazione delle spese, occorre segnalare che, nella liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, il giudice esercita un potere discrezionale, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non soggetto al controllo di legittimità, poiché attiene a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (cfr., Cass. Civ. ord. n. 34705/2024).
In altre parole, il giudice non è obbligato, non dovendo peraltro motivare sul punto, ad applicare i valori minimi tabellari, né il valore della causa può essere determinato sulla base di quanto indicato dal c.t.u. (il quale, peraltro, non ha indicato un possibile importo del risarcimento, ma ha soltanto indicato la percentuale di danno biologico e la durata del periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale), poiché l'art. 10 c.p.c. dispone che nelle cause relative a somme di danaro valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore. Il valore della causa, pertanto, è quello di € 73.832,00 indicato da nell'atto di citazione. Parte_1
16. Alla luce delle superiori considerazioni, la decisione del Tribunale si rivela corretta anche in punto di condanna alle spese e di loro liquidazione.
17. Le spese, visto l'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e si liquidano come indicato in parte dispositiva, ove si dà altresì atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1
confronti del e di vverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2
n. 3385/2021, pronunciata dal Tribunale di Palermo l'8 settembre 2021; condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 CP_1
e di delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per
[...] Controparte_2 ciascun appellato.
9 Dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, lì 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON TT IO D'TO
10