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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2068/2023
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2068 /2023, promossa da (c.f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Gattinara (VC), via Catulo n. 11, domicilio eletto presso lo studio del difensore Con il patrocinio dell'Avv. Alessandra PALERMO ricorrente E
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore Con il patrocinio dell'Avv. Laima PATRIARCA resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente: accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento del decreto di affidamento e mantenimento dei figli del 2.8.2019 (Tribunale di Novara
- R.G. n.503/2019), giuste le ragioni di cui al presente ricorso, e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nel su citato decreto – stabilire per quanto riguarda il collocamento che il padre potrà liberamente vedere e tenere con sé i minori secondo giorni e orari previamente concordati tra i genitori, compatibilmente con le eSIenze lavorative dei medesimi, nonché con le eSIenze
Pag. 1 scolastiche ed extrascolastiche dei minori stessi e che il padre trascorrerà con i propri figli due fine settimana al mese, dal pomeriggio o dalla sera del venerdì (a seconda del proprio turno di lavoro) fino alla domenica sera alle ore 20.30, inoltre, modificando quanto previsto in precedenza, i bambini trascorreranno due ulteriori giorni infrasettimanali in cui il padre terrà con sé a cena i bambini ovvero potrà farli anche pernottare presso di lui (in corrispondenza dei giorni in cui i porterà alle Per_ attività sportive), inoltre un giorno infrasettimanale mangerà anche a pranzo con il papà; due giorni infrasettimanali anche non consecutivi con pernottamento presso di lui (salvo problematiche con i turni di lavoro), secondo i giorni e i turni che ogni settimana il padre comunicherà alla madre, nelle altre due settimane in cui i bambini non passeranno il week end con il padre oltre ad un giorno Per_ a pranzo;
il tutto ovviamente compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche dei bambini. Il SI si farà carico di recuperare i bambini da Ghemme per portarli presso Pt_1 la propria abitazione ovvero a svolgere le attività sportive, salvo, quando non pernotteranno presso di lui dove verranno riaccompagnati a scuola. Per quanto riguarda il mantenimento, tenuto conto del fatto che il SI trascorre con i figli almeno 14 sere al mese, oltre ai giorni del week Pt_1 end di sua spettanza e che effettua tutti i viaggi per il prelievo / riconsegna degli stessi, ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli minori ed a tutte le sue necessità durante i giorni di permanenza presso di sé, riducendo a carico del SInor l'obbligo di versare alla SI.ra Pt_1 CP_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore ad € 150,00 annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT (attualmente è di € 206,60 a figlio) ovvero quell'altra cifra minore ritenuta equa.
Ritenuto che
il pagamento viene effettuato direttamente mediante trattenuta dalla busta paga del SI , ordinare a di ridurre Pt_1 CP_2 ad € 150,00 a figlio, oltre rivalutazione ISTAT, ovvero quell'altra cifra ritenuta equa, l'importo trattenuto e da versarsi alla SIa . Dichiarare che, in ragione della suddivisione identica CP_1 del periodo di vacanza estiva in cui ognuno dei due genitori trascorre due settimane intere e consecutive con i figli, alcun mantenimento è dovuto per il mese di agosto. In via subordinata, confermare il mantenimento in essere. Quindi, accertare e dichiarare che il 50% dell'assegno unico universale è di spettanza del SI a far data dall'entrata in vigore della sua introduzione (e Pt_1 cioè il dì 1.2.2022) ovvero dalla data che dovesse ritenere il Tribunale, in ragione dell'affidamento congiunto ai genitori e del dover ristabilire l'assetto economico corretto tra i genitori e, quindi, ordinare ad di versare direttamente al ricorrente l'importo a lui dovuto a partire dalla data del CP_3 deposito del ricorso ovvero in subordine dalla data del provvedimento finale, visto il rifiuto di farlo in via bonaria della SIa e il diniego di a intervenire solo con la segnalazione fatta;
Pt_2 CP_3 prendere ogni altro provvedimento necessario in merito. In ogni caso, specificare quali siano le spese straordinarie che il genitore deve nella misura del 50% all'altro che le anticipa chiarendo che quelle non citate sono ricomprese nel mantenimento ordinario (come, ad esempio, la mensa scolastica e la cancelleria ordinaria – quaderni, penne, matite, gomme, …). Resta inteso che le spese di custodia per baby-sitter verranno sostenute da ciascun genitore nel periodo di competenza, ovvero in cui i minori saranno presso di sé.
Parte resistente: a parziale modifica delle condizioni previste nel decreto 2/8/2019 del Tribunale di Novara, fermo restando quanto previsto al punto 1) del predetto decreto, cioè l'affidamento condiviso dei figli delle parti ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
1) disporre che il possa tenere con sé i figli a fine settimana alterni, come Pt_1
Pag. 2 già previsto, nonché due ulteriori giorni infrasettimanali, comprensivi di pernottamento, ed anche tenerli con sé a piacimento, facendosi carico di tutti i relativi spostamenti dei figli;
2) porre a carico del a titolo di concorso nel mantenimento dei figli un assegno mensile non inferiore ad euro Pt_1
600,00 (euro 300 per ciascun figlio) a favore di per dodici mensilità, oltre al 100% Controparte_1 dell'Assegno Unico; 3) autorizzare a richiedere all' il 100% dell'Assegno Controparte_1 CP_3
Unico Universale per i figli;
4) in considerazione dello squilibrio patrimoniale tra le parti, porre a carico di il 60% delle spese straordinarie per i figli, come specificate e disciplinate Parte_1 dal Protocollo del Tribunale di Vercelli 21/12/2018, comprendendo tra le (altre) spese straordinarie da suddividersi tra i coniugi senza necessità di preventivo accordo anche il pre scuola ed il dopo scuola, prevedendo che l'accordo relativo al centro ricreativo estivo non riguardi l'”an” della frequentazione, ma solo la scelta del centro estivo al quale iscrivere i figli e prevedendo altresì che l'iscrizione ad un corso sportivo per ciascun figlio sia subordinato all'accordo tra i coniugi o comunque che la possa contribuire ad essi nel limite di spesa di complessivi euro 25 al mese CP_1 per ciascun figlio;
5) ordinare a di versare direttamente a l'assegno di CP_2 Controparte_1 concorso nel mantenimento dei figli posto a carico di , con le modalità attualmente Parte_1 in vigore;
6) condannare al rimborso in favore di di spese e onorari Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio;
in via istruttoria ed in caso di ritenuta necessità la convenuta chiede: - ammettersi prove testi sulle seguenti circostanze: a) vero che si è opposta alla Controparte_1 frequentazione dei corsi sportivi di nuoto ed equitazione dei figli in quanto troppo costosi per le sue disponibilità (si indica a teste: , res. in Villadossola); b) vero che Testimone_1 CP_4
e dormono sempre a casa della madre, salvo che nei fine settimana di competenza Persona_2 paterna (si indica a teste: , res. in Villadossola); c) vero che tiene Testimone_1 Parte_1 con sé entrambi i figli uno o due pomeriggi infrasettimanali (si indica a teste: , Testimone_1 res. in Villadossola).
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'atto introduttivo di Con ricorso depositato in data 22/12/2023, Parte_1 [...]
ha rappresentato di aver avuto una relazione sentimentale con da cui Pt_1 CP_5 sono nati due figli, (nata il [...]) e (nato il [...]). CP_4 Persona_2
Dopo la loro separazione, il Tribunale di Novara, con decreto del 2 agosto 2019, ha recepito l'accordo delle parti in merito alle condizioni di affidamento. Per_ In particolare, il Tribunale così disponeva: “1. Affida i figli minor ad entrambi Per_2
i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
2. Dispone che il SI. possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi tra i genitori Pt_1 compatibilmente con le eSIenze lavorative dei medesimi, nonché con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori stessi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: due fine settimana al mese, dal pomeriggio o dalla sera del venerdì (a seconda del proprio turno di lavoro) fino alla domenica sera alle ore 20.30, oltre ad un ulteriore giorno infrasettimanale nella settimana in cui i minori passeranno il week end con il padre ovvero due giorni infrasettimanali
Pag. 3 anche non consecutivi con pernottamento presso di lui (salvo problematiche con i turni di lavoro), secondo i giorni e i turni che ogni settimana il padre comunicherà alla madre, nelle altre due settimane in cui i minori non passeranno il week end con il padre;
il tutto ovviamente compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli. I minori, inoltre, staranno ad anni alterni dalla vigilia di Natale al dopopranzo del giorno di Natale con la madre e poi dal pomeriggio di Natale alla sera di S. Stefano con il padre;
Pasqua e lunedì dell'Angelo con ciascun genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive, trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore;
durante i periodi di vacanza, che i minori trascorreranno con i genitori, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo del luogo ove si trovano ed il relativo recapito. Ogni decisione di maggiore interesse per i bambini relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute degli stessi (scuola, cure, sport, tempo libero, etc..) verrà presa in accordo fra i due genitori;
3. Dà atto che le parti concordano che la casa familiare resti in uso al SI. Pt_1
e che la SI.ra , qualora non l'avesse già fatto, potrà prelevare i propri effetti personali;
4. Dispone che ciascun CP_1 genitore provveda al mantenimento dei figli minori ed a tutte le loro necessità durante i giorni di permanenza presso di sé, ponendo altresì a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra in via Pt_1 CP_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore la somma di euro 125,00 annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT e ciò sino a quando la casa di proprietà dei SIg. non verrà venduta; sempre Parte_3 sino a tale data, inoltre, il SI. provvederà al pagamento nella misura del 50% delle spese scolastiche (l'acquisto Pt_1 di libri scolastici, cancelleria scolastica, mezzi di trasporto, gite scolastiche e tasse di iscrizione), delle spese extrascolastiche (centro ricreativo estivo e gruppo estivo), delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e di quelle straordinarie, ludiche, ricreative e sportive, tutte preventivamente concordate tra i genitori e documentate. Resta inteso che le spese di custodia per baby sitter verranno sostenute da ciascun genitore nel periodo di competenza, ovvero in cui i minori saranno presso di sé. Ogni genitore dovrà comunque documentare all'altro il pagamento delle spese sostenute per i minori e l'eventuale rimborso del 50% verrà corrisposto a chi l'ha anticipato entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta;
5. Dispone che, una volta venduto l'immobile di proprietà dei ricorrenti ubicata in Ghemme (VA), via Martino n.5 (bene identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Ghemme al Foglio 27, mapp. 791, sub. 5; Foglio 27, mapp. 791, sub. 2; unitamente ai terreni identificati al Catasto Terreni del Comune di Ghemme al Foglio 27, mapp. 532) ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli minori ed a tutte le loro necessità durante i giorni di permanenza presso di sé, e pone a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra in via Pt_1 CP_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento per ciascun minore la somma di euro 200,00 annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT; sempre a decorrere da tale data, inoltre, il SI. provvederà al pagamento nella misura del 50% delle spese Pt_1 scolastiche (l'acquisto di libri scolastici, mezzi di trasporto, gite scolastiche e tasse di iscrizione), delle spese extrascolastiche (centro ricreativo estivo e gruppo estivo), delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e di quelle straordinarie, ludiche, ricreative e sportive, tutte preventivamente concordate tra i genitori e documentate. Le parti concordano che le spese di custodia per baby sitter verranno sostenute da ciascun genitore nel periodo di competenza, ovvero in cui i minori saranno presso di sé. Ogni genitore dovrà comunque documentare all'altro il pagamento delle spese sostenute per i minori e l'eventuale rimborso del 50% verrà corrisposto a chi l'ha anticipato entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta;
6. Dà atto che sino alla vendita dell'immobile identificato al punto che precede, il SI. si impegna a a versare in un'unica soluzione, in concomitanza con il pagamento della Pt_1 tredicesima mensilità a dicembre 2019, l'importo di € 300,00 alla SIa , oltre ad € 100,00 in CP_1 concomitanza con il pagamento della quattordicesima mensilità nel mese di agosto 2019; qualora nel corso del 2020 la casa familiare non sia ancora stata alienata il SI. si impegna a versare in un'unica soluzione, in Pt_1 concomitanza con il pagamento della tredicesima mensilità a dicembre 2020, € 300,00 alla SIa , oltre CP_1
Pag. 4 ad € 200,00 in concomitanza con il pagamento della quattordicesima mensilità nel mese di agosto 2020; 7. Dà atto che le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti”.
Fatta tale premessa, ha esposto di aver venduto la casa familiare e che, quindi, dalla vendita Pt_1
-come da accordi- stava versando la somma complessiva di € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario per entrambi i figli (importo trattenuto dalla sua busta paga e versato direttamente dal datore di lavoro . Tuttavia, dalla data di omologa degli accordi raggiunti, la sua CP_2 situazione economica era peggiorata visto che, ad uno stallo dello stipendio (pari a circa € 1.800,00 al mese), era seguito un aumento delle spese sia personali (€ 450,00 mensili di canone di locazione, Per_
€ 331,00 al mese per un finanziamento) che per i figli frequenta una scuola di nuoto e Per_2 una scuola di equitazione, oltre alle spese sostenute per gli spostamenti da Gattinara a Ghemme. Ha concluso, quindi, come in epigrafe, rappresentando anche che la stava percependo CP_1 per intero l'Assegno Unico Universale (A.U.U.)
2. La comparsa di costituzione. Si è costituita, nei termini di legge, che ha Controparte_1 dedotto, in primo luogo, un miglioramento delle condizioni economiche di , visto che dal Pt_1
2023 -a seguito di una promozione- percepiva uno stipendio mensile di circa € 2.000,00 (evidenziava che la cifra di € 1.223,00 emergente dalla busta paga del mese di giugno 2023, era al netto delle somme versate per i figli e per il finanziamento che aveva acceso). La , assunta CP_1 alle dipendenze di “ ” con uno stipendio oscillante tra € 1.350,00/1.400,00 al Controparte_6 mese, ha documentato le spese da lei sostenute mensilmente (€ 382.25 a titolo di canone di locazione ed € 594,28 per un finanziamento decennale acceso nel 2021) ed evidenziato l'insufficienza dell'attuale contributo di mantenimento versato da ai figli. Pertanto, ha Pt_1 concluso come in epigrafe riportato, chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento ad € 300,00 per ciascun minore, il 60% delle spese straordinarie a carico del , l'autorizzazione a Pt_1 percepire il 100% dell'A.U.U.
3. Il procedimento. Alla prima udienza del 23/1/2024, ha riferito di aver scelto Parte_1 volontariamente di pagare le spese delle attività sportive svolte dai figli perché voleva che facessero sporto. Ha dichiarato che la figlia vorrebbe restare di più con lui e, comunque, ha confermato di vedere i figli secondo il calendario che avevano individuato in sede di accordi nel 2019. Anche la ha confermato che il padre vede i figli due giorni a settimana e a weekends alternati;
ha CP_1 evidenziato, tuttavia, che il pernotto infrasettimanale dei figli presso il padre sarebbe poco gestibile, per i bambini (“sono troppo piccoli, sarebbero sballottati”) e si è opposta ad una gestione a settimane alterne.
All'esito dell'udienza, il Giudice, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha adottato il seguente provvedimento (confermato in sede di reclamo): “in parziale modifica del decreto del 2/8/2019 nel procedimento RG 503/2019, ferme restando le disposizioni non modificate: - dispone che il SI. possa vedere Pt_1
e tenere con sé i figli secondo accordi tra i genitori compatibilmente con le eSIenze lavorative dei medesimi, nonché con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori stessi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: due fine settimana al mese, dal pomeriggio o dalla sera del venerdì (a seconda del proprio turno di lavoro) fino alla domenica sera alle ore 20.30, oltre a due giorni infrasettimanali anche non consecutivi comprensivi di pernottamento, facendosi carico degli spostamenti dei minori;
- dispone che il SI. paghi o rimborsi il 60% delle spese straordinarie, da Pt_1 individuarsi secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, con decorrenza dalla data della presente pronuncia;
- dispone che l'assegno unico sia percepito come per legge al 50% da ciascun genitore”.
Pag. 5 Alla successiva udienza del 14/1/2025, il Giudice ha ordinato a l'esibizione della Controparte_1 documentazione relativa alla sua attività LO.RE. s.n.c. di P.I. , Controparte_7 P.IVA_1 con sede in Ghemme Via Monte Rosa n. 46; quindi, esaurita l'istruttoria ha disposto la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 10/3/2025, la causa è stata rimessa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 17/6/2025, le parti si sono riportate alle memorie di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione.
4. La decisione. Il ricorso di merita accoglimento nei limiti che si diranno di Parte_1 seguito.
Invero, sul punto, richiamato il provvedimento ex art. 473 bis.22 c.p.c., non vi sono motivi per non consentire al di aggiungere il pernottamento ai giorni di visita infrasettimanale, atteso che Pt_1 trattasi di conclusione congiunta delle parti. D'altra parte, deve evidenziarsi come, in sede di interrogatorio libero, infatti, ha manifestato attenzione verso i figli, cercando di instillare Pt_1 in loro un interesse verso lo sporto. Ha, infatti, affermato di aver deciso di accollarsi le spese relative Per_ alle attività sportive in cui sono coinvolti e e ha anche riportato la volontà, Per_2 quantomeno della figlia, di trascorrere più tempo con lui.
Quanto alle pretese economiche, com'è noto, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civi., le attuali eSIenze dei minori, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore
Dall'analisi della situazione delle parti e delle loro dichiarazioni sostitutive di atto notorio è emerso quanto segue.
è impiegato in qualità di operaio presso la “ con contratto a tempo Parte_1 CP_2 indeterminato e una retribuzione ordinaria che, al netto delle imposte, del prelievo diretto di € 413,20 e della cessione del quinto dello stipendio pari ad € 331,00, si attesta sugli € 1.2230,00 (come da cedolino relativo al mese di giugno 2023, doc. 18 allegato al ricorso). A ciò si aggiunge il canone di locazione mensile di € 300,00
Di contro, è impiegata in qualità di commessa presso la “Pittarello s.p.a.” con Controparte_1 uno stipendio pari ad € 1.691,00 (come da cedolino relativo al mese di gennaio 2022, doc. 31 allegato alla comparsa di costituzione). La resistente, inoltre, risulta socia della LO.RE. s.n.c. (quota acquistata il 13/11/2024) che, come da documentazione di cui è stata ordinata l'esibizione all'udienza del 14/1/2025, ha conseguito un utile di esercizio (dall'1/1/2024 a 31/12/2024) pari ad € 16.626,07 (doc. 49 prodotto).
Tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, lievemente prevalenti quelli della madre con la quale gli stessi sono collocati, considerata una sostanziale equivalenza delle condizioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di dover confermare l'importo di € 200,00 a carico di per ciascun fino, e così complessivi € 400,00 mensili. Affinché l'importo predetto Pt_1 rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Pag. 6 Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. A
l di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad eSIenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo SIlato dal Tribunale di Torino.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 60% a carico del padre, considerato comunque il lieve incremento della sua posizione reddituale rispetto al ricorso avanzato nell'anno 2018.
Ad ogni buon conto, il Collegio chiarisce alle parti che sono da ritenere spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);
Sono invece spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le seguenti: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Sono da ritenersi spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
L'Assegno unico universale, invece, deve essere percepito al 50% in ragione dell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
4. Spese del giudizio. Le spese devono essere compensate, avuto riguardo alla natura del giudizio.
P.Q.M.
Pag. 7 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: in parziale modifica del decreto del 2/8/2019 emesso nel procedimento n. R.G. 503/2019, ferme restando le disposizioni non modificate:
1. dispone che il SI. possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi tra i genitori Pt_1 compatibilmente con le eSIenze lavorative dei medesimi, nonché con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori stessi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: due fine settimana al mese, dal pomeriggio o dalla sera del venerdì (a seconda del proprio turno di lavoro) fino alla domenica sera alle ore 20.30, oltre a due giorni infrasettimanali anche non consecutivi comprensivi di pernottamento, facendosi carico degli spostamenti dei minori;
2. dispone che il SI. paghi o rimborsi il 60% delle spese straordinarie, da individuarsi Pt_1 secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, con decorrenza dalla data del 15/3/2024;
3. dispone che l'assegno unico sia percepito come per legge al 50% da ciascun genitore.
4. compensa le spese di lite;
5. manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso all'esito della Camera di ConSIlio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/6/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 8
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2068 /2023, promossa da (c.f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Gattinara (VC), via Catulo n. 11, domicilio eletto presso lo studio del difensore Con il patrocinio dell'Avv. Alessandra PALERMO ricorrente E
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore Con il patrocinio dell'Avv. Laima PATRIARCA resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente: accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento del decreto di affidamento e mantenimento dei figli del 2.8.2019 (Tribunale di Novara
- R.G. n.503/2019), giuste le ragioni di cui al presente ricorso, e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nel su citato decreto – stabilire per quanto riguarda il collocamento che il padre potrà liberamente vedere e tenere con sé i minori secondo giorni e orari previamente concordati tra i genitori, compatibilmente con le eSIenze lavorative dei medesimi, nonché con le eSIenze
Pag. 1 scolastiche ed extrascolastiche dei minori stessi e che il padre trascorrerà con i propri figli due fine settimana al mese, dal pomeriggio o dalla sera del venerdì (a seconda del proprio turno di lavoro) fino alla domenica sera alle ore 20.30, inoltre, modificando quanto previsto in precedenza, i bambini trascorreranno due ulteriori giorni infrasettimanali in cui il padre terrà con sé a cena i bambini ovvero potrà farli anche pernottare presso di lui (in corrispondenza dei giorni in cui i porterà alle Per_ attività sportive), inoltre un giorno infrasettimanale mangerà anche a pranzo con il papà; due giorni infrasettimanali anche non consecutivi con pernottamento presso di lui (salvo problematiche con i turni di lavoro), secondo i giorni e i turni che ogni settimana il padre comunicherà alla madre, nelle altre due settimane in cui i bambini non passeranno il week end con il padre oltre ad un giorno Per_ a pranzo;
il tutto ovviamente compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche dei bambini. Il SI si farà carico di recuperare i bambini da Ghemme per portarli presso Pt_1 la propria abitazione ovvero a svolgere le attività sportive, salvo, quando non pernotteranno presso di lui dove verranno riaccompagnati a scuola. Per quanto riguarda il mantenimento, tenuto conto del fatto che il SI trascorre con i figli almeno 14 sere al mese, oltre ai giorni del week Pt_1 end di sua spettanza e che effettua tutti i viaggi per il prelievo / riconsegna degli stessi, ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli minori ed a tutte le sue necessità durante i giorni di permanenza presso di sé, riducendo a carico del SInor l'obbligo di versare alla SI.ra Pt_1 CP_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore ad € 150,00 annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT (attualmente è di € 206,60 a figlio) ovvero quell'altra cifra minore ritenuta equa.
Ritenuto che
il pagamento viene effettuato direttamente mediante trattenuta dalla busta paga del SI , ordinare a di ridurre Pt_1 CP_2 ad € 150,00 a figlio, oltre rivalutazione ISTAT, ovvero quell'altra cifra ritenuta equa, l'importo trattenuto e da versarsi alla SIa . Dichiarare che, in ragione della suddivisione identica CP_1 del periodo di vacanza estiva in cui ognuno dei due genitori trascorre due settimane intere e consecutive con i figli, alcun mantenimento è dovuto per il mese di agosto. In via subordinata, confermare il mantenimento in essere. Quindi, accertare e dichiarare che il 50% dell'assegno unico universale è di spettanza del SI a far data dall'entrata in vigore della sua introduzione (e Pt_1 cioè il dì 1.2.2022) ovvero dalla data che dovesse ritenere il Tribunale, in ragione dell'affidamento congiunto ai genitori e del dover ristabilire l'assetto economico corretto tra i genitori e, quindi, ordinare ad di versare direttamente al ricorrente l'importo a lui dovuto a partire dalla data del CP_3 deposito del ricorso ovvero in subordine dalla data del provvedimento finale, visto il rifiuto di farlo in via bonaria della SIa e il diniego di a intervenire solo con la segnalazione fatta;
Pt_2 CP_3 prendere ogni altro provvedimento necessario in merito. In ogni caso, specificare quali siano le spese straordinarie che il genitore deve nella misura del 50% all'altro che le anticipa chiarendo che quelle non citate sono ricomprese nel mantenimento ordinario (come, ad esempio, la mensa scolastica e la cancelleria ordinaria – quaderni, penne, matite, gomme, …). Resta inteso che le spese di custodia per baby-sitter verranno sostenute da ciascun genitore nel periodo di competenza, ovvero in cui i minori saranno presso di sé.
Parte resistente: a parziale modifica delle condizioni previste nel decreto 2/8/2019 del Tribunale di Novara, fermo restando quanto previsto al punto 1) del predetto decreto, cioè l'affidamento condiviso dei figli delle parti ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
1) disporre che il possa tenere con sé i figli a fine settimana alterni, come Pt_1
Pag. 2 già previsto, nonché due ulteriori giorni infrasettimanali, comprensivi di pernottamento, ed anche tenerli con sé a piacimento, facendosi carico di tutti i relativi spostamenti dei figli;
2) porre a carico del a titolo di concorso nel mantenimento dei figli un assegno mensile non inferiore ad euro Pt_1
600,00 (euro 300 per ciascun figlio) a favore di per dodici mensilità, oltre al 100% Controparte_1 dell'Assegno Unico; 3) autorizzare a richiedere all' il 100% dell'Assegno Controparte_1 CP_3
Unico Universale per i figli;
4) in considerazione dello squilibrio patrimoniale tra le parti, porre a carico di il 60% delle spese straordinarie per i figli, come specificate e disciplinate Parte_1 dal Protocollo del Tribunale di Vercelli 21/12/2018, comprendendo tra le (altre) spese straordinarie da suddividersi tra i coniugi senza necessità di preventivo accordo anche il pre scuola ed il dopo scuola, prevedendo che l'accordo relativo al centro ricreativo estivo non riguardi l'”an” della frequentazione, ma solo la scelta del centro estivo al quale iscrivere i figli e prevedendo altresì che l'iscrizione ad un corso sportivo per ciascun figlio sia subordinato all'accordo tra i coniugi o comunque che la possa contribuire ad essi nel limite di spesa di complessivi euro 25 al mese CP_1 per ciascun figlio;
5) ordinare a di versare direttamente a l'assegno di CP_2 Controparte_1 concorso nel mantenimento dei figli posto a carico di , con le modalità attualmente Parte_1 in vigore;
6) condannare al rimborso in favore di di spese e onorari Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio;
in via istruttoria ed in caso di ritenuta necessità la convenuta chiede: - ammettersi prove testi sulle seguenti circostanze: a) vero che si è opposta alla Controparte_1 frequentazione dei corsi sportivi di nuoto ed equitazione dei figli in quanto troppo costosi per le sue disponibilità (si indica a teste: , res. in Villadossola); b) vero che Testimone_1 CP_4
e dormono sempre a casa della madre, salvo che nei fine settimana di competenza Persona_2 paterna (si indica a teste: , res. in Villadossola); c) vero che tiene Testimone_1 Parte_1 con sé entrambi i figli uno o due pomeriggi infrasettimanali (si indica a teste: , Testimone_1 res. in Villadossola).
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'atto introduttivo di Con ricorso depositato in data 22/12/2023, Parte_1 [...]
ha rappresentato di aver avuto una relazione sentimentale con da cui Pt_1 CP_5 sono nati due figli, (nata il [...]) e (nato il [...]). CP_4 Persona_2
Dopo la loro separazione, il Tribunale di Novara, con decreto del 2 agosto 2019, ha recepito l'accordo delle parti in merito alle condizioni di affidamento. Per_ In particolare, il Tribunale così disponeva: “1. Affida i figli minor ad entrambi Per_2
i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
2. Dispone che il SI. possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi tra i genitori Pt_1 compatibilmente con le eSIenze lavorative dei medesimi, nonché con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori stessi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: due fine settimana al mese, dal pomeriggio o dalla sera del venerdì (a seconda del proprio turno di lavoro) fino alla domenica sera alle ore 20.30, oltre ad un ulteriore giorno infrasettimanale nella settimana in cui i minori passeranno il week end con il padre ovvero due giorni infrasettimanali
Pag. 3 anche non consecutivi con pernottamento presso di lui (salvo problematiche con i turni di lavoro), secondo i giorni e i turni che ogni settimana il padre comunicherà alla madre, nelle altre due settimane in cui i minori non passeranno il week end con il padre;
il tutto ovviamente compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli. I minori, inoltre, staranno ad anni alterni dalla vigilia di Natale al dopopranzo del giorno di Natale con la madre e poi dal pomeriggio di Natale alla sera di S. Stefano con il padre;
Pasqua e lunedì dell'Angelo con ciascun genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive, trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore;
durante i periodi di vacanza, che i minori trascorreranno con i genitori, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo del luogo ove si trovano ed il relativo recapito. Ogni decisione di maggiore interesse per i bambini relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute degli stessi (scuola, cure, sport, tempo libero, etc..) verrà presa in accordo fra i due genitori;
3. Dà atto che le parti concordano che la casa familiare resti in uso al SI. Pt_1
e che la SI.ra , qualora non l'avesse già fatto, potrà prelevare i propri effetti personali;
4. Dispone che ciascun CP_1 genitore provveda al mantenimento dei figli minori ed a tutte le loro necessità durante i giorni di permanenza presso di sé, ponendo altresì a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra in via Pt_1 CP_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore la somma di euro 125,00 annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT e ciò sino a quando la casa di proprietà dei SIg. non verrà venduta; sempre Parte_3 sino a tale data, inoltre, il SI. provvederà al pagamento nella misura del 50% delle spese scolastiche (l'acquisto Pt_1 di libri scolastici, cancelleria scolastica, mezzi di trasporto, gite scolastiche e tasse di iscrizione), delle spese extrascolastiche (centro ricreativo estivo e gruppo estivo), delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e di quelle straordinarie, ludiche, ricreative e sportive, tutte preventivamente concordate tra i genitori e documentate. Resta inteso che le spese di custodia per baby sitter verranno sostenute da ciascun genitore nel periodo di competenza, ovvero in cui i minori saranno presso di sé. Ogni genitore dovrà comunque documentare all'altro il pagamento delle spese sostenute per i minori e l'eventuale rimborso del 50% verrà corrisposto a chi l'ha anticipato entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta;
5. Dispone che, una volta venduto l'immobile di proprietà dei ricorrenti ubicata in Ghemme (VA), via Martino n.5 (bene identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Ghemme al Foglio 27, mapp. 791, sub. 5; Foglio 27, mapp. 791, sub. 2; unitamente ai terreni identificati al Catasto Terreni del Comune di Ghemme al Foglio 27, mapp. 532) ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli minori ed a tutte le loro necessità durante i giorni di permanenza presso di sé, e pone a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra in via Pt_1 CP_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento per ciascun minore la somma di euro 200,00 annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT; sempre a decorrere da tale data, inoltre, il SI. provvederà al pagamento nella misura del 50% delle spese Pt_1 scolastiche (l'acquisto di libri scolastici, mezzi di trasporto, gite scolastiche e tasse di iscrizione), delle spese extrascolastiche (centro ricreativo estivo e gruppo estivo), delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e di quelle straordinarie, ludiche, ricreative e sportive, tutte preventivamente concordate tra i genitori e documentate. Le parti concordano che le spese di custodia per baby sitter verranno sostenute da ciascun genitore nel periodo di competenza, ovvero in cui i minori saranno presso di sé. Ogni genitore dovrà comunque documentare all'altro il pagamento delle spese sostenute per i minori e l'eventuale rimborso del 50% verrà corrisposto a chi l'ha anticipato entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta;
6. Dà atto che sino alla vendita dell'immobile identificato al punto che precede, il SI. si impegna a a versare in un'unica soluzione, in concomitanza con il pagamento della Pt_1 tredicesima mensilità a dicembre 2019, l'importo di € 300,00 alla SIa , oltre ad € 100,00 in CP_1 concomitanza con il pagamento della quattordicesima mensilità nel mese di agosto 2019; qualora nel corso del 2020 la casa familiare non sia ancora stata alienata il SI. si impegna a versare in un'unica soluzione, in Pt_1 concomitanza con il pagamento della tredicesima mensilità a dicembre 2020, € 300,00 alla SIa , oltre CP_1
Pag. 4 ad € 200,00 in concomitanza con il pagamento della quattordicesima mensilità nel mese di agosto 2020; 7. Dà atto che le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti”.
Fatta tale premessa, ha esposto di aver venduto la casa familiare e che, quindi, dalla vendita Pt_1
-come da accordi- stava versando la somma complessiva di € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario per entrambi i figli (importo trattenuto dalla sua busta paga e versato direttamente dal datore di lavoro . Tuttavia, dalla data di omologa degli accordi raggiunti, la sua CP_2 situazione economica era peggiorata visto che, ad uno stallo dello stipendio (pari a circa € 1.800,00 al mese), era seguito un aumento delle spese sia personali (€ 450,00 mensili di canone di locazione, Per_
€ 331,00 al mese per un finanziamento) che per i figli frequenta una scuola di nuoto e Per_2 una scuola di equitazione, oltre alle spese sostenute per gli spostamenti da Gattinara a Ghemme. Ha concluso, quindi, come in epigrafe, rappresentando anche che la stava percependo CP_1 per intero l'Assegno Unico Universale (A.U.U.)
2. La comparsa di costituzione. Si è costituita, nei termini di legge, che ha Controparte_1 dedotto, in primo luogo, un miglioramento delle condizioni economiche di , visto che dal Pt_1
2023 -a seguito di una promozione- percepiva uno stipendio mensile di circa € 2.000,00 (evidenziava che la cifra di € 1.223,00 emergente dalla busta paga del mese di giugno 2023, era al netto delle somme versate per i figli e per il finanziamento che aveva acceso). La , assunta CP_1 alle dipendenze di “ ” con uno stipendio oscillante tra € 1.350,00/1.400,00 al Controparte_6 mese, ha documentato le spese da lei sostenute mensilmente (€ 382.25 a titolo di canone di locazione ed € 594,28 per un finanziamento decennale acceso nel 2021) ed evidenziato l'insufficienza dell'attuale contributo di mantenimento versato da ai figli. Pertanto, ha Pt_1 concluso come in epigrafe riportato, chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento ad € 300,00 per ciascun minore, il 60% delle spese straordinarie a carico del , l'autorizzazione a Pt_1 percepire il 100% dell'A.U.U.
3. Il procedimento. Alla prima udienza del 23/1/2024, ha riferito di aver scelto Parte_1 volontariamente di pagare le spese delle attività sportive svolte dai figli perché voleva che facessero sporto. Ha dichiarato che la figlia vorrebbe restare di più con lui e, comunque, ha confermato di vedere i figli secondo il calendario che avevano individuato in sede di accordi nel 2019. Anche la ha confermato che il padre vede i figli due giorni a settimana e a weekends alternati;
ha CP_1 evidenziato, tuttavia, che il pernotto infrasettimanale dei figli presso il padre sarebbe poco gestibile, per i bambini (“sono troppo piccoli, sarebbero sballottati”) e si è opposta ad una gestione a settimane alterne.
All'esito dell'udienza, il Giudice, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha adottato il seguente provvedimento (confermato in sede di reclamo): “in parziale modifica del decreto del 2/8/2019 nel procedimento RG 503/2019, ferme restando le disposizioni non modificate: - dispone che il SI. possa vedere Pt_1
e tenere con sé i figli secondo accordi tra i genitori compatibilmente con le eSIenze lavorative dei medesimi, nonché con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori stessi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: due fine settimana al mese, dal pomeriggio o dalla sera del venerdì (a seconda del proprio turno di lavoro) fino alla domenica sera alle ore 20.30, oltre a due giorni infrasettimanali anche non consecutivi comprensivi di pernottamento, facendosi carico degli spostamenti dei minori;
- dispone che il SI. paghi o rimborsi il 60% delle spese straordinarie, da Pt_1 individuarsi secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, con decorrenza dalla data della presente pronuncia;
- dispone che l'assegno unico sia percepito come per legge al 50% da ciascun genitore”.
Pag. 5 Alla successiva udienza del 14/1/2025, il Giudice ha ordinato a l'esibizione della Controparte_1 documentazione relativa alla sua attività LO.RE. s.n.c. di P.I. , Controparte_7 P.IVA_1 con sede in Ghemme Via Monte Rosa n. 46; quindi, esaurita l'istruttoria ha disposto la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 10/3/2025, la causa è stata rimessa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 17/6/2025, le parti si sono riportate alle memorie di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione.
4. La decisione. Il ricorso di merita accoglimento nei limiti che si diranno di Parte_1 seguito.
Invero, sul punto, richiamato il provvedimento ex art. 473 bis.22 c.p.c., non vi sono motivi per non consentire al di aggiungere il pernottamento ai giorni di visita infrasettimanale, atteso che Pt_1 trattasi di conclusione congiunta delle parti. D'altra parte, deve evidenziarsi come, in sede di interrogatorio libero, infatti, ha manifestato attenzione verso i figli, cercando di instillare Pt_1 in loro un interesse verso lo sporto. Ha, infatti, affermato di aver deciso di accollarsi le spese relative Per_ alle attività sportive in cui sono coinvolti e e ha anche riportato la volontà, Per_2 quantomeno della figlia, di trascorrere più tempo con lui.
Quanto alle pretese economiche, com'è noto, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civi., le attuali eSIenze dei minori, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore
Dall'analisi della situazione delle parti e delle loro dichiarazioni sostitutive di atto notorio è emerso quanto segue.
è impiegato in qualità di operaio presso la “ con contratto a tempo Parte_1 CP_2 indeterminato e una retribuzione ordinaria che, al netto delle imposte, del prelievo diretto di € 413,20 e della cessione del quinto dello stipendio pari ad € 331,00, si attesta sugli € 1.2230,00 (come da cedolino relativo al mese di giugno 2023, doc. 18 allegato al ricorso). A ciò si aggiunge il canone di locazione mensile di € 300,00
Di contro, è impiegata in qualità di commessa presso la “Pittarello s.p.a.” con Controparte_1 uno stipendio pari ad € 1.691,00 (come da cedolino relativo al mese di gennaio 2022, doc. 31 allegato alla comparsa di costituzione). La resistente, inoltre, risulta socia della LO.RE. s.n.c. (quota acquistata il 13/11/2024) che, come da documentazione di cui è stata ordinata l'esibizione all'udienza del 14/1/2025, ha conseguito un utile di esercizio (dall'1/1/2024 a 31/12/2024) pari ad € 16.626,07 (doc. 49 prodotto).
Tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, lievemente prevalenti quelli della madre con la quale gli stessi sono collocati, considerata una sostanziale equivalenza delle condizioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di dover confermare l'importo di € 200,00 a carico di per ciascun fino, e così complessivi € 400,00 mensili. Affinché l'importo predetto Pt_1 rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Pag. 6 Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. A
l di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad eSIenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo SIlato dal Tribunale di Torino.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 60% a carico del padre, considerato comunque il lieve incremento della sua posizione reddituale rispetto al ricorso avanzato nell'anno 2018.
Ad ogni buon conto, il Collegio chiarisce alle parti che sono da ritenere spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);
Sono invece spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le seguenti: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Sono da ritenersi spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
L'Assegno unico universale, invece, deve essere percepito al 50% in ragione dell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
4. Spese del giudizio. Le spese devono essere compensate, avuto riguardo alla natura del giudizio.
P.Q.M.
Pag. 7 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: in parziale modifica del decreto del 2/8/2019 emesso nel procedimento n. R.G. 503/2019, ferme restando le disposizioni non modificate:
1. dispone che il SI. possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi tra i genitori Pt_1 compatibilmente con le eSIenze lavorative dei medesimi, nonché con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori stessi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: due fine settimana al mese, dal pomeriggio o dalla sera del venerdì (a seconda del proprio turno di lavoro) fino alla domenica sera alle ore 20.30, oltre a due giorni infrasettimanali anche non consecutivi comprensivi di pernottamento, facendosi carico degli spostamenti dei minori;
2. dispone che il SI. paghi o rimborsi il 60% delle spese straordinarie, da individuarsi Pt_1 secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, con decorrenza dalla data del 15/3/2024;
3. dispone che l'assegno unico sia percepito come per legge al 50% da ciascun genitore.
4. compensa le spese di lite;
5. manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso all'esito della Camera di ConSIlio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/6/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dr.ssa Maria Amoruso
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