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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
FRANCIA, 80 TORINO presso lo studio dell'avv. SABENA DANIELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE e
, (C.F. elettivamente domiciliata in VIA GOITO, 9 CP_1 C.F._2
MONCALIERI presso lo studio dell'avv. BUSSI MARIATERESA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente Come da note d'udienza depositate in data 3.02.2025. Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio in Chieri (TO) il Parte_1 CP_1
30/09/1990.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 31/12/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, e contestualmente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Chiedeva, inoltre, l'allontanamento della moglie dall'abitazione di proprietà del ricorrente.
pagina 1 di 4 Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione ma instando CP_1 per l'assegnazione della casa coniugale in favore della stessa ed il versamento di un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 600,00 mensili. All'udienza del 19.09.2024 le parti venivano sentite ed all'esito, i loro procuratori chiedevano breve rinvio per pendenti trattative.
Alla successiva udienza del 3.12.2024 i procuratori delle parti chiedevano un ulteriore rinvio ed il
Giudice assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte. Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate,
e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Vi è accordo economico.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieri di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PRENDE ATTO che i coniugi vivono di fatto separati dal 17/12/2023 allorché il marito si è allontanato dall'abitazione coniugale sita in Chieri in via Vittorio Colomiatti n. 35. PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsiasi richiesta reciproca di assegni di mantenimento. PRENDE ATTO che l'abitazione coniugale è di proprietà del IG. ed è attualmente occupata Parte_1 dalla IG.ra che la libererà alle condizioni come di seguito regolate. CP_1
PRENDE ATTO che, contestualmente alla sottoscrizione delle presenti condizioni la IG.ra CP_1 riceverà un assegno circolare dell'importo di euro 15.000,00 (quindicimila euro) emesso in suo favore dal IG. Parte_1
PRENDE ATTO che la IG.ra si impegna a lasciare libera la casa familiare, portando con sé CP_1 oggetti e suppellettili di sua proprietà e/o a lei assegnati secondo il presente accordo, entro il 31 dicembre
2025.
PRENDE ATTO che dal 1° gennaio 2026 il sig. sarà libero di agire per il rilascio forzoso Parte_1 dell'immobile, con spese legali a carico della IG.ra come per legge. CP_1
PRENDE ATTO che, in caso di mancato rilascio dell'immobile entro il 31 dicembre 2025 la IG.ra accetta di corrispondere al IG. l'indennità di occupazione determinata in euro 515,00 CP_1 Parte_1 mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal 5 gennaio 2026 ed entro il giorno cinque di ogni mese.
PRENDE ATTO che le parti concordano che con decorrenza dal 1° gennaio 2024 i costi delle utenze (energia elettrica, gas per cucina e riscaldamento, acqua potabile, etc.) relative alla casa familiare siano pagina 2 di 4 a carico della IG.ra mentre il IG. mantenga l'intestazione dei contratti di fornitura, CP_1 Parte_1 per comodità di entrambe. PRENDE ATTO che in caso di mancato rilascio dell'immobile entro il 31 dicembre 2025, la IG.ra si impegna ad effettuare la voltura dei contratti relativi alle utenze a proprio carico a partire dal CP_1
1° gennaio 2026. A far data dal 1° marzo 2026 il IG. effettuerà la disdetta dei contratti non Parte_1 ancora volturati.
PRENDE ATTO che le parti concordano che, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, siano integralmente a carico della IG.ra le seguenti spese : - metà dell'importo dovuto a titolo di tassa raccolta rifiuti CP_1
(TARI o eventuale imposta sostitutiva), - l'intero importo delle spese di manutenzione ordinaria relative al complesso condominiale ed all'immobile di proprietà del IG. Parte_1
PRENDE ATTO che il IG. si impegna a comunicare tempestivamente alla IG.ra gli Parte_1 CP_1 importi pagati per le relative utenze e/o quelli addebitati a titolo di spese, consegnandole copia della fattura e/o dei documenti di pagamento;
la IG.ra provvederà al saldo dell'importo dovuto entro CP_1 sette giorni dal ricevimento della richiesta.
PRENDE ATTO che le parti concordano che gli importi eventualmente non pagati – e anticipati dal IG.
- siano detratti dall'indennità da corrispondersi alla IG.ra secondo le indicazioni di Parte_1 CP_1 cui ai precedenti articoli. PRENDE ATTO che le parti concordano che qualora non fosse dovuta alcuna indennità gli importi a carico della IG.ra a titolo di rimborso per TARI, spese condominiali, spese di manutenzione CP_1 ordinaria dell'immobile, spese per utenze, siano recuperate in via giudiziale con spese legali a carico della parte debitrice. PRENDE ATTO che le parti concordano che la IG.ra in caso di rilascio dell'immobile entro il CP_1
31 dicembre 2025, porterà con sé gli arredi e le suppellettili di cui alla tabella B allegata alla presente scrittura, che resteranno di sua esclusiva proprietà; in caso di mancato rilascio entro il termine pattuito i beni saranno divisi tra le parti, anche in via giudiziale se del caso.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita per avviare la procedura di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario, riportando e confermando le medesime condizioni già discusse e contenute nell'accordo di separazione e rinunciando alla procedura contenziosa instaurata.
PRENDE ATTO che la convenzione di negoziazione assistita per il divorzio sarà sottoscritta contestualmente al rilascio della casa familiare da parte della IG.ra oppure in subordine entro il CP_1
30/06/2026, e la negoziazione sarà convocata entro quindici giorni dalla decorrenza del primo giorno utile.
PRENDE ATTO che contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di negoziazione assistita per il divorzio il IG. consegnerà alla IG.ra un assegno circolare dell'importo di euro 10.000,00 Parte_1 CP_1
(diecimila euro).
PRENDE ATTO che con la ricezione della somma omnicomprensiva di euro 10.000 (diecimila) la IG.ra rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa con riferimento al rapporto di coniugio intercorso, CP_1 quale la rivendicazione di un assegno di mantenimento e/o alimentare, la rivendicazione in merito ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dal marito e/o di una quota di qualsiasi investimento, fondo, giacenza sul conto corrente di proprietà del marito.
PRENDE ATTO che le parti concordano che quella di loro che rifiuti di partecipare alla procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario mediante negoziazione assistita sarà obbligata a rifondere le spese di giudizio sostenute dall'altra parte per l'instaurazione di procedura di divorzio con rito contenzioso, a prescindere dall'esito del giudizio e dalla liquidazione delle spese di lite effettuata dal Giudice con la sentenza di divorzio.
PRENDE ATTO che le parti danno atto che con la sottoscrizione e l'adempimento delle condizioni di cui alla presente scrittura privata non hanno più nulla a pretendere con riferimento al matrimonio pagina 3 di 4 contratto, al rapporto di coniugio, ed a qualsiasi altro titolo o ragione derivante dal rapporto di coniugio, dalla convivenza o da altra questione insorta o insorgenda tra di loro. PRENDE ATTO della rinuncia delle parti alla domanda di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
FRANCIA, 80 TORINO presso lo studio dell'avv. SABENA DANIELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE e
, (C.F. elettivamente domiciliata in VIA GOITO, 9 CP_1 C.F._2
MONCALIERI presso lo studio dell'avv. BUSSI MARIATERESA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente Come da note d'udienza depositate in data 3.02.2025. Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio in Chieri (TO) il Parte_1 CP_1
30/09/1990.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 31/12/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, e contestualmente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Chiedeva, inoltre, l'allontanamento della moglie dall'abitazione di proprietà del ricorrente.
pagina 1 di 4 Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione ma instando CP_1 per l'assegnazione della casa coniugale in favore della stessa ed il versamento di un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 600,00 mensili. All'udienza del 19.09.2024 le parti venivano sentite ed all'esito, i loro procuratori chiedevano breve rinvio per pendenti trattative.
Alla successiva udienza del 3.12.2024 i procuratori delle parti chiedevano un ulteriore rinvio ed il
Giudice assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte. Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate,
e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Vi è accordo economico.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieri di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PRENDE ATTO che i coniugi vivono di fatto separati dal 17/12/2023 allorché il marito si è allontanato dall'abitazione coniugale sita in Chieri in via Vittorio Colomiatti n. 35. PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsiasi richiesta reciproca di assegni di mantenimento. PRENDE ATTO che l'abitazione coniugale è di proprietà del IG. ed è attualmente occupata Parte_1 dalla IG.ra che la libererà alle condizioni come di seguito regolate. CP_1
PRENDE ATTO che, contestualmente alla sottoscrizione delle presenti condizioni la IG.ra CP_1 riceverà un assegno circolare dell'importo di euro 15.000,00 (quindicimila euro) emesso in suo favore dal IG. Parte_1
PRENDE ATTO che la IG.ra si impegna a lasciare libera la casa familiare, portando con sé CP_1 oggetti e suppellettili di sua proprietà e/o a lei assegnati secondo il presente accordo, entro il 31 dicembre
2025.
PRENDE ATTO che dal 1° gennaio 2026 il sig. sarà libero di agire per il rilascio forzoso Parte_1 dell'immobile, con spese legali a carico della IG.ra come per legge. CP_1
PRENDE ATTO che, in caso di mancato rilascio dell'immobile entro il 31 dicembre 2025 la IG.ra accetta di corrispondere al IG. l'indennità di occupazione determinata in euro 515,00 CP_1 Parte_1 mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal 5 gennaio 2026 ed entro il giorno cinque di ogni mese.
PRENDE ATTO che le parti concordano che con decorrenza dal 1° gennaio 2024 i costi delle utenze (energia elettrica, gas per cucina e riscaldamento, acqua potabile, etc.) relative alla casa familiare siano pagina 2 di 4 a carico della IG.ra mentre il IG. mantenga l'intestazione dei contratti di fornitura, CP_1 Parte_1 per comodità di entrambe. PRENDE ATTO che in caso di mancato rilascio dell'immobile entro il 31 dicembre 2025, la IG.ra si impegna ad effettuare la voltura dei contratti relativi alle utenze a proprio carico a partire dal CP_1
1° gennaio 2026. A far data dal 1° marzo 2026 il IG. effettuerà la disdetta dei contratti non Parte_1 ancora volturati.
PRENDE ATTO che le parti concordano che, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, siano integralmente a carico della IG.ra le seguenti spese : - metà dell'importo dovuto a titolo di tassa raccolta rifiuti CP_1
(TARI o eventuale imposta sostitutiva), - l'intero importo delle spese di manutenzione ordinaria relative al complesso condominiale ed all'immobile di proprietà del IG. Parte_1
PRENDE ATTO che il IG. si impegna a comunicare tempestivamente alla IG.ra gli Parte_1 CP_1 importi pagati per le relative utenze e/o quelli addebitati a titolo di spese, consegnandole copia della fattura e/o dei documenti di pagamento;
la IG.ra provvederà al saldo dell'importo dovuto entro CP_1 sette giorni dal ricevimento della richiesta.
PRENDE ATTO che le parti concordano che gli importi eventualmente non pagati – e anticipati dal IG.
- siano detratti dall'indennità da corrispondersi alla IG.ra secondo le indicazioni di Parte_1 CP_1 cui ai precedenti articoli. PRENDE ATTO che le parti concordano che qualora non fosse dovuta alcuna indennità gli importi a carico della IG.ra a titolo di rimborso per TARI, spese condominiali, spese di manutenzione CP_1 ordinaria dell'immobile, spese per utenze, siano recuperate in via giudiziale con spese legali a carico della parte debitrice. PRENDE ATTO che le parti concordano che la IG.ra in caso di rilascio dell'immobile entro il CP_1
31 dicembre 2025, porterà con sé gli arredi e le suppellettili di cui alla tabella B allegata alla presente scrittura, che resteranno di sua esclusiva proprietà; in caso di mancato rilascio entro il termine pattuito i beni saranno divisi tra le parti, anche in via giudiziale se del caso.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita per avviare la procedura di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario, riportando e confermando le medesime condizioni già discusse e contenute nell'accordo di separazione e rinunciando alla procedura contenziosa instaurata.
PRENDE ATTO che la convenzione di negoziazione assistita per il divorzio sarà sottoscritta contestualmente al rilascio della casa familiare da parte della IG.ra oppure in subordine entro il CP_1
30/06/2026, e la negoziazione sarà convocata entro quindici giorni dalla decorrenza del primo giorno utile.
PRENDE ATTO che contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di negoziazione assistita per il divorzio il IG. consegnerà alla IG.ra un assegno circolare dell'importo di euro 10.000,00 Parte_1 CP_1
(diecimila euro).
PRENDE ATTO che con la ricezione della somma omnicomprensiva di euro 10.000 (diecimila) la IG.ra rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa con riferimento al rapporto di coniugio intercorso, CP_1 quale la rivendicazione di un assegno di mantenimento e/o alimentare, la rivendicazione in merito ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dal marito e/o di una quota di qualsiasi investimento, fondo, giacenza sul conto corrente di proprietà del marito.
PRENDE ATTO che le parti concordano che quella di loro che rifiuti di partecipare alla procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario mediante negoziazione assistita sarà obbligata a rifondere le spese di giudizio sostenute dall'altra parte per l'instaurazione di procedura di divorzio con rito contenzioso, a prescindere dall'esito del giudizio e dalla liquidazione delle spese di lite effettuata dal Giudice con la sentenza di divorzio.
PRENDE ATTO che le parti danno atto che con la sottoscrizione e l'adempimento delle condizioni di cui alla presente scrittura privata non hanno più nulla a pretendere con riferimento al matrimonio pagina 3 di 4 contratto, al rapporto di coniugio, ed a qualsiasi altro titolo o ragione derivante dal rapporto di coniugio, dalla convivenza o da altra questione insorta o insorgenda tra di loro. PRENDE ATTO della rinuncia delle parti alla domanda di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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