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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3488/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3488/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GILIBERTO SANTO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. RAMETTA GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I contumace
OGGETTO
Occupazione sine titulo;
risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Parte attrice:
- preliminarmente, ritenere e dichiarare che il sig. (codice fiscale CP_1 C.F._3
occupa abusivamente ed illegittimamente, senza averne alcun titolo, l'immobile di proprietà
[...] della sig.ra meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Modica (RG) dal Parte_1 fg. 229, P.lla 266, sub 1, cat A/4, cl 3, ubicato nella via Nativo, 92, e, per l'effetto, condannare il resistente, come sopra generalizzato, all'immediato rilascio dell'appartamento/immobile sopra meglio identificato, libero da persone atteso che gli arredi/elettrodomestici sono di proprietà della ricorrente;
- accertare, consequenzialmente, la perdita di utilitas in capo alla sig.ra e Parte_1 condannare per l'effetto parte avversa, in virtù di quanto esposto in narrativa, al pagamento complessivo di €. 9.374,00 di seguito specificati: €. 6.122,00 (euro seimilacentoventidue/oo), quantum dovuto dal resistente per le 31 mensilità non liquidate fino al mese di novembre 2023 (importo così determinato e quantificato: nr. 56 mesi maturati dal maggio 2019 al novembre 2023 x €.200,00 quale somma sporadicamente versata = €. 11.200,00, importo complessivo che la avrebbe dovuto Pt_1 incassare - €.5.078,00, quali acconti ricevuti mediante bonifici predisposti da = Persona_1
€. 6.112,00 totale ad oggi dovuto, pari a 31 mensilità), €. 3.252,00 (euro pagina 1 di 3 tremiladuecentocinquantadue/00), quantum dovuto dal resistente per l'omesso pagamento della Tari, fatture enel e canone idrico (doc. n 7, 8 e 9) durante l'occupazione sine titulo. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e/o nella diversa misura ritenuta equa e/o di giustizia….- condannare, inoltre, il resistente al versamento di tutti i canoni di locazione che matureranno in corso di giudizio dal mese di dicembre 2023 sino all'effettivo rilascio dell'appartamento/monolocale succitato (recte, indennità per abusiva occupazione), parametrando ogni maturanda mensilità all'importo erogato spontaneamente dall'occupante (€. 200,00) o nella maggiore o minore somma stabilita da Codesto Giudice anche a seguito di espletanda CTU
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato a mani del convenuto – che ha scelto di non costituirsi - proprio presso l'immobile di cui si chiede il rilascio, cioè in via Nativo 92,
in data 9.7.2024. CP_1
In secondo luogo va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di rilascio, stante che il convenuto ha restituito le chiavi dell'immobile nel gennaio 2025, come dichiarato all'udienza odierna (26.3.2025) dal difensore di parte attrice e come documentato dallo stesso con nota depositata il 25.3.2025.
Residua da esaminare – provata la proprietà del bene da parte attrice mediante la produzione dei titoli di provenienza in allegato 1 al ricorso - la domanda risarcitoria.
La stessa è fondata nella misura di € 3252,00, quali esborsi documentati da parte attrice per il pagamento di utenze e tari, e per € 8322,00, commisurata ad € 200,00 mensili, somma spontaneamente e saltuariamente corrisposta dallo stesso (67 mesi di occupazione, da giugno 2019 fino al CP_1 dicembre 2024; somma pagata dal di € 5.078); sul punto il convenuto, non costituendosi, non CP_1 ha dedotto alcun fatto impeditivo o estintivo o modificativo. Lo stesso non si è presentato all'udienza odierna per rendere interrogatorio formale.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile
a frutto (Cass. 14268/2021).
Sul punto parte attrice ha dedotto di essersi rivolta ad un'agenzia per la vendita del bene, dopo aver ristrutturato l'immobile nel 2018; ha inoltre dedotto che l'agenzia contattata concedeva – verso la fine del mese di maggio 2019 – a in assenza di qualsivoglia autorizzazione, la CP_1 possibilità di occupare il monolocale succitato già ammobiliato, con annessi elettrodomestici;
che a fronte delle legittime lamentele della ricorrente – che non aveva acconsentito alcunché - l'agente la rassicurava asserendo che si sarebbe trattato di un'occupazione momentanea, poiché l'odierno resistente - in difficoltà economica causa una burrascosa separazione - avrebbe rilasciato la proprietà in breve tempo, ed a semplice richiesta;
ciò che non è stato, avendo il contrariamente alle CP_1 premesse, di volta in volta prolungato la propria abusiva permanenza nell'appartamento di via Nativo adducendo dapprima le più svariate scuse e poi non rispondendo più a nessuna richiesta e/o diffida.
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di rilascio dell'immobile; condanna al pagamento della somma di € 11.574,00 in favore di , CP_1 Parte_1 oltre interessi dalla presente pronuncia e fino al pagamento;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi € 2.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 26/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3488/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GILIBERTO SANTO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. RAMETTA GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I contumace
OGGETTO
Occupazione sine titulo;
risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Parte attrice:
- preliminarmente, ritenere e dichiarare che il sig. (codice fiscale CP_1 C.F._3
occupa abusivamente ed illegittimamente, senza averne alcun titolo, l'immobile di proprietà
[...] della sig.ra meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Modica (RG) dal Parte_1 fg. 229, P.lla 266, sub 1, cat A/4, cl 3, ubicato nella via Nativo, 92, e, per l'effetto, condannare il resistente, come sopra generalizzato, all'immediato rilascio dell'appartamento/immobile sopra meglio identificato, libero da persone atteso che gli arredi/elettrodomestici sono di proprietà della ricorrente;
- accertare, consequenzialmente, la perdita di utilitas in capo alla sig.ra e Parte_1 condannare per l'effetto parte avversa, in virtù di quanto esposto in narrativa, al pagamento complessivo di €. 9.374,00 di seguito specificati: €. 6.122,00 (euro seimilacentoventidue/oo), quantum dovuto dal resistente per le 31 mensilità non liquidate fino al mese di novembre 2023 (importo così determinato e quantificato: nr. 56 mesi maturati dal maggio 2019 al novembre 2023 x €.200,00 quale somma sporadicamente versata = €. 11.200,00, importo complessivo che la avrebbe dovuto Pt_1 incassare - €.5.078,00, quali acconti ricevuti mediante bonifici predisposti da = Persona_1
€. 6.112,00 totale ad oggi dovuto, pari a 31 mensilità), €. 3.252,00 (euro pagina 1 di 3 tremiladuecentocinquantadue/00), quantum dovuto dal resistente per l'omesso pagamento della Tari, fatture enel e canone idrico (doc. n 7, 8 e 9) durante l'occupazione sine titulo. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e/o nella diversa misura ritenuta equa e/o di giustizia….- condannare, inoltre, il resistente al versamento di tutti i canoni di locazione che matureranno in corso di giudizio dal mese di dicembre 2023 sino all'effettivo rilascio dell'appartamento/monolocale succitato (recte, indennità per abusiva occupazione), parametrando ogni maturanda mensilità all'importo erogato spontaneamente dall'occupante (€. 200,00) o nella maggiore o minore somma stabilita da Codesto Giudice anche a seguito di espletanda CTU
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato a mani del convenuto – che ha scelto di non costituirsi - proprio presso l'immobile di cui si chiede il rilascio, cioè in via Nativo 92,
in data 9.7.2024. CP_1
In secondo luogo va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di rilascio, stante che il convenuto ha restituito le chiavi dell'immobile nel gennaio 2025, come dichiarato all'udienza odierna (26.3.2025) dal difensore di parte attrice e come documentato dallo stesso con nota depositata il 25.3.2025.
Residua da esaminare – provata la proprietà del bene da parte attrice mediante la produzione dei titoli di provenienza in allegato 1 al ricorso - la domanda risarcitoria.
La stessa è fondata nella misura di € 3252,00, quali esborsi documentati da parte attrice per il pagamento di utenze e tari, e per € 8322,00, commisurata ad € 200,00 mensili, somma spontaneamente e saltuariamente corrisposta dallo stesso (67 mesi di occupazione, da giugno 2019 fino al CP_1 dicembre 2024; somma pagata dal di € 5.078); sul punto il convenuto, non costituendosi, non CP_1 ha dedotto alcun fatto impeditivo o estintivo o modificativo. Lo stesso non si è presentato all'udienza odierna per rendere interrogatorio formale.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile
a frutto (Cass. 14268/2021).
Sul punto parte attrice ha dedotto di essersi rivolta ad un'agenzia per la vendita del bene, dopo aver ristrutturato l'immobile nel 2018; ha inoltre dedotto che l'agenzia contattata concedeva – verso la fine del mese di maggio 2019 – a in assenza di qualsivoglia autorizzazione, la CP_1 possibilità di occupare il monolocale succitato già ammobiliato, con annessi elettrodomestici;
che a fronte delle legittime lamentele della ricorrente – che non aveva acconsentito alcunché - l'agente la rassicurava asserendo che si sarebbe trattato di un'occupazione momentanea, poiché l'odierno resistente - in difficoltà economica causa una burrascosa separazione - avrebbe rilasciato la proprietà in breve tempo, ed a semplice richiesta;
ciò che non è stato, avendo il contrariamente alle CP_1 premesse, di volta in volta prolungato la propria abusiva permanenza nell'appartamento di via Nativo adducendo dapprima le più svariate scuse e poi non rispondendo più a nessuna richiesta e/o diffida.
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di rilascio dell'immobile; condanna al pagamento della somma di € 11.574,00 in favore di , CP_1 Parte_1 oltre interessi dalla presente pronuncia e fino al pagamento;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi € 2.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 26/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3