Ordinanza collegiale 14 gennaio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00690/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01092/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2025, proposto da
AU AC, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 4079/2024, pubblicata in data 18 dicembre 2024;
e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. LI UC e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Sato S. Libertini per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, con sentenza n. 4079/2024, pubblicata in data 18 dicembre 2024, ha accolto il ricorso proposto dall’odierna ricorrente al fine di vedersi riconoscere, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, co. 121, l. n. 107/2015 finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente (cd. “ Carta Elettronica del Docente ”) e, per l’effetto, ha condannato il Ministero al pagamento in favore della ricorrente medesima dell’importo di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto e sino alla concreta attribuzione.
1.1. La predetta sentenza non è stata impugnata e ha, pertanto, acquisito l’autorità del giudicato.
2. A seguito, quindi, del mancato spontaneo adempimento da parte dell’amministrazione al dictum giudiziale – pur a fronte dell’intervenuta notifica del titolo esecutivo in data 17 gennaio 2025 – la ricorrente, con atto notificato e deposito in data 20 ottobre 2025, ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza, con il quale ha chiesto la condanna del Ministero a procedere al pagamento delle somme dovute in base alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta che provveda per il caso di persistente inadempimento, formulando, a sostegno del ricorso, l’articolata censura di seguito rubricata:
- “ Violazione degli artt. 112 ss. del c.p.a. ”.
3. In data 10 novembre 2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per resistere al ricorso.
5. Con ordinanza n. 48 del 13 gennaio 2026, questa Sezione ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., la possibile inammissibilità del ricorso in ragione del mancato deposito della sentenza della quale è stata chiesta l’ottemperanza, del certificato di non proposta impugnazione e dell’attestazione di notifica della sentenza e, pertanto, ha assegnato alla parte ricorrente il termine di 30 giorni per presentare memorie vertenti su detta questione rilevata d’ufficio e depositare i suindicati allegati mancanti, rinviando per le ulteriori determinazioni alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.
5.1. In data 20 gennaio 2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato copia della documentazione la cui mancata produzione era stata rilevata dell’ordinanza.
5.2. A esito della camera di consiglio del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso di ottemperanza è fondato e merita accoglimento.
6.1. Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., in base al quale il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario. Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
6.2. Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita attestazione della cancelleria del Tribunale di Lecce prodotta in atti.
6.3. Inoltre, la predetta sentenza del Tribunale di Lecce è stata notificata, in copia conforme, in data 17 gennaio 2025 al Ministero resistente (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla pubblica amministrazione del titolo esecutivo.
6.4. A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero costituito non ha contestato l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, contenuta nel titolo azionato.
6.5. L’Amministrazione intimata, deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione per la sorte capitale, oltre rivalutazione e/o interessi, alla sentenza n. 4079/2024, pubblicata in data 18 dicembre 2024, in favore della parte ricorrente, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima, provvedendo in tal senso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, facendo salvi eventuali pagamenti nelle more effettuati.
7. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, si nomina fin d’ora, quale commissario ad acta , il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 60 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
7.1. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta .
8. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati.
9. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ RO, Presidente
LI UC, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LI UC | IZ RO |
IL SEGRETARIO