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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/09/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 733/2025
Udienza dell'11/09/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 733/2025 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Antonio Saladino
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
- RESISTENTE / NON COSTITUITO -
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento - giudizio di merito a seguito di A.T.P.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 3 R.G. LAV. N. 733/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/03/2025, , all'esito Parte_1 dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G. Lav. n. 69/2024, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la
C.T.U. espletata dal Dott. , ha introdotto il presente Persona_1 giudizio di merito al fine di conseguire l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa (30/03/2023).
1.1. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P. concludeva infatti che «il quadro patologico dal quale è affetto il Lombardo comporta il riconoscimento del beneficio di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave, 100% e articolo
3, comma 3 L. 104/92. Tali benefici sono riconoscibili dalla data della domanda amministrativa: (30.03.2023)» (pag. 2 della relazione di CTU depositata il 03/10/2024).
Le commissioni mediche competenti (con distinti verbali del 07/07/2023) lo avevano invece riconosciuto invalido medio-grave (67% - 99%) e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992.
1.2. Il ricorrente ha quindi avanzato, in via subordinata, anche richiesta di rinnovazione della C.T.U.
2. L' non si è costituito, ma in realtà il ricorrente non ha fornito CP_1 prova alcuna della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
2.1. Tuttavia, non appare necessario procedere ad alcun incombente per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, essendo il ricorso manifestamente inammissibile perché tardivo.
3. L'art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ. prevede che il ricorso introduttivo del giudizio di merito debba essere depositato «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso».
Nel caso di specie, tale termine (definito espressamente come
Pagina 2 di 3 R.G. LAV. N. 733/2025
“perentorio”) non è stato rispettato.
Infatti, la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 12/02/2025
(si veda il fascicolo telematico relativo alla fase di A.T.P.).
Ne consegue che il ricorso per la fase di merito si sarebbe dovuto depositare entro e non oltre il giorno 14/03/2025 (ovvero il trentesimo giorno successivo al 12/02/2025).
Il ricorso è stato invece depositato, come già detto, in data 21/03/2025, ben oltre, quindi, il termine predetto.
4. Nulla si deve disporre per le spese di lite di questa fase di merito, stante la mancata costituzione dell' . CP_1
Essendovi, inoltre, dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della C.T.U., che in fase di ATP erano state poste in via provvisoria a carico dell' , dovranno ora gravare definitivamente a carico CP_1 dell' . Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso avanzato da Parte_1
e, per l'effetto, conferma integralmente l'esito
[...] dell'accertamento sanitario emergente dalla C.T.U. medico-legale espletata in sede di A.T.P. (soggetto invalido al 100%; portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992);
- nulla per le spese per questa fase di merito;
- dispone che le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto emesso in sede di ATP, vengano poste, in via definitiva, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catanzaro, in data 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 3 di 3
Udienza dell'11/09/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 733/2025 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Antonio Saladino
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
- RESISTENTE / NON COSTITUITO -
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento - giudizio di merito a seguito di A.T.P.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 3 R.G. LAV. N. 733/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/03/2025, , all'esito Parte_1 dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G. Lav. n. 69/2024, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la
C.T.U. espletata dal Dott. , ha introdotto il presente Persona_1 giudizio di merito al fine di conseguire l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa (30/03/2023).
1.1. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P. concludeva infatti che «il quadro patologico dal quale è affetto il Lombardo comporta il riconoscimento del beneficio di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave, 100% e articolo
3, comma 3 L. 104/92. Tali benefici sono riconoscibili dalla data della domanda amministrativa: (30.03.2023)» (pag. 2 della relazione di CTU depositata il 03/10/2024).
Le commissioni mediche competenti (con distinti verbali del 07/07/2023) lo avevano invece riconosciuto invalido medio-grave (67% - 99%) e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992.
1.2. Il ricorrente ha quindi avanzato, in via subordinata, anche richiesta di rinnovazione della C.T.U.
2. L' non si è costituito, ma in realtà il ricorrente non ha fornito CP_1 prova alcuna della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
2.1. Tuttavia, non appare necessario procedere ad alcun incombente per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, essendo il ricorso manifestamente inammissibile perché tardivo.
3. L'art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ. prevede che il ricorso introduttivo del giudizio di merito debba essere depositato «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso».
Nel caso di specie, tale termine (definito espressamente come
Pagina 2 di 3 R.G. LAV. N. 733/2025
“perentorio”) non è stato rispettato.
Infatti, la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 12/02/2025
(si veda il fascicolo telematico relativo alla fase di A.T.P.).
Ne consegue che il ricorso per la fase di merito si sarebbe dovuto depositare entro e non oltre il giorno 14/03/2025 (ovvero il trentesimo giorno successivo al 12/02/2025).
Il ricorso è stato invece depositato, come già detto, in data 21/03/2025, ben oltre, quindi, il termine predetto.
4. Nulla si deve disporre per le spese di lite di questa fase di merito, stante la mancata costituzione dell' . CP_1
Essendovi, inoltre, dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della C.T.U., che in fase di ATP erano state poste in via provvisoria a carico dell' , dovranno ora gravare definitivamente a carico CP_1 dell' . Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso avanzato da Parte_1
e, per l'effetto, conferma integralmente l'esito
[...] dell'accertamento sanitario emergente dalla C.T.U. medico-legale espletata in sede di A.T.P. (soggetto invalido al 100%; portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992);
- nulla per le spese per questa fase di merito;
- dispone che le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto emesso in sede di ATP, vengano poste, in via definitiva, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catanzaro, in data 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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