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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 03/12/2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.8680 /2023
Tra
( avv.ZITO NICOLÒ ETTORE , ) Parte_1
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. ( avv.MAROTTI LUIGI )
Nonché
, in persona del legale Controparte_2 rapp,te pt.( Avv. Rosamaria Rocchetti
FATTO E DIRITTO
Con un primo ricorso (R.G. 8680/23) la ricorrente in epigrafe ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 09720220189985207000 emessa sulla base della cartella esattoriale n. 09720220189985207000, per l'importo complessivo di € 5.017,96 emesso dalla Controparte_2
per i contributi per l'anno 2016, chiedendone
[...]
l'annullamento. A fondamento dell'opposizione ha eccepito:
• la decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999;
• la prescrizione
• la mancata notificazione dei titoli sottesi al provvedimento.
Con successivo ricorso ( R.G. 20731/24) la ricorrente ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo documento n. 09780202400067444000, fascicolo n. 2024/000139788 dell'importo di complessivi € 5171,87, notificato a mezzo PEC il 20-05-2024 relativo alla medesima cartella esattoriale esponendo che quest'ultima era stata sospesa dal Tribunale di Roma con provvedimento del 6 aprile 2023 e che comunque il credito è insussistente . Ha chiesto pertanto di dichiarare l' illegittimità del preavviso di fermo e condannare i resistenti al risarcimento del danno ex art 96 cpc.
L e la si sono costituite Controparte_1 CP_2 resistendo alla domanda sulla base di articolate argomentazioni. La CP_2 ha altresì chiesto in via riconvenzionale la condanna della ricorrente al pagamento di € 5.017,96
Le cause, riunite, sono state decise a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter cpc.
In ordine all'impugnazione dell'intimazione di pagamento ( e alla sottostante cartella esattoriale) va premesso che in tema di riscossione di contributi e premi ex D.Lgs. n. 46/1999 la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che l'opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il Giudice dall'accertare, nel merito, la fondatezza dell'obbligo del debitore di pagare detti premi o contributi. Infatti, al riguardo operano gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è affermato che l'opposizione dà luogo a un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (artt. 633, 644, 645 cpc), sicché il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto (v., ex plurimis, Cass. n. 5763/2002, n. 13982/2007, n. 14149/2012, n. 26359/2013, n. 1233372015, n. 11515/2017, n. 18262/2017, n. 8724/2019).
In questo quadro di riferimento, è allora priva di rilievo favorevole alla ricorrente l'evenienza che alla sia in effetti applicabile per CP_2 intero la disciplina del recupero esattoriale dei crediti contributivi portata dal predetto D.Lgs. n. 46/1999, ivi compresa dunque la norma dell'art. 25, che fissa i termini di decadenza dall'iscrizione a ruolo (v. invero, in questo senso, Cass. n. 11972/2020). Infatti, anche se decaduta dall'iscrivere a ruolo il credito insoluto, la
[...] avrebbe perso soltanto la possibilità di avvalersi del ruolo per CP_2 recuperarlo, ma non sarebbe comunque decaduta dal diritto di chiederne l'accertamento in sede giudiziaria, accertamento che è stato oggetto di domanda in via riconvenzionale nella memoria ex art. 416 cpc.
Nemmeno sono condivisibili le doglianze concernenti la mancata preventiva notifica di un accertamento o comunque la preventiva instaurazione di un contraddittorio. Al riguardo va precisato che è inapplicabile, in specie, la disciplina di cui alla 1. 212/ 2000 (c.d. Statuto del contribuente) poiché la stessa si riferisce - esplicitamente ai soli crediti tributari, mentre in specie i crediti oggetto di opposizione e sui quali il giudicante è munito di giurisdizione hanno natura previdenziale. In secondo luogo la IO ( Ordinanza n. 4225 del 21/02/2018 ) ha affermato che: “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto”.
Quanto all'eccezione di prescrizione si osserva che in materia di contributi alla cassa forense il termine decorre dall' invio da parte dell'obbligato della dichiarazione ex artt 17 e 23 l. 576/80 ( la IO ha affermato al riguardo che : “ il termine di prescrizione dell'azione inizia a decorrere solo dalla data in cui l'avvocato inoltra le comunicazioni prescritte, poiché la fattispecie ha natura di illecito permanente, essendo la "ratio" finale del precisato obbligo di comunicazione quella di consentire alla di CP_2 riscuotere i contributi obbligatori, con la conseguenza che coloro i quali sono tenuti a tale adempimento possono provvedervi sempre” cass 20219/12). Occorre poi evidenziare che l'art. 66 della L. n. 247/2012 (entrata in vigore il 2.2.13), ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che : “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_2 ” e la IO ha affermato che :” la nuova
[...] normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” ( Cass 6729/13;. 18953/2014). Sul punto anche la Corte d'appello di Roma ( sent 313/20) ha recentemente ribadito che il nuovo termine decennale previsto dalla legge 247/2012, si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma. Nel caso in esame la contribuzione riguarda l'anno 2016 sicché trova applicazione il termine di prescrizione decennale. Risulta, poi, in atti che la ha interrotto la decorrenza del termine con CP_2
PEC ricevuta al 9/2/2022.Nessuna prescrizione risulta , pertanto, maturata. La pretesa contributiva deve pertanto ritenersi fondata con conseguente legittimità dell'intimazione di pagamento e della sottostante cartella. L'opposizione va pertanto rigettata con condanna dell'opponente alle spese di lite .
Quanto al preavviso di fermo notificato il 20.5.24, se ne deve dichiarare l'illegittimità in quanto la cartella era stata sospesa con provvedimento del 5.4.23.E' evidente, quindi , che alla data di costituzione nel giudizio n. 8680/23 ( 15.11.23) l avesse avuto piena conoscenza del decreto CP_1 di sospensione emesso dal Tribunale. Non può, tuttavia, essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno in difetto di qualsiasi prova, anche presuntiva, del pregiudizio subito. Secondo costante ed uniforme interpretazione l'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente richiede la sussistenza di tre presupposti: il carattere totale e non parziale della soccombenza, l'elemento soggettivo, consistente nell'avere l'opponente agito con mala fede (dolo) o colpa grave, e l'elemento oggettivo, rappresentato dalla dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento, ciò che si ha quando appunto controparte deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza di detto comportamento processuale, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza. In base agli esposti principi, ed alla considerazione che, nel caso di specie, che intende ottenere il risarcimento dei danni non ha dato alcuna Pt_2 prova della sussistenza di un danno distinto dal semplice coinvolgimento in una controversia giudiziaria infondata (danno in ipotesi integralmente ristorabile con la rifusione delle spese legali), né in particolare dell'ammontare di detto danno, che il giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza (anche per quanto concerne il danno non patrimoniale), la domanda non può trovare accoglimento. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione per metà delle spese di lite
In considerazione della parziale soccombenza reciproca nel secondo giudizio, le spese possono essere compensate per metà.
PQ M
Rigetta il ricorso R.G. 8680/23 e condanna l'opponente al pagamento di euro 886 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge in favore della e di euro 886 oltre oneri di Controparte_2 legge in favore dell , con distrazione in Controparte_1 favore dell'avv Luigi Marotti.
In parziale accoglimento del ricorso R.G. 20731/24 : Dichiara l' illegittimità del preavviso di fermo amministrativo documento n. 09780202400067444000, fascicolo n. 2024/000139788. Rigetta per il resto. Compensa per metà le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento del residuo che liquida in euro 443 oltre oneri di legge in favore della
[...]
ed euro 443 oltre oneri di legge in Controparte_2 favore dell , con distrazione in favore Controparte_1 dell'avv Luigi Marotti.
Il Giudice