TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/09/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8405 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. GIOI ANNARELLA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio dell'avv. ASTE MARIANO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge pagina 1 di 9 La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Il Tribunale Voglia:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, celebrato nel Comune di Tratalias il giorno 14.05.2000 e trascritto presso il registro CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Tratalias al n°3 parte II, serie A, anno 2000, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza;
2. affidare in maniera condivisa la figlia minore (nata il 1 Cagliari il 21.09.2009) ad entrambi i Per_1
genitori i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i minori, tra cui le scelte educative, scolastiche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
3. Fissare quale domicilio anagrafico e dimora abituale della minore presso la madre in Sant'Antioco
via Risorgimento n°18;
4. Porre a carico del signor la somma di €.1200,00 a titolo di mantenimento (euro 900,00 per il CP_1
mantenimento di e ed euro 300,00 quale assegno divorzile per la con Per_1 Per_2 Pt_1
rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
5. Spese mediche scolastiche ed extra nella misura del 50% a carico di ciascun genitore in conformità
alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella causa di diritto di famiglia pubblicata dal CNF in data 29.11.2017;
6. Determinare le modalità di visita a favore del padre che potrà tenere la figlia presso di sé il Lunedì,
mercoledì e venerdì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21:00, i fine settimana alternati dalle ore 12:00 del sabato sino alle ore 21,30 della domenica;
7. Il Pintus potrà tenere per cinque giorni consecutivi durante le vacanze Natalizie, per giorni tre Per_1
durante le vacanze pasquali e per 20 giorni durante le vacanze estive, tenuto sempre conto della pagina 2 di 9 volontà della minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra;
8. con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio contratto tra le parti ed ordinare le annotazioni di legge;
2) Affidare la minore figlia ad ambedue i genitori secondo i dettami dell'affido condiviso, con Per_1
collocamento prevalente ed anagrafico presso la madre, confermando – per quanto riguarda tempi e modalità di visita – quanto disposto in sede di separazione consensuale;
3) Dichiarare il signor tenuto al pagamento di un contributo al mantenimento pari ad € 800,00 CP_1
(o alla somma maggiore o minore che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia) per i soli figli maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente ed , minorenne e Per_2 Per_1
studentessa oltre al 50% delle spese straordinarie e sanitarie non coperte dal SSN, laddove previamente concordate e /o comprovate da effettiva urgenza;
4) Con spese compensate”.
Il Pubblico Ministero: “pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso da e . Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/12/2021, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con il 14/05/2000, in Tratalias, e che dall'unione coniugale Controparte_1
erano nati i figli e , rispettivamente il 24/09/2001 e il 21/09/2009; che con sentenza del Per_2 Per_1
12/05/2021 il Tribunale di Cagliari aveva pronunciato la separazione legale dei coniugi prevedendo l'affidamento condiviso della minore , il suo collocamento presso la madre con disciplina del Per_1
diritto di visita del padre, e il versamento in capo al della somma di euro 1.100,00 a titolo di CP_1
mantenimento della moglie (300,00) e dei figli (800), oltre al 50% delle spese straordinarie;
che la ricorrente, occupata presso la Tutto pulizie S.A.S. di , aveva la retribuzione di circa 4.417,29 CP_2
pagina 3 di 9 euro annui, come quando in precedenza lavorava presso privati, e di essere gravata dalla spesa locativa di euro 400 al mese e 212,00 per l'acquisto di un veicolo;
che il convenuto aveva invece il reddito di circa euro 33.000,00 annui, quale comandante della stazione dei Carabinieri di San Giovanni, e disponeva di un alloggio di servizio;
che i figli erano a totale carico della madre in quanto il padre non li teneva con sé durante le notti né per la consumazione dei pasti;
tutto ciò premesso, la ricorrente ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso e del collocamento della minore presso la madre, l'incremento dell'assegno a euro 1.200, di cui 900 per il mantenimento dei figli, e la conferma delle ulteriori condizioni della separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta deposita l'8/06/2022, non si è Controparte_1
opposto alla pronuncia del divorzio ma ha chiesto il rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente, in quanto regolarmente occupata e dotata di piena capacità
lavorativa, e la previsione di un contributo a suo carico di euro 800 per il solo mantenimento dei figli.
Sentiti i coniugi, il Presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione ad eccezione della disciplina di visita del padre come modificata concordemente dalle parti.
La causa, istruita con prove documentali, respinte le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti, è
stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura alla data della domanda di divorzio, erano decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Deve essere inoltre confermato l'affidamento condiviso della minore e il suo collocamento Per_1
pagina 4 di 9 presso la madre con la disciplina del diritto di visita del padre stabilita dalle parti in sede di separazione, come concordemente chiesto con la precisazione delle conclusioni.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
L'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale
può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Nel disporre l'assegno di divorzio, occorre tenere conto degli elementi indicati dalla norma, quali “le condizioni dei coniugi”, il “reddito di entrambi” (relativi al criterio assistenziale), “il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune” (attinente al criterio compensativo) e le “ragioni della decisione”
(relative al criterio risarcitorio), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Questi indicatori prefigurano una funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole (Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n. 35434/2023; Cass. n. 4328/2024), e costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà
(Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 9 luglio 2025, n. 18693).
La Suprema Corte ha anche chiarito che «l'autoresponsabilità deve infatti percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di pagina 5 di 9 autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate,
restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine,
l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole».
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024; id. 32354/2024).
Occorre infine evidenziare che l'assegno divorzile non rappresenta la prosecuzione dell'assegno eventualmente riconosciuto in favore del coniuge separato, allorché è ancora in essere il vincolo coniugale e il dovere di piena assistenza reciproca fra i coniugi, bensì è costituito ex novo sulla base di propri e autonomi presupposti di legge, e si fonda sul principio di solidarietà post coniugale che consente l'imposizione di obblighi solo in conseguenza di scelte condivise dai coniugi durante il matrimonio.
Ebbene, nel caso in esame, il resistente ha documentato i propri redditi evidenziando un reddito annuo, pagina 6 di 9 al netto di imposte e tasse, di euro 34.180 (CU/2024), 34.327,5 (CU/2023), 32.314 (CU/2022), non gravato da spese periodiche abitative o di altra natura.
La richiedente invece non ha in alcun modo provato i propri redditi, limitandosi ad allegare di lavorare alle dipendenze di una impresa di pulizie e di avere una retribuzione di circa 4.500 euro annui, pari
(con precisazione dal significato oscuro) a quella asseritamente percepita “durante la separazione”.
Percepisce l'assegno unico di euro 233,50 al mese (documentato) per la minore , ed è gravata Per_1
dalla spesa locativa comprovata di euro 400 al mese, mentre è priva di valido riscontro la spesa asseritamente sostenuta per l'acquisto di un autoveicolo (il contratto di finanziamento è intestato a persona diversa dalla ricorrente).
Nonostante l'apparente divario reddituale, il mancato assolvimento da parte della richiedente dell'onere di provare i propri introiti e la conseguente incertezza circa le sue effettive condizioni economiche, non consente il riconoscimento di alcun assegno divorzile sia esso in funzione assistenziale che perequativa.
La richiedente, infatti, oltre a non avere in alcun modo provato i propri introiti pur affermando di lavorare regolarmente, non ha neppure specificato se durante il matrimonio abbia avuto un ruolo prevalentemente o unicamente casalingo, ovvero abbia svolto attività lavorativa retribuita e con quali guadagni.
Non risulta quindi possibile compiere né una attendibile comparazione fra le attuali condizioni economiche delle parti, né alcuna valutazione in ordine alla storia coniugale, e alle scelte condivise e agli equilibri che l'hanno caratterizzata, non essendo quindi possibile valutare le eventuali conseguenze prodottesi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
La richiedente appare peraltro dotata, per età e condizioni di salute, di una piena capacità lavorativa e,
secondo quanto affermato, appare svolgere regolare attività lavorativa che non occupandola a tempo pieno, come è presumibile dalla retribuzione indicata, risulta suscettibile di incremento delle ore di lavoro e di miglioramento economico. pagina 7 di 9 La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile deve quindi essere respinta.
Quanto al contributo al mantenimento dei figli, deve ritenersi congruo l'incremento domandato dalla ricorrente, considerato che il resistente non sarà più gravato dal versamento dell'assegno di mantenimento del coniuge e che, per stessa affermazione di questo resa in fase presidenziale, i tempi di visita della minore non sono da lui sempre garantiti a causa degli impedimenti connessi al servizio di
Comandante dei Carabinieri.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata a Parte_1
TORINO (TO) il 18/09/1972, e nato a [...] il [...], Controparte_1
celebrato in TRATALIAS, in data 14/05/2000, iscritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di TRATALIAS, atto n. 3, parte II, serie A, anno 2000, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di;
Parte_1
3. dispone che la minore sia affidata a entrambi i genitori;
Per_1
4. dispone che la minore sia collocata in via prevalente presso la madre, dove resterà fissata la sua residenza anagrafica, e che possa stare con il padre il lunedì, mercoledì e venerdì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dalle ore 12.00 del sabato sino alle ore 21.30 della domenica;
inoltre, per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie,
compreso il giorno del Natale ovvero di Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali e per 20 giorni durante le vacanze estive, salva la possibilità di diverso accordo tra le parti e tenuto sempre conto della volontà della minore;
5. ridetermina in euro 900 la somma dovuta da a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli e , da versare in favore di entro il Per_3 Per_1 Parte_1
pagina 8 di 9 giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli;
6. compensa le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Cagliari in data 22/07/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8405 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. GIOI ANNARELLA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio dell'avv. ASTE MARIANO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge pagina 1 di 9 La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Il Tribunale Voglia:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, celebrato nel Comune di Tratalias il giorno 14.05.2000 e trascritto presso il registro CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Tratalias al n°3 parte II, serie A, anno 2000, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza;
2. affidare in maniera condivisa la figlia minore (nata il 1 Cagliari il 21.09.2009) ad entrambi i Per_1
genitori i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i minori, tra cui le scelte educative, scolastiche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
3. Fissare quale domicilio anagrafico e dimora abituale della minore presso la madre in Sant'Antioco
via Risorgimento n°18;
4. Porre a carico del signor la somma di €.1200,00 a titolo di mantenimento (euro 900,00 per il CP_1
mantenimento di e ed euro 300,00 quale assegno divorzile per la con Per_1 Per_2 Pt_1
rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
5. Spese mediche scolastiche ed extra nella misura del 50% a carico di ciascun genitore in conformità
alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella causa di diritto di famiglia pubblicata dal CNF in data 29.11.2017;
6. Determinare le modalità di visita a favore del padre che potrà tenere la figlia presso di sé il Lunedì,
mercoledì e venerdì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21:00, i fine settimana alternati dalle ore 12:00 del sabato sino alle ore 21,30 della domenica;
7. Il Pintus potrà tenere per cinque giorni consecutivi durante le vacanze Natalizie, per giorni tre Per_1
durante le vacanze pasquali e per 20 giorni durante le vacanze estive, tenuto sempre conto della pagina 2 di 9 volontà della minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra;
8. con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio contratto tra le parti ed ordinare le annotazioni di legge;
2) Affidare la minore figlia ad ambedue i genitori secondo i dettami dell'affido condiviso, con Per_1
collocamento prevalente ed anagrafico presso la madre, confermando – per quanto riguarda tempi e modalità di visita – quanto disposto in sede di separazione consensuale;
3) Dichiarare il signor tenuto al pagamento di un contributo al mantenimento pari ad € 800,00 CP_1
(o alla somma maggiore o minore che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia) per i soli figli maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente ed , minorenne e Per_2 Per_1
studentessa oltre al 50% delle spese straordinarie e sanitarie non coperte dal SSN, laddove previamente concordate e /o comprovate da effettiva urgenza;
4) Con spese compensate”.
Il Pubblico Ministero: “pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso da e . Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/12/2021, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con il 14/05/2000, in Tratalias, e che dall'unione coniugale Controparte_1
erano nati i figli e , rispettivamente il 24/09/2001 e il 21/09/2009; che con sentenza del Per_2 Per_1
12/05/2021 il Tribunale di Cagliari aveva pronunciato la separazione legale dei coniugi prevedendo l'affidamento condiviso della minore , il suo collocamento presso la madre con disciplina del Per_1
diritto di visita del padre, e il versamento in capo al della somma di euro 1.100,00 a titolo di CP_1
mantenimento della moglie (300,00) e dei figli (800), oltre al 50% delle spese straordinarie;
che la ricorrente, occupata presso la Tutto pulizie S.A.S. di , aveva la retribuzione di circa 4.417,29 CP_2
pagina 3 di 9 euro annui, come quando in precedenza lavorava presso privati, e di essere gravata dalla spesa locativa di euro 400 al mese e 212,00 per l'acquisto di un veicolo;
che il convenuto aveva invece il reddito di circa euro 33.000,00 annui, quale comandante della stazione dei Carabinieri di San Giovanni, e disponeva di un alloggio di servizio;
che i figli erano a totale carico della madre in quanto il padre non li teneva con sé durante le notti né per la consumazione dei pasti;
tutto ciò premesso, la ricorrente ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso e del collocamento della minore presso la madre, l'incremento dell'assegno a euro 1.200, di cui 900 per il mantenimento dei figli, e la conferma delle ulteriori condizioni della separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta deposita l'8/06/2022, non si è Controparte_1
opposto alla pronuncia del divorzio ma ha chiesto il rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente, in quanto regolarmente occupata e dotata di piena capacità
lavorativa, e la previsione di un contributo a suo carico di euro 800 per il solo mantenimento dei figli.
Sentiti i coniugi, il Presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione ad eccezione della disciplina di visita del padre come modificata concordemente dalle parti.
La causa, istruita con prove documentali, respinte le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti, è
stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura alla data della domanda di divorzio, erano decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Deve essere inoltre confermato l'affidamento condiviso della minore e il suo collocamento Per_1
pagina 4 di 9 presso la madre con la disciplina del diritto di visita del padre stabilita dalle parti in sede di separazione, come concordemente chiesto con la precisazione delle conclusioni.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
L'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale
può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Nel disporre l'assegno di divorzio, occorre tenere conto degli elementi indicati dalla norma, quali “le condizioni dei coniugi”, il “reddito di entrambi” (relativi al criterio assistenziale), “il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune” (attinente al criterio compensativo) e le “ragioni della decisione”
(relative al criterio risarcitorio), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Questi indicatori prefigurano una funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole (Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n. 35434/2023; Cass. n. 4328/2024), e costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà
(Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 9 luglio 2025, n. 18693).
La Suprema Corte ha anche chiarito che «l'autoresponsabilità deve infatti percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di pagina 5 di 9 autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate,
restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine,
l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole».
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024; id. 32354/2024).
Occorre infine evidenziare che l'assegno divorzile non rappresenta la prosecuzione dell'assegno eventualmente riconosciuto in favore del coniuge separato, allorché è ancora in essere il vincolo coniugale e il dovere di piena assistenza reciproca fra i coniugi, bensì è costituito ex novo sulla base di propri e autonomi presupposti di legge, e si fonda sul principio di solidarietà post coniugale che consente l'imposizione di obblighi solo in conseguenza di scelte condivise dai coniugi durante il matrimonio.
Ebbene, nel caso in esame, il resistente ha documentato i propri redditi evidenziando un reddito annuo, pagina 6 di 9 al netto di imposte e tasse, di euro 34.180 (CU/2024), 34.327,5 (CU/2023), 32.314 (CU/2022), non gravato da spese periodiche abitative o di altra natura.
La richiedente invece non ha in alcun modo provato i propri redditi, limitandosi ad allegare di lavorare alle dipendenze di una impresa di pulizie e di avere una retribuzione di circa 4.500 euro annui, pari
(con precisazione dal significato oscuro) a quella asseritamente percepita “durante la separazione”.
Percepisce l'assegno unico di euro 233,50 al mese (documentato) per la minore , ed è gravata Per_1
dalla spesa locativa comprovata di euro 400 al mese, mentre è priva di valido riscontro la spesa asseritamente sostenuta per l'acquisto di un autoveicolo (il contratto di finanziamento è intestato a persona diversa dalla ricorrente).
Nonostante l'apparente divario reddituale, il mancato assolvimento da parte della richiedente dell'onere di provare i propri introiti e la conseguente incertezza circa le sue effettive condizioni economiche, non consente il riconoscimento di alcun assegno divorzile sia esso in funzione assistenziale che perequativa.
La richiedente, infatti, oltre a non avere in alcun modo provato i propri introiti pur affermando di lavorare regolarmente, non ha neppure specificato se durante il matrimonio abbia avuto un ruolo prevalentemente o unicamente casalingo, ovvero abbia svolto attività lavorativa retribuita e con quali guadagni.
Non risulta quindi possibile compiere né una attendibile comparazione fra le attuali condizioni economiche delle parti, né alcuna valutazione in ordine alla storia coniugale, e alle scelte condivise e agli equilibri che l'hanno caratterizzata, non essendo quindi possibile valutare le eventuali conseguenze prodottesi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
La richiedente appare peraltro dotata, per età e condizioni di salute, di una piena capacità lavorativa e,
secondo quanto affermato, appare svolgere regolare attività lavorativa che non occupandola a tempo pieno, come è presumibile dalla retribuzione indicata, risulta suscettibile di incremento delle ore di lavoro e di miglioramento economico. pagina 7 di 9 La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile deve quindi essere respinta.
Quanto al contributo al mantenimento dei figli, deve ritenersi congruo l'incremento domandato dalla ricorrente, considerato che il resistente non sarà più gravato dal versamento dell'assegno di mantenimento del coniuge e che, per stessa affermazione di questo resa in fase presidenziale, i tempi di visita della minore non sono da lui sempre garantiti a causa degli impedimenti connessi al servizio di
Comandante dei Carabinieri.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata a Parte_1
TORINO (TO) il 18/09/1972, e nato a [...] il [...], Controparte_1
celebrato in TRATALIAS, in data 14/05/2000, iscritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di TRATALIAS, atto n. 3, parte II, serie A, anno 2000, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di;
Parte_1
3. dispone che la minore sia affidata a entrambi i genitori;
Per_1
4. dispone che la minore sia collocata in via prevalente presso la madre, dove resterà fissata la sua residenza anagrafica, e che possa stare con il padre il lunedì, mercoledì e venerdì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dalle ore 12.00 del sabato sino alle ore 21.30 della domenica;
inoltre, per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie,
compreso il giorno del Natale ovvero di Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali e per 20 giorni durante le vacanze estive, salva la possibilità di diverso accordo tra le parti e tenuto sempre conto della volontà della minore;
5. ridetermina in euro 900 la somma dovuta da a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli e , da versare in favore di entro il Per_3 Per_1 Parte_1
pagina 8 di 9 giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli;
6. compensa le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Cagliari in data 22/07/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
pagina 9 di 9