Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02504/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00834/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2025, proposto da Elisicilia s.r.l. nella qualità di mandataria del R.T.I. costituito con la mandante Security Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Abbamonte, Luigi Borgia, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Abbamonte in PO, via Melisurgo n. 4;
contro
Asl 108 - PO 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Cianci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
1. della nota prot. 265040/u del 18.12.2024 trasmessa in pari data con cui l’Azienda Sanitaria Locale PO 3 Sud ha rigettato l’istanza di revisione prezzi avanzata dal R.T.I. Elisicilia s.r.l. con riferimento al “ contratto di appalto per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio attiva per i presidi ospedalieri dell'ASL PO 3 SUD previsto al punto 42, lett. c) del Titolo V di cui all'Allegato III del D.M. 19/03/2015 – CIG 8631463C96 - ID GARA: 8049203 ”;
2. delle Deliberazioni a firma del Direttore Generale dell’ASL NA 3 Sud, di proroga del contratto in essere “ …per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni previsti nella Deliberazione del D.G. dell’ASL PO 3 Sud n. 544 del 11/06/2021 e successiva Deliberazione del D.G. n. 1468 del 04/12/2023… ”; e segnatamente: - Deliberazione n. 1468 del 04/12/2023; - n. 1176 del 01/08/2024; - n. 1468 del 04/12/2023; - n. 117 del 31/01/2025, se ed in quanto lette ed interpretate come disposizioni escludenti la clausola revisionale del contratto, se ed in quanto possa occorrere;
nonché per l’accertamento del diritto alla revisione prezzi, con condanna dell’Amministrazione a corrispondere l’adeguamento dei prezzi e gli arretrati maturati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL 108 - PO 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. VI IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 12.02.2025 e depositato il 18.02.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate, ed esponeva:
- che, con deliberazione del D.G. dell’ASL PO 3 Sud n. 544 dell’11.06.2021, era stata aggiudicata la gara indetta per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio attiva per i presidi ospedalieri dell’ASL PO 3 Sud, con durata biennale e con eventuale rinnovo per ulteriori dodici mesi;
- che, in data 15.10.2021, seguiva la sottoscrizione del contratto;
- che, ai sensi dell'articolo 7.3 del Capitolato tecnico ("Adeguamento dei prezzi"), “ Decorsi i primi 12 mesi dall’inizio del servizio, su richiesta dell’Affidatario, ed a partire dalla medesima data della richiesta formale, si potrà procedere con l’applicazione della normativa vigente in materia ”;
- che, con Deliberazione del D.G. dell’ASL PO 3 Sud n. 1468 del 04.12.2023, era disposta l’opzione di rinnovo annuale del contratto, per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 01.08.2023 al 21.07.2024;
- di avere presentato alla ASL, in data 05.12.2023, nella qualità di mandataria del R.T.I. costituito con Security Service s.r.l., un’istanza di revisione dei prezzi (a far data dal 01.08.2022), ai sensi dell’art.106 D. Lgs. n. 50/2016, rappresentando che, con decorrenza dal 01.06.2023, il CCNL di categoria applicato per le attività oggetto del contratto, era stato rinnovato, con conseguenti maggiori oneri generati dall’aumento del costo lavoro, e che erano in atto già da tre anni pregiudizievoli fenomeni inflattivi che stavano producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, con la complessiva conseguenza di maggiori costi non prevedibili né programmabili, superiori ad ogni ipotizzabile alea contrattuale e/o normativa;
- di avere quantificato la revisione richiesta nella percentuale dell’indice ISTAT FOI del mese di scadenza della prima annualità dalla data di avvio del servizio, da applicarsi alla tariffa oraria in vigore;
- che, in data 27.03.2024, l’ASL PO 3 Sud, riscontrando la suddetta istanza, obiettava che il CCNL di categoria (relativo al Settore Vigilanza e Servizi Fiduciari) non risultava rinnovato, essendo pubblicata solo una bozza di rinnovo, con decorrenza dal 01.06.2023, e che la richiesta di revisione non era sufficientemente documentata in ordine alla variazione dei prezzi;
- che, con successiva Deliberazione del D.G. dell’ASL PO 3 Sud n. 1176 del 01.08.2024, era disposta la proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, co. 11, D. Lgs. 50/2016, per ulteriori sei mesi, dal 01.08.2024 al 31.01.2025, per il “ tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni previsti nella Deliberazione del D.G. dell’ASL PO 3 Sud n. 544 del 11/06/2021 e successiva Deliberazione del D.G. n. 1468 del 04/12/2023 ”;
- di avere documentato, in data 13.11.2024, in riscontro a quanto richiesto dall’ASL, gli aumenti contrattuali, sia in riferimento alle variazioni dei prezzi documentate dall’ISTAT, sia con riguardo al costo della manodopera (secondo quanto recepito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’emanazione, in data 08.08.2024, delle nuove tabelle di costo orario, con decorrenza dal 01.06.2023);
- che tuttavia, in data 18.12.2024, la ASL rigettava la richiesta di revisione dei prezzi, senza neanche pronunciarsi sull’adeguamento ISTAT;
- che, con Deliberazione dell’ASL PO 3 Sud n. 117 del 31/01/2025 era disposta un’ulteriore proroga del contratto in essere “ per un tempo massimo di sei mesi, dal 01/02/2025 al 31/07/2025, tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni previsti nella Deliberazione del D.G. n. 544 del 11/06/2011 ”.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente impugnava gli atti suddetti sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7.3. del Capitolato tecnico. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 106 comma primo lett. c) del dlgs.50/2016. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione. Contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale. Violazione e falsa applicazione del principio di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2023 - Violazione e falsa applicazione del principio di buona fede e del risultato ”.
La parte ricorrente precisava di avere utilizzato, in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai fini della determinazione dei costi della manodopera, il CCNL “sorveglianza antincendio” di cui al D.M. 02.08.2010 (e le relative tabelle ministeriali), ma di avere applicato, in fase di esecuzione del contratto, il CCNL “Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”.
Argomentava che il fatto di avere indicato un altro CCNL (in sede di “giustificativi”) non assumeva alcun rilievo, in ragione della libertà di applicare un altro CCNL (purché compatibile con i servizi richiesti nell’appalto) nei susseguenti rapporti di lavoro.
Ne desumeva l’illegittimità del diniego, in considerazione dell’intervenuto incremento dei costi della manodopera, sia in relazione al rinnovo del CCNL utilizzato dal R.T.I. nell’appalto in questione (“Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza”), sia con riguardo al rinnovo del CCNL (“Sorveglianza Antincendio”) tenuto in considerazione in sede di giustifica dell’anomalia dell’offerta.
Aggiungeva che il CCNL “sorveglianza antincendio” aveva previsto un incremento medio del costo della manodopera del 7,63%.
Insisteva quindi nella domanda di accertamento del proprio diritto all’adeguamento dei prezzi, con riferimento agli aumenti del costo della manodopera, precisando che l’importo complessivo in questione ammontava ad € 390.253,34.
2.2. “ Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione art. 106 comma 1 lettera a) d. lgs. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7.3. del capitolato tecnico - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione. Contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale. Violazione e falsa applicazione del principio di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2023 - Violazione e falsa applicazione del principio di buona fede ”.
Argomentava la ricorrente che il proprio diritto alla revisione dei prezzi discendeva dal punto 7.3 del Capitolato tecnico e dall’art. 106, co. 1, lett. a), D. lgs. 50/2016, trattandosi di una disciplina imperativa idonea ad imporsi nelle pattuizioni private, modificando e integrando la volontà delle parti con essa contrastante, attraverso il meccanismo di cui all’art. 1339 cod. civ..
Ne deduceva l’illegittimità delle deliberazioni assunte dalla ASL che prevedevano la proroga del contratto “agli stessi patti e condizioni”, se intesi come clausole “escludenti” la revisione prezzi.
Evidenziava che il contratto era stato prorogato agli stessi patti e condizioni, nelle more dell’aggiudicazione della gara pubblica di affidamento del servizio, con il conseguente diritto all’indicizzazione dei corrispettivi a far data dal 01.08.2022, per un importo complessivo di € 620.847,46, quale valore non corrisposto in seguito alla mancata rivalutazione periodica del prezzo.
3. Con memoria depositata in data 20.02.2025, si costituiva in giudizio la parte resistente per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. Con memorie, anche di replica, depositate in data 13, 16, 23 e 24 marzo 2026, le parti insistevano nelle rispettive argomentazioni difensive e conclusioni.
5. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026, il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
6. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
La ricorrente pretende di essere titolare del diritto alla revisione dei prezzi, ai sensi delle seguenti disposizioni normative e contrattuali:
- art. 106, co. 1, D. lgs. n. 50/2016 (nella versione applicabile ratione temporis ): « Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. (…) »;
- art. 7.3. del “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” (che, secondo la richiesta formulata dalla ricorrente in data 05.12.2023, costituirebbe attuazione della suddetta norma di legge): « ADEGUAMENTO DEI PREZZI. I prezzi saranno quelli indicati nell’offerta prescelta, e sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio e omnicomprensivi, ad esclusione della sola IVA, la cui aliquota in vigore deve essere dichiarata in offerta.
Decorsi i primi 12 mesi dall’inizio del servizio, su richiesta dell’Affidatario ed a partire dalla medesima data della richiesta formale, si potrà procedere con l’applicazione della normativa vigente in materia ».
Risulta evidente dalla lettura di tali disposizioni che la clausola 7.3 del Capitolato non contiene affatto
indicazioni chiare, precise e inequivocabili utili a fissare la portata e la natura di eventuali modifiche dei prezzi nonché le condizioni alle quali esse possano avere luogo. Essa si limita piuttosto a rinviare alla “normativa vigente in materia”.
Pertanto, anche a voler ritenere che la parte ricorrente abbia voluto riferirsi, attraverso il richiamo generico a tale normativa, alla lett. c) dello steso art. 106, co. 1, ritiene il Collegio che non sia stata fornita una prova sufficiente del fatto che ricorrano le condizioni previste dalla norma per costituire in capo alla ricorrente un diritto all’aumento dei corrispettivi previsti dal contratto.
Stabilisce infatti la norma in esame: « (…) I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: (…)
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; (…) ».
Ritiene il Collegio che il rinnovo, con decorrenza dal 01.06.2023, del CCNL relativo al settore “Vigilanza e servizi fiduciari” non integri gli estremi della circostanza imprevista e imprevedibile, intesa in particolare come sopravvenienza di una nuova disposizione normativa, implicante la necessità di modificare i prezzi previsti dal contratto che regola i rapporti tra le parti del presente giudizio.
È pur vero infatti che So.Re.Sa. (Società Regionale per la Sanità) s.p.a., nella determinazione del Direttore generale n. 60 del 12.03.2026, prendeva atto dell’eccezionalità ed imprevedibilità degli aumenti contrattuali relativi al CCNL “per i servizi fiduciari” in vigore dal 01.06.2023 con scadenza 31.12.2026.
Ma è altresì evidente, essendo esplicitamente ammesso dalla stessa parte ricorrente, che quest’ultima aveva dichiarato (in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta) di intendere utilizzare nel rapporto contrattuale con la p.a., al fine della determinazione dei costi della manodopera, il CCNL “Sorveglianza antincendio” e non quello “Vigilanza e servizi fiduciari”, per il quale è stata riconosciuta l’eccezionalità e l’imprevedibilità degli aumenti contrattuali.
Ritiene quindi il Collegio che le circostanze impreviste e imprevedibili richieste dalla legge per poter modificare i prezzi contrattuali debbano essere rilevanti in quel determinato rapporto, e non estranee ad esso, come nel caso di specie.
La Sezione non vede ragioni per discostarsi da quanto precedentemente affermato, nel senso che l’interpretazione più avveduta dell’art. 106, co. 1, lett. c), D. lgs. n. 50/2016 « ne consente l’applicazione anche alla richiesta di adeguamento dei prezzi dell’appalto a condizione della prova, da parte dell'istante, della riconducibilità dell'aumento dei costi sostenuti alla ricorrenza di fatti eccezionali e imprevedibili (tali da abbattere l'alea contrattuale dell'imprenditore) e nei limiti in cui tali circostanze eccezionali abbiano comportato una modifica o implementazione delle prestazioni a carico dell’aggiudicatario. (…) » (T.A.R. Campania – PO, sez. IX, n. 3716 del 12.05.2025).
Non essendo stata fornita la prova del fatto che la parte ricorrente abbia sostenuto un aumento di costi riconducibili a circostanze eccezionali e imprevedibili, per effetto del rinnovo, a decorrere dal 01.06.2023, del CCNL “Vigilanza privata e servizi fiduciari”, i motivi di ricorso devono essere ritenuti infondati.
È anche opportuno osservare che la pretesa applicazione al rapporto in esame di tale ultimo CCNL si rivela incongrua, trattandosi del contratto di appalto per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio (attiva per i presidi ospedalieri dell'ASL PO 3 SUD), al quale si deve ritenere più coerentemente applicabile il CCNL “Sorveglianza antincendio”, come affermato dalla stessa ricorrente in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Peraltro, l’allegazione sul punto della parte ricorrente, secondo cui anche il CCNL “Sorveglianza antincendio” sarebbe stato interessato da un incremento medio del costo della manodopera pari al 7,63%, è insufficiente a riconoscere il diritto all’aumento, essendo rimasta tale allegazione priva di qualsiasi riscontro in fatto e, soprattutto, trattandosi di un evento la cui eccezionalità e imprevedibilità non sono state neppure allegate dalla ricorrente.
Sono pure inidonee a giustificare la revisione dei prezzi le allegazioni contenute nella suddetta istanza del 05.12.2023, secondo cui « sono in atto già da quasi tre anni, pregiudizievoli fenomeni inflattivi che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere; (…) in particolare, a partire dagli ultimi mesi dell’anno 2020, si registra un significativo mutamento delle condizioni di mercato, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che ha determinato un’alterazione dell’equilibrio contrattuale, aggravato, dalla seconda metà dell’anno 2021, a causa delle note vicende del conflitto russo-ucraino, con evidente grave pregiudizio economico per l’appaltatore ».
Tali allegazioni sono caratterizzate da una certa genericità e si riferiscono agli incrementi dei prezzi praticati dalle aziende fornitrici, che dovrebbero assumere uno scarso rilievo nel rapporto contrattuale in questione, trattandosi di un appalto in cui la maggior parte dei costi corrisponde al costo del lavoro dipendente, così da poter risultare quindi scarsamente influenzato dall’aumento dei costi relativi all’acquisto di merci (determinato dall’invasione russa dell’Ucraina, notoriamente risalente a febbraio 2022 e non alla seconda metà del 2021, come affermato dalla ricorrente).
Anche tali circostanze quindi, allegate così genericamente, non possono integrare gli estremi dell’eccezionalità ed imprevedibilità, necessarie per poter giustificare l’aumento dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c).
7. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese processuali, liquidate in dispositivo tenendo contro del valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall’amministrazione resistente, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre accessori dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI LL Di PO, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
VI IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI IA | LI LL Di PO |
IL SEGRETARIO