TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2504
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7.3. del Capitolato tecnico. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 106 comma primo lett. c) del dlgs.50/2016. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione. Contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale. Violazione e falsa applicazione del principio di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2023 - Violazione e falsa applicazione del principio di buona fede e del risultato

    Il Collegio ritiene che il rinnovo del CCNL non integri una circostanza imprevista e imprevedibile ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, soprattutto perché la ricorrente aveva dichiarato in fase di gara di utilizzare un diverso CCNL. Inoltre, le generiche allegazioni relative ai fenomeni inflattivi non sono sufficienti a dimostrare circostanze eccezionali e imprevedibili.

  • Rigettato
    Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione art. 106 comma 1 lettera a) d. lgs. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7.3. del capitolato tecnico - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione. Contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale. Violazione e falsa applicazione del principio di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2023 - Violazione e falsa applicazione del principio di buona fede

    Il Collegio ritiene che le condizioni per la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 non siano state soddisfatte. Le proroghe del contratto sono state disposte agli stessi patti e condizioni, ma la ricorrente non ha provato che le aumentate spese derivino da circostanze impreviste e imprevedibili.

  • Rigettato
    Richiesta di adeguamento dei prezzi e degli arretrati maturati

    Il Collegio respinge la domanda poiché ritiene che le condizioni previste dall'art. 106, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per la modifica dei prezzi contrattuali non siano state soddisfatte. Non è stata fornita la prova di circostanze eccezionali e imprevedibili che abbiano determinato l'aumento dei costi, né è stata dimostrata la riconducibilità di tali aumenti al CCNL "Vigilanza e servizi fiduciari", considerato che in gara era stato indicato il CCNL "Sorveglianza antincendio".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2504
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2504
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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