TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 731
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Incompetenza assoluta dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

    Gli aerogeneratori non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Le opere nel sottosuolo non comportano modifiche permanenti. La valutazione di impatto ambientale considera il paesaggio e il patrimonio culturale come fattori ambientali. La competenza al rilascio dei provvedimenti di VIA è attribuita all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente.

  • Rigettato
    Incompetenza relativa dell'Assessore regionale

    La competenza all'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di valutazioni ambientali è attribuita all'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente. La procedura di VIA implica una valutazione complessa e discrezionale, legittimamente rimessa all'organo politico-amministrativo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione e eccesso di potere per erronea applicazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza

    Il parere negativo della Soprintendenza è stato reso tardivamente rispetto al termine di trenta giorni previsto per la consultazione. Trova applicazione l'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. Il parere delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica è acquisito mediante silenzio-assenso tra amministrazioni ai sensi dell'art. 17-bis della legge n. 241/1990, distinto dal silenzio-assenso ad istanza di parte.

  • Rigettato
    Incompatibilità della localizzazione dell'intervento con il contesto territoriale e criticità istruttorie

    Il progetto è stato sottoposto a istruttoria tecnico-ambientale con parere favorevole della Commissione Tecnica Specialistica. Le doglianze del ricorrente non evidenziano lacune istruttorie ma una mera contrapposizione alle valutazioni dell'amministrazione. Gli aerogeneratori non ricadono in aree vincolate, l'impatto visivo è stato analizzato, e non vi sono alterazioni morfologiche rilevanti. I profili archeologici sono stati valutati. La mancata inclusione dell'area tra quelle idonee ex lege non preclude la realizzazione dell'impianto all'esito della VIA.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria con riferimento alla tutela dei beni archeologici

    La componente storico-culturale è stata oggetto di specifica analisi. Sono state escluse interferenze dirette con i siti archeologici individuati. In sede esecutiva sono previste misure di tutela, inclusa la possibilità di verifiche archeologiche preventive. Le censure sono generiche e non evidenziano concrete carenze istruttorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 731
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 731
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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