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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2869/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15756/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza D'Uca Degli Abruzzi 80053 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TELM000088 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2701/2026 depositato il 12/02/2026
1 conclusioni delle parti
La difesa del ricorrente Voglia codesta On. Corte Di Giustizia Tributaria Di Primo Grado di Napoli compiacersi, in accoglimento del presente ricorso:
- annullare l'impugnato avviso;
- in via assolutamente subordinata e per mero tuziorismo ridurre la pretesa dell'ente resistente nei limiti del giusto e dell'equo;
- il tutto con vittoria di spese del presente procedimento.
La Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli: richiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato ritualmente, impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli un avviso di accertamento in cui è stata contestata al sig. Ricorrente_1 l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno
2020 alla quale il contribuente era obbligato avendo percepito da due diversi sostituti di imposta redditi di lavoro dipendente o assimilati. In particolare, si tratta di € 35.602,33 percepiti dalla Società_1 S.p.A. e di € 3.764 dal Comune di Vico Equense, per cui era necessario presentare il modello unico ed effettuare il conguaglio dell'IRPEF dovuta per il cumulo dei redditi, oltre il calcolo delle dovute addizionali regionali e comunali.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli che richiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese. 2 All'esito della discussione, esaminati gli atti e documenti di causa, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Sempre in via preliminare, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge
7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
Nel caso in esame la Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli, titolare delle partite tributarie di debito, ha dato atto della cessazione della materia del contendere ed ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Il sopravvenuto annullamento giudiziale dell'atto impugnato integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del 3 mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese, il comportamento processuale delle parti e gli esiti della lite, inducono questo GU a disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti costituite, tenendo anche conto dei principi della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 12 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
4
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15756/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza D'Uca Degli Abruzzi 80053 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TELM000088 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2701/2026 depositato il 12/02/2026
1 conclusioni delle parti
La difesa del ricorrente Voglia codesta On. Corte Di Giustizia Tributaria Di Primo Grado di Napoli compiacersi, in accoglimento del presente ricorso:
- annullare l'impugnato avviso;
- in via assolutamente subordinata e per mero tuziorismo ridurre la pretesa dell'ente resistente nei limiti del giusto e dell'equo;
- il tutto con vittoria di spese del presente procedimento.
La Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli: richiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato ritualmente, impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli un avviso di accertamento in cui è stata contestata al sig. Ricorrente_1 l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno
2020 alla quale il contribuente era obbligato avendo percepito da due diversi sostituti di imposta redditi di lavoro dipendente o assimilati. In particolare, si tratta di € 35.602,33 percepiti dalla Società_1 S.p.A. e di € 3.764 dal Comune di Vico Equense, per cui era necessario presentare il modello unico ed effettuare il conguaglio dell'IRPEF dovuta per il cumulo dei redditi, oltre il calcolo delle dovute addizionali regionali e comunali.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli che richiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese. 2 All'esito della discussione, esaminati gli atti e documenti di causa, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Sempre in via preliminare, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge
7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
Nel caso in esame la Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli, titolare delle partite tributarie di debito, ha dato atto della cessazione della materia del contendere ed ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Il sopravvenuto annullamento giudiziale dell'atto impugnato integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del 3 mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese, il comportamento processuale delle parti e gli esiti della lite, inducono questo GU a disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti costituite, tenendo anche conto dei principi della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 12 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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