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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1074/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1074/2022 promossa da:
), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PIERALLINI LAURA, dall'avv. MARCHEGIANI MARCO
e dall'avv. ARCADI CLAUDIO, giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. DI GIUGNO MARCO giusta procura speciale in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.02.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto opposizione avverso le ordinanze Parte_2 ingiunzioni emesse nei suoi confronti dall' n. 129/2022, 130/2022, 131/2022 e CP_3
132/2022 per l'importo di € 19.649,12 ciascuna per la mancata corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7, co. 1 del Reg CE 261/2004 e per la mancata pagina 1 di 7 assistenza prevista dall'art. 9 dello stesso Regolamento, in occasione della cancellazione rispettivamente dei voli VY6503 dell'11.02.2018, VY6253 del 13.02.2018, VY6253 dell'1.09.2018 e VY686 dell'1.09.2018, deducendo:
a) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 129/22 per non aver tenuto conto dell'offerta di pagamento proposta da mediante corrispondenza;
CP_1
b) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 130/22 per non aver tenuto conto dell'esimente di cui all'art. 5 del reg. CE 261/2004 in ragione della sussistenza dell'esimente della circostanza eccezionale consistita nel maltempo che si era abbattuto sull'aeroporto di partenza del volo;
c) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 131/2022 per non aver tenuto conto che il volo oggetto di contestazione era atterrato con un ritardo di soli 28 minuti;
d) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 132/2022 in quanto relativa al volo VY686 dell'1.09.2018 che non aveva operato sulla tratta Roma -Vienna;
e) per violazione, con riferimento a tutte le ordinanze impugnate, degli artt.7 e 10 della legge n. 212/2000 nonché dell'art. 3 della legge 241/90;
f) per la violazione dell'art. 2 del DPR 496/97.
Si costituiva in giudizio che chiedeva rigettarsi l'opposizione. CP_3
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa, all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 4.02.2025.
In via preliminare si osserva che secondo l'art. 4 del D.Lgs n. 69/2006 “Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila”.
L'art. 5 del Reg. CE n. 261/2004 in particolare prevede che spetta la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del medesimo regolamento in caso di cancellazione del volo, fatte salve alcune ipotesi specificamente indicate.
Vale a questo punto ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non pagina 2 di 7 all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Infatti, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ.
Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud.
28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101).
Tra l'altro deve aggiungersi che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del
2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione” (cfr Cass. Civ. Sez. II, n. 32226/2022; Cass. Civ. n. 2018/9545;
Cass. Civ. n. 25671/2018; Cass. Civ. n. 16853/2016). Nel caso di specie, è senz'altro ammissibile e utilizzabile il verbale di accertamento e la notificazione della violazione che possono essere depositati senza limiti temporali.
Nel merito dell'opposizione si osserva quanto segue.
a) Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 129/2022 deve osservarsi che ha fornito la prova della fondatezza delle contestazioni depositando copia del reclamo CP_3 del passeggero del volo VY6503 dell'11.02.2018 in relazione alla cancellazione del medesimo e alla mancata assistenza, nonché copia delle richieste di chiarimenti inviate a . A CP_1 confutazione di detta circostanza, puntualmente riportata nel verbale di accertamento dell'illecito, e confermata dalle richieste di chiarimenti inviate da a e rimaste CP_3 CP_1
pagina 3 di 7 inevase si conferma l'omessa assistenza e il mancato pagamento dell'importo di 400 euro dovuto a titolo di compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo.
La compagnia aerea opponente si è limitata a depositare delle schermate di un data base interno alla società dal quale dovrebbe risultare la richiesta dei dati del passeggero reclamante.
Tale documentazione, oltre a non provare né l'avvenuto invio né tantomeno l'avvenuto pagamento della dovuta compensazione pecuniaria, è priva di sottoscrizione ed è di formazione unilaterale, pertanto a fronte di una specifica contestazione di controparte, operata nel caso di specie nella comparsa di costituzione, non può acquisire valore probatorio. In tal senso si è pronunciata la Cassazione affermando che “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio”. Ciò “nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza” (Cass. sentenza n. 8290 del
27/4/2016). Tale conclusione deriva dell'applicazione di due principi fondamentali dal processo civile. Da un lato quello per cui le dichiarazioni di una parte del processo non hanno valore di prova a suo favore e dall'altro quello di cui al primo comma dell'art. 115
c.p.c., secondo il quale ciascuna parte ha l'onere di contestare “specificamente” (nella propria prima difesa utile) i fatti allegati dall'altra, se vuol evitare che essi debbano ritenersi “non contestati” e, dunque, provati perché incontroversi.
In ragione delle predette deduzioni deve confermarsi l'ordinanza ingiunzione n. 129/2022.
b) quanto all'ordinanza ingiunzione n. 130/2022, risulta incontestato che la compagnia aerea non abbia fornito la assistenza dovuta ai sensi dell'art. 9, par. 1, Reg CE 261/2004, per l'ipotesi di cancellazione del volo, consistente nel diritto del passeggero di ricevere, a titolo gratuito e a carico del vettore, pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, nonché la sistemazione in albergo, qualora il volo venisse riprogrammato per il giorno successivo, rendendo per il passeggero necessario pernottare presso la località dell'aeroporto.
Invero risulta incontestato che la compagnia aerea abbia fornito al passeggero, presente in aeroporto, soltanto la riprotezione su un volo per il giorno successivo a quello originariamente previsto, omettendo quindi di offrire assistenza in ordine ai pasti e al pernotto presso l'aeroporto. Dette circostanze si evincono incontrovertibilmente dalle e-mail intercorse tra ed e allegate alla comparsa di costituzione della convenuta. Parte CP_1 CP_3 opponente non contesta né tantomeno ha chiesto di provare nel presente giudizio di aver pagina 4 di 7 offerto adeguata assistenza al passeggero reclamante. Deve pertanto anche in questo caso confermarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
c) Quanto all'ordinanza ingiunzione n. 131/2022, deve rilevarsi che la tesi dell'opponente secondo cui il volo oggetto di contestazione ha effettuato un ritardo di soli 28 minuti è destituita di fondamento. Invero il verbale di accertamento richiamato dall'ordinanza ingiunzione e notificato tempestivamente all'opponente (prot. ENAC 0122798-08/11/2018) fa riferimento al volo dell'1.09.2018 sulla tratta VY6101 da Roma a Barcellona, per cui l'errata indicazione del volo richiamato come VY6253 costituisce un pero errore materiale inidoneo a determinare l'illegittimità del provvedimento impugnato. ha infatti prodotto in atti sia il CP_3 reclamo dei passeggeri del volo VY6101 che risulta essere stato cancellato dalla compagnia aerea, nonché il verbale di contestazione regolarmente notificato all'opponente che ha evidenziato le incongruenze della giustificazione di all'Ente NZ (al quale CP_1 avrebbe riferito di aver richiesto i dati per procedere alla compensazione pecuniaria) rispetto alla rigetto dell'istanza effettuato nei confronti dei passeggeri per asserita causa eccezionale.
In ragione delle predette valutazioni e dell'assenza di prova da parte della Compagnia aerea di aver provveduto a versare ai passeggeri la dovuta compensazione pecuniaria deve ritenersi legittima la contestazione e la sanzione irrogata.
d) Quanto all'ordinanza ingiunzione n. 132/2022 deve osservarsi che anche in questo caso l'illecito e la sanzione risultano documentati da che ha prodotto il reclamo di alcuni CP_3 passeggeri per la cancellazione del volo VY6686 dell'1.09.2018 da Fiumicino a Vienna e il verbale di contestazione notificato all'opponente. Non può ritenersi idoneo a confutare le circostanze contestate dall'ente la schermata prodotta da al doc. 12, sia perché di CP_1 provenienza unilaterale della compagnia aerea, priva di sottoscrizione e anche di riferimenti in ordine ai voli effettivamente svolti in data 1.09.2018. Né tantomeno ha chiesto di CP_1 provare per testimoni l'assenza di voli operati sulla tratta Fiumicino-Vienna nella data oggetto di contestazione.
Deve infine osservarsi che non rilevano le condotte poste in essere da CP_1 successivamente alla notificazione dei verbali di accertamento. Infatti, è evidente che il presupposto delle contestazioni non è costituito dal mero omesso versamento della compensazione pecuniaria ai passeggeri reclamanti al momento dell'emissione del verbale di accertamento, ma tutte quelle condotta di diniego del diritto economico dell'utente e di pagina 5 di 7 assenza di assistenza poste in essere dal vettore, senza giustificazione alcuna, sino all'intervento dell' Che il pagamento sia poi intervenuto successivamente non elide gli CP_3 elementi costitutivi dell'illecito concretamente contestato al vettore. Pagamenti dei quali peraltro il vettore non notiziava l' nemmeno depositando scritti difensivi. CP_3
e) Sull'asserito vizio di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione si osserva che l'ordinanza- ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (Cassazione civile, sez. II, 16/02/2016, n. 2959).
Nel caso di specie, non può ritenersi che sussista un difetto di motivazione, risultando chiari sia i fatti oggetto di contestazione che il rinvio ai verbali di accertamento in cui si riportano con precisione gli illeciti contestati.
I verbali di accertamento, inoltre, risultano regolarmente notificati a mezzo pec in favore della compagnia aerea, come da ricevute telematiche depositate, circostanza questa anche rimasta priva di contestazione.
Non si applica infine al caso di specie l'art. 2 del DPR 496/97 che attiene alla distinta ipotesi di contenimento dell'inquinamento acustico nell'intorno aeroportuale e quindi non è passibile di interpretazione analogica con riferimento all'oggetto della presente controversia relativo alla mancata corresponsione della compensazione pecuniaria e alla mancata assistenza prevista dal Rge. 261/2004.
In conclusione, l'opposizione va respinta e le ordinanze ingiunzioni confermate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e CONFERMA le ordinanze di ingiunzione n. 129/2022,
130/2022, 131/2022 e 132/2022;
pagina 6 di 7 2) CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Parte_2 CP_3 di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 7.052,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1074/2022 promossa da:
), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PIERALLINI LAURA, dall'avv. MARCHEGIANI MARCO
e dall'avv. ARCADI CLAUDIO, giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. DI GIUGNO MARCO giusta procura speciale in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.02.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto opposizione avverso le ordinanze Parte_2 ingiunzioni emesse nei suoi confronti dall' n. 129/2022, 130/2022, 131/2022 e CP_3
132/2022 per l'importo di € 19.649,12 ciascuna per la mancata corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7, co. 1 del Reg CE 261/2004 e per la mancata pagina 1 di 7 assistenza prevista dall'art. 9 dello stesso Regolamento, in occasione della cancellazione rispettivamente dei voli VY6503 dell'11.02.2018, VY6253 del 13.02.2018, VY6253 dell'1.09.2018 e VY686 dell'1.09.2018, deducendo:
a) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 129/22 per non aver tenuto conto dell'offerta di pagamento proposta da mediante corrispondenza;
CP_1
b) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 130/22 per non aver tenuto conto dell'esimente di cui all'art. 5 del reg. CE 261/2004 in ragione della sussistenza dell'esimente della circostanza eccezionale consistita nel maltempo che si era abbattuto sull'aeroporto di partenza del volo;
c) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 131/2022 per non aver tenuto conto che il volo oggetto di contestazione era atterrato con un ritardo di soli 28 minuti;
d) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 132/2022 in quanto relativa al volo VY686 dell'1.09.2018 che non aveva operato sulla tratta Roma -Vienna;
e) per violazione, con riferimento a tutte le ordinanze impugnate, degli artt.7 e 10 della legge n. 212/2000 nonché dell'art. 3 della legge 241/90;
f) per la violazione dell'art. 2 del DPR 496/97.
Si costituiva in giudizio che chiedeva rigettarsi l'opposizione. CP_3
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa, all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 4.02.2025.
In via preliminare si osserva che secondo l'art. 4 del D.Lgs n. 69/2006 “Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila”.
L'art. 5 del Reg. CE n. 261/2004 in particolare prevede che spetta la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del medesimo regolamento in caso di cancellazione del volo, fatte salve alcune ipotesi specificamente indicate.
Vale a questo punto ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non pagina 2 di 7 all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Infatti, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ.
Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud.
28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101).
Tra l'altro deve aggiungersi che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del
2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione” (cfr Cass. Civ. Sez. II, n. 32226/2022; Cass. Civ. n. 2018/9545;
Cass. Civ. n. 25671/2018; Cass. Civ. n. 16853/2016). Nel caso di specie, è senz'altro ammissibile e utilizzabile il verbale di accertamento e la notificazione della violazione che possono essere depositati senza limiti temporali.
Nel merito dell'opposizione si osserva quanto segue.
a) Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 129/2022 deve osservarsi che ha fornito la prova della fondatezza delle contestazioni depositando copia del reclamo CP_3 del passeggero del volo VY6503 dell'11.02.2018 in relazione alla cancellazione del medesimo e alla mancata assistenza, nonché copia delle richieste di chiarimenti inviate a . A CP_1 confutazione di detta circostanza, puntualmente riportata nel verbale di accertamento dell'illecito, e confermata dalle richieste di chiarimenti inviate da a e rimaste CP_3 CP_1
pagina 3 di 7 inevase si conferma l'omessa assistenza e il mancato pagamento dell'importo di 400 euro dovuto a titolo di compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo.
La compagnia aerea opponente si è limitata a depositare delle schermate di un data base interno alla società dal quale dovrebbe risultare la richiesta dei dati del passeggero reclamante.
Tale documentazione, oltre a non provare né l'avvenuto invio né tantomeno l'avvenuto pagamento della dovuta compensazione pecuniaria, è priva di sottoscrizione ed è di formazione unilaterale, pertanto a fronte di una specifica contestazione di controparte, operata nel caso di specie nella comparsa di costituzione, non può acquisire valore probatorio. In tal senso si è pronunciata la Cassazione affermando che “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio”. Ciò “nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza” (Cass. sentenza n. 8290 del
27/4/2016). Tale conclusione deriva dell'applicazione di due principi fondamentali dal processo civile. Da un lato quello per cui le dichiarazioni di una parte del processo non hanno valore di prova a suo favore e dall'altro quello di cui al primo comma dell'art. 115
c.p.c., secondo il quale ciascuna parte ha l'onere di contestare “specificamente” (nella propria prima difesa utile) i fatti allegati dall'altra, se vuol evitare che essi debbano ritenersi “non contestati” e, dunque, provati perché incontroversi.
In ragione delle predette deduzioni deve confermarsi l'ordinanza ingiunzione n. 129/2022.
b) quanto all'ordinanza ingiunzione n. 130/2022, risulta incontestato che la compagnia aerea non abbia fornito la assistenza dovuta ai sensi dell'art. 9, par. 1, Reg CE 261/2004, per l'ipotesi di cancellazione del volo, consistente nel diritto del passeggero di ricevere, a titolo gratuito e a carico del vettore, pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, nonché la sistemazione in albergo, qualora il volo venisse riprogrammato per il giorno successivo, rendendo per il passeggero necessario pernottare presso la località dell'aeroporto.
Invero risulta incontestato che la compagnia aerea abbia fornito al passeggero, presente in aeroporto, soltanto la riprotezione su un volo per il giorno successivo a quello originariamente previsto, omettendo quindi di offrire assistenza in ordine ai pasti e al pernotto presso l'aeroporto. Dette circostanze si evincono incontrovertibilmente dalle e-mail intercorse tra ed e allegate alla comparsa di costituzione della convenuta. Parte CP_1 CP_3 opponente non contesta né tantomeno ha chiesto di provare nel presente giudizio di aver pagina 4 di 7 offerto adeguata assistenza al passeggero reclamante. Deve pertanto anche in questo caso confermarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
c) Quanto all'ordinanza ingiunzione n. 131/2022, deve rilevarsi che la tesi dell'opponente secondo cui il volo oggetto di contestazione ha effettuato un ritardo di soli 28 minuti è destituita di fondamento. Invero il verbale di accertamento richiamato dall'ordinanza ingiunzione e notificato tempestivamente all'opponente (prot. ENAC 0122798-08/11/2018) fa riferimento al volo dell'1.09.2018 sulla tratta VY6101 da Roma a Barcellona, per cui l'errata indicazione del volo richiamato come VY6253 costituisce un pero errore materiale inidoneo a determinare l'illegittimità del provvedimento impugnato. ha infatti prodotto in atti sia il CP_3 reclamo dei passeggeri del volo VY6101 che risulta essere stato cancellato dalla compagnia aerea, nonché il verbale di contestazione regolarmente notificato all'opponente che ha evidenziato le incongruenze della giustificazione di all'Ente NZ (al quale CP_1 avrebbe riferito di aver richiesto i dati per procedere alla compensazione pecuniaria) rispetto alla rigetto dell'istanza effettuato nei confronti dei passeggeri per asserita causa eccezionale.
In ragione delle predette valutazioni e dell'assenza di prova da parte della Compagnia aerea di aver provveduto a versare ai passeggeri la dovuta compensazione pecuniaria deve ritenersi legittima la contestazione e la sanzione irrogata.
d) Quanto all'ordinanza ingiunzione n. 132/2022 deve osservarsi che anche in questo caso l'illecito e la sanzione risultano documentati da che ha prodotto il reclamo di alcuni CP_3 passeggeri per la cancellazione del volo VY6686 dell'1.09.2018 da Fiumicino a Vienna e il verbale di contestazione notificato all'opponente. Non può ritenersi idoneo a confutare le circostanze contestate dall'ente la schermata prodotta da al doc. 12, sia perché di CP_1 provenienza unilaterale della compagnia aerea, priva di sottoscrizione e anche di riferimenti in ordine ai voli effettivamente svolti in data 1.09.2018. Né tantomeno ha chiesto di CP_1 provare per testimoni l'assenza di voli operati sulla tratta Fiumicino-Vienna nella data oggetto di contestazione.
Deve infine osservarsi che non rilevano le condotte poste in essere da CP_1 successivamente alla notificazione dei verbali di accertamento. Infatti, è evidente che il presupposto delle contestazioni non è costituito dal mero omesso versamento della compensazione pecuniaria ai passeggeri reclamanti al momento dell'emissione del verbale di accertamento, ma tutte quelle condotta di diniego del diritto economico dell'utente e di pagina 5 di 7 assenza di assistenza poste in essere dal vettore, senza giustificazione alcuna, sino all'intervento dell' Che il pagamento sia poi intervenuto successivamente non elide gli CP_3 elementi costitutivi dell'illecito concretamente contestato al vettore. Pagamenti dei quali peraltro il vettore non notiziava l' nemmeno depositando scritti difensivi. CP_3
e) Sull'asserito vizio di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione si osserva che l'ordinanza- ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (Cassazione civile, sez. II, 16/02/2016, n. 2959).
Nel caso di specie, non può ritenersi che sussista un difetto di motivazione, risultando chiari sia i fatti oggetto di contestazione che il rinvio ai verbali di accertamento in cui si riportano con precisione gli illeciti contestati.
I verbali di accertamento, inoltre, risultano regolarmente notificati a mezzo pec in favore della compagnia aerea, come da ricevute telematiche depositate, circostanza questa anche rimasta priva di contestazione.
Non si applica infine al caso di specie l'art. 2 del DPR 496/97 che attiene alla distinta ipotesi di contenimento dell'inquinamento acustico nell'intorno aeroportuale e quindi non è passibile di interpretazione analogica con riferimento all'oggetto della presente controversia relativo alla mancata corresponsione della compensazione pecuniaria e alla mancata assistenza prevista dal Rge. 261/2004.
In conclusione, l'opposizione va respinta e le ordinanze ingiunzioni confermate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e CONFERMA le ordinanze di ingiunzione n. 129/2022,
130/2022, 131/2022 e 132/2022;
pagina 6 di 7 2) CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Parte_2 CP_3 di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 7.052,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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