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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/12/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G.1675 /2025
Il giorno 29/11/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. MONTALTO GIOVANNI, il quale impugna e contesta il dedotto avversario e insiste in domanda, chiedendo la ricostituzione dell'assegno ordinario di invalidità con adeguamento ai minimi, in particolare con riferimento alle note del 22 settembre 2025 e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per l' l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'avv. LAGANA' ANGELA CP_1
AR e dell'Avv. DARIO COSIMO ADORNATO, si riporta alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e insiste per l'accoglimento.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MM MA ON, nella causa iscritta al N. 1675 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Montalto (CF: ,, giusta procura in C.F._2
atti;
ricorrente;
E
Controparte_2
( codice fiscale , con sede centrale in Roma, Via Ciro il CP_1 P.IVA_1
Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela MA
LA( ) e IO AD( ), C.F._3 CodiceFiscale_4
in virtù di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Repertorio 37875 – Persona_1
Raccolta 7313, in atti.
.
resistente
All'udienza del 2 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore12,42, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2025, l'odierno ricorrente, conveniva l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per CP_1
impugnare il provvedimento di reiezione relativo alla ricostituzione per motivi contributivi e consequenziale integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, categoria IO. Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava, tramite il sottoscritto procuratore, in data 19.06.2024, n. prot.
6700.19/06/2024.0362103, ricorso al comitato provinciale di Reggio CP_1
Calabria, ritenendo che il trattamento minimo rappresenta uno strumento a tutela di chi percepisce una indennità insufficiente a garantire una vita dignitosa in data 13.12.2024, ricorso al Comitato Provinciale, rimasto senza esito. A sostegno della propria pretesa, deduceva che, parte ricorrente dal
01.03.2023 era titolare dell'assegno ordinario di invalidità, categoria IO, chiave pensione 002670015054158, percependo un importo mensile di € 101,92 circa
(certificato di pensione anno 2024); che, l'importo della prestazione era stato determinato sulla base dei contributi per come specificato nella comunicazione di liquidazione del 13.02.2024; che, il Sig. , essendo invece Parte_1
titolare di contribuzione antecedente per come riportato nell'estratto contributivo, versato in atti,, ove è possibile riscontrare che il primo periodo di contribuzione è dal 01.01.1995 al 31.12.1995, lavoro dip/aut, estero per giorni
63 e figurativo gen. per giorni 2, cosi come dal 01.01.1996 al 31.12.1996, lavoro dip/aut, estero per giorni 60 e dal 01.09.1996 al 31.01.1997, lavoro dip/aut, estero per mesi 5; che, attesa la mancata valutazione dei predetti periodi da parte dell' in data 18.03.2024 veniva inoltrata domanda all' (Rif. N. CP_1 CP_1
9140000099999) per la ricostituzione per motivi contributivi e consequenziale integrazione al minimo;
che, In data 27.03.2024 l' rigettava la domanda CP_1
di ricostituzione ritenendo che la normativa (Art. 50 regolamento 883/2004) prevede la contemporanea richiesta di prestazione nei confronti di tutti gli stati alla cui legislazione è stato soggetto e che se non richiesto con la domanda originaria in convenzione internazionale la contribuzione estera non può essere considerata per la prestazione in godimento. Ritenendo illegittimo e ingiustificato il provvedimento dell' per le motivazioni espresse in CP_1
premessa, anche alla luce dei principi sanciti in diritto e dalla recente pronunce della giurisprudenza di merito e Corte Costituzionale, concludeva, chiedendo
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostituzione dell'assegno ordinario di invalidità, categoria IO, chiave pensione 002670015054158 e alla consequenziale integrazione al minimo previo riconoscimento dei requisiti previsti, ivi compresi i contributi precedenti al 01.01.1996, nell'ipotesi in cui l'importo ricostituito risultasse inferiore al minimo. - per l'effetto condannare l' alla ricostituzione dell'assegno CP_1
ordinario di cui sopra con integrazione al minimo, ove la ricostituzione risultasse inferiore, con condanna al pagamento degli arretrati dal giorno della domanda, quantificati secondo quanto esposto in narrativa e corrispondenti ad € 14.210,19 o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre le differenze successive maturande e gli interessi legali maturati. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dello scrivente procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' il quale, in via preliminare CP_1
eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi del D.L. 19.9.1992 n.384 , convertito con L.14.11.1992 n.438. Sempre in via preliminare e gradata si eccepiva l'improcedibilità della domanda, ove non sia provato l'esaurimento in tutte le sue fasi, del prescritto iter amministrativo, ex art. 443 c.p.c. Ancora, eccepiva l'inammissibilità della domanda giudiziaria ove risulti provato che non sia stata presentata l'istanza amministrativa completa .
Si eccepisce la prescrizione dei ratei eventualmente spettanti. Inoltre, eccepiva la carenza di interesse ad agire, in quanto parte ricorrente deve dare la prova dell'interesse economicamente valutabile e giuridicamente rilevante ad ottenere la ricostituzione richiesta. Quindi concludeva chiedendo di “previa dichiarazione della nullità, inammissibilità e \o improcedibilità della domanda , rigettare in toto il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge sulle spese di giudizio”
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa.
Nel caso oggetto del presente giudizio poiché la contestazione concerne l'impugnazione del provvedimento di reiezione relativo alla CP_1
ricostituzione per motivi contributivi e consequenziale integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, categoria IO.
In specie, con la sentenza n. 94 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione dell'integrazione al minimo l'assegno ordinario di invalidità erogato tramite il sistema contributivo. Infatti, attualmente, le persone con disabilità che ricevono il suddetto assegno, liquidato però con il sistema retributivo, vedono già applicata al beneficio tale integrazione.
Per “integrazione al minimo” dei trattamenti pensionistici si intende un meccanismo che mira ad aumentare l'importo della pensione fino a raggiungere una soglia minima stabilita dalla legge, che corrisponde, a livello quantitativo, all'importo dell'assegno sociale, ovvero 538,69 euro.
Secondo i giudici costituzionali, l'esclusione dell'integrazione al minimo per l'assegno ordinario di invalidità erogato a coloro che si sono iscritti al sistema pensionistico dopo il 1995 — ovvero con il sistema contributivo — costituisce una violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Anche tali soggetti, secondo la Corte, devono ricevere un assegno che abbia un importo “minimo” pari a quello dell'assegno sociale, da integrarsi attraverso la fiscalità generale.
La Corte motiva questa decisione richiamando la natura favorevole che caratterizza la disciplina dell'assegno ordinario di invalidità, contenuta nella legge n. 222 del 1984. Essa, infatti, prevede per il riconoscimento del diritto alla prestazione un regime agevolato: la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
cinque anni di contributi versati, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Trattamento favorevole, questo, che — come sottolineato nella sentenza — non è stato modificato dal legislatore neppure quando, con la legge n. 335/1995, è stato stabilito e delineato il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.
Tra le sue motivazioni, la Corte richiama anche la ratio dell'assegno ordinario di invalidità, che, per i giudici, risiede nella sua funzione di “sopperire a situazioni in cui il lavoratore ha perso, per via dell'invalidità, una rilevante percentuale della sua capacità lavorativa e, quindi, la possibilità di accumulare un montante contributivo adeguato”. Proprio in ragione dello “stato di bisogno del beneficiario di questa tutela, egli potrebbe necessitare dell'assegno sociale ben prima del compimento dell'età pensionabile e, in caso di assegno ordinario di invalidità di importo modesto, potrebbe essere esposto al rischio di rimanere, anche per lungo tempo, privo di qualsiasi ulteriore supporto economico, là dove:
a) non sussistano i requisiti per ricevere anche l'assegno di invalidità civile;
b) non abbia una composizione familiare oppure una situazione reddituale o personale che gli consenta di usufruire di ulteriori sostegni, come l'assegno unico e universale oppure l'assegno di inclusione;
c) non abbia la possibilità di trovare altre “occupazioni confacenti alle sue attitudini”, nonostante le misure previste dalla legge n. 68 del 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.”
I giudici, nell'affermare quindi che l'impossibilità di applicare l'integrazione al minimo relativamente al già menzionato assegno è incostituzionale, hanno chiarito che “le eventuali somme riconosciute grazie all'integrazione, in presenza di reddito di lavoro, sarebbero comunque sottoposte alla riduzione connessa all'ammontare di quest'ultimo, prevista dalla legge n. 222/1984”.
A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, nei termini dianzi esposti, relativamente all'accertamento del diritto del ricorrente alla ricostituzione dell'assegno ordinario di invalidità, categoria IO, chiave pensione 002670015054158 e alla consequenziale integrazione al minimo previo riconoscimento dei requisiti previsti, ivi compresi i contributi precedenti al 01.01.1996,
Le spese di lite vanno poste a carico dell' e vanno liquidate ex d.m. 55/2014, in CP_1
ragione del valore dell'attività espletata, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostituzione dell'assegno ordinario di invalidità, categoria IO, chiave pensione 002670015054158 e alla consequenziale integrazione al minimo previo riconoscimento dei requisiti previsti, ivi compresi i contributi precedenti al 01.01.1996, e, per l'effetto condannare l' alla ricostituzione CP_1
dell'assegno ordinario di cui sopra con integrazione al minimo;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite che liquida in euro 1865,00, spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.
Palmi 2 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa MM MA ON
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G.1675 /2025
Il giorno 29/11/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. MONTALTO GIOVANNI, il quale impugna e contesta il dedotto avversario e insiste in domanda, chiedendo la ricostituzione dell'assegno ordinario di invalidità con adeguamento ai minimi, in particolare con riferimento alle note del 22 settembre 2025 e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per l' l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'avv. LAGANA' ANGELA CP_1
AR e dell'Avv. DARIO COSIMO ADORNATO, si riporta alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e insiste per l'accoglimento.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MM MA ON, nella causa iscritta al N. 1675 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Montalto (CF: ,, giusta procura in C.F._2
atti;
ricorrente;
E
Controparte_2
( codice fiscale , con sede centrale in Roma, Via Ciro il CP_1 P.IVA_1
Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela MA
LA( ) e IO AD( ), C.F._3 CodiceFiscale_4
in virtù di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Repertorio 37875 – Persona_1
Raccolta 7313, in atti.
.
resistente
All'udienza del 2 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore12,42, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2025, l'odierno ricorrente, conveniva l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per CP_1
impugnare il provvedimento di reiezione relativo alla ricostituzione per motivi contributivi e consequenziale integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, categoria IO. Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava, tramite il sottoscritto procuratore, in data 19.06.2024, n. prot.
6700.19/06/2024.0362103, ricorso al comitato provinciale di Reggio CP_1
Calabria, ritenendo che il trattamento minimo rappresenta uno strumento a tutela di chi percepisce una indennità insufficiente a garantire una vita dignitosa in data 13.12.2024, ricorso al Comitato Provinciale, rimasto senza esito. A sostegno della propria pretesa, deduceva che, parte ricorrente dal
01.03.2023 era titolare dell'assegno ordinario di invalidità, categoria IO, chiave pensione 002670015054158, percependo un importo mensile di € 101,92 circa
(certificato di pensione anno 2024); che, l'importo della prestazione era stato determinato sulla base dei contributi per come specificato nella comunicazione di liquidazione del 13.02.2024; che, il Sig. , essendo invece Parte_1
titolare di contribuzione antecedente per come riportato nell'estratto contributivo, versato in atti,, ove è possibile riscontrare che il primo periodo di contribuzione è dal 01.01.1995 al 31.12.1995, lavoro dip/aut, estero per giorni
63 e figurativo gen. per giorni 2, cosi come dal 01.01.1996 al 31.12.1996, lavoro dip/aut, estero per giorni 60 e dal 01.09.1996 al 31.01.1997, lavoro dip/aut, estero per mesi 5; che, attesa la mancata valutazione dei predetti periodi da parte dell' in data 18.03.2024 veniva inoltrata domanda all' (Rif. N. CP_1 CP_1
9140000099999) per la ricostituzione per motivi contributivi e consequenziale integrazione al minimo;
che, In data 27.03.2024 l' rigettava la domanda CP_1
di ricostituzione ritenendo che la normativa (Art. 50 regolamento 883/2004) prevede la contemporanea richiesta di prestazione nei confronti di tutti gli stati alla cui legislazione è stato soggetto e che se non richiesto con la domanda originaria in convenzione internazionale la contribuzione estera non può essere considerata per la prestazione in godimento. Ritenendo illegittimo e ingiustificato il provvedimento dell' per le motivazioni espresse in CP_1
premessa, anche alla luce dei principi sanciti in diritto e dalla recente pronunce della giurisprudenza di merito e Corte Costituzionale, concludeva, chiedendo
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostituzione dell'assegno ordinario di invalidità, categoria IO, chiave pensione 002670015054158 e alla consequenziale integrazione al minimo previo riconoscimento dei requisiti previsti, ivi compresi i contributi precedenti al 01.01.1996, nell'ipotesi in cui l'importo ricostituito risultasse inferiore al minimo. - per l'effetto condannare l' alla ricostituzione dell'assegno CP_1
ordinario di cui sopra con integrazione al minimo, ove la ricostituzione risultasse inferiore, con condanna al pagamento degli arretrati dal giorno della domanda, quantificati secondo quanto esposto in narrativa e corrispondenti ad € 14.210,19 o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre le differenze successive maturande e gli interessi legali maturati. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dello scrivente procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' il quale, in via preliminare CP_1
eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi del D.L. 19.9.1992 n.384 , convertito con L.14.11.1992 n.438. Sempre in via preliminare e gradata si eccepiva l'improcedibilità della domanda, ove non sia provato l'esaurimento in tutte le sue fasi, del prescritto iter amministrativo, ex art. 443 c.p.c. Ancora, eccepiva l'inammissibilità della domanda giudiziaria ove risulti provato che non sia stata presentata l'istanza amministrativa completa .
Si eccepisce la prescrizione dei ratei eventualmente spettanti. Inoltre, eccepiva la carenza di interesse ad agire, in quanto parte ricorrente deve dare la prova dell'interesse economicamente valutabile e giuridicamente rilevante ad ottenere la ricostituzione richiesta. Quindi concludeva chiedendo di “previa dichiarazione della nullità, inammissibilità e \o improcedibilità della domanda , rigettare in toto il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge sulle spese di giudizio”
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa.
Nel caso oggetto del presente giudizio poiché la contestazione concerne l'impugnazione del provvedimento di reiezione relativo alla CP_1
ricostituzione per motivi contributivi e consequenziale integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, categoria IO.
In specie, con la sentenza n. 94 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione dell'integrazione al minimo l'assegno ordinario di invalidità erogato tramite il sistema contributivo. Infatti, attualmente, le persone con disabilità che ricevono il suddetto assegno, liquidato però con il sistema retributivo, vedono già applicata al beneficio tale integrazione.
Per “integrazione al minimo” dei trattamenti pensionistici si intende un meccanismo che mira ad aumentare l'importo della pensione fino a raggiungere una soglia minima stabilita dalla legge, che corrisponde, a livello quantitativo, all'importo dell'assegno sociale, ovvero 538,69 euro.
Secondo i giudici costituzionali, l'esclusione dell'integrazione al minimo per l'assegno ordinario di invalidità erogato a coloro che si sono iscritti al sistema pensionistico dopo il 1995 — ovvero con il sistema contributivo — costituisce una violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Anche tali soggetti, secondo la Corte, devono ricevere un assegno che abbia un importo “minimo” pari a quello dell'assegno sociale, da integrarsi attraverso la fiscalità generale.
La Corte motiva questa decisione richiamando la natura favorevole che caratterizza la disciplina dell'assegno ordinario di invalidità, contenuta nella legge n. 222 del 1984. Essa, infatti, prevede per il riconoscimento del diritto alla prestazione un regime agevolato: la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
cinque anni di contributi versati, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Trattamento favorevole, questo, che — come sottolineato nella sentenza — non è stato modificato dal legislatore neppure quando, con la legge n. 335/1995, è stato stabilito e delineato il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.
Tra le sue motivazioni, la Corte richiama anche la ratio dell'assegno ordinario di invalidità, che, per i giudici, risiede nella sua funzione di “sopperire a situazioni in cui il lavoratore ha perso, per via dell'invalidità, una rilevante percentuale della sua capacità lavorativa e, quindi, la possibilità di accumulare un montante contributivo adeguato”. Proprio in ragione dello “stato di bisogno del beneficiario di questa tutela, egli potrebbe necessitare dell'assegno sociale ben prima del compimento dell'età pensionabile e, in caso di assegno ordinario di invalidità di importo modesto, potrebbe essere esposto al rischio di rimanere, anche per lungo tempo, privo di qualsiasi ulteriore supporto economico, là dove:
a) non sussistano i requisiti per ricevere anche l'assegno di invalidità civile;
b) non abbia una composizione familiare oppure una situazione reddituale o personale che gli consenta di usufruire di ulteriori sostegni, come l'assegno unico e universale oppure l'assegno di inclusione;
c) non abbia la possibilità di trovare altre “occupazioni confacenti alle sue attitudini”, nonostante le misure previste dalla legge n. 68 del 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.”
I giudici, nell'affermare quindi che l'impossibilità di applicare l'integrazione al minimo relativamente al già menzionato assegno è incostituzionale, hanno chiarito che “le eventuali somme riconosciute grazie all'integrazione, in presenza di reddito di lavoro, sarebbero comunque sottoposte alla riduzione connessa all'ammontare di quest'ultimo, prevista dalla legge n. 222/1984”.
A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, nei termini dianzi esposti, relativamente all'accertamento del diritto del ricorrente alla ricostituzione dell'assegno ordinario di invalidità, categoria IO, chiave pensione 002670015054158 e alla consequenziale integrazione al minimo previo riconoscimento dei requisiti previsti, ivi compresi i contributi precedenti al 01.01.1996,
Le spese di lite vanno poste a carico dell' e vanno liquidate ex d.m. 55/2014, in CP_1
ragione del valore dell'attività espletata, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostituzione dell'assegno ordinario di invalidità, categoria IO, chiave pensione 002670015054158 e alla consequenziale integrazione al minimo previo riconoscimento dei requisiti previsti, ivi compresi i contributi precedenti al 01.01.1996, e, per l'effetto condannare l' alla ricostituzione CP_1
dell'assegno ordinario di cui sopra con integrazione al minimo;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite che liquida in euro 1865,00, spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.
Palmi 2 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa MM MA ON