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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3973/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3973/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. NOBILI Parte_1 C.F._1
DO
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GR VI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il Decreto di omologazione della separazione consensuale n. cronol. 1828/2023 pubblicato dal Tribunale di Modena in data 22/03/2023, emesso nell'ambito del pagina 1 di 8 procedimento RG n. 1383/2023
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I figli minori (nata il [...] a [...], c.f. ) Per_1 CodiceFiscale_3
e (nato il [...] a [...], c.f. ) sono affidati in Per_2 CodiceFiscale_4 modo condiviso a entrambi i genitori al fine di consentir loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i collaterali materni e paterni. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, in relazione all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione dei figli, invece, sarà esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale e si trovano Per_1 Per_2 di volta in volta.
2) I figli minori e avranno collocazione prevalente presso la madre Per_1 Per_2 nell'abitazione della quale manterranno anche la residenza anagrafica.
3) Fatto sempre salvo ogni differente e ulteriore accordo da assumersi di volta in volta tra le parti, in ragione delle esigenze lavorative e personali dei genitori e delle prioritarie necessità dei minori, il padre avrà comunque il diritto/dovere di tenere presso di sé i figli e secondo le seguenti modalità: Per_1 Per_2
pagina 2 di 8 a) infrasettimanalmente e nei week-end:
I. a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera – o al lunedì mattina compatibilmente con le esigenze dei minori – quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna o a scuola;
II. per due pomeriggi di ogni settimana, da concordare con la madre circa l'esatta cadenza anche in base agli impegni lavorativi dei genitori e alle esigenze dei minori, sino alla sera quando li riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna. I genitori concordano la possibilità, con l'opportuna gradualità e tenendo sempre conto delle necessità dei figli, di inserire, in occasione di alcune suddette giornate, il pernottamento anche infrasettimanale di e presso il padre Per_1 Per_2 che avrà quindi cura di riaccompagnarli a scuola la mattina successiva;
b) per le vacanze natalizie e di capodanno: per metà delle vacanze scolastiche invernali dei figli coincidenti con le festività, alternando di anno in anno con la madre il periodo Natalizio (23/12-31/12) con quello di Capodanno (31/12-06/01). In caso di disaccordo, per le prossime vacanze 2025/2026 il diritto di scelta sarà esercitato dal padre e di lì seguirà
l'alternanza sopra indicata;
c) per le vacanze pasquali: per metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
per le prossime vacanze 2026 il diritto di scelta, in caso di disaccordo, sarà esercitato dalla madre;
d) per le vacanze estive: per due/tre settimane di vacanza, di cui solo due consecutive salve eccezioni da concordare derivanti dalla destinazione del viaggio o da particolari esigenze di ferie dei genitori, da effettuarsi durante il periodo di sospensione scolastica estiva. Analogo diritto e per la medesima durata spetterà anche alla sig.ra CP_1
.
[...]
I genitori, in considerazione delle rispettive esigenze aziendali/lavorative e anche al fine di poter organizzare le proprie ferie personali, si impegnano a concordare e comunicarsi, entro il 30 marzo di ogni anno, i periodi di vacanza da trascorrere con i figli e . Per_1 Per_2
pagina 3 di 8 Qualora i periodi prescelti dovessero coincidere, i genitori si impegnano a trovare accordi secondo ragionevolezza nel preminente interesse dei figli e, in caso di impossibilità a un accordo, il diritto di scelta spetterà per gli anni pari al padre e per gli anni dispari alla madre.
Ciascun genitore sarà tenuto a comunicare la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorrerà le vacanze con e e a curare che i figli, nel periodo di Per_1 Per_2 permanenza con sé, mantengano un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
6) Le parti si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero, anche a favore dei figli minori per espatrio a scopi turistici e culturali e si impegnano a sottoscrivere tutta la documentazione a tale fine necessaria. ER
7) Le parti convengono che il cane della famiglia “ ” continuerà a essere gestito tra le stesse in modo congiunto, conseguentemente l'animale sarà custodito anche dal padre nei weekend in cui i figli si trovano presso di lui.
8) A titolo di concorso al mantenimento dei figli e , il sig. Per_1 Per_2 Parte_1
con decorrenza da mese di novembre 2025, si obbliga a corrispondere alla
[...] sig.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilità annue, Controparte_1 la somma mensile di euro 564,00 (euro 282,00 per ciascun figlio) mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dal mese di novembre 2026.
Le parti si danno reciprocamente atto che l'assegno di mantenimento è stato, fino alla firma del presente accordo, regolarmente corrisposto.
9) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori e Per_1 Per_2 saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Allo scopo le parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime come segue: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal pagina 4 di 8 Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico di base;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) patente di guida;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ivi compresi le lezioni di sci ed il noleggio dell'attrezzatura presso località montane ed il relativo acquisto di skipass;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze che i figli trascorreranno da soli, anche per motivi di studio, mentre quelli che effettueranno con ciascun genitore (o con il rispettivo ramo parentale) saranno sostenuti da quest'ultimo.
I genitori concordano sin da ora che ciascun figlio pratichi uno sport e un corso artistico, in continuità con quanto sinora avvenuto, cui parimenti contribuiranno nella misura del 50%.
Per quanto concerne le spese di natura straordinaria non ricomprese nel succitato elenco, esse verranno ripartite in pari quota tra i genitori purché siano state concordate nell'an e nel quantum, salvo se relative ad urgenti motivi di salute.
pagina 5 di 8 Le parti espressamente danno per concordate le spese di alimentazione abituale
(ovvero crocchette) nonché quelle di alimentazione dietetica-veterinaria, mediche e farmaceutiche prescritte dal veterinario e di eventuale pensionato del cane della famiglia “Mia” e, quindi, convengono che i relativi oneri, purché sempre documentati, saranno sostenuti tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno. Le ulteriori spese relative alla gestione del cane riguardanti la tolettatura, l'igiene e gli accessori dovranno essere previamente concordate tra le parti e sostenute dalle stesse nella misura del 50% ciascuno.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro la fine del mese in cui è avvenuto il pagamento. Nei successivi 15 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa.
Le parti convengono che il diritto di detrazione fiscale per le suddette spese straordinarie verrà esercitato nella misura del 50% ciascuno, pertanto si impegnano a richiedere sempre l'intestazione delle fatture e delle ricevute e nome dei figli minori.
10) Le parti espressamente concordano che l'assegno unico universale verrà percepito dagli stessi nella misura del 50% ciascuno.
11) Le parti espressamente rinunciano a richiedere il riconoscimento di personali assegni divorzili, godendo gli stessi di redditi adeguati per far fronte alle rispettive esigenze di vita.
12) Le parti danno atto e dichiarano - anche in via transattiva e novativa - di avere definitivamente risolto fra loro, con le pattuizioni di cui al decreto omologato di separazione e di cui alla presente domanda, ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di matrimonio e/o pagina 6 di 8 per causa di quest'ultimo nonché in ragione del regime patrimoniale prescelto e dichiarano, pertanto, di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o causale anche se futuro e qui non dedotto, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nella domanda congiunta di divorzio.
13) Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali mentre quelle legali saranno integralmente compensate tra le stesse con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
14) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
15) Le parti dichiarano di obbligarsi ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi accordi, ai quali hanno attribuito e riconosciuto concordemente efficacia immediata e vincolante, sin dal momento della sottoscrizione della domanda congiunta di divorzio, ogni eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AVELLINO il 02/06/2007 fra , nato a [...]_1
(AV) il 02/03/1978 e , nata a [...] il [...] alle Controparte_1 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente pagina 7 di 8 riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AVELLINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2007 Atto n. 49 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3973/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. NOBILI Parte_1 C.F._1
DO
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GR VI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il Decreto di omologazione della separazione consensuale n. cronol. 1828/2023 pubblicato dal Tribunale di Modena in data 22/03/2023, emesso nell'ambito del pagina 1 di 8 procedimento RG n. 1383/2023
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I figli minori (nata il [...] a [...], c.f. ) Per_1 CodiceFiscale_3
e (nato il [...] a [...], c.f. ) sono affidati in Per_2 CodiceFiscale_4 modo condiviso a entrambi i genitori al fine di consentir loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i collaterali materni e paterni. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, in relazione all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione dei figli, invece, sarà esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale e si trovano Per_1 Per_2 di volta in volta.
2) I figli minori e avranno collocazione prevalente presso la madre Per_1 Per_2 nell'abitazione della quale manterranno anche la residenza anagrafica.
3) Fatto sempre salvo ogni differente e ulteriore accordo da assumersi di volta in volta tra le parti, in ragione delle esigenze lavorative e personali dei genitori e delle prioritarie necessità dei minori, il padre avrà comunque il diritto/dovere di tenere presso di sé i figli e secondo le seguenti modalità: Per_1 Per_2
pagina 2 di 8 a) infrasettimanalmente e nei week-end:
I. a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera – o al lunedì mattina compatibilmente con le esigenze dei minori – quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna o a scuola;
II. per due pomeriggi di ogni settimana, da concordare con la madre circa l'esatta cadenza anche in base agli impegni lavorativi dei genitori e alle esigenze dei minori, sino alla sera quando li riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna. I genitori concordano la possibilità, con l'opportuna gradualità e tenendo sempre conto delle necessità dei figli, di inserire, in occasione di alcune suddette giornate, il pernottamento anche infrasettimanale di e presso il padre Per_1 Per_2 che avrà quindi cura di riaccompagnarli a scuola la mattina successiva;
b) per le vacanze natalizie e di capodanno: per metà delle vacanze scolastiche invernali dei figli coincidenti con le festività, alternando di anno in anno con la madre il periodo Natalizio (23/12-31/12) con quello di Capodanno (31/12-06/01). In caso di disaccordo, per le prossime vacanze 2025/2026 il diritto di scelta sarà esercitato dal padre e di lì seguirà
l'alternanza sopra indicata;
c) per le vacanze pasquali: per metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
per le prossime vacanze 2026 il diritto di scelta, in caso di disaccordo, sarà esercitato dalla madre;
d) per le vacanze estive: per due/tre settimane di vacanza, di cui solo due consecutive salve eccezioni da concordare derivanti dalla destinazione del viaggio o da particolari esigenze di ferie dei genitori, da effettuarsi durante il periodo di sospensione scolastica estiva. Analogo diritto e per la medesima durata spetterà anche alla sig.ra CP_1
.
[...]
I genitori, in considerazione delle rispettive esigenze aziendali/lavorative e anche al fine di poter organizzare le proprie ferie personali, si impegnano a concordare e comunicarsi, entro il 30 marzo di ogni anno, i periodi di vacanza da trascorrere con i figli e . Per_1 Per_2
pagina 3 di 8 Qualora i periodi prescelti dovessero coincidere, i genitori si impegnano a trovare accordi secondo ragionevolezza nel preminente interesse dei figli e, in caso di impossibilità a un accordo, il diritto di scelta spetterà per gli anni pari al padre e per gli anni dispari alla madre.
Ciascun genitore sarà tenuto a comunicare la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorrerà le vacanze con e e a curare che i figli, nel periodo di Per_1 Per_2 permanenza con sé, mantengano un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
6) Le parti si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero, anche a favore dei figli minori per espatrio a scopi turistici e culturali e si impegnano a sottoscrivere tutta la documentazione a tale fine necessaria. ER
7) Le parti convengono che il cane della famiglia “ ” continuerà a essere gestito tra le stesse in modo congiunto, conseguentemente l'animale sarà custodito anche dal padre nei weekend in cui i figli si trovano presso di lui.
8) A titolo di concorso al mantenimento dei figli e , il sig. Per_1 Per_2 Parte_1
con decorrenza da mese di novembre 2025, si obbliga a corrispondere alla
[...] sig.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilità annue, Controparte_1 la somma mensile di euro 564,00 (euro 282,00 per ciascun figlio) mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dal mese di novembre 2026.
Le parti si danno reciprocamente atto che l'assegno di mantenimento è stato, fino alla firma del presente accordo, regolarmente corrisposto.
9) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori e Per_1 Per_2 saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Allo scopo le parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime come segue: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal pagina 4 di 8 Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico di base;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) patente di guida;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ivi compresi le lezioni di sci ed il noleggio dell'attrezzatura presso località montane ed il relativo acquisto di skipass;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze che i figli trascorreranno da soli, anche per motivi di studio, mentre quelli che effettueranno con ciascun genitore (o con il rispettivo ramo parentale) saranno sostenuti da quest'ultimo.
I genitori concordano sin da ora che ciascun figlio pratichi uno sport e un corso artistico, in continuità con quanto sinora avvenuto, cui parimenti contribuiranno nella misura del 50%.
Per quanto concerne le spese di natura straordinaria non ricomprese nel succitato elenco, esse verranno ripartite in pari quota tra i genitori purché siano state concordate nell'an e nel quantum, salvo se relative ad urgenti motivi di salute.
pagina 5 di 8 Le parti espressamente danno per concordate le spese di alimentazione abituale
(ovvero crocchette) nonché quelle di alimentazione dietetica-veterinaria, mediche e farmaceutiche prescritte dal veterinario e di eventuale pensionato del cane della famiglia “Mia” e, quindi, convengono che i relativi oneri, purché sempre documentati, saranno sostenuti tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno. Le ulteriori spese relative alla gestione del cane riguardanti la tolettatura, l'igiene e gli accessori dovranno essere previamente concordate tra le parti e sostenute dalle stesse nella misura del 50% ciascuno.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro la fine del mese in cui è avvenuto il pagamento. Nei successivi 15 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa.
Le parti convengono che il diritto di detrazione fiscale per le suddette spese straordinarie verrà esercitato nella misura del 50% ciascuno, pertanto si impegnano a richiedere sempre l'intestazione delle fatture e delle ricevute e nome dei figli minori.
10) Le parti espressamente concordano che l'assegno unico universale verrà percepito dagli stessi nella misura del 50% ciascuno.
11) Le parti espressamente rinunciano a richiedere il riconoscimento di personali assegni divorzili, godendo gli stessi di redditi adeguati per far fronte alle rispettive esigenze di vita.
12) Le parti danno atto e dichiarano - anche in via transattiva e novativa - di avere definitivamente risolto fra loro, con le pattuizioni di cui al decreto omologato di separazione e di cui alla presente domanda, ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di matrimonio e/o pagina 6 di 8 per causa di quest'ultimo nonché in ragione del regime patrimoniale prescelto e dichiarano, pertanto, di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o causale anche se futuro e qui non dedotto, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nella domanda congiunta di divorzio.
13) Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali mentre quelle legali saranno integralmente compensate tra le stesse con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
14) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
15) Le parti dichiarano di obbligarsi ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi accordi, ai quali hanno attribuito e riconosciuto concordemente efficacia immediata e vincolante, sin dal momento della sottoscrizione della domanda congiunta di divorzio, ogni eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AVELLINO il 02/06/2007 fra , nato a [...]_1
(AV) il 02/03/1978 e , nata a [...] il [...] alle Controparte_1 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente pagina 7 di 8 riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AVELLINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2007 Atto n. 49 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8