CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 371/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1478/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5535/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 07/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6618 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1528/2025 depositato il
15/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Catania emetteva avviso di accertamento n. 6618, anno di imposta 2016, nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 al fine di recuperare a tassazione l'imposta Imu per complessivi euro 11.247,00.
La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: il difetto di legittimazione dell'Ente creditore;
la nullità dell'avviso impugnato per mancata sottoscrizione da parte del Funzionario responsabile per la gestione del tributo;
il difetto di motivazione;
la prescrizione del credito;
ed infine, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Catania, costituito in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla legittimità dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 5535, depositata in data 7 agosto 2023, ritenendo non fondate le contestazioni mosse dalla contribuente, rigettava il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello la contribuente Ricorrente_1 eccependo che il Comune non ha mai depositato alcuna determina dirigenziale che autorizzasse la firma a stampa del dott. Nom._1
, men che meno l'asserito provvedimento sindacale di nomina n. A04/21 del 10.2.2020, per cui reitera le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio e chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, l'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995 stabilisce, da un lato, che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati” e, dall'altro, che “il nominativo del Funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonti dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento dirigenziale”. Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. n.29820/2021), in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1195, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto Responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'articolo menzionato, quale norma speciale che conserva la sua efficacia”. Nel caso di specie, tuttavia, non essendo stata prodotta alcuna determina dirigenziale capace di autorizzare la firma a stampa del funzionario, risulta violato sia il principio di trasparenza che governa l'azione amministrativa sia l'onere di sottoscrizione che ogni provvedimento è tenuto a rispettare, con ciò determinando l'illegittimità dell'atto impositivo.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'atto opposto.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs n. 546/1992, sono liquidate in euro 1.500,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti. Le stesse sono distratte in favore dei Difensori tecnici Avv. Difensore_2 e Avv. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania,
12.09.2025 Il Presidente
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1478/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5535/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 07/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6618 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1528/2025 depositato il
15/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Catania emetteva avviso di accertamento n. 6618, anno di imposta 2016, nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 al fine di recuperare a tassazione l'imposta Imu per complessivi euro 11.247,00.
La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: il difetto di legittimazione dell'Ente creditore;
la nullità dell'avviso impugnato per mancata sottoscrizione da parte del Funzionario responsabile per la gestione del tributo;
il difetto di motivazione;
la prescrizione del credito;
ed infine, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Catania, costituito in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla legittimità dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 5535, depositata in data 7 agosto 2023, ritenendo non fondate le contestazioni mosse dalla contribuente, rigettava il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello la contribuente Ricorrente_1 eccependo che il Comune non ha mai depositato alcuna determina dirigenziale che autorizzasse la firma a stampa del dott. Nom._1
, men che meno l'asserito provvedimento sindacale di nomina n. A04/21 del 10.2.2020, per cui reitera le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio e chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, l'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995 stabilisce, da un lato, che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati” e, dall'altro, che “il nominativo del Funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonti dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento dirigenziale”. Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. n.29820/2021), in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1195, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto Responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'articolo menzionato, quale norma speciale che conserva la sua efficacia”. Nel caso di specie, tuttavia, non essendo stata prodotta alcuna determina dirigenziale capace di autorizzare la firma a stampa del funzionario, risulta violato sia il principio di trasparenza che governa l'azione amministrativa sia l'onere di sottoscrizione che ogni provvedimento è tenuto a rispettare, con ciò determinando l'illegittimità dell'atto impositivo.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'atto opposto.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs n. 546/1992, sono liquidate in euro 1.500,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti. Le stesse sono distratte in favore dei Difensori tecnici Avv. Difensore_2 e Avv. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania,
12.09.2025 Il Presidente