CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/12/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3335/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott.ssa AR Grazia Federici Consigliere
Dott.ssa Silvia AR Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione, notificato il 24/11/2023, per la riassunzione del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22014/2023, emessa il 17.05.2023 e pubblicata il 24/07/2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e ( ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliata in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 22 presso lo studio dei difensori, giusta delega in atti
-ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio degli Avv. GRASSI Controparte_1 P.IVA_1
NU AR (C.F. e TRAFICANTE UC ( , C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso i domicili digitali degli stessi, nonché presso il loro studio in
Milano, Via Monte di Pietà n.15, giusta delega in atti
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. citava Parte_1 Controparte_1 innanzi alla Corte d'Appello di Milano per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] pagina 1 di 3 “accertare e dichiarare la nullità, per tutte le ragioni dedotte in atti e riconosciute in ultimo CP_ dalla Corte di Cassazione, del contratto del 20.10.2011 (n.29364463) per cui è causa;
- per l'effetto, dichiarare parte convenuta tenuta a restituire, e, quindi, condannarla a pagare all'attrice la somma di € 58.343,50 percepita in forza dei contratti impugnati, oltre ai successivi differenziali addebitati ed a ogni altra connessa spesa od onere riscossi in esecuzione del contratto per cui è causa fino all'intervenuta scadenza contrattuale dell' 01.02.2021;
- oltre interessi sulle somme dovute in restituzione, pari al tasso applicato al contratto per cui
è causa, dal fatto al saldo;
- rigettare ogni avversa domanda ed istanza;
- condannare parte appellata a restituire quanto percepito in forza delle due sentenze di merito;
- vinte le spese di lite di ogni grado di giudizio, compreso l'odierno”.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, che venisse Controparte_1 dichiarata improcedibile la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 393 c.p.c.. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla riassumente e, in via subordinata, la riduzione delle pretese avversarie.
Con l'ordinanza del 10/12/2024 la Corte assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo all'esito la causa in decisione.
Con successiva ordinanza dell'11/03/2025 il Collegio disponeva la rimessione della causa sul ruolo, invitando le parti a trattare la questione processuale dell'integrità del contraddittorio, non risultando dagli atti l'estromissione della dante causa di (Immobiliare Parte_1
Madone s.a.s. di NI ET & C.), parte originaria del processo di primo grado e d'appello cassato.
A scioglimento della riserva assunta a verbale d'udienza del 27/05/2025, la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio rinviando la causa all'udienza del 25/11/2025.
Non comparendo nessuno a tale udienza, la Corte disponeva rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 9/12/2025 nella quale nessuna parte è comparsa.
La Corte, dando atto che il disposto rinvio era stato comunicato alle parti costituite, visto l'art. 309 c.p.c. tratteneva la causa in decisione.
Deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del processo con ordine di cancellazione della causa dal ruolo.
Il carattere decisorio della pronuncia comporta che il provvedimento venga reso in forma di sentenza.
Quanto alle spese di lite, esse restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ultimo comma c.p.c.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- visti gli artt. 309 e 181 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
- nulla sulle spese.
Così deciso, in Milano il 9/12/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa AR CP_3
Auricchio.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott.ssa AR Grazia Federici Consigliere
Dott.ssa Silvia AR Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione, notificato il 24/11/2023, per la riassunzione del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22014/2023, emessa il 17.05.2023 e pubblicata il 24/07/2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e ( ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliata in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 22 presso lo studio dei difensori, giusta delega in atti
-ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio degli Avv. GRASSI Controparte_1 P.IVA_1
NU AR (C.F. e TRAFICANTE UC ( , C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso i domicili digitali degli stessi, nonché presso il loro studio in
Milano, Via Monte di Pietà n.15, giusta delega in atti
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. citava Parte_1 Controparte_1 innanzi alla Corte d'Appello di Milano per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] pagina 1 di 3 “accertare e dichiarare la nullità, per tutte le ragioni dedotte in atti e riconosciute in ultimo CP_ dalla Corte di Cassazione, del contratto del 20.10.2011 (n.29364463) per cui è causa;
- per l'effetto, dichiarare parte convenuta tenuta a restituire, e, quindi, condannarla a pagare all'attrice la somma di € 58.343,50 percepita in forza dei contratti impugnati, oltre ai successivi differenziali addebitati ed a ogni altra connessa spesa od onere riscossi in esecuzione del contratto per cui è causa fino all'intervenuta scadenza contrattuale dell' 01.02.2021;
- oltre interessi sulle somme dovute in restituzione, pari al tasso applicato al contratto per cui
è causa, dal fatto al saldo;
- rigettare ogni avversa domanda ed istanza;
- condannare parte appellata a restituire quanto percepito in forza delle due sentenze di merito;
- vinte le spese di lite di ogni grado di giudizio, compreso l'odierno”.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, che venisse Controparte_1 dichiarata improcedibile la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 393 c.p.c.. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla riassumente e, in via subordinata, la riduzione delle pretese avversarie.
Con l'ordinanza del 10/12/2024 la Corte assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo all'esito la causa in decisione.
Con successiva ordinanza dell'11/03/2025 il Collegio disponeva la rimessione della causa sul ruolo, invitando le parti a trattare la questione processuale dell'integrità del contraddittorio, non risultando dagli atti l'estromissione della dante causa di (Immobiliare Parte_1
Madone s.a.s. di NI ET & C.), parte originaria del processo di primo grado e d'appello cassato.
A scioglimento della riserva assunta a verbale d'udienza del 27/05/2025, la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio rinviando la causa all'udienza del 25/11/2025.
Non comparendo nessuno a tale udienza, la Corte disponeva rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 9/12/2025 nella quale nessuna parte è comparsa.
La Corte, dando atto che il disposto rinvio era stato comunicato alle parti costituite, visto l'art. 309 c.p.c. tratteneva la causa in decisione.
Deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del processo con ordine di cancellazione della causa dal ruolo.
Il carattere decisorio della pronuncia comporta che il provvedimento venga reso in forma di sentenza.
Quanto alle spese di lite, esse restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ultimo comma c.p.c.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- visti gli artt. 309 e 181 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
- nulla sulle spese.
Così deciso, in Milano il 9/12/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa AR CP_3
Auricchio.
pagina 3 di 3