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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3554/2024 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3554/2024 V.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CT) il 30/08/1969 e residente in [...], elettivamente domiciliato in
ANCONA, VIA PALESTRO N. 7, presso lo studio dell'avv. ASCENZO
MARIACRISTINA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata CATANIA (CT) il Parte_2 C.F._2
13/05/1975 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
CARLENTINI, VIA ETNEA N. 234, presso lo studio dell'avv. MALTESE ISABELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti comunicati in data 1.10.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 1893/2015 dell'8.10.2015 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di Parte_1
versare alla ex moglie la somma mensile di euro 250,00 a titolo di assegno divorzile,
ER nonché la somma mensile di euro 700,00 a titolo di mantenimento dei figli e , ER_2
oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 7.9.2024 le parti in causa rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo per la modifica delle condizioni di divorzio:
1) Non sia più dovuta l'erogazione dell'assegno divorzile di €250,00 in favore della sig.ra in ragione del venire meno dei presupposti per cui il medesimo era Pt_2
stato concesso illo tempore e conseguentemente disporre la revoca;
2) Il Sig verserà mensilmente a titolo di mantenimento per entrambi i due minori Pt_1
ER
ed la somma complessivamente pari ad €835,80 (€URO ER_2 ottocentotrentacinque/80 euro) da aggiornare annualmente secondo l'indice Istat FOI, entro il 5 di ogni mese di ogni mese.
3) Il sig rinuncia alla quota pari al 50% imputabile all'assegno unico Parte_1
in favore della sig.ra e presta sin da ora il consenso a che la sig.ra Pt_2 Pt_2 si adoperi ad effettuare le pratiche burocratiche a che l'inps corrisponda direttamente alla medesima detta somma;
4) Entrambi i genitori siano tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli e quindi ognuno corrisponderà il 50% delle spese
straordinarie;
5) ER il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 14.5.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile,
pagina 2 di 3 essendo fatto pacifico che la sig.ra è divenuta Parte_2
economicamente autosufficiente, avendo trovato stabile impiego a Reggio Emilia, ove
ER attualmente vive con i figli minori e . ER_2
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3554/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza n. 1893/2015 emessa da questo Tribunale in data 6.10.2015, provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Decreto immediatamente esecutivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il 15.05.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3554/2024 V.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CT) il 30/08/1969 e residente in [...], elettivamente domiciliato in
ANCONA, VIA PALESTRO N. 7, presso lo studio dell'avv. ASCENZO
MARIACRISTINA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata CATANIA (CT) il Parte_2 C.F._2
13/05/1975 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
CARLENTINI, VIA ETNEA N. 234, presso lo studio dell'avv. MALTESE ISABELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti comunicati in data 1.10.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 1893/2015 dell'8.10.2015 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di Parte_1
versare alla ex moglie la somma mensile di euro 250,00 a titolo di assegno divorzile,
ER nonché la somma mensile di euro 700,00 a titolo di mantenimento dei figli e , ER_2
oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 7.9.2024 le parti in causa rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo per la modifica delle condizioni di divorzio:
1) Non sia più dovuta l'erogazione dell'assegno divorzile di €250,00 in favore della sig.ra in ragione del venire meno dei presupposti per cui il medesimo era Pt_2
stato concesso illo tempore e conseguentemente disporre la revoca;
2) Il Sig verserà mensilmente a titolo di mantenimento per entrambi i due minori Pt_1
ER
ed la somma complessivamente pari ad €835,80 (€URO ER_2 ottocentotrentacinque/80 euro) da aggiornare annualmente secondo l'indice Istat FOI, entro il 5 di ogni mese di ogni mese.
3) Il sig rinuncia alla quota pari al 50% imputabile all'assegno unico Parte_1
in favore della sig.ra e presta sin da ora il consenso a che la sig.ra Pt_2 Pt_2 si adoperi ad effettuare le pratiche burocratiche a che l'inps corrisponda direttamente alla medesima detta somma;
4) Entrambi i genitori siano tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli e quindi ognuno corrisponderà il 50% delle spese
straordinarie;
5) ER il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 14.5.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile,
pagina 2 di 3 essendo fatto pacifico che la sig.ra è divenuta Parte_2
economicamente autosufficiente, avendo trovato stabile impiego a Reggio Emilia, ove
ER attualmente vive con i figli minori e . ER_2
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3554/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza n. 1893/2015 emessa da questo Tribunale in data 6.10.2015, provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Decreto immediatamente esecutivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il 15.05.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3