Art. 1.
Gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15 , e i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli stessi decreti restano validi ed efficaci.
Gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15 , e i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli stessi decreti restano validi ed efficaci.