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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/06/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n.4945/2024 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “opposizione a ordinanza- ingiunzione”, discussa e decisa all'udienza del 20.06.2025, proposta da
, rappresentato e difeso da sé medesimo;
Parte_1
-ricorrente-
contro
, in persona del Direttore Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dai
Funzionari Farina Francesco, Tedeschini Controparte_2
Simonetta, , e Romano Iunio Controparte_3 Controparte_4
Valerio, mandato in atti;
-resistente- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.07.2024 impugnava l'ordinanza Parte_1 ingiunzione emessa dall' , n° 181/24 Controparte_1
Prot. n° 9192 / 6/3/24, con la quale si richiede il pagamento della somma di €. 5.032,44.
L'opponente chiedeva al Tribunale, previa sospensione, di dichiarare la nullità dell'ordinanza - ingiunzione impugnata, con rifusione delle spese di lite.
Eccepiva il ricorrente la nullità dell'ordinanza per i seguenti motivi: - assoluta indeterminatezza dell'oggetto; - carenza di motivazione;
- indeterminatezza in merito alla procedura di opposizione;
- impossibilità di richiedere il pagamento di debiti per una società cancellata.
Con decreto del 05.09.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione e veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta. Co Con comparsa depositata il 05.11.2024 si costituiva in giudizio l di
, che contestava tutti gli assunti del ricorrente e chiedeva il CP_1 rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
L'Amministrazione affermava che, dagli accertamenti condotti in data
21.11.2019 e 18.12.2019, e da quanto emerso in occasione dell'accesso ispettivo, si evinceva che: la lavoratrice
[...]
, formalmente assunta in data 09.08.2019 dalla Per_1 [...]
, di fatto svolgeva attività per la Società Controparte_6
Cama Snc di MA C & RO M..; pertanto, in data
17.02.2020, il Funzionario ispettivo redigeva il Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. LE00000/2020-322-01 con il quale contestava al sig. , in qualità di responsabile della Parte_1
la violazione riscontrata di Controparte_6 interposizione illecita da pseudo-appalto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e quindi rinviata per la discussione con termine per note conclusive.
All'udienza del 20.06.2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccepita nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per assoluta indeterminatezza dell'oggetto e per carenza di motivazione.
E' pacifico in giurisprudenza che la motivazione del provvedimento amministrativo, attraverso il quale viene irrogata una sanzione amministrativa, deve adempiere allo scopo di rendere edotto il trasgressore degli illeciti oggetto di contestazione nonché dell'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione procedente nell'adottare il provvedimento finale, al fine di permettere allo stesso trasgressore di esercitare il diritto di difesa ed al giudice di compiere una valutazione esaustiva dei presupposti fondanti la pretesa sanzionatoria.
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
«l'ordinanza di ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono essere anche desunte per relationem dall'atto di contestazione» (cfr. Cassazione 30 luglio 2020, n. 16316).
Nel caso di specie si è in presenza di una motivazione per relationem, dove i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa sanzionatoria e le relative norme violate, supportanti l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione oggetto di impugnativa sono esplicitati mediante il richiamo al verbale di accertamento e notificazione ritualmente notificato all'opponente e quindi già entrato nella sua sfera di conoscibilità. In tema di notifica la Suprema Corte, nella sentenza n. 10012/2021, resa a Sezioni Unite, ha posto il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
Nel caso in esame l'Amministrazione ha depositato gli avvisi attestanti la regolarità della notifica, compreso il modello CAD, dai quali emerge che il verbale di accertamento è stato notificato allo stesso indirizzo risultante dal certificato di residenza di Pt_1
, versato in atti.
[...]
Eccepita indeterminatezza in merito alla procedura di opposizione.
In proposito la Legge n. 241 del 1990, in materia di procedimento amministrativo, all'art. 3, comma 4, dispone: «In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere».
Nell'atto oggetto della presente impugnativa, in ossequio al richiamato dettato normativo, si precisa: “Avverso la presente ordinanza ingiunzione è ammessa opposizione innanzi al Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 22
Legge 689/1981, come modificato dal D.Lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto (sessanta se l'autore della violazione risiede all'estero)”.
Detta formula è conforme al dettato normativo. Infatti, a riprova di ciò,
l'attuale ricorrente ha adito codesto Tribunale nel pieno rispetto dei dettami di legge, contestando la pretesa sanzionatoria. Eccepita impossibilità di richiedere il pagamento per i debiti di una società cancellata.
In proposito parte ricorrente non tiene in considerazione che, in materia di sanzioni amministrative, la responsabilità è personale.
L'art. 3 della Legge n. 689/1981 recita: «Nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 20046 del 21 giugno 2022, ricorda che in materia di sanzioni amministrative la legge 689/1981 individua come destinatario della sanzione solo la persona fisica responsabile dell'illecito amministrativo.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, la responsabilità grava sull'autore materiale dell'illecito e non sull'Ente rappresentato, che resta obbligato in via solidale e sussidiaria.
Nel merito, con riferimento al fondamento della sanzione contestata, ossia l'interposizione illecita di manodopera da pseudo appalto, non possono essere esaminate le tesi formulate dal ricorrente in sede di note conclusive;
lo stesso opponente infatti nel ricorso introduttivo non eccepisce alcunchè sul punto e non offre alcuna prova contraria, dimostrando acquiescenza alle contestazioni mosse dall'Amministrazione.
Sulla base di tutto quanto esposto l'ordinanza ingiunzione impugnata
è legittima e dev'essere confermata.
Considerato che l'autorità amministrativa opposta ha partecipato al giudizio avvalendosi di un proprio funzionario delegato, senza depositare nota delle spese vive debitamente documentate, si ritiene vi siano giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite (Cassazione Civile Sez. I, 2/09/2005, n. 17708). PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da avverso l'ordinanza ingiunzione n° Parte_1
181/24 Prot. n° 9192 / 6/3/24, emessa dall' Controparte_1
, in persona del Direttore p.t.:
[...]
- rigetta il ricorso proposto dall'opponente;
- per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione sopra indicata;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecce, 20.06.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n.4945/2024 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “opposizione a ordinanza- ingiunzione”, discussa e decisa all'udienza del 20.06.2025, proposta da
, rappresentato e difeso da sé medesimo;
Parte_1
-ricorrente-
contro
, in persona del Direttore Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dai
Funzionari Farina Francesco, Tedeschini Controparte_2
Simonetta, , e Romano Iunio Controparte_3 Controparte_4
Valerio, mandato in atti;
-resistente- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.07.2024 impugnava l'ordinanza Parte_1 ingiunzione emessa dall' , n° 181/24 Controparte_1
Prot. n° 9192 / 6/3/24, con la quale si richiede il pagamento della somma di €. 5.032,44.
L'opponente chiedeva al Tribunale, previa sospensione, di dichiarare la nullità dell'ordinanza - ingiunzione impugnata, con rifusione delle spese di lite.
Eccepiva il ricorrente la nullità dell'ordinanza per i seguenti motivi: - assoluta indeterminatezza dell'oggetto; - carenza di motivazione;
- indeterminatezza in merito alla procedura di opposizione;
- impossibilità di richiedere il pagamento di debiti per una società cancellata.
Con decreto del 05.09.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione e veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta. Co Con comparsa depositata il 05.11.2024 si costituiva in giudizio l di
, che contestava tutti gli assunti del ricorrente e chiedeva il CP_1 rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
L'Amministrazione affermava che, dagli accertamenti condotti in data
21.11.2019 e 18.12.2019, e da quanto emerso in occasione dell'accesso ispettivo, si evinceva che: la lavoratrice
[...]
, formalmente assunta in data 09.08.2019 dalla Per_1 [...]
, di fatto svolgeva attività per la Società Controparte_6
Cama Snc di MA C & RO M..; pertanto, in data
17.02.2020, il Funzionario ispettivo redigeva il Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. LE00000/2020-322-01 con il quale contestava al sig. , in qualità di responsabile della Parte_1
la violazione riscontrata di Controparte_6 interposizione illecita da pseudo-appalto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e quindi rinviata per la discussione con termine per note conclusive.
All'udienza del 20.06.2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccepita nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per assoluta indeterminatezza dell'oggetto e per carenza di motivazione.
E' pacifico in giurisprudenza che la motivazione del provvedimento amministrativo, attraverso il quale viene irrogata una sanzione amministrativa, deve adempiere allo scopo di rendere edotto il trasgressore degli illeciti oggetto di contestazione nonché dell'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione procedente nell'adottare il provvedimento finale, al fine di permettere allo stesso trasgressore di esercitare il diritto di difesa ed al giudice di compiere una valutazione esaustiva dei presupposti fondanti la pretesa sanzionatoria.
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
«l'ordinanza di ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono essere anche desunte per relationem dall'atto di contestazione» (cfr. Cassazione 30 luglio 2020, n. 16316).
Nel caso di specie si è in presenza di una motivazione per relationem, dove i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa sanzionatoria e le relative norme violate, supportanti l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione oggetto di impugnativa sono esplicitati mediante il richiamo al verbale di accertamento e notificazione ritualmente notificato all'opponente e quindi già entrato nella sua sfera di conoscibilità. In tema di notifica la Suprema Corte, nella sentenza n. 10012/2021, resa a Sezioni Unite, ha posto il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
Nel caso in esame l'Amministrazione ha depositato gli avvisi attestanti la regolarità della notifica, compreso il modello CAD, dai quali emerge che il verbale di accertamento è stato notificato allo stesso indirizzo risultante dal certificato di residenza di Pt_1
, versato in atti.
[...]
Eccepita indeterminatezza in merito alla procedura di opposizione.
In proposito la Legge n. 241 del 1990, in materia di procedimento amministrativo, all'art. 3, comma 4, dispone: «In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere».
Nell'atto oggetto della presente impugnativa, in ossequio al richiamato dettato normativo, si precisa: “Avverso la presente ordinanza ingiunzione è ammessa opposizione innanzi al Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 22
Legge 689/1981, come modificato dal D.Lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto (sessanta se l'autore della violazione risiede all'estero)”.
Detta formula è conforme al dettato normativo. Infatti, a riprova di ciò,
l'attuale ricorrente ha adito codesto Tribunale nel pieno rispetto dei dettami di legge, contestando la pretesa sanzionatoria. Eccepita impossibilità di richiedere il pagamento per i debiti di una società cancellata.
In proposito parte ricorrente non tiene in considerazione che, in materia di sanzioni amministrative, la responsabilità è personale.
L'art. 3 della Legge n. 689/1981 recita: «Nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 20046 del 21 giugno 2022, ricorda che in materia di sanzioni amministrative la legge 689/1981 individua come destinatario della sanzione solo la persona fisica responsabile dell'illecito amministrativo.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, la responsabilità grava sull'autore materiale dell'illecito e non sull'Ente rappresentato, che resta obbligato in via solidale e sussidiaria.
Nel merito, con riferimento al fondamento della sanzione contestata, ossia l'interposizione illecita di manodopera da pseudo appalto, non possono essere esaminate le tesi formulate dal ricorrente in sede di note conclusive;
lo stesso opponente infatti nel ricorso introduttivo non eccepisce alcunchè sul punto e non offre alcuna prova contraria, dimostrando acquiescenza alle contestazioni mosse dall'Amministrazione.
Sulla base di tutto quanto esposto l'ordinanza ingiunzione impugnata
è legittima e dev'essere confermata.
Considerato che l'autorità amministrativa opposta ha partecipato al giudizio avvalendosi di un proprio funzionario delegato, senza depositare nota delle spese vive debitamente documentate, si ritiene vi siano giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite (Cassazione Civile Sez. I, 2/09/2005, n. 17708). PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da avverso l'ordinanza ingiunzione n° Parte_1
181/24 Prot. n° 9192 / 6/3/24, emessa dall' Controparte_1
, in persona del Direttore p.t.:
[...]
- rigetta il ricorso proposto dall'opponente;
- per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione sopra indicata;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecce, 20.06.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)