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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3855/2021 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 862/2021 del 29.05.2021 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 2545/2021), promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Gennaro Vito de Parte_1
Pinto, giusta mandato in atti, dichiaratosi antistatario;
-opponente-
CONTRO
e, per essa, in persona del rappresentante legale pro CP_1 Controparte_2 tempore, con il patrocinio degli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andra Ornati, giusta mandato in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 dicembre 2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il
D.I. n. 862/2021 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto ad Parte_1 il pagamento della somma di € 31.204,85, oltre interessi e spese legali, in favore di nella qualità di cessionaria del credito, rinveniente dal contratto di Controparte_3
1 prestito personale con apertura di linea di credito n. 018908850 del 03 marzo 2010 stipulato con OM S.p.A. (i.e. cedente).
A fondamento della spiegata opposizione, l'attore ha eccepito: a) la nullità della domanda formulata in sede monitoria, per indeterminatezza della stessa sotto il profilo soggettivo e della causa petendi; b) la nullità della procura alle liti in quanto conferita da un soggetto non munito di poteri di rappresentanza, nonché il difetto di legittimazione ad agire in via giudiziale di c) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta (rectius la Controparte_2 mancanza di prova della titolarità del credito azionato in capo all'opposta), essendo a tal fine insufficiente il solo estratto della pubblicazione in GU;
d) la omessa notifica del contratto di cessione del credito;
e) la mancanza di prova del credito azionato, anche in considerazione della omessa sottoscrizione del contratto da parte di OM e della inidoneità probatoria dell'estratto ex art. 50 TUB nella fase a cognizione piena che si instaura con l'opposizione ex art. 645 c.p.c.; f) l'erroneità delle somme ingiunte, anche per effetto dell'applicazione di clausole vessatorie;
g) la sua estraneità al rapporto di finanziamento del quale ha beneficiato esclusivamente l'altra firmataria, nonché sua ex moglie; h) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito;
i) l'improcedibilità della domanda. Sulla scorta di tali motivi, l'opponente ha chiesto di: “dichiarare la nullità della domanda posta in sede monitoria, la carenza di legittimazione formale della società ricorrente, il difetto di legittimazione attiva, l'inammissibilità,
l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda stessa con la conseguente revoca del decreto e la declaratoria della sua nullità ed inefficacia;
vinte le spese processuali.”.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituita che ha Controparte_4 specificamente contestato le avverse doglianze, concludendo, previa concessione della provvisoria esecutività, per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma accertata in corso di causa.
All'esito della prima udienza di trattazione, è stata accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed è stato assegnato alla parte opposta il termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione ex D. Lgs. N. 28/2010.
Acclarata la procedibilità della domanda, ha avuto corso la c.d. appendice scritta, all'esito della quale la precedente G.I. ha formulato proposta conciliativa alle parti ex art. 185 bis
c.p.c.
Preso atto della mancata adesione dell'opponente alla ridetta proposta, è stata fissata l'udienza del 18 dicembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) per la precisazione
2 delle conclusioni.
A detta udienza, svoltasi in modalità c.d. cartolare, la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Solo parte opponente vi ha provveduto.
*****
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, con conseguente revoca del titolo monitorio impugnato.
Ai fini della presente decisione ha carattere assorbente la dedotta mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla opposta.
Segnatamente, l' ha eccepito che dalla documentazione prodotta in fase monitoria Pt_1
“non si evince in alcun modo che nell'ambito di tale operazione di cessione di crediti [nd.r. quella avvenuta in data 27.09.2017] rientri il rapporto contrattuale che la ricorrente sostiene sia intercorso tra
[...]
e la OM S.p.A”. Soggiunge l'opponente che nella documentazione in Parte_1 atti non vi è alcuna indicazione di quali siano i crediti oggetto della cessione.
A fronte di tale doglianza, parte opposta ha prodotto esclusivamente l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato in GU Parte Seconda n. 123 del 19 ottobre 2017, riservando “la produzione del contratto di cessione e della lista dei crediti ceduti qualora l'Il.mo Giudice adito ritenesse opportuno disporne la loro acquisizione”.
Mette conto dare atto che in corso di causa la produzione documentale non è stata integrata.
Così individuata la questione, viene in rilievo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità -cui si intende aderire- che ha ribadito come "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” e che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta". Muovendo da tali considerazioni, la Suprema Corte ha quindi confermato “in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti
3 nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete... Diverso e', però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (cfr. Cass. n. 17944/2023, nonché più di recente Cass. n. 7866/2024).
Ancora, nella recente pronuncia della Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n. 5478 si precisa che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Se ne desume che in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, a condizione che tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione
4 di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum; il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione a una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Al contrario. laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni si rende necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero occorre fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Tali essendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte applicabili alla vicenda in esame, a fronte della contestazione in merito all'inclusione del credito oggetto di causa nel contratto di cessione invocato dalla opposta, quest'ultima -come già rilevato- ha prodotto esclusivamente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, ritiene il Tribunale che tale documento non sia da sé solo idoneo a superare le contestazioni mosse dall'opponente. In effetti, nel ridetto avviso si dà atto della cessione di
“…due portafogli di crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da OM ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento)”.
Dunque, già il tenore letterale dell'avviso stesso denota una genericità dei criteri identificativi dei crediti oggetto di trasferimento. In proposito, è esemplificativo che non è neppure indicato il periodo temporale in cui i crediti ceduti sono sorti, né tantomeno se vi rientrino solo crediti a sofferenza o meno.
Si soggiunga, poi, che nessun altro elemento, neppure indiziario, consente di verificare l'effettiva cessione del credito di cui si discetta in capo a (come, ad esempio, la CP_1
5 dichiarazione della parte cedente, ovvero l'indicazione nell'avviso di un sito internet da consultare per verificare, tramite l'identificativo del rapporto, l'inclusione del singolo credito nel perimetro oggettivo della cessione).
In definitiva, non ha provato la sua legittimazione sostanziale e, sulla Controparte_3 base dei documenti versati, non è possibile verificare la titolarità attiva del rapporto di credito azionato in questa sede in capo all'opposta.
All'accoglimento dell'opposizione conseguono la revoca del titolo monitorio impugnato, nonché l'obbligo, in capo all'opposta, di restituzione in favore dell'opponente di quanto eventualmente incassato in esecuzione del titolo monitorio provvisoriamente esecutivo. In proposito va infatti precisato che la domanda di ripetizione di somme, già corrisposte in forza della provvisorietà esecutività del decreto ingiuntivo, deve ritenersi implicita nella domanda di revoca del decreto stesso (così Cass. n. 6098/2006; Cass. n. 8043/2003; Cass.
n. 4990/ 2000; Cass. n. 11527/1995; Cass. n. 1239/1995).
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
L'esito definitivo della controversia, differente rispetto a quello prospettato nella proposta conciliativa formulata dalla precedente G.I., suggerisce la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti in causa, ravvisandosi il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., come integrato a seguito della pronuncia della
Corte Costituzionale n 77/2018.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 862/2021 (R.G. n. 2545/2021) emesso da questo Tribunale in persona del Giudice dottor Luigi Mancini;
2. condanna l'opposta alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto dall'opponente in esecuzione del ridetto decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 31 marzo 2025
La Giudice
Diletta Calò
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3855/2021 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 862/2021 del 29.05.2021 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 2545/2021), promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Gennaro Vito de Parte_1
Pinto, giusta mandato in atti, dichiaratosi antistatario;
-opponente-
CONTRO
e, per essa, in persona del rappresentante legale pro CP_1 Controparte_2 tempore, con il patrocinio degli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andra Ornati, giusta mandato in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 dicembre 2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il
D.I. n. 862/2021 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto ad Parte_1 il pagamento della somma di € 31.204,85, oltre interessi e spese legali, in favore di nella qualità di cessionaria del credito, rinveniente dal contratto di Controparte_3
1 prestito personale con apertura di linea di credito n. 018908850 del 03 marzo 2010 stipulato con OM S.p.A. (i.e. cedente).
A fondamento della spiegata opposizione, l'attore ha eccepito: a) la nullità della domanda formulata in sede monitoria, per indeterminatezza della stessa sotto il profilo soggettivo e della causa petendi; b) la nullità della procura alle liti in quanto conferita da un soggetto non munito di poteri di rappresentanza, nonché il difetto di legittimazione ad agire in via giudiziale di c) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta (rectius la Controparte_2 mancanza di prova della titolarità del credito azionato in capo all'opposta), essendo a tal fine insufficiente il solo estratto della pubblicazione in GU;
d) la omessa notifica del contratto di cessione del credito;
e) la mancanza di prova del credito azionato, anche in considerazione della omessa sottoscrizione del contratto da parte di OM e della inidoneità probatoria dell'estratto ex art. 50 TUB nella fase a cognizione piena che si instaura con l'opposizione ex art. 645 c.p.c.; f) l'erroneità delle somme ingiunte, anche per effetto dell'applicazione di clausole vessatorie;
g) la sua estraneità al rapporto di finanziamento del quale ha beneficiato esclusivamente l'altra firmataria, nonché sua ex moglie; h) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito;
i) l'improcedibilità della domanda. Sulla scorta di tali motivi, l'opponente ha chiesto di: “dichiarare la nullità della domanda posta in sede monitoria, la carenza di legittimazione formale della società ricorrente, il difetto di legittimazione attiva, l'inammissibilità,
l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda stessa con la conseguente revoca del decreto e la declaratoria della sua nullità ed inefficacia;
vinte le spese processuali.”.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituita che ha Controparte_4 specificamente contestato le avverse doglianze, concludendo, previa concessione della provvisoria esecutività, per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma accertata in corso di causa.
All'esito della prima udienza di trattazione, è stata accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed è stato assegnato alla parte opposta il termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione ex D. Lgs. N. 28/2010.
Acclarata la procedibilità della domanda, ha avuto corso la c.d. appendice scritta, all'esito della quale la precedente G.I. ha formulato proposta conciliativa alle parti ex art. 185 bis
c.p.c.
Preso atto della mancata adesione dell'opponente alla ridetta proposta, è stata fissata l'udienza del 18 dicembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) per la precisazione
2 delle conclusioni.
A detta udienza, svoltasi in modalità c.d. cartolare, la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Solo parte opponente vi ha provveduto.
*****
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, con conseguente revoca del titolo monitorio impugnato.
Ai fini della presente decisione ha carattere assorbente la dedotta mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla opposta.
Segnatamente, l' ha eccepito che dalla documentazione prodotta in fase monitoria Pt_1
“non si evince in alcun modo che nell'ambito di tale operazione di cessione di crediti [nd.r. quella avvenuta in data 27.09.2017] rientri il rapporto contrattuale che la ricorrente sostiene sia intercorso tra
[...]
e la OM S.p.A”. Soggiunge l'opponente che nella documentazione in Parte_1 atti non vi è alcuna indicazione di quali siano i crediti oggetto della cessione.
A fronte di tale doglianza, parte opposta ha prodotto esclusivamente l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato in GU Parte Seconda n. 123 del 19 ottobre 2017, riservando “la produzione del contratto di cessione e della lista dei crediti ceduti qualora l'Il.mo Giudice adito ritenesse opportuno disporne la loro acquisizione”.
Mette conto dare atto che in corso di causa la produzione documentale non è stata integrata.
Così individuata la questione, viene in rilievo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità -cui si intende aderire- che ha ribadito come "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” e che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta". Muovendo da tali considerazioni, la Suprema Corte ha quindi confermato “in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti
3 nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete... Diverso e', però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (cfr. Cass. n. 17944/2023, nonché più di recente Cass. n. 7866/2024).
Ancora, nella recente pronuncia della Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n. 5478 si precisa che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Se ne desume che in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, a condizione che tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione
4 di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum; il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione a una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Al contrario. laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni si rende necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero occorre fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Tali essendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte applicabili alla vicenda in esame, a fronte della contestazione in merito all'inclusione del credito oggetto di causa nel contratto di cessione invocato dalla opposta, quest'ultima -come già rilevato- ha prodotto esclusivamente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, ritiene il Tribunale che tale documento non sia da sé solo idoneo a superare le contestazioni mosse dall'opponente. In effetti, nel ridetto avviso si dà atto della cessione di
“…due portafogli di crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da OM ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento)”.
Dunque, già il tenore letterale dell'avviso stesso denota una genericità dei criteri identificativi dei crediti oggetto di trasferimento. In proposito, è esemplificativo che non è neppure indicato il periodo temporale in cui i crediti ceduti sono sorti, né tantomeno se vi rientrino solo crediti a sofferenza o meno.
Si soggiunga, poi, che nessun altro elemento, neppure indiziario, consente di verificare l'effettiva cessione del credito di cui si discetta in capo a (come, ad esempio, la CP_1
5 dichiarazione della parte cedente, ovvero l'indicazione nell'avviso di un sito internet da consultare per verificare, tramite l'identificativo del rapporto, l'inclusione del singolo credito nel perimetro oggettivo della cessione).
In definitiva, non ha provato la sua legittimazione sostanziale e, sulla Controparte_3 base dei documenti versati, non è possibile verificare la titolarità attiva del rapporto di credito azionato in questa sede in capo all'opposta.
All'accoglimento dell'opposizione conseguono la revoca del titolo monitorio impugnato, nonché l'obbligo, in capo all'opposta, di restituzione in favore dell'opponente di quanto eventualmente incassato in esecuzione del titolo monitorio provvisoriamente esecutivo. In proposito va infatti precisato che la domanda di ripetizione di somme, già corrisposte in forza della provvisorietà esecutività del decreto ingiuntivo, deve ritenersi implicita nella domanda di revoca del decreto stesso (così Cass. n. 6098/2006; Cass. n. 8043/2003; Cass.
n. 4990/ 2000; Cass. n. 11527/1995; Cass. n. 1239/1995).
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
L'esito definitivo della controversia, differente rispetto a quello prospettato nella proposta conciliativa formulata dalla precedente G.I., suggerisce la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti in causa, ravvisandosi il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., come integrato a seguito della pronuncia della
Corte Costituzionale n 77/2018.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 862/2021 (R.G. n. 2545/2021) emesso da questo Tribunale in persona del Giudice dottor Luigi Mancini;
2. condanna l'opposta alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto dall'opponente in esecuzione del ridetto decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 31 marzo 2025
La Giudice
Diletta Calò
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