Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4813/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Ida Filippelli;
Parte_1
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Turano;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/10/2022, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenza della dal 07.12.2021 al 31.12.2021 per un totale di 16 giornate e Controparte_1
104 ore lavorative e nel mese di gennaio 2022 dal 02.01.2022 al 30.01.2022 per un totale di 25 giornate e 225 ore lavorative;
di aver raccolto mandarini, secondo le direttive impartite dal datore di lavoro o da un suo delegato e sui terreni di pertinenza del datore di lavoro, in contrada
Galatella-Terranova Da Sibari (CS); di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle 07,00 alle 15,30, con una pausa pranzo di mezz'ora, da lunedì alla domenica, escluso i giorni in cui le cattive condizioni atmosferiche non permettevano lo svolgimento dell'attività lavorativa;
che si recava sul posto di lavoro con un furgone guidato da assieme ad altri Persona_1
lavoratori della stessa azienda e con lo stesso mezzo faceva rientro a casa nel comune di
Corigliano-Rossano distante circa 40 Km;
che la retribuzione concordata era di 37,00 euro al giorno, il ricorrente per il lavoro svolto nel mese di dicembre per un totale di 16 giornate ha ricevuto come retribuzione la somma di € 592,00 e che solo nel mese di maggio, dopo numerose richieste verbali di pagamento da parte del ricorrente ed una diffida scritta notificata tramite pec, il datore di lavoro ha corrisposto la somma 500,00, con l'intesa che avrebbe pagato la somma residua entro il mese di giugno 2022; che il rapporto non è mai stato regolarizzato ai fini contributivi e previdenziali essendo il ricorrente cittadino extracomunitario privo di un regolare permesso di soggiorno, che nessun contratto di lavoro scritto è stato stipulato, nessuna
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è stata effettuata agli enti preposti;
ha domandato di: 1) accertare e dichiarare la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.; 2) dichiarare l'applicazione al caso de quo dell'art. 2026 c.c., e per l'effetto condannare l'azienda agricola CP_1
a corrispondere al ricorrente la somma di € 4.702,64 a titolo di retribuzione non
[...]
corrisposte.
Si è costituita la la quale ha rappresentato di occuparsi di produzione e Controparte_1 commercializzazione all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi, di operare sul territorio da oltre quaranta anni e di reperire manodopera regolarmente assunta, di non aver mai ricevuto contestazioni da parte delle autorità ispettive del lavoro per l'impiego di personale non in regola, che il ricorrente non ha mai lavorato per la società ed è alla stessa sconosciuto.
Ha evidenziato che la retribuzione oraria prevista dal contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza, con inquadramento al livello 1, ossia “operaio di raccolta”, è pari a € 7,10; la maggiorazione per lo straordinario esposta da controparte è manifestamente errata, essendo pari al 25%, non già a € 25,00 come riportato ex adverso.
La causa è stata istruita a mezzo espletamento di prova testimoniale ed acquisizione di documenti.
2. In punto di diritto, occorre premettere che il contratto di lavoro stipulato con il lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno è un contratto in violazione di legge.
L'occupazione di lavoratori privi del permesso di soggiorno (o con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato) costituisce reato (del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
L'illegittimità del contratto è quindi fuori discussione. Essa, però, in base a quanto stabilito dal codice civile, non comporta ineluttabilmente il venir meno del diritto del lavoratore alla retribuzione per il lavoro eseguito. La materia è regolata dall'art. 2126 c.c. che così dispone:
"La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa
(comma 1). Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione (comma 2)". Il lavoratore extracomunitario assunto con un contratto di lavoro in violazione dell'art. 22, cit. testo unico sull'immigrazione rientra nella fattispecie dell'art. 2126 c.c.
Rientra nella previsione del comma 1, perché l'illegittimità del contratto deriva dalla mancanza del permesso di soggiorno e non attiene né alla causa (funzione economico sociale del contratto
2 di lavoro), né all'oggetto del contratto, costituito dalla prestazione di lavoro erogata, sempre che la stessa sia una prestazione di lavoro lecita, cosa che nel caso in esame nessuno discute (in senso conforme, sebbene con riferimento al quadro normativo anteriore al t.u. del 1998, cfr.
Cass., Sez. 50, 13 ottobre 1998, n. 10128).
Ma la fattispecie in esame rientra anche, e soprattutto, nella previsione del secondo comma della norma codicistica. Infatti, dalla lettura della norma violata (art. 22, cit. T.U.) si evince che tra le sue finalità vi è anche quella di garantire al lavoratore straniero condizioni di vita e di lavoro adeguate. Funzionali a questo fine sono le disposizioni che impongono al datore di lavoro di esibire "idonea documentazione indicante le modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore" (comma 2) e subordinano il rilascio al datore di lavoro del nulla osta per l'assunzione "al rispetto delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro" (comma 5).
Se, quindi, la disciplina del permesso di soggiorno ha (anche) la finalità di tutelare il lavoratore straniero, la sua violazione è "violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro"
(dell'art. 2126 cod. civ., comma 2) e quindi, ai sensi dell'art. 2126 c.c., qualora il contratto venga dichiarato nullo, il lavoratore ha comunque diritto alla retribuzione per il lavoro eseguito.
Questo esito interpretativo risulta coerente con la razionalità complessiva del sistema, laddove si consideri che, se si permettesse al datore di lavoro che ha occupato lavoratori extracomunitari in violazione di legge di essere esentato dagli oneri retributivi e contributivi, si altererebbero le regole basilari del mercato e della concorrenza, consentendo a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di condizioni incisivamente più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetta la legge”.
3. Il ricorrente ha dedotto puntualmente i giorni e le ore lavorate. Le testimoni ascoltate hanno confermato quanto dichiarato dal ricorrente in ordine alla sottoposizione del ricorrente alla direzione di un delegato della società, all'inserimento nella organizzazione aziendale, all'osservanza di un orario lavorativo, alle mansioni effettivamente espletate, al periodo indicato, confermando i principali indici della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c.
In particolare, la teste ha dichiarato: “sono bracciante agricola, Testimone_1
adesso non lavoro. Ho lavorato per la società resistente negli anni 2021-2022 mi pare. Ho lavorato in magazzino e nei campi a Terranova di Sibari. Io partivo la mattina da , Persona_2
andavo al lavoro con la mia macchina. Conosco il ricorrente, ci siamo conosciuti al lavoro, mi pare che venga dal Bangladesh. Abbiamo lavorato insieme nel 2021- 2022. Ci occupavamo della raccolta di mandarini e arance. Nel magazzino sistemavamo la roba in cassette piccole.
Nel magazzino lavoravamo in tanti e non sono stata in grado di contarli. Insieme a me lavoravano anche mia madre e mio padre. Io sono riservata e non ho fatto amicizia sul luogo
3 di lavoro. Al lavoro ci diceva cosa fare un signore di nome , capelli chiari, non Per_3
tanto alto, che ho incontrato oggi in giro per gli uffici del tribunale. Venivo pagata quando usciva la busta paga a mezzo bonifico. Non so se il ricorrente è stato pagato. So che ha ricevuto un acconto. Qualcuno mi ha riferito che il ricorrente ha ricevuto un acconto, ma non ricordo chi. Una volta sono andata presso la sede della società resistente e ho incontrato il ricorrente che era andato in sede per chiedere il pagamento. Ricordo che il ricorrente andava a lavoro con un furgone, ma io non andavo con lui. L'autista del furgone era . Non Persona_1 ho causa contro la società resistente, non ho problemi”.
La teste ha dichiarato: “lavoro in campagna, raccolgo mandarini, non so come si Tes_2
chiama il mio datore di lavoro. Ho lavorato per due anni per nel 2021, Controparte_1
2022, in inverno, ho raccolto mandarini. Conosco il ricorrente perché era un operaio, lo conosco poco. Era operaio anche lui della in quel periodo. Facevamo le stesse CP_1
cose, anche lui raccoglieva mandarini. Lui ha lavorato da dicembre a gennaio dal 2021 al
2022, io ho lavorato un po' di più di lui. Lavoravamo otto ore, ma una era di pausa. Abbiamo lavorato anche in magazzino, ci occupavamo dello scarto del prodotto. Eravamo circa otto persone nella squadra, c'era anche mia figlia. Lavoravamo a Terranova, Villapiana,
Corigliano, Rossano. Ci dava le direttive un capo che ricordo si chiamava . Per_4
Andavamo al lavoro con un furgone, non so di chi fosse. Conoscevo l'autista che era il sig.
Sono stata pagata regolarmente, io ero assunta con un contratto. Il Persona_1
ricorrente mi ha detto di non essere stato pagato e di aver ricevuto solo un acconto. In magazzino lavoravamo 10-11 ore, dalla mattina alla sera. Io ho lavorato venti giorni in magazzino, credo che lui abbia lavorato più o meno in quei giorni anche in magazzino”.
Deve quindi accertarsi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
Parte ricorrente ha allegato dei conteggi senza tuttavia produrre il contratto collettivo applicabile. Le spettanze devono allora calcolarsi sulla base di quanto dedotto dallo stesso datore di lavoro, ossia € 7,10 per la retribuzione ordinaria, maggiorata del 25% (quindi € 8,52) per le ore di lavoro straordinario.
Il ricorrente ha lavorato nel mese di dicembre 2021 per 16 giorni, di cui 104 ore di lavoro ordinario e 40 ore di lavoro straordinario (€ 738,40 per lavoro ordinario e € 340,80 per lavoro straordinario) per una retribuzione spettante di € 1079,20.
Il ricorrente ha lavorato nel mese di gennaio 2022 per 25 giorni, di cui 162 ore di lavoro ordinario e 62 ore di lavoro straordinario (€ 1.150,20 per lavoro ordinario e € 528,24 per lavoro straordinario) per una retribuzione spettante di € 1678,44.
Il ricorrente deduce di aver ricevuto la complessiva somma di € 1.092,00 (=592,00+500,00).
4 Pertanto, la società resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 1665,64 (=1079,20+1678,44-1092,00) oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici istat ai sensi degli artt. 429, ultimo comma,
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna la società resistente al pagamento della somma di € 1665,64, oltre accessori come per legge, per i titoli di cui in motivazione;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquida in € 641,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, al Procuratore della
Repubblica in sede, per le valutazioni di competenza;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, all'
[...]
di Cosenza, per gli accertamenti e i provvedimenti di competenza. Controparte_2
Castrovillari, 20/03/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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