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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/10/2025, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa GI ES Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 5514/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 28.3.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Giannamaria Caserta, come Parte_1 da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to Valentina De Giovanni, come da CP_1 procura in atti;
- RESISTENTE
E
AVV.TO in qualità di curatore speciale della minore CP_2 Per_1
(04.01.2012)
[...]
-CURATORE SPECIALE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
1 - INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle comparse conclusionali;
il P.M. conclude affinché il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in cancelleria in data 13.07.2022, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01.06.2009 con la resistente, esponendo: - che dal matrimonio è nata una figlia, Per_1
(04.01.2012); - che con sentenza di questo Tribunale del 15.04.2019, passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- che, in sede di separazione, veniva previsto: l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, e diritto di visita del padre;
l'obbligo a carico del padre di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che, a causa delle sue condizioni reddituali limitate, non è in grado di provvedere alla corresponsione del contributo di mantenimento nella misura stabilita in sede di separazione;
- che, comunque, la minore, in ragione degli impegni lavorativi della madre, ha trascorso la maggior parte del tempo presso il padre (circa 20/25 giorni al mese).
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la previsione, a proprio carico, di un contributo di mantenimento in favore della figlia Per_1 non superiore ad € 100,00.
Nel corso del giudizio, con istanza ex art.709 ter c.p.c., depositata in data 12.10.2022, il ricorrente rappresentava che, in seguito all'instaurazione del giudizio di divorzio, la situazione inerente al rapporto madre-figlia era drasticamente modificata;
deduceva, in particolare: - che la figlia gli aveva raccontato che la madre aveva assunto un Per_1 atteggiamento di disinteresse e di scarsa cura delle sue esigenze quotidiane, lasciandola spesso da sola e non svegliandosi in tempo per accompagnarla a scuola;
- che la minore aveva altresì riferito di condotte aggressive e violente, culminate poi in un grave episodio
2 del 12.09.22, ove la madre la aveva brutalmente percossa e aveva altresì scagliato il suo cellulare contro il muro, distruggendolo;
- che in relazione a tale ultimo episodio aveva quindi presentato formale denuncia-querela nei confronti della - che da quel CP_3 momento la minore, intimorita dalle condotte violente della madre, si era trasferita presso di lui. Chiedeva, pertanto, l'adozione di provvedimenti urgenti e, in particolare, l'affido esclusivo della minore al padre e la sospensione della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.10.2022, la resistente, contestando tutto quanto riferito da parte ricorrente, ha esposto: - che non corrisponde al vero la ricostruzione della dinamica dei rapporti madre-figlia operata dal ricorrente;
- di avere avuto un approccio sano ed equilibrato nella gestione del rapporto con la minore, seguendo, altresì, come da indicazione del c.t.u. nominato nell'ambito del giudizio di separazione, un percorso di sostegno alla genitorialità;- che in un contesto caratterizzato da un'alta conflittualità tra i coniugi e dalla rabbia del ricorrente verso la moglie per la fine del loro matrimonio, il avrebbe volutamente strumentalizzato alcuni litigi avvenuti tra la Pt_1 ricorrente e la minore per favorire l'allontanamento di dalla madre;
- che, in Per_1 particolare, l'episodio del 12.09.2022 oggetto di querela sarebbe stato esacerbato ai medesimi fini ed in reazione ad una denuncia della ricorrente per omesso versamento delle somme dovute a titolo di contributo di mantenimento per la minore;
- che in quell'occasione, infatti, la resistente si sarebbe limitata a dare uno schiaffo alla figlia per finalità educative e, in particolar modo, per rimproverarla dell'uso eccessivo del cellulare;
- che la minore, trasferitasi presso il padre a seguito del citato episodio, condurrebbe una vita sregolata, come testimoniato dal peggioramento del suo profitto scolastico;
- che, al contrario, sotto le cure della madre, ha sempre goduto di un ambiente di crescita Per_1 equilibrato, caratterizzato da regole e orari.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto: disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso la stessa;
- in via subordinata, disporsi ctu Per_1 volta all'accertamento delle capacità genitoriali di entrambe le parti al fine di individuare il genitore più idoneo al soddisfacimento degli interessi della minore;
- pronunciarsi la
3 cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A scioglimento della riserva assunta in sede di udienza presidenziale del 03.11.2022, il
Presidente del Tribunale, preso atto dell'emissione in data 19.11 2022 di un provvedimento di modifica dei patti di separazione in relazione alle due questioni proposte in sede di udienza presidenziale, confermava la disciplina della separazione così come integrata dal provvedimento di modifica del 19.11.2022.
Previo rinvio per l'acquisizione della documentazione relativa ai procedimenti penali in corso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 24.03.2023, il g.i. disponeva, in via provvisoria, la collocazione della minore presso il padre, subordinando il diritto di visita della madre alla volontà della minore;
revocava il contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore, ponendo a carico della madre un contributo di mantenimento mensile per la figlia minore di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
disponeva un percorso di sostegno psicologico per la minore e nominava curatore speciale della minore, l'avv.to che si è costituita con CP_2 comparsa depositata in data 24.05.2023.
Con provvedimento del 07.07.2023, previa acquisizione del parere positivo del curatore speciale, veniva autorizzata una calendarizzazione di incontri protetti madre- figlia e con decreto del 24.07.2023 veniva disposto un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali sugli incontri protetti, con ordinanza del
13.09.2023 venivano disposti incontri madre- minore alla presenza di un parente del ramo materno ed il prosieguo del percorso di sostegno psicologico per la minore, e con ordinanza del 14.11.2023 venivano liberalizzati gli incontri madre- figlia, con la previsione di una disciplina del diritto di visita della madre.
Acquisita documentazione aggiornata relativa ai procedimenti penali a carico delle parti
(con particolare riguardo al procedimento ex art. 572 c.p. a carico della resistente) e la relazione aggiornata dei SS sull'esito dei percorsi, ed espletata l'audizione della minore, all'udienza del 28.03.2025 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con la concessione dei termini di legge.
4 Ciò posto, deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata in data 15.04.2019.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Ciò posto, va confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, così come richiesto da tutte le parti in causa.
Invero, nel corso del giudizio, entrambe le parti sono state avviate ad un percorso di sostegno alla genitorialità e deve darsi atto che il procedimento penale a carico della resistente per il reato di cui all'art. 572 c.p. in danno della piccola è stato archiviato. Per_1
Il Tribunale auspica che le parti continuino a collaborare e a migliorare la comunicazione nell'interesse della minore.
Per quanto concerne la collocazione della minore, occorre evidenziare che, in sede di audizione, (04.01.2012) ha manifestato la propria volontà di vivere in modo Per_1 prevalente con il papà e di continuare a mantenere significativi rapporti con la madre (cfr. dichiarazioni rese dalla minore, in sede di audizione, all'udienza del 10.12.2024).
5 In sede di audizione, l'ausiliario che ha assistito il g.i. ha concluso rappresentando che la minore ha condiviso i propri vissuti in maniera serena e che la stessa è apparsa spontanea, priva di condizionamenti (cfr. conclusioni della dott.ssa quale ausiliario Persona_2 in sede di audizione).
Ciò posto, il Collegio ritiene che debba confermarsi la collocazione della minore presso il padre, tenuto conto della volontà libera e spontanea rappresentata dalla piccola Per_1 in sede di audizione.
Per gli stessi motivi, va disattesa la richiesta di CTU formulata da parte resistente in quanto meramente esplorativa, tenuto conto della complessa istruttoria svolta e delle dichiarazioni rese dalla minore, ormai ultradodicenne, in sede di audizione.
In merito, occorre evidenziare che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati allo stato degli atti e possono essere modificati, in presenza di fatti sopravvenuti e su istanza del soggetto interessato.
Per quanto concerne il diritto di visita della resistente, occorre evidenziare che, dopo una prima fase di incontri assistiti tra la madre e la minore, tali incontri sono stati poi liberalizzati, prevedendo una disciplina del diritto di visita della così articolata: due CP_3 pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) e week end alternati, dal venerdì alla domenica, con pernotto.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di confermare, allo stato degli atti, tale disciplina, tenuto conto della volontà della minore, espressa in sede di audizione.
Pertanto, la madre terrà con sé la minore per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita di scuola fino alle ore 21.30 e a week end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21.30.
La madre terrà con sé la minore, per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché, per le festività pasquali, ad anni alterni, dal mercoledì prima di Pasqua al pranzo di Pasqua o dalla sera di Pasqua al mercoledì dopo Pasqua e per 21 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per la minore.
6 In merito, occorre evidenziare che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati allo stato degli atti e possono essere modificati, in presenza di fatti sopravvenuti e su istanza del soggetto interessato.
Il Tribunale auspica che le parti collaborino affinchè la minore abbia un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Tenuto conto della collocazione della minore presso il padre, va revocato il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della resistente e va disposta l'assegnazione della stessa al ricorrente, al fine di tutelare l'habitat domestico della piccola
Per_1
Per quanto concerne le statuizioni economiche, occorre osservare quanto segue.
La resistente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di partecipare a programmi televisivi, mentre nel corso del giudizio, ha dichiarato di svolgere lavori saltuari e poi di essere disoccupata (cfr. memorie conclusive).
Le parti, all'udienza del 28.03.2025, hanno dichiarato di percepire l'assegno unico per la minore al 50%.
In assenza di specifica documentazione reddituale aggiornata, il Tribunale, tenuto conto, da un lato, della capacità lavorativa della resistente e, dall'altro, della circostanza che la stessa dovrà rilasciare la casa coniugale, di proprietà del ritiene congruo Pt_1 porre a carico della madre un contributo di mantenimento mensile per la minore di €
200,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di questo Tribunale.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
Le spese dell'ausiliario sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 5514/2022, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Capua il
7 01.06.2009 da nato a [...] il Parte_1
14.07.1975 e da nata a [...] il [...]; Parte_2
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capua per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile); (atto n. 11, parte II, serie A, anno 2009);
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso il padre;
• dispone che il diritto di visita della madre sia disciplinato come in parte motiva;
• revoca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della resistente;
• dispone l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente;
• dispone che la resistente versi al ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 200,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• compensa le spese di lite;
• dispone che le spese dell'ausiliario siano liquidate come da separato decreto.
Così deciso in S. Maria C.V. il 15.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa GI ES dott. Giovanni D'Onofrio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianinive Zammarelli, magistrato ordinario in tirocinio.
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