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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/10/2024, n. 6164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6164 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott.ssa Mariarosaria BUDETTA presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Lilia PAPOFF consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2961 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 16 novembre
2023 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Bene e dall'avv. Raffaele Maione
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Silvestri
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Latina n. 656/2019, che ha respinto le domande formulate dall'attrice nei confronti della per l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti operati sul conto Controparte_1 corrente di corrispondenza n. 148180 aperto dalla presso la filiale di Parte_1
Latina della banca e la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di 16.438,64 €
(di cui 13.333,02 € per interessi usurari e 3.105,62 € a titolo di anatocismo illegittimo).
L'appellante ha dedotto al riguardo che la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha respinto la domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi praticati dalla banca, perché ha applicato i princìpi in materia di usurarietà sopravvenuta enunciati da Cass., Sez. Un., 24675/2017, benché nel caso di specie si verta in materia di apertura di credito su conto corrente.
L'appellante ha concluso domandando - in riforma della sentenza impugnata -
l'accoglimento delle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Benché l'appellante abbia concluso ribadendo le conclusioni già formulate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la sentenza del Tribunale di Latina è stata impugnata sotto un unico profilo, relativo al rigetto della domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati dalla banca nel corso del rapporto.
Si osserva al riguardo che, quand'anche si volesse accedere alla tesi dell'appellante
(secondo cui la richiesta del pagamento di interessi usurari maturati su un'apertura di credito in conto corrente è contraria a buona fede), nondimeno non vi è alcuna prova del fatto che nel caso di specie il TEG applicato dalla banca abbia superato nel corso del rapporto il tasso soglia in vigore ratione tamporis per le corrispondenti operazioni di finanziamento.
A sostegno della propria domanda la ha infatti allegato una Parte_1 perizia di parte i cui risultati devono ritenersi inattendibili, perché fondati sull'applicazione di una formula matematica diversa da quella indicata nelle istruzioni della Banca d'Italia e senza indicare quali sarebbero le aperture di credito concesse alla correntista dalla banca (v. la perizia econometrica redatta dalla BI & GI Consulting s.r.l. allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Dalla documentazione depositata dalla banca risulta invece che la prima apertura di credito è stata concessa alla nel 2007 (documento “B” allegato alla Parte_1 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.) e non si comprende quindi come abbia potuto il
2 perito dell'attrice accertare l'esistenza di costi usurari fin dall'apertura del conto corrente, quando il conto non era affidato.
La perizia depositata dall'attrice è inoltre inattendibile in quanto calcola l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca senza tenere conto dei princìpi espressi in tema di incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia da
Cass., Sez. Un., 16303/2018, la quale ha stabilito che:
a) va esclusa l'illegittimità dei decreti ministeriali che, prima dell'entrata in vigore delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel mese di agosto 2009, non includevano la commissione di massimo scoperto tra i costi rilevanti ai fini del calcolo del TEGM, in quanto tali decreti contengono comunque - sia pure a parte e in calce alla tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi per categorie di operazioni creditizie - l'indicazione dell'ammontare medio delle commissioni di massimo scoperto praticate dagli istituti di credito, espresso in termini percentuali;
b) con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009 (che ha incluso espressamente la commissione di massimo scoperto tra i costi del finanziamento che devono essere presi in considerazione in materia di interessi usurari), ai fini della verifica del superamento del tasso soglia occorre comparare separatamente il tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto (TEG) con il tasso soglia rilevato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 e la commissione di massimo scoperto eventualmente pattuita (CMS) con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali;
c) l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia va comunque compensato con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi che rientra nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 3.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Latina n. 656/2019;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
liquidandole in complessivi 3.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella CP_1 misura del 15%.
3 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, l'11 luglio 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Mariarosaria BUDETTA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott.ssa Mariarosaria BUDETTA presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Lilia PAPOFF consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2961 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 16 novembre
2023 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Bene e dall'avv. Raffaele Maione
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Silvestri
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Latina n. 656/2019, che ha respinto le domande formulate dall'attrice nei confronti della per l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti operati sul conto Controparte_1 corrente di corrispondenza n. 148180 aperto dalla presso la filiale di Parte_1
Latina della banca e la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di 16.438,64 €
(di cui 13.333,02 € per interessi usurari e 3.105,62 € a titolo di anatocismo illegittimo).
L'appellante ha dedotto al riguardo che la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha respinto la domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi praticati dalla banca, perché ha applicato i princìpi in materia di usurarietà sopravvenuta enunciati da Cass., Sez. Un., 24675/2017, benché nel caso di specie si verta in materia di apertura di credito su conto corrente.
L'appellante ha concluso domandando - in riforma della sentenza impugnata -
l'accoglimento delle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Benché l'appellante abbia concluso ribadendo le conclusioni già formulate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la sentenza del Tribunale di Latina è stata impugnata sotto un unico profilo, relativo al rigetto della domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati dalla banca nel corso del rapporto.
Si osserva al riguardo che, quand'anche si volesse accedere alla tesi dell'appellante
(secondo cui la richiesta del pagamento di interessi usurari maturati su un'apertura di credito in conto corrente è contraria a buona fede), nondimeno non vi è alcuna prova del fatto che nel caso di specie il TEG applicato dalla banca abbia superato nel corso del rapporto il tasso soglia in vigore ratione tamporis per le corrispondenti operazioni di finanziamento.
A sostegno della propria domanda la ha infatti allegato una Parte_1 perizia di parte i cui risultati devono ritenersi inattendibili, perché fondati sull'applicazione di una formula matematica diversa da quella indicata nelle istruzioni della Banca d'Italia e senza indicare quali sarebbero le aperture di credito concesse alla correntista dalla banca (v. la perizia econometrica redatta dalla BI & GI Consulting s.r.l. allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Dalla documentazione depositata dalla banca risulta invece che la prima apertura di credito è stata concessa alla nel 2007 (documento “B” allegato alla Parte_1 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.) e non si comprende quindi come abbia potuto il
2 perito dell'attrice accertare l'esistenza di costi usurari fin dall'apertura del conto corrente, quando il conto non era affidato.
La perizia depositata dall'attrice è inoltre inattendibile in quanto calcola l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca senza tenere conto dei princìpi espressi in tema di incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia da
Cass., Sez. Un., 16303/2018, la quale ha stabilito che:
a) va esclusa l'illegittimità dei decreti ministeriali che, prima dell'entrata in vigore delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel mese di agosto 2009, non includevano la commissione di massimo scoperto tra i costi rilevanti ai fini del calcolo del TEGM, in quanto tali decreti contengono comunque - sia pure a parte e in calce alla tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi per categorie di operazioni creditizie - l'indicazione dell'ammontare medio delle commissioni di massimo scoperto praticate dagli istituti di credito, espresso in termini percentuali;
b) con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009 (che ha incluso espressamente la commissione di massimo scoperto tra i costi del finanziamento che devono essere presi in considerazione in materia di interessi usurari), ai fini della verifica del superamento del tasso soglia occorre comparare separatamente il tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto (TEG) con il tasso soglia rilevato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 e la commissione di massimo scoperto eventualmente pattuita (CMS) con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali;
c) l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia va comunque compensato con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi che rientra nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 3.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Latina n. 656/2019;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
liquidandole in complessivi 3.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella CP_1 misura del 15%.
3 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, l'11 luglio 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Mariarosaria BUDETTA
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