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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/09/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
RG. 1821/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 25/09/2025 nella causa n. 1821/2023 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to SOLINAS MARIA LAURA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to DI TUCCI ROBERTO;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di vedersi Parte_1 CP_1 riconosciute le malattie professionali (epicondilite gomito destro e sinistro e rizartrosi mano destra e sinistra) contratte nell'esecuzione, negli ultimi 20 anni, della prestazione lavorativa di muratore in ambito edile di costruzioni, demolizioni e ristrutturazioni alle dipendenze di diverse ditte e società; ha dedotto che l'attività lavorativa svolta ha comportato l'utilizzo di strumenti quali mazzette, scalpelli, picconi, badili, martelli demolitori, mole, trapani e tassellatori, con esposizione a intense, costanti ed incongrue sollecitazioni meccaniche;
- parte ricorrente ha argomentato che l' a seguito di domanda amministrativa del CP_1
15.07.2021, ha rigettato l'istanza; la Collegiale Medica convocata a seguito del giudizio di opposizione ha concluso in maniera discorde;
ha quindi chiesto:
“1) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente è conseguita la malattia professionale denunciata, meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura accertanda previa CTU e, per l'effetto
3) condannare l a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ai CP_1 sensi del DLgs 38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dell'avvocato difensore a norma dell'art.93 c.p.c.”
- parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda per mancanza di CP_1 correlazione tra la sintomatologia e la prestazione lavorativa, ha chiesto il rigetto della domanda;
- la causa è stata istruita con prova per testi e CTU.
Rilevato che:
- i testi escussi, colleghi di parte ricorrente, hanno confermato le circostanze dedotte in ricorso, (cfr. testimonianze di : “capo si è vero, posso rispondere alla Testimone_1 domanda perché dal 2004 al 2009 abbiamo lavorato assieme presso varie ditte di edilizia, il ricorrente è un manovale;
si sono sempre utilizzati attrezzi quali: moto picco, martelli pneumatici, mazzetta e scalpello, picco e pala e mole per il ferro;
il moto picco per esempio pesava anche oltre 20 -30 kg;
si lavorava dal lunedì al venerdì e qualche volta anche il sabato mattina, per 8 ore al giorno minimo;
dal 2021 ad oggi lavoriamo nuovamente assieme presso la altra cooperativa edilizia sempre come menovali”;
“Sul capo 1) ho lavorato assieme mio nipote presso lui come Controparte_2 CP_3 manovale io come installatore di infissi;
il ricorrente vi lavora da almeno 20 anni mentre io da soli tre anni;
gli attrezzi che usualmente usa mio nipote sono;
tassellature, mole moto picco, mazzetta e scalpello;
si lavora dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno”;
“capo 1) conosco il ricorrente perché ha lavorato per diversi anni con la Testimone_2 società di cui ero amministratore delegato, tale Scamoter costruzioni srl e ciò al 2001 al 2006 circa;
il ricorrente era un manovale, per eseguire il suo lavoro usava atterzi come;
moto pichi, pala tassellatori, martelli demolitori, mole a disco;
ultimante lavora presso la sempre come manovale”); Controparte_4
- il c.t.u. dott. all'esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei migliori Per_1 criteri della scienza medica, ha concluso che:
“CONSIDERAZIONI FINALI L'attività lavorativa del Signor ha comportato un iniziale periodo di Parte_1 lavoro in autocarrozzeria, dedicata prevalentemente alla levigatura di stucchi e vernici utilizzati per riparare le auto danneggiate. Negli ultimi 20 anni, invece, l'attività si è svolta nei cantieri edili: costruzione, demolizione e ristrutturazione edilizie. Ne consegue che, sia la prima attività di
, che la seconda di , con l'utilizzo di strumenti che hanno messo Parte_2 Parte_3
a dura prova soprattutto gli arti superiori, quali l'utilizzo di: mazzette, scalpelli, picconi, badili e, soprattutto, martelli demolitori, mole, trapani e tassellatori, hanno comportato un notevole danno alle Articolazioni Scapolo-Omerali ma, soprattutto ai gomiti con accentuato quadro di Epicondilite bilaterale, ed alle mani, causando un'importante Rizoartrosi bilaterale. Siamo di fronte a delle Menomazioni Concorrenti, cioè a delle Patologie che interessano lo stesso organo o apparato: entrambi gli Arti Superiori. L'importante Epicondilite Bilaterale, molto più accentuata a destra, nell'arto dominante dove, oltre alla sintomatologia dolorosa, ha causato una vera e propria deformità del gomito che ostacola notevolmente l'utilizzo dell'arto, limitando in particolar modo i movimenti di flesso-estensione determinando una vera e propria Anchilosi del Gomito Dx. A ciò si associa un'accentuata Rizoartrosi Bilaterale (artrosinovite radio-ulno-carpale e trapezio metacarpale bilateralmente). Il polso e la mano, soprattutto la sinistra, presentano un'accentuata tumefazione a livello del metacarpo, dovuta sia a fenomeni infiammatori, che alla sublussazione laterale del metacarpo rispetto al trapezio. Ciò causa una limitata funzionalità delle mani e dei polsi, come difficoltà ad afferrare e stringere gli oggetti e gli strumenti di lavoro. Tali Patologie sono entrambe Tabellate: Cod. 230 (Anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera) Cod. 238 (Movimenti di flesso-estensione del polso limitati ai gradi estremi) Quanto esposto permette di rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Signor Giudice e di affermare che il Signor è affetto da Parte_1
Malattia Professionale e può essere riconosciuto un Danno Biologico pari al 9%. Tali Requisiti Sanitari erano presenti fin dalla presentazione della Domanda: 15/07/2021“
In risposta alle osservazioni dell' , il quale pur concordando con la valutazione CP_5 complessiva del 9%, ha chiesto di indicare la percentuale di danno biologico per ciascuna patologia in maniera distinta, il dott. ha specificato: Per_1
“Queste le Percentuali utilizzate: Cod. 230 (Anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera): 7% Cod. 238 (Movimenti di flesso-estensione del polso limitati ai gradi estremi) 2% valutazione complessiva del 9%”;
Ritenuto che:
- le conclusioni del medico, scevre da vizi logico argomentativi e supportate da una ragionata ed argomentata motivazione, sono del tutto condivisibili da parte del giudicante e, pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione, alla luce anche del parere concorde di CP_1
- l'istituto resistente deve essere condannato a versare, in favore del ricorrente, un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale del 9%, oltre interessi legali, con decorrenza dal 15/7/21;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
- le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il ricorrente affetto da postumi inabilitanti permanenti nella misura del 9%, con decorrenza dal 15/7/21;
- condanna l' a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura CP_1 percentuale di invalidità di cui sopra, oltre interessi legali;
- condanna l al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese forfettarie al 15%, contributo unificato se versato, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 25/09/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 25/09/2025 nella causa n. 1821/2023 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to SOLINAS MARIA LAURA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to DI TUCCI ROBERTO;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di vedersi Parte_1 CP_1 riconosciute le malattie professionali (epicondilite gomito destro e sinistro e rizartrosi mano destra e sinistra) contratte nell'esecuzione, negli ultimi 20 anni, della prestazione lavorativa di muratore in ambito edile di costruzioni, demolizioni e ristrutturazioni alle dipendenze di diverse ditte e società; ha dedotto che l'attività lavorativa svolta ha comportato l'utilizzo di strumenti quali mazzette, scalpelli, picconi, badili, martelli demolitori, mole, trapani e tassellatori, con esposizione a intense, costanti ed incongrue sollecitazioni meccaniche;
- parte ricorrente ha argomentato che l' a seguito di domanda amministrativa del CP_1
15.07.2021, ha rigettato l'istanza; la Collegiale Medica convocata a seguito del giudizio di opposizione ha concluso in maniera discorde;
ha quindi chiesto:
“1) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente è conseguita la malattia professionale denunciata, meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura accertanda previa CTU e, per l'effetto
3) condannare l a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ai CP_1 sensi del DLgs 38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dell'avvocato difensore a norma dell'art.93 c.p.c.”
- parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda per mancanza di CP_1 correlazione tra la sintomatologia e la prestazione lavorativa, ha chiesto il rigetto della domanda;
- la causa è stata istruita con prova per testi e CTU.
Rilevato che:
- i testi escussi, colleghi di parte ricorrente, hanno confermato le circostanze dedotte in ricorso, (cfr. testimonianze di : “capo si è vero, posso rispondere alla Testimone_1 domanda perché dal 2004 al 2009 abbiamo lavorato assieme presso varie ditte di edilizia, il ricorrente è un manovale;
si sono sempre utilizzati attrezzi quali: moto picco, martelli pneumatici, mazzetta e scalpello, picco e pala e mole per il ferro;
il moto picco per esempio pesava anche oltre 20 -30 kg;
si lavorava dal lunedì al venerdì e qualche volta anche il sabato mattina, per 8 ore al giorno minimo;
dal 2021 ad oggi lavoriamo nuovamente assieme presso la altra cooperativa edilizia sempre come menovali”;
“Sul capo 1) ho lavorato assieme mio nipote presso lui come Controparte_2 CP_3 manovale io come installatore di infissi;
il ricorrente vi lavora da almeno 20 anni mentre io da soli tre anni;
gli attrezzi che usualmente usa mio nipote sono;
tassellature, mole moto picco, mazzetta e scalpello;
si lavora dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno”;
“capo 1) conosco il ricorrente perché ha lavorato per diversi anni con la Testimone_2 società di cui ero amministratore delegato, tale Scamoter costruzioni srl e ciò al 2001 al 2006 circa;
il ricorrente era un manovale, per eseguire il suo lavoro usava atterzi come;
moto pichi, pala tassellatori, martelli demolitori, mole a disco;
ultimante lavora presso la sempre come manovale”); Controparte_4
- il c.t.u. dott. all'esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei migliori Per_1 criteri della scienza medica, ha concluso che:
“CONSIDERAZIONI FINALI L'attività lavorativa del Signor ha comportato un iniziale periodo di Parte_1 lavoro in autocarrozzeria, dedicata prevalentemente alla levigatura di stucchi e vernici utilizzati per riparare le auto danneggiate. Negli ultimi 20 anni, invece, l'attività si è svolta nei cantieri edili: costruzione, demolizione e ristrutturazione edilizie. Ne consegue che, sia la prima attività di
, che la seconda di , con l'utilizzo di strumenti che hanno messo Parte_2 Parte_3
a dura prova soprattutto gli arti superiori, quali l'utilizzo di: mazzette, scalpelli, picconi, badili e, soprattutto, martelli demolitori, mole, trapani e tassellatori, hanno comportato un notevole danno alle Articolazioni Scapolo-Omerali ma, soprattutto ai gomiti con accentuato quadro di Epicondilite bilaterale, ed alle mani, causando un'importante Rizoartrosi bilaterale. Siamo di fronte a delle Menomazioni Concorrenti, cioè a delle Patologie che interessano lo stesso organo o apparato: entrambi gli Arti Superiori. L'importante Epicondilite Bilaterale, molto più accentuata a destra, nell'arto dominante dove, oltre alla sintomatologia dolorosa, ha causato una vera e propria deformità del gomito che ostacola notevolmente l'utilizzo dell'arto, limitando in particolar modo i movimenti di flesso-estensione determinando una vera e propria Anchilosi del Gomito Dx. A ciò si associa un'accentuata Rizoartrosi Bilaterale (artrosinovite radio-ulno-carpale e trapezio metacarpale bilateralmente). Il polso e la mano, soprattutto la sinistra, presentano un'accentuata tumefazione a livello del metacarpo, dovuta sia a fenomeni infiammatori, che alla sublussazione laterale del metacarpo rispetto al trapezio. Ciò causa una limitata funzionalità delle mani e dei polsi, come difficoltà ad afferrare e stringere gli oggetti e gli strumenti di lavoro. Tali Patologie sono entrambe Tabellate: Cod. 230 (Anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera) Cod. 238 (Movimenti di flesso-estensione del polso limitati ai gradi estremi) Quanto esposto permette di rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Signor Giudice e di affermare che il Signor è affetto da Parte_1
Malattia Professionale e può essere riconosciuto un Danno Biologico pari al 9%. Tali Requisiti Sanitari erano presenti fin dalla presentazione della Domanda: 15/07/2021“
In risposta alle osservazioni dell' , il quale pur concordando con la valutazione CP_5 complessiva del 9%, ha chiesto di indicare la percentuale di danno biologico per ciascuna patologia in maniera distinta, il dott. ha specificato: Per_1
“Queste le Percentuali utilizzate: Cod. 230 (Anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera): 7% Cod. 238 (Movimenti di flesso-estensione del polso limitati ai gradi estremi) 2% valutazione complessiva del 9%”;
Ritenuto che:
- le conclusioni del medico, scevre da vizi logico argomentativi e supportate da una ragionata ed argomentata motivazione, sono del tutto condivisibili da parte del giudicante e, pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione, alla luce anche del parere concorde di CP_1
- l'istituto resistente deve essere condannato a versare, in favore del ricorrente, un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale del 9%, oltre interessi legali, con decorrenza dal 15/7/21;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
- le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il ricorrente affetto da postumi inabilitanti permanenti nella misura del 9%, con decorrenza dal 15/7/21;
- condanna l' a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura CP_1 percentuale di invalidità di cui sopra, oltre interessi legali;
- condanna l al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese forfettarie al 15%, contributo unificato se versato, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 25/09/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso