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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/11/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione seconda civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2767 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BURATTI HANSJÖRG Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUFFATO NTroparte_1 P.IVA_2
MARIA TERESA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“nel merito: per i motivi di cui in narrativa o per quell'altro motivo che il giudice voglia ravvisare nella fattispecie in esame condannare la al pagamento in favore della NTroparte_1 [...] della somma di Euro 161.408,34.- o di quell'altra somma minore che risulterà di Parte_1 giustizia in corso di causa, oltre agli interessi moratori come da decreto legislativo 09.10.2002 n. 231 dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo.
In ogni caso: con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria: ammettersi le prove dedotte.”
Per parte convenuta:
“Nel merito:
- respingere le domande di pagamento formulate da attesa la non esigibilità di Parte_2 parte del credito azionato per tutto quanto esposto nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
1 In via riconvenzionale e nell'ipotesi di accoglimento della pretesa di Pt_1
- accertare il credito di per danni, maggiori oneri come nota tecnica NTroparte_1 allegata sub doc. 11 ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e dichiarare la compensazione del credito azionato ex adverso in via monitoria con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In via istruttoria: ammettersi le prove dedotte”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Nel dicembre 2022 ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bolzano un decreto Parte_1 ingiuntivo di pagamento, a carico di , della somma di € 161.408,34 oltre NTroparte_1 accessori, a titolo di corrispettivo per subappalto di opere di posa di pavimenti in legno e rivestimenti in gres.
La debitrice ha proposto opposizione, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito a favore di questo ufficio e, nel merito, che:
- l'opera richiesta è stata realizzata con vizi e difetti, oltre che in ritardo;
- le somme richieste a titolo di ritenute di garanzia sono di conseguenza inesigibili;
- lo stesso può dirsi anche per mancata dimostrazione della regolarità contributiva da parte della creditrice.
Ha anche chiesto, in via riconvenzionale, di compensare qualsiasi credito a proprio favore con gli eventuali crediti avversari.
Il Tribunale di Bolzano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore di questo ufficio e revocato il decreto opposto.
La creditrice ha riassunto tempestivamente la causa.
Acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.11.2025, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE NT (di seguito solo “ ”) ha assunto in appalto la realizzazione di un NTroparte_1 nuovo complesso residenziale ubicato nella Provincia di Bolzano.
Come tale, ha subappaltato a (di seguito solo “LB”) la fornitura e posa in Parte_1 opera di pavimenti in legno e rivestimenti in gres.
Nel 2021 RdE ha intimato la risoluzione del contratto ed ha redatto lo stato di consistenza delle opere realizzate da LB.
LB chiede la condanna di controparte a pagare le somme portate dalla fattura n. 21-VR00921 (€
85.100,32) e da quella n. 22-VR00692 (€ 76.308,02), emesse in forza degli stati di avanzamento lavori nn. 7 e 8.
NT
eccepisce che controparte ha realizzato l'attività subappaltata:
2 - con vizi e difetti;
- in ritardo rispetto al termine stabilito del 30.8.2020.
Lamenta che, per via del ritardo di LB, ha ricevuto applicazione di penali da parte della committente principale e non ha potuto profittare del premio di produzione previsto nel caso di rispetto dei tempi e della consegna delle opere eseguite a regola d'arte.
Chiede dunque accertarsi che il credito avversario azionato non sussiste e che, in caso contrario, esso sia compensato col proprio controcredito risarcitorio.
***
La tesi di RdE è infondata e va respinta.
LB ha dimostrato (cfr. suoi docc. da 8 a 21) che RdE ha più volte rideterminato unilateralmente i termini di esecuzione delle opere, e che ha causato, col suo contegno (benché a sua volta spesso determinato dalle esitazioni dei clienti finali), rinvii e incertezze sui vari momenti in cui la subappaltatrice avrebbe potuto e dovuto intervenire sui cantieri per realizzare le specifiche opere a suo carico.
Peraltro:
- a luglio 2021 RdE ha emesso il SAL n. 7 per i lavori eseguiti da LB a tutto il 30/6/2021 (doc. n.
24 LB) liquidando un credito di € 85.100,32 (inclusa la ritenuta di garanzia del 5%);
- a giugno 2022 RdE ha emesso il SAL n. 8 per i lavori eseguiti da LB a tutto il 31/10/2021 (doc.
n. 26 LB) liquidando un credito di € 76.308,02 (inclusa la ritenuta di garanzia del 5%);
NT
- l'atto di collaudo (doc. n. 27 LB) conferma che ha consegnato in ritardo alla committente principale i lavori eseguiti anche con riguardo ad aree di cantiere estranee all'opera di LB e che nessuno dei vizi o omissioni ivi constatate riguardava le prestazioni di LB.
Nessuno dei rimproveri mossi a LB è dunque fondato.
Ad colorandum, si deve segnalare che nell'aprile 2024 le parti hanno stipulato un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCI in base al quale si riconosce che:
3 e che i rapporti dare/avere dovevano essere in tale quadro così rivisti:
Ciò dimostra che il credito vantato dal LB esiste senza meno e che la sua domanda è pienamente fondata.
Il decreto ingiuntivo è già stato revocato dal giudice dell'opposizione, con caducazione del suo capo relativo alle spese. Queste vanno regolate in questa sede per l'intero processo e a tal fine seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) condanna a pagare a la somma di € 161.408,34, NTroparte_1 Parte_1 oltre interessi moratori nella misura di cui al D.Lgs. n° 231/02 dalle scadenze indicate nelle fatture a suo tempo azionate fino al saldo;
b) condanna a rifondere a le spese dell'intera lite, che NTroparte_1 Parte_1 liquida in € 10.000 oltre rimborso forfettario, spese vive per € 759, oltre ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge.
Udine, 24/11/2025
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
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