Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 10/04/2026, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02320/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5246 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Paolella, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'accertamento della illegittimità
del silenzio formatosi sulla domanda di prestazione universale ex art. 34 del D. lgs. 29/2024 del -OMISSIS-;
e/o per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dalla P.A., nonché per l'accertamento dell'obbligo della stessa di provvedere sull'istanza mai riscontrata con provvedimento espresso, con condanna della P.A. agli adempimenti consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa SA PA nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 14 ottobre 2025, la signora-OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio asseritamente serbato dall’INPS sulla domanda di prestazione universale ex art. 34 del d.lgs. n. 29/2024 presentata all’INPS in data -OMISSIS-.
2. Parte ricorrente ha altresì istato per la declaratoria dell'obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla predetta istanza – che assume mai riscontrata con provvedimento espresso- con condanna della P.A. agli adempimenti consequenziali.
3. Si è costituito in resistenza l’INPS eccependo l’inammissibilità della domanda azionata per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, nonché l’inammissibilità del gravame per mancato decorso del termine di durata del procedimento e per inesistenza di un silenzio – inadempimento; nel merito la difesa dell’Istituto intimato ha concluso per l’infondatezza della domanda giudiziale.
4. Con memorie del 18 dicembre 2025 la parte ricorrente, previamente replicando alle difese dell’Amministrazione intimata, ha comunque dedotto che l’INPS solo in corso di causa (a mezzo del deposito documentale del 21 ottobre 2025) ha soddisfatto integralmente l’interesse ostensivo dedotto in giudizio, precisando altresì che in data 10 dicembre 2025 è stato anche pagato il primo rateo di € 850,00 dell’assegno di assistenza di cui alla prestazione universale ex art. 34 del d.lgs. 29/2024, come risultante dalla contabile di bonifico allegato in atti.
5. Nelle conclusioni rassegnate nelle anzidette memorie la parte ricorrente ha espressamente istato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere; indi, il difensore di parte ricorrente ha altresì richiesto l’emissione in suo favore del decreto di pagamento delle competenze professionali ex art. 82 e 130 del d.P.R. 115/2002.
6. All’udienza del 13 gennaio 2026 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è inammissibile.
8. L’art. 34 del d.lgs. 29/2024 ha istituito, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.
9. Beneficiari della prestazione universale sono i soggetti in possesso, cumulativamente dei seguenti requisiti: a) età anagrafica pari o superiore a 80 anni; b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2024, n. 200; c) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro; d) la titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio sulla base delle risultanze della valutazione multidimensionale di cui all’articolo 27, comma 11, del decreto legislativo n. 29/2024 (art. 35 del d.lgs. 29/2024).
10. L'INPS, quindi, è chiamato a provvedere all'individuazione dello stato di bisogno assistenziale, di livello gravissimo, dei soggetti anziani di cui all'articolo 35, comma 1, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione di cui al comma 3 dell’art. 34, anche con le modalità di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (comma 2).
11. Invero, “ Fermi restando i diritti e le prestazioni già assicurate alle persone anziane, anche non autosufficienti a legislazione vigente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominata una commissione tecnico-scientifica, con il coinvolgimento delle regioni e degli enti territoriali mediante i rispettivi organismi di coordinamento, per l'individuazione degli indicatori atti alla definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016. Ai componenti della commissione di cui al primo periodo non è riconosciuto alcun emolumento, compenso, gettone di presenza o indennità comunque denominata” (art. 34 comma 3 del d.lgs. 29/2024).
12. La misura è stata, quindi, dettagliata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 16 ottobre 2024, n. 155 (richiamato poi nel messaggio INPS -OMISSIS-) ove si dà atto che la valutazione del bisogno assistenziale gravissimo è affidata a specifici e puntuali parametri (con i connessi e particolareggiati punteggi) individuati in un questionario ai quali si è autovincolata l’Amministrazione.
13. Poste le anzidette coordinate normative, la prestazione cd. universale costituisce, all’evidenza, una prestazione assistenziale erogata dall'INPS e risulta comunque vincolata all’accertamento dei presupposti fissati dalla disciplina di settore tanto da configurare in capo alla richiedente una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo analogamente a quanto può dirsi per l’indennità di accompagnamento che la nuova disciplina va sostanzialmente ad integrare.
14. Il che postula, come correttamente eccepito dalla difesa dell’INPS, che le controversie relative al riconoscimento del diritto alla prestazione universale sono di competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
15. Ora, per giurisprudenza consolidata, presupposto essenziale per l'esperibilità dell’azione ex art. 117 c.p.a è la sussistenza della giurisdizione del G.A. in quanto l'art. 117 c.p.a. è norma sul rito, che regola ma non fonda la giurisdizione, per affermare la quale deve farsi riferimento agli ordinari criteri di riparto.
16. Invero, l'azione contro il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile avverso qualsiasi tipologia di inerzia dell'amministrazione, ma solo nelle ipotesi in cui l'obbligo di provvedere implichi l'esercizio di una potestà autoritativa.
17. La possibilità di contestare innanzi al giudice amministrativo il silenzio serbato dall'amministrazione costituisce, infatti, uno strumento processuale che non determina un'ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovendosi avere riguardo invece, in ordine al riparto, alla pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia amministrativa ( ex multis , T.A.R. LI Campania sez. III, 15 settembre 2025, n. 6173).
18. Non sussistendo pertanto la giurisdizione dell’adito G.A nella fattispecie all’esame, deve ritenersi inammissibile la domanda azionata dalla odierna ricorrente ex art. 117 c.p.a.
19. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare integralmente tra le parti delle spese di lite.
20. In ragione dell’esito della lite, l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio (sulla quale la competente Commissione ha dichiarato il non luogo a provvedere) non può che essere scrutinata negativamente in applicazione dei principi declinati dall’art. 74 comma 2 del d.P.R. 115/2002.
21. A tutto concedere, la richiesta di liquidazione del compenso da parte del difensore sarebbe comunque inammissibile siccome l’art. 130- bis del d.P.R. n. 115/2002, applicabile anche al processo amministrativo, esclude il diritto del difensore alla liquidazione del compenso nel caso in cui l’impugnazione sia dichiarata inammissibile (in termini, T.A.R. Campobasso Molise sez. I, 20 dicembre 2019, n. 104).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-dichiara inammissibile la domanda ex art. 117 c.p.a;
-dichiara inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio e di liquidazione del compenso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GL AR Di LI, Presidente
SA PA, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA PA | GL AR Di LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.