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Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 22/08/2025, n. 15695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15695 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15695/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07582/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7582 del 2024, proposto dalla
Società Italiana Condotte d'Acqua S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Scognamiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
I.N.P.S - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sez. Quinta n. 15359/2022, pubblicata in data 18 novembre 2022 e passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 9 luglio 2024 parte ricorrente chiedeva l’ottemperanza della sentenza n. 15359/2022, pubblicata in data 18.11.2022, del TAR Lazio, sede di Roma, Sezione V.
Con ordinanza n. 3889, pubblicata in data 20.02.2025, questo Tribunale disponeva a carico di parte ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso all’indirizzo di posta elettronica dell’Amministrazione intimata risultante dal REGINDE sezione PP.AA., al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, benché ritualmente evocato in giudizio all’esito della disposta rinotifica, ometteva di costituirsi.
Con ordinanza n. 9901/2025, pubblicata in data 21.05.2025, questo Tribunale impartiva un ordine istruttorio, rimasto inadempiuto, all’Ente previdenziale, chiedendo al medesimo di produrre una relazione di chiarimenti sui fatti oggetto del giudizio, con particolare riferimento alle attività poste in essere ovvero in corso di espletamento, finalizzate all’integrale esecuzione della sentenza per la cui ottemperanza è causa;
All’udienza pubblica del 16 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con riguardo alla definitività del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato parte ricorrente ha dedotto e provato, a sostegno della pretesa azionata in giudizio, che la sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, Sezione V n. 15359/2022 ha acquisto l’autorità di cosa giudicata.
Tanto premesso, dovendo ritenersi, altresì, provata la mancata esecuzione della sentenza anzidetta anche in ragione della mancata ottemperanza dell’Ente previdenziale al suddetto ordine istruttorio, il ricorso va accolto, con la conseguenza che all’Amministrazione intimata è ordinata l’esecuzione del provvedimento per la cui ottemperanza è causa.
Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Si nomina fin d’ora per l’ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza del provvedimento sopra richiamato, quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, il responsabile della Direzione Ammortizzatori Sociali della Direzione Generale I.N.P.S., o funzionario da questi delegato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Nomina per l’ipotesi di eventuale inottemperanza, quale Commissario ad acta incaricato dell’esecuzione, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, il responsabile della Direzione Ammortizzatori Sociali della Direzione Generale I.N.P.S., o funzionario da questi delegato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 700,00 (settecento/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, a favore di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO