Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1) Dott. B. Catarsini Presidente
2) Dott. C. Zappalà Consigliere
3) Dott. A. Santalucia Consigliere rel.
decidendo alla scadenza del termine per note fissato per il 6/5/2025 ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa n.584/2023 vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura speciale redatta su foglio separato, firmata digitalmente ed allegata al presente atto, dall'Avv. Natale Venuto appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Cammaroto e dall'avv. M.
Foti
appellato
OGGETTO: pensione di reversibilità per inabile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti del 27/10/2021, Parte_1
chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla reversibilità della pensione di
[...]
invalidità di cui godeva la defunta madre , stante la propria Persona_1
condizione di soggetto inabile al lavoro e ciò a far data dal decesso della congiunta, avvenuto il 12/3/2021. CP_ Nella resistenza dell' il Giudice del Lavoro con la sentenza n. 443/2023 rigettava la domanda, ritenendo indimostrato il requisito della vivenza a carico.
6/5/2025, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'interposto gravame, l'appellante lamenta che il giudice avrebbe errato nell'affermare la mancata prova della dedotta vivenza a carico della defunta madre.
Deduce di avere allegato e dimostrato la sussistenza del requisito socio - economico producendo sia il certificato di stato di famiglia, comprovante la convivenza con la madre, che l'attestazione dell'Ufficio per l'impiego di Patti comprovante il proprio stato di disoccupazione a decorrere dal 30.06.2011. Aggiunge che, in ogni caso, il primo giudice, ove avesse ritenuto indispensabile ai fini della decisione un supporto probatorio ulteriore relativo al livello reddituale del ricorrente, avrebbe dovuto onerare l'istante della relativa produzione documentale, e non certo dichiarare infondata la domanda, così non adempiendo a quel dovere di ricerca della “verità materiale” cui risulta finalizzato il rito del lavoro.
Insiste pertanto nel riconoscimento della prestazione invocata.
L'appello non merita accoglimento, sia pure per considerazioni diverse da quelle espresse dal primo giudice.
La condizione di disoccupazione e di convivenza con la propria madre inabile, documentata dall'appellante in primo grado, offriva innegabilmente un'ampia e significativa pista probatoria circa la sussistenza del requisito della vivenza a carico che avrebbe dovuto indurre il Giudice ad approfondire l'accertamento sollecitando ai sensi dell'art. 421 c.p.c un'integrazione documentale.
In tale situazione di semiplena probatio, è stata pertanto disposta l'acquisizione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., perché assolutamente indispensabile, del certificato dell'Agenzia delle Entrate da cui emerge che per l'anno d'imposta 2010 l'istante non ha percepito
Pag. 2 di 4 alcun reddito mentre per quello successivo, cui risale il decesso della dante causa ha percepito, euro 156 quale reddito da pensione per cui può ritenersi acclarata la sua mancanza all'epoca di mezzi di sussistenza autonomi e, dunque, il suo mantenimento da parte del soggetto inabile.
Va nondimeno esclusa la ricorrenza del requisito sanitario.
Il consulente medico legale nominato ha accertato che l'istante è affetto da «Psicosi schizofrenica in continuo trattamento farmacologico. Bronchite cronica ostruttiva enfisematosa. Cardiopatia ipertensiva resistente a terapia farmacologica d'associazione in seconda classe funzionale NYHA», un quadro clinico, che nel suo complesso e per la sua entità, non era tale da determinare alla data della morte della madre (12.03.2021)
l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Tali conclusioni vanno integralmente condivise dal momento che esse appaiono immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esami clinici, diagnostici e strumentali e sorrette da adeguata e convincente motivazione.
La sentenza di primo grado va, dunque, confermata
Quanto alle spese giudiziali di appello va esonerata l'impugnante dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.
Nonostante la dichiarazione reddituale ex art. 76 DPR 15/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari a quella prevista per il contributo unificato. Al riguardo la Corte di Cassazione a sez. un. con la sentenza del
20/2/2020 n. 4315, ha chiarito che in tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), eventualmente condizionandola all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
Pag. 3 di 4 - rigetta l'appello;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già previsto a titolo di contributo unificato ex art. 13
L. n. 115/2002, ove dovuto.
Messina 7.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
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