Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 58/2025 V.G. posta in decisione il 06/03/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Michele Roma)
e nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_2
, residente in [...] C.F._2
(avv. Michele Roma)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
09/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Capri (NA) in data
05/10/1988, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 33, Parte II, serie A, anno 1988;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Capri (NA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e con impegno reciproco a non interferire l'uno nella vita dell'altro.
2. La casa coniugale, sita nel Comune di Ravenna (RA), Via Destra del Canale Molinetto n.
395, resterà nella disponibilità della sig.ra , unitamente ai beni mobili e agli Parte_1
arredi in essa contenuti ed il sig. trasferirà altrove la propria abitazione e Parte_2
residenza, con prelievo dei propri beni ed effetti personali.
3. Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento, in forma diretta, della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, , attraverso la collocazione Persona_1
paritetica presso gli stessi della medesima.
In particolare, i coniugi stabiliscono che la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, , permarrà per due settimane al mese presso l'abitazione del Persona_1 padre e per due settimane al mese presso l'abitazione della madre.
I coniugi convengono che le spese straordinarie e le ulteriori spese imprevedibili riguardanti la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, , saranno Persona_1
integralmente poste a carico del genitore con maggiore capacità economica, sig.ra Pt_1
[...]
4. In ragione di quanto sopra, i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento.
5. Con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico intercorso fra gli stessi e di non aver null'altro a pretendere, l'uno verso l'altro in ordine alla pregressa vita coniugale.
6. I ricorrenti danno atto di aver già regolato tra loro ogni ulteriore rapporto patrimoniale, anche non specificamente menzionato.”
Così deciso il 19.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi