Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.5087/2022 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 5087/2022 del R.G.A.C.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 di mandato si foglio separato, dall'avv. Ettore De Rosa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, via S. Calenda n. 6H
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gargiulo, con studio Controparte_1 in Corso Alcide De Gasperi n. 16, Castellammare di Stabia, in virtù di procura, ex art. 83
c.p.c., apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 14.1.2025, si riportavano alle rispettive memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.10.2022, la in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la sentenza 1178/2021, resa dal
Giudice di Pace di Torre Annunziata, con la quale veniva accolta la domanda proposta con opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., ed annullata l'intimazione di pagamento n.
021003 del 4.12.2018, avendo ritenuto il Giudice l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria. Eccepiva l'istante l'omesso esame della preliminare questione afferente la carenza di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore del Giudice Tributario,
eccependo, altresì, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per la non impugnabilità di atti analoghi all'estratto di ruolo, tale ritendendo il gravato sollecito di pagamento. In tali termini, pertanto, concludeva per l'integrale riforma delle gravata decisione, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva , contestando nel merito l'appello, del quale chiedeva Controparte_1 il rigetto;
preliminarmente, tuttavia, eccepiva l'inammissibilità del gravame per violazione del termine di mesi sei prescritto dall'art. 327 c.p.c., versandosi in ipotesi di opposizione all'esecuzione, non soggetta alla sospensione dei termini feriali.
Prodotta documentazione, la causa, assegnata allo scrivente con decreto presidenziale del 25.11.2024, sulle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, veniva riservata in decisione all'udienza del 14.1.2025, avendo rinunciato le parti ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata – ed accolta - l'eccepita inammissibilità della presente impugnazione per sua tardività, come sollevata dall'appellato con la Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, avendo questi denunciato l'inosservanza del termine
“lungo” di mesi sei, prescritto dall'art. 327 c.p.c., intercorso tra la data di pubblicazione della sentenza (17.3.2022) e la data di notifica del gravame (4.10.2022). In proposito, osserva lo scrivente che, a mente del riformato art. 327 c.p.c., rubricato “decadenza dall'impugnazione”, l'appello non può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. E' noto, al riguardo, che “Nelle cause di opposizione all'esecuzione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario, non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell'ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione.” (Cass. civ.
3.7.2018 n. 17328; conf., ex multis, Cass, civ.
3.2.2020 n. 3542). Si è altresì ritenuto in giurisprudenza che “L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile, oltre che rilevabile d'ufficio.” (Cass. civ. sez. un.
5.4.2005 n. 6983) E' appena il caso di ulteriormente rilevare, al riguardo, conformemente al consolidato indirizzo
Proc. n. 5087/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
esegetico della giurisprudenza di legittimità, che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell'azione effettuata dal giudice “a quo”, cioè dal giudice che ha emesso il provvedimento, a prescindere dalla sua correttezza. Si affermato, al riguardo, in giurisprudenza, che “L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata.” (Cass. civ., 23.12.2008 n. 30201; conf. Cass. civ. 14.12.2007
n. 26294; 17.5.2007 n. 11455; 24.4.2007 n. 9867) Nel caso de quo agitur, il Giudice di
Pace ha correttamente e sostanzialmente ricondotto la domanda introduttiva all'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., ad esso potendosi equiparare, quanto a forma ed effetti, il sollecito di pagamento oggetto di impugnazione.
In applicazione dei consolidati, condivisibili e condivisi principi, normativi e giurisprudenziali, testè enunciati, non può che pronunciarsi, dunque, l'inammissibilità del proposto appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota specifica, in favore di , tenuto conto del valore della causa (€ 358,00, scaglione da Controparte_1
€ 0,01 a 1.100,00) e delle disposizioni di cui al DM 55/2014, in complessivi € 350,00, di cui € 100,00 per la fase di studio della controversia, € 100,00 per la fase introduttiva, €
150,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Gargiulo, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di , con atto di Controparte_1 citazione in appello notificato in data 4.10.2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle Parte_1 spese di lite, in favore di , liquidate in complessivi € 350,00, di cui € Controparte_1
Proc. n. 5087/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
100,00 per la fase di studio della controversia, € 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Gargiulo, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Torre Annunziata, il 15.1.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 5087/2022 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4