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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3020 2019
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. BORROMETI MARCELLA;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. con l'avv. MACCARRONE Controparte_1 P.IVA_1
NICOLA; resistente avente ad oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o CP_1
equivalente - altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha convenuto in giudizio l rappresentando: Parte_1 CP_1
Pagina 1 di 5 - di aver lavorato per la società agricola F.lli Licitra in virtù di due contratti stagionali, rispettivamente dal 2.2.2016 al 307.2016 e dal
1.8.2016 al 31.1.2017, con mansioni di bracciante agricolo;
- di essere stato colto da malore il 1.8.2016 verso le 15.30, mentre lavorava in una serra della società datrice di lavoro;
- di essere stato trasportato in elicottero all'Ospedale Cannizzaro di
Catania, presso il quale gli è stato diagnosticato un “colpo di calore”;
- di esservi rimasto ricoverato sino al 31.8.2016, prima in rianimazione e poi in medicina interna;
- di aver quindi subito un danno biologico permanente nella misura del 50%, incapacità temporanea assoluta gg. 60 al 100%, incapacità temporanea parziale gg.30 al 75%, invalidità permanente gg. 90 al 50% della globale, oltre danno patrimoniale, e un grado di inabilità pari al
100% dal momento dell'infortunio al deposito del ricorso;
- che l'infortunio fu immediatamente comunicato all;
CP_1
- di aver appreso solo nell'aprile del 2018 che l'INPS aveva negato l'indennizzo ritenendo l'infortunio non dovuto a rischio lavorativo ma per rischio generico.
Ha quindi chiesto la condanna dell alla corresponsione della CP_1
rendita da inabilità permanente nella misura del 100%.
L si è costituito deducendo che il sinistro non può considerarsi CP_1
avvenuto in sede lavorativa, perché la comunicazione UNILAV del
1.8.2016 è successiva all'orario in cui il ricorrente sarebbe stato colto dal malore;
perché il datore di lavoro non ha denunciato l'infortunio; e perché dalla cartella clinica emerge che egli sarebbe stato soccorso dal personale sanitario in spiaggia.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso è fondato.
Pagina 2 di 5 Infatti il fatto che al momento del sinistro non fosse stata ancora effettuata la comunicazione UNILAV non esclude, di per sé, il diritto all'indennità per il principio di automaticità delle prestazioni.
La medesima circostanza, nella misura in cui possa desumersene che il rapporto di lavoro non fosse ancora sorto, può al più rilevare come indizio della non riconducibilità del sinistro a causa lavorativa.
Negli stessi termini viene in rilievo il fatto che dalla “documentazione sanitaria integrata” emerga che “i colleghi riferiscono di aver soccorso il pz in spiaggia privo di coscienza” nonché l'omessa denuncia del sinistro da parte del datore di lavoro.
Tuttavia tali elementi devono ritenersi recessivi rispetto alle dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro in sede ispettiva, che collocano il ricorrente, al momento del sinistro, sul luogo di lavoro (cfr. dichiarazioni di e ) nonché alla “scheda Testimone_1 Testimone_2
paziente” da cui emerge che l'intervento dei sanitari è avvenuto presso
“impianti lavorativi”.
Questi sono infatti elementi specifici e provenienti da soggetti determinati (ossia i predetti colleghi e gli operatori sanitari), mentre i
“colleghi” che avrebbero soccorso il ricorrente in spiaggia non sono nemmeno individuati, con la conseguenza che tali dichiarazioni non possono nemmeno essere verificate in sede processuale;
e dalle stesse dichiarazioni deve quindi desumersi che la comunicazione UNILAV fu fatta in ritardo, ossia dopo l'assunzione e l'inizio dell'attività lavorativa;
e che il datore di lavoro abbia omesso di denunciare il sinistro effettivamente verificatosi.
Deve quindi concludersi nel senso che il sinistro sia avvenuto sul luogo di lavoro e nell'esercizio dell'attività lavorativa.
Il c.t.u. ha ritenuto che “l'attività di bracciante agricolo in serra, specie se effettuata in ambiente poco arieggiato e con intenso impegno fisico, può
Pagina 3 di 5 esporre un soggetto ad un rischio specifico: lo “stress termico”.
Quest'ultimo, essendo collegato al microclima dei cosiddetti ambienti
“severi” (caldi e freddi), sottopone il sistema cardiovascolare a notevoli condizioni di sforzo che possono determinare causalmente o concausalmente il cosiddetto colpo di calore come nel caso oggetto del presente accertamento medico legale. Tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, la valutazione delle menomazioni di natura neuropsichica conseguenti il colpo di calore, in ragione delle tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali (D.M. 12 Luglio 2000), risulta quantificabile nella misura del 20% in analogia ai codici 186 e
188”.
Tali conclusioni sono state contestate solo dall non sul piano CP_1
tecnico medico-legale, ma sulla base delle incongruenze emergenti dagli atti e già superate alla luce delle superiori considerazioni. Il ricorrente ha invece espressamente condiviso le conclusioni del c.t.u. Esse devono quindi essere recepite in questa sede, apparendo esenti da vizi logici e coerentemente basate sulla documentazione in atti.
La domanda va quindi accolta nei limiti della quantificazione dell'invalidità operata dal consulente, con condanna dell a CP_1
corrispondere al ricorrente la corrispondente indennità.
Le spese seguono la soccombenza, non ravvisandosi nell'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta alcuna soccombenza reciproca (C.
S.U. 32061/2022). La liquidazione è disposta a favore dell'Erario essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale:
Pagina 4 di 5 - condanna l a corrispondere a l'indennità CP_1 Parte_1
per l'invalidità permanente al 20% oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione a decorrere dal 1.8.2016;
- condanna l a rifondere all'Erario le spese di lite liquidate in CP_1
€ 5.000,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del
15%.
22/01/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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