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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/08/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15092/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa MO ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15092/2017 di R.G., vertente fra le parti: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Visentin del Foro di Milano e Rosanna Carulli del Foro di Bari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carulli, sito in Bari alla p.zza Umberto I n. 40, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Pasculli e Marco Ruggiero, presso Controparte_1 il cui studio sito in Bitonto (Ba) alla via Verdi n. 54 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
attività di consulenza.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'17.02.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MO ER MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 08.08.2017, la società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3548/2017 del 25.07.2017, Parte_1 emesso dal Tribunale di Bari nel procedimento R.G. n. 11898/2017 – con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di €. 118.908,52 oltre al pagamento di Controparte_1 spese, competenze e onorari del procedimento monitorio liquidati in €. 2.541,50, sulla base di una fattura emessa per l'attività di ricerca, sviluppo e controllo delle produzioni di capi di abbigliamento eseguite all'estero per conto e in favore della società opponente – convenendo in giudizio _1
, al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “
1. in via pregiudiziale / preliminare:
[...]
1.1 dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, essendo invece competente il
Tribunale di Padova, e conseguentemente 1.2 dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 3548/2017 -
RG N. 11898/2017 pubblicato dal Tribunale di Bari il 25.7.2017; 2. in via preliminare: respingere, ove richiesta, e per i motivi di cui in atti, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
3. nel merito: previo accertamento dell'inesistenza e infondatezza del credito per prestazioni professionali, vantato dal signor , rigettare la domanda di e revocare Controparte_1 _1 il decreto ingiuntivo n. 3548/2017 - RG N. 11898/2017 pubblicato dal Tribunale di Bari il
25.7.2017.”.
La parte opponente esponeva in fatto che in data 03.08.2017 le veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 3548/2017 con cui le veniva ingiunto il pagamento di €. 118.908,52, oltre le spese di procedimento di €. 2.541,50 sulla base di una presunta attività di consulenza per la ricerca e la produzione all'estero di capi di abbigliamento dei marchi e effettuate da CP_2 Controparte_3
dal mese di ottobre 2014 alla fine del 2015. Controparte_1
Preliminarmente, la eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, in Parte_1 favore del Tribunale di Padova, ex art. 19 c.p.c., nella cui circoscrizione aveva sede il debitore e in cui era sorta l'obbligazione de qua.
In tesi di parte opponente, infatti, non era applicabile il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., in quanto l'obbligazione pecuniaria dedotta (compenso professionale non convenzionalmente concordato) non era liquida e, di conseguenza, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non poteva rientrare fra quelle da adempiersi al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c..
Dunque, nel caso in oggetto, il credito vantato e posto a base del decreto ingiuntivo era certamente illiquido perché mancava sia la prova del fatto costitutivo, cioè dell'incarico che avrebbe
MO ER determinato il diritto al compenso professionale, sia quella relativa alla determinazione convenzionale dello stesso: l'opposto, assumeva la società, si era infatti limitato a produrre copia di fattura ed estratto conto notarile, documenti assolutamente inidonei a provare, nel giudizio di opposizione, né
l'esistenza del credito né la sua liquidità.
Pertanto, precisava l'attrice, il foro era quello del debitore, ai sensi dell'art. 1182 co. 4 c.c., con conseguente competenza del Tribunale di Padova.
Nel merito, deduceva la che era completamente assente la prova dell'esistenza del Parte_1 credito vantato dal;
infatti, era da ritenersi pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo _1 cui la fattura non poteva autonomamente integrare prova del credito asserito, essendo la stessa limitata a validare la provenienza di chi l'aveva sottoscritta, non estendendosi alla veridicità delle dichiarazioni contenute. Con Inoltre, la società opponente negava di aver mai affidato a un incarico Controparte_1 professionale relativo alla produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento del marchio e infatti, riferiva la società, che nel novembre del 2014 CP_2 Controparte_3 [...]
persona nota a si recava presso gli uffici della stessa in San Giorgio in Tes_1 Parte_1
SC (Pd) in compagnia del , presentato come referente in Italia di un produttore cinese, la _1 società ME CH IN LE CO. LTD.
Pertanto il a conoscenza della circostanza che la era autorizzata dalla Tes_1 Pt_1 licenziataria alla produzione di certi capi di abbigliamento del marchio iniziava le CP_2 trattative per l'acquisto di una consistente quantità di tali prodotti attraverso la società CP_4
e l'odierno opposto confermava la disponibilità e l'interesse della società ME ad _1 eseguire l'operazione, che formava oggetto di una bozza di una lettera di intenti tra e Pt_1 CP_4 in data 26.05.2015.
In conseguenza di ciò, l'opponente ricevuta conferma orale di per mezzo di CP_4
ordinava la merce a ME, ma non la ritirava, provocando un ingente danno Tes_1 CP_4 alla società attrice.
In seguito, aggiungeva la il si proponeva anche come acquirente dei Parte_1 _1 prodotti a marchio ma, non avendo ancora perfezionato la costituzione di una sua Controparte_3 società che avrebbe dovuto procedere all'acquisto, stipulava il relativo contratto di compravendita tramite la società IAC S.r.l.; in data 26.01.2016 veniva, infine, costituta società avente Controparte_5 per oggetto il commercio all'ingrosso e al dettaglio ed export di articoli di abbigliamento, di cui il
[...]
era amministratore unico;
nel novembre del 2016, poi, proprio a conferma del fatto che _1
l'operazione relativa ai capi di era una operazione commerciale ideata per essere Controparte_3 eseguita da una società di , quest'ultimo inviava a una bozza di contratto di _1 Parte_1
MO ER cessione del contratto di compravendita tra e IAC a per l'autorizzazione di alla Pt_1 CP_5 Pt_1 cessione.
Tuttavia, riferiva la società opponente che tale cessione non si concludeva per difetto di accordo sulla stessa, ma IAC cedeva nondimeno direttamente a parte della merce in CP_5 precedenza acquistata da e a sua volta rivendeva ai propri clienti la merce de qua. Parte_1 CP_5
Dunque, deduceva l'opponente che il fatto che il , pur inviando spesso messaggi da _1 indirizzo e-mail personale, operava non come consulente di , ma come imprenditore Pt_1 amministratore unico di risultava anche da una e-mail in data 07.03.2016, con la quale egli CP_5 comunicava a che “i clienti che avevano fatto l'ordine a noi hanno annullato gli stessi” a Parte_1 causa di pretese turbative del mercato con conseguente pregiudizio di “stante il grosso CP_5 impegno economico da parte nostra”.
Rassegnava, quindi, la società opponente le proprie conclusioni come in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 03.04.2018, si costituiva tempestivamente in giudizio , il quale contestava le argomentazioni della parte Controparte_1 opponente, instando per il rigetto dell'opposizione, siccome infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La parte opposta deduceva, innanzitutto, la pretestuosità dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari sollevata dall'opponente: nel giudizio de quo, infatti, andava applicata la deroga alla generale regola del foro del convenuto, attraverso il combinato disposto dagli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il quale permetteva di individuare il foro del creditore o il foro del luogo in cui l'obbligazione era sorta (foro facoltativo e alternativo).
In aggiunta a tanto, precisava il , andava segnalato che l'obbligazione oggetto del _1 giudizio era sorta presso la sede della propria ditta, in Bitonto (Ba) alla via Stellacci n. 29; nella prima decade del mese di ottobre 2014 in rappresentanza e su incarico della Testimone_1 Pt_1
e della si recava presso suddetta sede proponendo all'opposto di prestare la propria
[...] CP_4 consulenza a favore delle due società rappresentate per la realizzazione di un importante progetto di produzione all'estero di prodotti di abbigliamento del marchio CP_2
Riferiva il De NT che, in quella sede, egli accettava l'incarico, dando in tal modo inizio al rapporto giuridico con formalizzato durante l'incontro presso la sede della società in data Parte_1
14.10.2014: all'incontro erano presenti il e quest'ultimo Tes_1 Per_1 Testimone_2 rappresentante della società opponente, il quale precisava al che l'incarico andava svolto in _1 tempi rapidi, avendo necessità di consegna dei prodotti entro gennaio 2015.
MO ER Aggiungeva, ancora, l'opposto che in tale sede veniva verbalmente concordato un compenso in favore del consulente pari al 10% del valore di importazione (comprendente anche le spese di trasferta all'estero) e, a causa della ristrettezza dei tempi, non veniva stipulato alcun contratto scritto.
In seguito all'accordo, a partire dal 16.10.2014 aveva inizio lo scambio di e-mail tra Pt_1
e , tramite il quale la società mostrava al consulente il tipo di prodotto che
[...] Controparte_1 intendeva fosse realizzato dalle società di produzione estere;
in tal modo, il entrava in _1 contatto prima con un fornitore indiano e poi con uno cinese per conoscere le fasce di prezzo dell'operazione de qua.
L'obbligazione del , riferiva quindi lo stesso opposto, era quella di individuare per la _1 il prezzo migliore con cui, all'estero, si potevano realizzare capi di abbigliamento e, una Parte_1 volta individuato il produttore, di seguire l'attività di quest'ultimo nella lavorazione dei capi.
Tale attività professionale, deduceva il , veniva prestata anche nel corso dell'anno _1
2015 per un brand diverso, ossia i fatti relativi ai rapporti con le società IAC Controparte_3 CP_4
e erano, invero, successivi al rapporto del consulente con e, quindi, non attinenti CP_5 Parte_1 all'oggetto del giudizio.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, nonché la conferma dello stesso e il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione dell'opposto monitorio, con ordinanza del 27.03.2019 il precedente Giudice riteneva necessario approfondire lo studio dei fatti di causa per decidere sull'eccezione di incompetenza territoriale, ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti;
dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.02.2025, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Occorre preliminarmente vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito sollevata dalla parte opponente Parte_1
Detta eccezione si appalesa infondata.
In tesi di parte opponente, il credito fatto valere dal sarebbe illiquido, poiché non _1 provato o comunque non quantificabile dalla documentazione in atti e, pertanto, non poteva operare la regola del domicilio del creditore, ex art. 1182 co.3 c.c., valida solo per le obbligazioni liquide, ma
MO ER doveva attuarsi – come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità - quella prevista dall'ultimo comma del medesimo articolo, secondo cui il domicilio doveva essere individuato in quello del debitore.
Ebbene, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 38 co. 4 c.p.c., le questioni di incompetenza territoriale “sono decise in base a quello che risulta dagli atti” e, invero, la quantificazione del corrispettivo dovuto al creditore si desume dalla lettura della fattura n. 2/2017 allegata al _1 fascicolo monitorio e dalla relativa attestazione nel registro delle fatture IVA in copia autenticata, con la precisazione che “la competenza territoriale di una causa relativa ad un rapporto di obbligazione
(art. 20 cod. proc. civ.) è determinata (art. 5 cod. proc. civ.) dall'oggetto della domanda e non dall'intero rapporto giuridico sottostante;
pertanto, se il creditore agisce per il pagamento di una somma di denaro determinabile mediante calcolo aritmetico (nella specie saldo del corrispettivo pattuito per l'appalto, detratti gli acconti ricevuti, e aggiunta l'I.V.A.), il "forum destinatae solutionis"
è il domicilio del creditore (art. 1182 terzo comma cod. civ.), mentre le eccezioni della controparte
(vizi riconosciuti dall'appaltatore), non rendono illiquido il credito, ma, integrando fatti impeditivi della domanda, incidono sul merito della causa (cfr. Cass. Civ. n. 4821/1997; Cass. Civ. n.
4792/2021).
Nondimeno, ferma la liquidità del credito, quantificabile in €. 118.908,52, requisito dell'accesso al foro alternativo ex art. 20 c.p.c. (il quale individua anche il foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta), ritiene il Giudice che sia provato che l'obbligazione sia sorta nel foro del
Tribunale di Bari.
Infatti, non è condivisibile quanto sostenuto da parte opponente, secondo cui il primo incontro tra le parti era avvenuto in una sede di in Curtarolo (Pd) nel novembre del 2014: tale Parte_1 affermazione, infatti, è in aperto contrasto con lo scambio di mail – allegato da parte opposta – da cui si evince che il rapporto tra le parti aveva avuto inizio almeno a partire dal 16.10.2014 (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta); è verosimile, allora, che il conferimento dell'incarico al _1 fosse effettivamente avvenuto nella sede in cui egli svolgeva la sua attività di consulente, alla via
Stellacci n. 29 in Bitonto (Ba), per il tramite di Testimone_1
Non vale a smentire l'assunto la circostanza che il contratto si sia concluso in Bitonto neanche l'osservazione di presunta illogicità mossa da parte opponente: la società infatti, sostiene Parte_1 che la circostanza – riportata dal – secondo cui egli si sarebbe recato a novembre 2014 _1 presso la sede di per l'individuazione del proprio compenso sarebbe in contrasto con Parte_1
l'ipotesi di perfezionamento del contratto già avvenuto in Puglia: se il contratto era concluso, viene affermato, non avrebbe avuto senso un ulteriore incontro in Veneto per la sua conclusione.
MO ER Occorre rammentare, tuttavia, che il compenso per la prestazione effettuata da un professionista non è un elemento essenziale ma, al più, un elemento naturale del contratto, sicché la sua definizione non incide essenzialmente, appunto, sulla formazione del rapporto giuridico: “[…]
D'altronde, il primato della fonte contrattuale impone di ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa anche formare oggetto di rinuncia da parte del professionista, tanto più che lo stesso art. 2233 c.c. si riferisce alla quantificazione del compenso e non alla sua libera disponibilità (rinuncia ovvero inserimento in una condizione)” (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. n. 18450/2005).
Tanto premesso, deve allora ritenersi corretta, ai sensi degli artt. 1182 co.3 c.c. e 20 c.p.c.,
l'individuazione del Foro del Tribunale di Bari per il giudizio de quo.
Passando al merito, si osserva quanto segue.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur
MO ER sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie per cui è causa, mette conto rilevare che credito azionato in via monitoria deriva dal rapporto contrattuale, la cui natura è contestata, intercorso tra la società e Parte_1 [...]
. Controparte_1
L'opposto (attore in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditore, nei confronti della società opponente (convenuta in senso sostanziale), della somma di €. 118.908,52, come da fattura prodotta in giudizio, quale corrispettivo a saldo delle prestazioni di ricerca, consulenza e produzione di capi di abbigliamento prodotti all'estero del marchio e CP_2 Controparte_3
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica dell'esistenza del rapporto tra le parti, della sua qualificazione e del diritto al corrispettivo vantato dal
. Controparte_1
Osserva il Giudice che l'opposto ha, invero, provato il fondamento del suo credito e _1 del rapporto intercorso con Parte_1
Infatti, dagli allegati alla comparsa di costituzione e risposta, che riportano più di un anno di scambi di e-mail tra le parti e soggetti terzi, è possibile ricostruire l'esistenza del rapporto giuridico patrimoniale tra il consulente e la società (cfr. all. 1 e ss.). _1 Parte_1
Più precisamente, deve rilevarsi che da suddetta documentazione si ricava il seguente schema operativo: in data 16.10.2014 , dipendente di e nel settore della produzione Per_2 Parte_1 della società (cfr. verbale udienza del 10.10.2019), inviava via e-mail a numerosi Controparte_1 allegati contenenti fotografie di capi di intimo donna, pigiama donna, intimo uomo, costume da mare donna, mentre in data 20.10.2014 inviava fotografie dei costumi da mare uomo, tutti del marchio
[...]
subito dopo, il si metteva in contatto con almeno due società estere, chiedendo il CP_2 _1 costo di produzione e acquisto di tali prodotti, instaurando in particolare un rapporto con la società
ME CH IN LE CO. LTD;
la società cinese, inoltre, entrava in contatto con Parte_1 instaurando un rapporto comunicativo trilaterale che includeva il . _1
Tale breve e schematica ricostruzione è sufficiente a spiegare come, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, il rapporto tra e non fosse di Parte_1 Controparte_1 compravendita – sicchè il non era un potenziale acquirente dei capi che la società _1 Pt_1 avrebbe fatto produrre in Cina – ma di consulenza, nel senso che l'odierno opposto veniva consultato per vagliare le opzioni più convenienti di produzione all'estero di suddetti capi, indicati dall'opponente (in particolare in Oriente, ritenuto economicamente più vantaggioso e foriero di precedenti contatti instaurati dall'opposto, come dimostra il tenore delle e-mail sia con l'azienda indiana Mac che con la cinese ME).
Parte_2 dall'analisi delle e-mail allegate, può affermarsi il ruolo di consulente - nonché
[...] intermediatore commerciale - del per e la società ME;
inoltre, è parimenti _1 Parte_1 evidente che il rapporto tra le parti sia proseguito anche nel corso del 2015, atteso che nello scambio di e-mail tra settembre e ottobre 2015 tra il il , la e (socio Tes_1 _1 Per_2 Testimone_2
Cont e dipendente) di e di ME veniva concordato di ri-etichettare i capi invenduti del Parte_1 marchio con quello di CP_2 Controparte_3
Alla luce di quanto esposto, il credito è fondato nell'an.
Osserva il Giudice, tuttavia, che è carente il compendio probatorio con riferimento alla quantificazione del compenso pari, secondo il , al 10% del valore di importazione delle merci _1 oggetto di consulenza;
infatti, l'opposto assume che il compenso de quo era stato concordato verbalmente presso la sede di ma non vi sono, in tal senso, riscontri né documentali né Parte_1 deducibili dalle prove testimoniali (la cui unica conferma proviene dal teste , amico Testimone_3 del e nondimeno assente al predetto incontro, e che apprendeva l'informazione meramente _1 dal racconto dell'opposto, cfr. verbale dell'udienza del 22.01.2020).
Dunque, qualificando – come detto in premessa – il rapporto tra le parti alla stregua di un contratto di professione intellettuale, deve applicarsi l'art. 2233 c.c., nella parte in cui permette di determinare il compenso secondo le tariffe o gli usi nel caso in cui lo stesso non sia stato convenuto dalle parti;
tuttavia, nel giudizio odierno non è possibile ricorrere a una specifica tariffa professionale e, pertanto, in applicazione del combinato disposto dagli artt. 1709, 2225 e 2233 c.c., esso deve essere equitativamente determinato dal Giudice.
Infatti, ha affermato la Suprema Corte che “in tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e
2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente” (Cass.
Civ. ord. n. 27042/2024).
Pertanto, applicando al giudizio de quo le coordinate normative e giurisprudenziali richiamate, il compenso spettante al può rideterminarsi in via equitativa nella misura del 5% del valore _1 di importazione delle merci oggetto di consulenza, ossia in €. 59.454,26, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento dell'opposizione per quanto di ragione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 3548/2017 del Tribunale di Bari.
MO ER Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base al valore effettivo della causa e allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi, ridotti al 50% in considerazione della prossimità de valore della causa allo scaglione minimo, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 15092/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione proposta dalla società e, per Parte_1
l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 3548/2017 (R.G. n. 11898/2017);
2) CONDANNA la società al pagamento in favore dell'opposto Parte_1 Parte_3
della somma di €. €. 59.454,26, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...]
3) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio che liquida in €. 7.051,50 per compensi, oltre Controparte_1 esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Bari, 25.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO ER
MO ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa MO ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15092/2017 di R.G., vertente fra le parti: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Visentin del Foro di Milano e Rosanna Carulli del Foro di Bari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carulli, sito in Bari alla p.zza Umberto I n. 40, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Pasculli e Marco Ruggiero, presso Controparte_1 il cui studio sito in Bitonto (Ba) alla via Verdi n. 54 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
attività di consulenza.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'17.02.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MO ER MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 08.08.2017, la società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3548/2017 del 25.07.2017, Parte_1 emesso dal Tribunale di Bari nel procedimento R.G. n. 11898/2017 – con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di €. 118.908,52 oltre al pagamento di Controparte_1 spese, competenze e onorari del procedimento monitorio liquidati in €. 2.541,50, sulla base di una fattura emessa per l'attività di ricerca, sviluppo e controllo delle produzioni di capi di abbigliamento eseguite all'estero per conto e in favore della società opponente – convenendo in giudizio _1
, al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “
1. in via pregiudiziale / preliminare:
[...]
1.1 dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, essendo invece competente il
Tribunale di Padova, e conseguentemente 1.2 dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 3548/2017 -
RG N. 11898/2017 pubblicato dal Tribunale di Bari il 25.7.2017; 2. in via preliminare: respingere, ove richiesta, e per i motivi di cui in atti, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
3. nel merito: previo accertamento dell'inesistenza e infondatezza del credito per prestazioni professionali, vantato dal signor , rigettare la domanda di e revocare Controparte_1 _1 il decreto ingiuntivo n. 3548/2017 - RG N. 11898/2017 pubblicato dal Tribunale di Bari il
25.7.2017.”.
La parte opponente esponeva in fatto che in data 03.08.2017 le veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 3548/2017 con cui le veniva ingiunto il pagamento di €. 118.908,52, oltre le spese di procedimento di €. 2.541,50 sulla base di una presunta attività di consulenza per la ricerca e la produzione all'estero di capi di abbigliamento dei marchi e effettuate da CP_2 Controparte_3
dal mese di ottobre 2014 alla fine del 2015. Controparte_1
Preliminarmente, la eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, in Parte_1 favore del Tribunale di Padova, ex art. 19 c.p.c., nella cui circoscrizione aveva sede il debitore e in cui era sorta l'obbligazione de qua.
In tesi di parte opponente, infatti, non era applicabile il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., in quanto l'obbligazione pecuniaria dedotta (compenso professionale non convenzionalmente concordato) non era liquida e, di conseguenza, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non poteva rientrare fra quelle da adempiersi al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c..
Dunque, nel caso in oggetto, il credito vantato e posto a base del decreto ingiuntivo era certamente illiquido perché mancava sia la prova del fatto costitutivo, cioè dell'incarico che avrebbe
MO ER determinato il diritto al compenso professionale, sia quella relativa alla determinazione convenzionale dello stesso: l'opposto, assumeva la società, si era infatti limitato a produrre copia di fattura ed estratto conto notarile, documenti assolutamente inidonei a provare, nel giudizio di opposizione, né
l'esistenza del credito né la sua liquidità.
Pertanto, precisava l'attrice, il foro era quello del debitore, ai sensi dell'art. 1182 co. 4 c.c., con conseguente competenza del Tribunale di Padova.
Nel merito, deduceva la che era completamente assente la prova dell'esistenza del Parte_1 credito vantato dal;
infatti, era da ritenersi pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo _1 cui la fattura non poteva autonomamente integrare prova del credito asserito, essendo la stessa limitata a validare la provenienza di chi l'aveva sottoscritta, non estendendosi alla veridicità delle dichiarazioni contenute. Con Inoltre, la società opponente negava di aver mai affidato a un incarico Controparte_1 professionale relativo alla produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento del marchio e infatti, riferiva la società, che nel novembre del 2014 CP_2 Controparte_3 [...]
persona nota a si recava presso gli uffici della stessa in San Giorgio in Tes_1 Parte_1
SC (Pd) in compagnia del , presentato come referente in Italia di un produttore cinese, la _1 società ME CH IN LE CO. LTD.
Pertanto il a conoscenza della circostanza che la era autorizzata dalla Tes_1 Pt_1 licenziataria alla produzione di certi capi di abbigliamento del marchio iniziava le CP_2 trattative per l'acquisto di una consistente quantità di tali prodotti attraverso la società CP_4
e l'odierno opposto confermava la disponibilità e l'interesse della società ME ad _1 eseguire l'operazione, che formava oggetto di una bozza di una lettera di intenti tra e Pt_1 CP_4 in data 26.05.2015.
In conseguenza di ciò, l'opponente ricevuta conferma orale di per mezzo di CP_4
ordinava la merce a ME, ma non la ritirava, provocando un ingente danno Tes_1 CP_4 alla società attrice.
In seguito, aggiungeva la il si proponeva anche come acquirente dei Parte_1 _1 prodotti a marchio ma, non avendo ancora perfezionato la costituzione di una sua Controparte_3 società che avrebbe dovuto procedere all'acquisto, stipulava il relativo contratto di compravendita tramite la società IAC S.r.l.; in data 26.01.2016 veniva, infine, costituta società avente Controparte_5 per oggetto il commercio all'ingrosso e al dettaglio ed export di articoli di abbigliamento, di cui il
[...]
era amministratore unico;
nel novembre del 2016, poi, proprio a conferma del fatto che _1
l'operazione relativa ai capi di era una operazione commerciale ideata per essere Controparte_3 eseguita da una società di , quest'ultimo inviava a una bozza di contratto di _1 Parte_1
MO ER cessione del contratto di compravendita tra e IAC a per l'autorizzazione di alla Pt_1 CP_5 Pt_1 cessione.
Tuttavia, riferiva la società opponente che tale cessione non si concludeva per difetto di accordo sulla stessa, ma IAC cedeva nondimeno direttamente a parte della merce in CP_5 precedenza acquistata da e a sua volta rivendeva ai propri clienti la merce de qua. Parte_1 CP_5
Dunque, deduceva l'opponente che il fatto che il , pur inviando spesso messaggi da _1 indirizzo e-mail personale, operava non come consulente di , ma come imprenditore Pt_1 amministratore unico di risultava anche da una e-mail in data 07.03.2016, con la quale egli CP_5 comunicava a che “i clienti che avevano fatto l'ordine a noi hanno annullato gli stessi” a Parte_1 causa di pretese turbative del mercato con conseguente pregiudizio di “stante il grosso CP_5 impegno economico da parte nostra”.
Rassegnava, quindi, la società opponente le proprie conclusioni come in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 03.04.2018, si costituiva tempestivamente in giudizio , il quale contestava le argomentazioni della parte Controparte_1 opponente, instando per il rigetto dell'opposizione, siccome infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La parte opposta deduceva, innanzitutto, la pretestuosità dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari sollevata dall'opponente: nel giudizio de quo, infatti, andava applicata la deroga alla generale regola del foro del convenuto, attraverso il combinato disposto dagli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il quale permetteva di individuare il foro del creditore o il foro del luogo in cui l'obbligazione era sorta (foro facoltativo e alternativo).
In aggiunta a tanto, precisava il , andava segnalato che l'obbligazione oggetto del _1 giudizio era sorta presso la sede della propria ditta, in Bitonto (Ba) alla via Stellacci n. 29; nella prima decade del mese di ottobre 2014 in rappresentanza e su incarico della Testimone_1 Pt_1
e della si recava presso suddetta sede proponendo all'opposto di prestare la propria
[...] CP_4 consulenza a favore delle due società rappresentate per la realizzazione di un importante progetto di produzione all'estero di prodotti di abbigliamento del marchio CP_2
Riferiva il De NT che, in quella sede, egli accettava l'incarico, dando in tal modo inizio al rapporto giuridico con formalizzato durante l'incontro presso la sede della società in data Parte_1
14.10.2014: all'incontro erano presenti il e quest'ultimo Tes_1 Per_1 Testimone_2 rappresentante della società opponente, il quale precisava al che l'incarico andava svolto in _1 tempi rapidi, avendo necessità di consegna dei prodotti entro gennaio 2015.
MO ER Aggiungeva, ancora, l'opposto che in tale sede veniva verbalmente concordato un compenso in favore del consulente pari al 10% del valore di importazione (comprendente anche le spese di trasferta all'estero) e, a causa della ristrettezza dei tempi, non veniva stipulato alcun contratto scritto.
In seguito all'accordo, a partire dal 16.10.2014 aveva inizio lo scambio di e-mail tra Pt_1
e , tramite il quale la società mostrava al consulente il tipo di prodotto che
[...] Controparte_1 intendeva fosse realizzato dalle società di produzione estere;
in tal modo, il entrava in _1 contatto prima con un fornitore indiano e poi con uno cinese per conoscere le fasce di prezzo dell'operazione de qua.
L'obbligazione del , riferiva quindi lo stesso opposto, era quella di individuare per la _1 il prezzo migliore con cui, all'estero, si potevano realizzare capi di abbigliamento e, una Parte_1 volta individuato il produttore, di seguire l'attività di quest'ultimo nella lavorazione dei capi.
Tale attività professionale, deduceva il , veniva prestata anche nel corso dell'anno _1
2015 per un brand diverso, ossia i fatti relativi ai rapporti con le società IAC Controparte_3 CP_4
e erano, invero, successivi al rapporto del consulente con e, quindi, non attinenti CP_5 Parte_1 all'oggetto del giudizio.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, nonché la conferma dello stesso e il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione dell'opposto monitorio, con ordinanza del 27.03.2019 il precedente Giudice riteneva necessario approfondire lo studio dei fatti di causa per decidere sull'eccezione di incompetenza territoriale, ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti;
dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.02.2025, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Occorre preliminarmente vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito sollevata dalla parte opponente Parte_1
Detta eccezione si appalesa infondata.
In tesi di parte opponente, il credito fatto valere dal sarebbe illiquido, poiché non _1 provato o comunque non quantificabile dalla documentazione in atti e, pertanto, non poteva operare la regola del domicilio del creditore, ex art. 1182 co.3 c.c., valida solo per le obbligazioni liquide, ma
MO ER doveva attuarsi – come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità - quella prevista dall'ultimo comma del medesimo articolo, secondo cui il domicilio doveva essere individuato in quello del debitore.
Ebbene, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 38 co. 4 c.p.c., le questioni di incompetenza territoriale “sono decise in base a quello che risulta dagli atti” e, invero, la quantificazione del corrispettivo dovuto al creditore si desume dalla lettura della fattura n. 2/2017 allegata al _1 fascicolo monitorio e dalla relativa attestazione nel registro delle fatture IVA in copia autenticata, con la precisazione che “la competenza territoriale di una causa relativa ad un rapporto di obbligazione
(art. 20 cod. proc. civ.) è determinata (art. 5 cod. proc. civ.) dall'oggetto della domanda e non dall'intero rapporto giuridico sottostante;
pertanto, se il creditore agisce per il pagamento di una somma di denaro determinabile mediante calcolo aritmetico (nella specie saldo del corrispettivo pattuito per l'appalto, detratti gli acconti ricevuti, e aggiunta l'I.V.A.), il "forum destinatae solutionis"
è il domicilio del creditore (art. 1182 terzo comma cod. civ.), mentre le eccezioni della controparte
(vizi riconosciuti dall'appaltatore), non rendono illiquido il credito, ma, integrando fatti impeditivi della domanda, incidono sul merito della causa (cfr. Cass. Civ. n. 4821/1997; Cass. Civ. n.
4792/2021).
Nondimeno, ferma la liquidità del credito, quantificabile in €. 118.908,52, requisito dell'accesso al foro alternativo ex art. 20 c.p.c. (il quale individua anche il foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta), ritiene il Giudice che sia provato che l'obbligazione sia sorta nel foro del
Tribunale di Bari.
Infatti, non è condivisibile quanto sostenuto da parte opponente, secondo cui il primo incontro tra le parti era avvenuto in una sede di in Curtarolo (Pd) nel novembre del 2014: tale Parte_1 affermazione, infatti, è in aperto contrasto con lo scambio di mail – allegato da parte opposta – da cui si evince che il rapporto tra le parti aveva avuto inizio almeno a partire dal 16.10.2014 (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta); è verosimile, allora, che il conferimento dell'incarico al _1 fosse effettivamente avvenuto nella sede in cui egli svolgeva la sua attività di consulente, alla via
Stellacci n. 29 in Bitonto (Ba), per il tramite di Testimone_1
Non vale a smentire l'assunto la circostanza che il contratto si sia concluso in Bitonto neanche l'osservazione di presunta illogicità mossa da parte opponente: la società infatti, sostiene Parte_1 che la circostanza – riportata dal – secondo cui egli si sarebbe recato a novembre 2014 _1 presso la sede di per l'individuazione del proprio compenso sarebbe in contrasto con Parte_1
l'ipotesi di perfezionamento del contratto già avvenuto in Puglia: se il contratto era concluso, viene affermato, non avrebbe avuto senso un ulteriore incontro in Veneto per la sua conclusione.
MO ER Occorre rammentare, tuttavia, che il compenso per la prestazione effettuata da un professionista non è un elemento essenziale ma, al più, un elemento naturale del contratto, sicché la sua definizione non incide essenzialmente, appunto, sulla formazione del rapporto giuridico: “[…]
D'altronde, il primato della fonte contrattuale impone di ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa anche formare oggetto di rinuncia da parte del professionista, tanto più che lo stesso art. 2233 c.c. si riferisce alla quantificazione del compenso e non alla sua libera disponibilità (rinuncia ovvero inserimento in una condizione)” (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. n. 18450/2005).
Tanto premesso, deve allora ritenersi corretta, ai sensi degli artt. 1182 co.3 c.c. e 20 c.p.c.,
l'individuazione del Foro del Tribunale di Bari per il giudizio de quo.
Passando al merito, si osserva quanto segue.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur
MO ER sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie per cui è causa, mette conto rilevare che credito azionato in via monitoria deriva dal rapporto contrattuale, la cui natura è contestata, intercorso tra la società e Parte_1 [...]
. Controparte_1
L'opposto (attore in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditore, nei confronti della società opponente (convenuta in senso sostanziale), della somma di €. 118.908,52, come da fattura prodotta in giudizio, quale corrispettivo a saldo delle prestazioni di ricerca, consulenza e produzione di capi di abbigliamento prodotti all'estero del marchio e CP_2 Controparte_3
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica dell'esistenza del rapporto tra le parti, della sua qualificazione e del diritto al corrispettivo vantato dal
. Controparte_1
Osserva il Giudice che l'opposto ha, invero, provato il fondamento del suo credito e _1 del rapporto intercorso con Parte_1
Infatti, dagli allegati alla comparsa di costituzione e risposta, che riportano più di un anno di scambi di e-mail tra le parti e soggetti terzi, è possibile ricostruire l'esistenza del rapporto giuridico patrimoniale tra il consulente e la società (cfr. all. 1 e ss.). _1 Parte_1
Più precisamente, deve rilevarsi che da suddetta documentazione si ricava il seguente schema operativo: in data 16.10.2014 , dipendente di e nel settore della produzione Per_2 Parte_1 della società (cfr. verbale udienza del 10.10.2019), inviava via e-mail a numerosi Controparte_1 allegati contenenti fotografie di capi di intimo donna, pigiama donna, intimo uomo, costume da mare donna, mentre in data 20.10.2014 inviava fotografie dei costumi da mare uomo, tutti del marchio
[...]
subito dopo, il si metteva in contatto con almeno due società estere, chiedendo il CP_2 _1 costo di produzione e acquisto di tali prodotti, instaurando in particolare un rapporto con la società
ME CH IN LE CO. LTD;
la società cinese, inoltre, entrava in contatto con Parte_1 instaurando un rapporto comunicativo trilaterale che includeva il . _1
Tale breve e schematica ricostruzione è sufficiente a spiegare come, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, il rapporto tra e non fosse di Parte_1 Controparte_1 compravendita – sicchè il non era un potenziale acquirente dei capi che la società _1 Pt_1 avrebbe fatto produrre in Cina – ma di consulenza, nel senso che l'odierno opposto veniva consultato per vagliare le opzioni più convenienti di produzione all'estero di suddetti capi, indicati dall'opponente (in particolare in Oriente, ritenuto economicamente più vantaggioso e foriero di precedenti contatti instaurati dall'opposto, come dimostra il tenore delle e-mail sia con l'azienda indiana Mac che con la cinese ME).
Parte_2 dall'analisi delle e-mail allegate, può affermarsi il ruolo di consulente - nonché
[...] intermediatore commerciale - del per e la società ME;
inoltre, è parimenti _1 Parte_1 evidente che il rapporto tra le parti sia proseguito anche nel corso del 2015, atteso che nello scambio di e-mail tra settembre e ottobre 2015 tra il il , la e (socio Tes_1 _1 Per_2 Testimone_2
Cont e dipendente) di e di ME veniva concordato di ri-etichettare i capi invenduti del Parte_1 marchio con quello di CP_2 Controparte_3
Alla luce di quanto esposto, il credito è fondato nell'an.
Osserva il Giudice, tuttavia, che è carente il compendio probatorio con riferimento alla quantificazione del compenso pari, secondo il , al 10% del valore di importazione delle merci _1 oggetto di consulenza;
infatti, l'opposto assume che il compenso de quo era stato concordato verbalmente presso la sede di ma non vi sono, in tal senso, riscontri né documentali né Parte_1 deducibili dalle prove testimoniali (la cui unica conferma proviene dal teste , amico Testimone_3 del e nondimeno assente al predetto incontro, e che apprendeva l'informazione meramente _1 dal racconto dell'opposto, cfr. verbale dell'udienza del 22.01.2020).
Dunque, qualificando – come detto in premessa – il rapporto tra le parti alla stregua di un contratto di professione intellettuale, deve applicarsi l'art. 2233 c.c., nella parte in cui permette di determinare il compenso secondo le tariffe o gli usi nel caso in cui lo stesso non sia stato convenuto dalle parti;
tuttavia, nel giudizio odierno non è possibile ricorrere a una specifica tariffa professionale e, pertanto, in applicazione del combinato disposto dagli artt. 1709, 2225 e 2233 c.c., esso deve essere equitativamente determinato dal Giudice.
Infatti, ha affermato la Suprema Corte che “in tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e
2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente” (Cass.
Civ. ord. n. 27042/2024).
Pertanto, applicando al giudizio de quo le coordinate normative e giurisprudenziali richiamate, il compenso spettante al può rideterminarsi in via equitativa nella misura del 5% del valore _1 di importazione delle merci oggetto di consulenza, ossia in €. 59.454,26, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento dell'opposizione per quanto di ragione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 3548/2017 del Tribunale di Bari.
MO ER Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base al valore effettivo della causa e allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi, ridotti al 50% in considerazione della prossimità de valore della causa allo scaglione minimo, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 15092/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione proposta dalla società e, per Parte_1
l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 3548/2017 (R.G. n. 11898/2017);
2) CONDANNA la società al pagamento in favore dell'opposto Parte_1 Parte_3
della somma di €. €. 59.454,26, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...]
3) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio che liquida in €. 7.051,50 per compensi, oltre Controparte_1 esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Bari, 25.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO ER
MO ER