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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 7113/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 14.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
MATRULLO LUIGI
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to LIZZI MARIA SOFIA CP_1 P.IVA_1 resistente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv.to EMILIA PONTILLO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n.
07120219002107213000, notificata il 22/4/2022, limitatamente a ai seguenti atti:
Cartella 07120110028892516000 notificata il 31/10/2012; Cartella
07120110093800145000 notificata il 31/10/2012; Cartella 07120110241266205000
notificata il 10/01/2013 relativa a tributi Ritenute alla Fonte IRPEF;
Cartella 07120140347411692000 notificata il 24/02/2015 relativa a tributi Ritenute alla Fonte
IRPEF; Cartella 07120170025029161000 notificata il 18/04/2017 relativa a tributi IVA
Studi di settore;
Avviso di addebito 37120120011477428000 notificato il 09/01/2013;
Avviso di addebito 37120120013990448000 notificato il 31/01/2013; Avviso di addebito 37120130003039172000 notificato il 19/05/2013; Avviso di addebito
37120130007343456000 notificato il 20/01/2014; Avviso di addebito
37120140006865091000 notificato il 20/10/2014; Avviso di addebito
37120140014186017000 notificato il 17/02/2015; Avviso di addebito
37120150002546743000 notificato il 22/10/2015; Avviso di addebito
37120160000635673000 notificato il 12/05/2016; Avviso di addebito
37120160011067041000 notificato il 28/11/2016; Avviso di addebito
37120170004181178000 notificato il 16/10/2017; Avviso di addebito
37120180004058443000 notificato il 03/08/2018.
Eccepiva parte ricorrente la mancata rituale notificazione degli atti presupposti alla comunicazione, la prescrizione dei crediti vantati, chiedendo quindi l'annullamento della comunicazione con vittoria di spese.
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_3
chiedendo la reiezione della domanda.
[...]
Il presente procedimento, con decreto del 14.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza a trattazione scritta del 03/06/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Pag. 2 di 9 Preliminarmente, Preliminarmente va dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice adito, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con riguardo ai seguenti atti: Cartella 07120110241266205000 notificata il 10/01/2013 relativa a tributi
Ritenute alla Fonte IRPEF;
Cartella 07120140347411692000 notificata il 24/02/2015
relativa a tributi Ritenute alla Fonte IRPEF;
Cartella 07120170025029161000 notificata il 18/04/2017 relativa a tributi IVA Studi di settore. Tali somme, in quanto tributi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, “(1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.)”, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
Pag. 3 di 9 e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione opposta.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nella comunicazione opposta, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle
Pag. 4 di 9 altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica degli CP_1
avvisi di addebito, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Pag. 5 di 9 Tanto premesso, si rileva che l' ha depositato la regolare notifica degli avvisi di CP_1
addebito contestati oggetto della intimazione di pagamento per cui è causa, effettuata a mezzo posta raccomandata nell'indirizzo di residenza della ricorrente, come emerge dal certificato di residenza storico depositato, per compiuta giacenza con rilascio del relativo avviso.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa CP_1
alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di abbebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Tuttavia, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che la ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati,
tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come
Pag. 6 di 9 nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, non è stata compiutamente provata l'interruzione della prescrizione successiva in quanto l' Controparte_3
ha depositato delle relate di notifica senza depositare l'atto a cui le stesse si
[...]
riferiscono, sicchè è impossibile ricondurre dette notifiche ad atti interruttivi della
Pag. 7 di 9 prescrizione dei contributi richiesti con i seguenti atti: Cartella 07120110028892516000
notificata il 31/10/2012; Cartella 07120110093800145000 notificata il 31/10/2012;
Avviso di addebito 37120120011477428000 notificato il 09/01/2013; Avviso di addebito 37120120013990448000 notificato il 31/01/2013; Avviso di addebito
37120130003039172000 notificato il 19/05/2013; Avviso di addebito
37120130007343456000 notificato il 20/01/2014; Avviso di addebito
37120140006865091000 notificato il 20/10/2014; Avviso di addebito
37120140014186017000 notificato il 17/02/2015; Avviso di addebito
37120150002546743000 notificato il 22/10/2015; Avviso di addebito
37120160000635673000 notificato il 12/05/2016.
Al contrario, la prescrizione degli avvisi di addebito n. 37120160011067041000
notificato il 28/11/2016; n. 37120170004181178000 notificato il 16/10/2017; Avviso di addebito n. 37120180004058443000 notificato il 03/08/2018, è stata interrotta dalla notifica della intimazione di pagamento per cui è causa n. 07120219002107213000,
notificata il 22/4/2022.
Ciò posto il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Le spese vengono compensate in ragione dell'esito del giudizio.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 14.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 7113/2022, così provvede:
Dichiara la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario adito e la giurisdizione del
Giudice Tributario relativamente ai seguenti atti: Cartella 07120110241266205000
Pag. 8 di 9 notificata il 10/01/2013 relativa a tributi Ritenute alla Fonte IRPEF;
Cartella
07120140347411692000 notificata il 24/02/2015 relativa a tributi Ritenute alla Fonte
IRPEF; Cartella 07120170025029161000 notificata il 18/04/2017 relativa a tributi IVA
Studi di settore;
- accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 07120219002107213000, notificata il 22/4/2022, limitatamente ai seguenti atti: Cartella 07120110028892516000 notificata il 31/10/2012; Cartella
07120110093800145000 notificata il 31/10/2012; Avviso di addebito
37120120011477428000 notificato il 09/01/2013; Avviso di addebito
37120120013990448000 notificato il 31/01/2013; Avviso di addebito
37120130003039172000 notificato il 19/05/2013; Avviso di addebito
37120130007343456000 notificato il 20/01/2014; Avviso di addebito
37120140006865091000 notificato il 20/10/2014; Avviso di addebito
37120140014186017000 notificato il 17/02/2015; Avviso di addebito
37120150002546743000 notificato il 22/10/2015; Avviso di addebito
37120160000635673000 notificato il 12/05/2016;
- compensa le spese.
Aversa, 03.07.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 9 di 9
LAVORO
N.R.G. 7113/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 14.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
MATRULLO LUIGI
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to LIZZI MARIA SOFIA CP_1 P.IVA_1 resistente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv.to EMILIA PONTILLO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n.
07120219002107213000, notificata il 22/4/2022, limitatamente a ai seguenti atti:
Cartella 07120110028892516000 notificata il 31/10/2012; Cartella
07120110093800145000 notificata il 31/10/2012; Cartella 07120110241266205000
notificata il 10/01/2013 relativa a tributi Ritenute alla Fonte IRPEF;
Cartella 07120140347411692000 notificata il 24/02/2015 relativa a tributi Ritenute alla Fonte
IRPEF; Cartella 07120170025029161000 notificata il 18/04/2017 relativa a tributi IVA
Studi di settore;
Avviso di addebito 37120120011477428000 notificato il 09/01/2013;
Avviso di addebito 37120120013990448000 notificato il 31/01/2013; Avviso di addebito 37120130003039172000 notificato il 19/05/2013; Avviso di addebito
37120130007343456000 notificato il 20/01/2014; Avviso di addebito
37120140006865091000 notificato il 20/10/2014; Avviso di addebito
37120140014186017000 notificato il 17/02/2015; Avviso di addebito
37120150002546743000 notificato il 22/10/2015; Avviso di addebito
37120160000635673000 notificato il 12/05/2016; Avviso di addebito
37120160011067041000 notificato il 28/11/2016; Avviso di addebito
37120170004181178000 notificato il 16/10/2017; Avviso di addebito
37120180004058443000 notificato il 03/08/2018.
Eccepiva parte ricorrente la mancata rituale notificazione degli atti presupposti alla comunicazione, la prescrizione dei crediti vantati, chiedendo quindi l'annullamento della comunicazione con vittoria di spese.
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_3
chiedendo la reiezione della domanda.
[...]
Il presente procedimento, con decreto del 14.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza a trattazione scritta del 03/06/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Pag. 2 di 9 Preliminarmente, Preliminarmente va dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice adito, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con riguardo ai seguenti atti: Cartella 07120110241266205000 notificata il 10/01/2013 relativa a tributi
Ritenute alla Fonte IRPEF;
Cartella 07120140347411692000 notificata il 24/02/2015
relativa a tributi Ritenute alla Fonte IRPEF;
Cartella 07120170025029161000 notificata il 18/04/2017 relativa a tributi IVA Studi di settore. Tali somme, in quanto tributi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, “(1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.)”, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
Pag. 3 di 9 e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione opposta.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nella comunicazione opposta, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle
Pag. 4 di 9 altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica degli CP_1
avvisi di addebito, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Pag. 5 di 9 Tanto premesso, si rileva che l' ha depositato la regolare notifica degli avvisi di CP_1
addebito contestati oggetto della intimazione di pagamento per cui è causa, effettuata a mezzo posta raccomandata nell'indirizzo di residenza della ricorrente, come emerge dal certificato di residenza storico depositato, per compiuta giacenza con rilascio del relativo avviso.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa CP_1
alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di abbebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Tuttavia, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che la ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati,
tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come
Pag. 6 di 9 nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, non è stata compiutamente provata l'interruzione della prescrizione successiva in quanto l' Controparte_3
ha depositato delle relate di notifica senza depositare l'atto a cui le stesse si
[...]
riferiscono, sicchè è impossibile ricondurre dette notifiche ad atti interruttivi della
Pag. 7 di 9 prescrizione dei contributi richiesti con i seguenti atti: Cartella 07120110028892516000
notificata il 31/10/2012; Cartella 07120110093800145000 notificata il 31/10/2012;
Avviso di addebito 37120120011477428000 notificato il 09/01/2013; Avviso di addebito 37120120013990448000 notificato il 31/01/2013; Avviso di addebito
37120130003039172000 notificato il 19/05/2013; Avviso di addebito
37120130007343456000 notificato il 20/01/2014; Avviso di addebito
37120140006865091000 notificato il 20/10/2014; Avviso di addebito
37120140014186017000 notificato il 17/02/2015; Avviso di addebito
37120150002546743000 notificato il 22/10/2015; Avviso di addebito
37120160000635673000 notificato il 12/05/2016.
Al contrario, la prescrizione degli avvisi di addebito n. 37120160011067041000
notificato il 28/11/2016; n. 37120170004181178000 notificato il 16/10/2017; Avviso di addebito n. 37120180004058443000 notificato il 03/08/2018, è stata interrotta dalla notifica della intimazione di pagamento per cui è causa n. 07120219002107213000,
notificata il 22/4/2022.
Ciò posto il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Le spese vengono compensate in ragione dell'esito del giudizio.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 14.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 7113/2022, così provvede:
Dichiara la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario adito e la giurisdizione del
Giudice Tributario relativamente ai seguenti atti: Cartella 07120110241266205000
Pag. 8 di 9 notificata il 10/01/2013 relativa a tributi Ritenute alla Fonte IRPEF;
Cartella
07120140347411692000 notificata il 24/02/2015 relativa a tributi Ritenute alla Fonte
IRPEF; Cartella 07120170025029161000 notificata il 18/04/2017 relativa a tributi IVA
Studi di settore;
- accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 07120219002107213000, notificata il 22/4/2022, limitatamente ai seguenti atti: Cartella 07120110028892516000 notificata il 31/10/2012; Cartella
07120110093800145000 notificata il 31/10/2012; Avviso di addebito
37120120011477428000 notificato il 09/01/2013; Avviso di addebito
37120120013990448000 notificato il 31/01/2013; Avviso di addebito
37120130003039172000 notificato il 19/05/2013; Avviso di addebito
37120130007343456000 notificato il 20/01/2014; Avviso di addebito
37120140006865091000 notificato il 20/10/2014; Avviso di addebito
37120140014186017000 notificato il 17/02/2015; Avviso di addebito
37120150002546743000 notificato il 22/10/2015; Avviso di addebito
37120160000635673000 notificato il 12/05/2016;
- compensa le spese.
Aversa, 03.07.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
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