Ordinanza cautelare 2 febbraio 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00633/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2026, proposto da
AN ND, rappresentato e difeso dagli avvocati Matilde Mura e Giulia Atzori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati AN Secchi e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
della determinazione n. 2479 del 5 dicembre 2025, con la quale il Direttore del Servizio concorsi dell'Assessorato regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione ha escluso il ricorrente dalla procedura volta all'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale del personale proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando, ai sensi dell'art. 3, c. 2 del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e, segnatamente:
i) del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2025-2027), nella parte in cui ha stabilito i requisiti per l'inquadramento del personale proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando, ai sensi dell'art. 3, c. 2, d.l. 25/2025;
ii) della deliberazione della Giunta regionale n. 57/33 del 5 novembre 2025 di approvazione del PIAO 2025-2027;
iii) “per quanto occorrer possa”, della circolare dell'Assessore agli Affari generali, personale e riforma della Regione del 7 novembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IL PO.
FATTO
1. Il 9 settembre 2025 l’ing. AN ND, dipendente con qualifica di dirigente dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. BR di Cagliari e in comando, dal 9 settembre 2024, presso la Regione autonoma della Sardegna con funzioni di Direttore del Servizio tecnico informatico per la contabilità integrata presso la Direzione generale dei servizi finanziari, presentava istanza di inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale ai sensi dell’art. 3, c. 2, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25.
2. Con l’impugnata determinazione n. 2479 del 5 dicembre 2025 l’amministrazione regionale non ammetteva il ricorrente alla procedura di inquadramento ritenendolo privo dei requisiti previsti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2025-2027) che, con riferimento al menzionato art. 3, c. 2, enuclea e chiarisce i requisiti normativamente previsti per l’attivazione dell’istituto consentendo l’ammissione alla procedura di inquadramento al solo personale in comando che i) non abbia qualifica di “dirigente” (punto 3.3.5., lett. a) e ii) abbia maturato 12 mesi di comando presso la Regione al 14 maggio 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25/2025 (punto 3.3.5., lett. c).
3. L’ing. ND con il ricorso in esame chiede, previa sospensione dell’efficacia e con vittoria delle spese, l'annullamento degli atti in epigrafe indicati, lamentando, in estrema sintesi, il fatto che l’amministrazione, attraverso il PIAO, avrebbe illegittimamente previsto per l’accesso alla procedura di inquadramento requisiti - indicati al precedente punto - diversi rispetto a quelli contemplati dall’art. 3, c. 2, d.l. 25/2025 (primo e secondo motivo di ricorso), peraltro con deliberazione della giunta regionale e, quindi, in violazione del principio di separazione tra politica e gestione (terzo motivo di ricorso).
4. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna che, dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto nel merito, vinte le spese.
5. Con ordinanza n. 37 del 2 febbraio 2026 l’istanza cautelare è stata respinta, “ tenuto conto della preliminare esigenza di verificare la giurisdizione e ritenuto che le ragioni cautelari rappresentate dal ricorrente possano essere soddisfatte con la celere fissazione dell’udienza di trattazione nel merito della causa ”.
6. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
7. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione va respinta.
Il Collegio ben conosce la giurisprudenza costante per la quale in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle procedure, quale quella in esame, di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del d.lgs n. 165/2001, la cognizione vada devoluta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Ciò in quanto “ tale procedura determina una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, senza che venga in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 ” ( ex multis , Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 30836/2025).
Deve tuttavia ammettersi la giurisdizione amministrativa allorché oggetto di contestazione sia l’esercizio del potere discrezionale, assunto come non conforme a legge, estrinsecantesi nella scelta, con atto di macro-organizzazione, di escludere dall’ambito di applicazione soggettivo della procedura di cui all’art. 3, c. 2, d.l. 25/2025, mediante la prescrizione di requisiti di partecipazione più restrittivi di quelli fissati dalla norma di legge, i dirigenti in posizione di comando presso l’amministrazione regionale che abbiano maturato in tale posizione 12 mesi alla data di presentazione della domanda (anziché alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25/2025). La contestazione in giudizio della legittimità di specifiche previsioni di un atto di macro-organizzazione (la cui cognizione è pacificamente riservata al giudice amministrativo, v., ex multis , Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 616/2021) quale espressione di poteri pubblicistici e lesive della sfera giuridica del ricorrente, comporta la deduzione di una posizione di interesse legittimo, in quanto il petitum sostanziale attiene non tanto alla gestione del singolo rapporto, ma alla decisione dell’amministrazione di stabilire condizioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dal dettato normativo (v. infra punti 5 e 6), nell’esercizio di un potere di autorganizzazione mediante atti che attengono ad una fase prodromica alla costituzione del rapporto di lavoro.
In altri termini, come correttamente sostenuto dal ricorrente a pagina 2 della memoria depositata il 9 febbraio 2026, le contestazioni “ non hanno ad oggetto l'esito della procedura di mobilità o le modalità di svolgimento della medesima, bensì la decisione della Regione Sardegna di non indire una procedura di mobilità ex art. 3, comma 2, del d.l. n°25/2025 per i dipendenti in posizione di comando aventi qualifica dirigenziale. Il ricorso, in altre parole, è volto a censurare la scelta discrezionale dell'Amministrazione effettuata nell'esercizio del suo potere amministrativo, cui corrisponde, in capo al privato, una posizione di interesse legittimo, con la conseguenza che la presente controversia rientra nella cognizione del Giudice Amministrativo ”.
2. Sempre in via preliminare deve essere respinta anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’amministrazione resistente. Quest’ultima, in particolare, rileva che oggetto di impugnazione è il PIAO, atto, in tesi, privo di rilevanza esterna, sindacabile negli angusti limiti delineati dalla giurisprudenza, non ravvisabili, in tesi, nel caso in esame.
Al riguardo osserva il Collegio che la natura giuridica del PIAO (rilevanza interna o esterna e strumenti di tutela) deve essere valutata alla luce delle specifiche statuizioni in esso contenute, ammettendo la giurisprudenza l’impugnazione di previsioni del piano che siano, come nel caso in esame, immediatamente lesive della sfera giuridica degli interessati ( ex multis , recentemente, T.A.R. Basilicata, Sezione Prima, n. 3/2026).
3. Quanto al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4. La controversia in esame attiene alla legittimità delle disposizioni del PIAO - paragrafo 3.3.5., lett. a) e lett. c) - che prevedono per l’accesso alla procedura di mobilità ex art. 3, c. 2, d.l. n. 25/2025 requisiti ritenuti dal ricorrente in contrasto con la disciplina di riferimento.
In particolare:
- l’art. 3, c. 2, d.l. 25/2025 prevede, per l’anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, c. 2- bis , d.lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 3, c. 1, lett. c) del medesimo d.l. 25/2025, che: “ le amministrazioni (…) nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tale posizione, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole ”. Tali inquadramenti “ avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza ”;
- il punto 3.3.5., lett. a) del PIAO circoscrive tale possibilità al personale che “ non abbia qualifica dirigenziale, posto che la norma, nel far riferimento a 'area funzionale' e 'posizione economica' è riferibile esclusivamente al personale dipendente ”;
- il punto 3.3.5, lett. c) del PIAO limita ulteriormente tale possibilità al personale che “ abbia maturato 12 mesi in posizione di comando presso RAS alla data del 14/05/2025, data di entrata in vigore della legge di conversione n°69/2025 ”.
5. Quanto al primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che la previsione di cui al punto 3.3.5, lett. a) del PIAO si ponga in contrasto con il dettato normativo e sia, pertanto, illegittima per i motivi dedotti da parte ricorrente.
Invero, le nozioni di “posizione economica” e di appartenenza “alla stessa area funzionale” non escludono i dirigenti dall’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 3, c. 2, d.l. 25/2025.
In primo luogo, come condivisibilmente sostenuto dal ricorrente, i dirigenti sono dipendenti dell’amministrazione di appartenenza inquadrati nel ruolo dirigenziale e con qualifica dirigenziale.
Al riguardo, non osta all’applicazione dell’art. 3, c. 2, d.l. 25/2025 alla fattispecie in esame la circostanza che in Sardegna vi sia un ruolo unico e un’unica qualifica per tutti i dirigenti regionali, poiché “ il personale dirigente in comando, in caso di acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale, verrà inquadrato nel ruolo dirigenziale e con la qualifica dirigenziale, senza che sorga il problema della area funzionale e della posizione economica da attribuire al medesimo ” (pagina 8 della memoria depositata dal ricorrente il 9 febbraio 2026).
Non osta all’applicazione del citato art. 3, c. 2 alla fattispecie in esame nemmeno la circostanza che il comparto di contrattazione regionale riferisca la nozione di “personale dipendente” al solo personale privo di qualifica dirigenziale. Al riguardo osserva il Collegio che le disposizioni del citato decreto legge, in virtù del combinato disposto con l’art. 30, c. 2- bis , d.lgs. 165/2001, “ costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ” (art. 3, c.1, d.lgs. 165/2001). Pertanto, esse si applicano anche alla Regione autonoma della Sardegna, la cui competenza legislativa primaria in tema di “ stato giuridico ed economico del personale ” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a) dello Statuto di autonomia, deve essere esercitata, per espressa previsione statutaria, nel “ rispetto (…) delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica ”.
In conclusione, quindi, la disciplina di cui all’art. 3, c. 2, d.l. 25/2025 costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica e detta principi fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti di lavoro e, pertanto, si impongono anche alle Regioni a Statuto speciale.
In secondo luogo, l’art. 3, c. 1, lett. c) d.l. 25/2025, nel riformulare il già vigente criterio di priorità nell’immissione in ruolo, in base alla mobilità volontaria, per i dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo appartenenti alla stessa area funzionale, non interviene sulle nozioni di “posizione di comando” e di appartenenza “alla stessa area funzionale” già contenute nell’originaria formulazione del comma 2- bis dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 (introdotto dal decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7).
Al riguardo, è pacifico in atti che la stessa amministrazione regionale abbia applicato il menzionato art. 30, c. 2- bis (nella formulazione precedente alla novella del 2025) a procedure di mobilità del personale dirigenziale. Pertanto, la disposizione del PIAO che esclude i dirigenti dall’ambito di applicazione soggettivo della norma è, oltre che in contrasto con la normativa di riferimento per le ragioni esposte, anche irragionevole in quanto contrastante con pregresse determinazioni assunte dalla stessa amministrazione resistente, posto che, come accennato, la riformulazione della norma non ha inciso sulle nozioni di “posizione di comando”, “stessa area funzionale” e “posizione economica”.
Sarebbe, pertanto, irragionevole, dal punto di vista sistematico, restringere l’ambito applicativo della disciplina transitoria escludendo i dirigenti, in assenza di una espressa disposizione.
6. In relazione al secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che anche la previsione di cui al punto 3.3.5, lett. c) del PIAO, che richiede 12 mesi di comando presso la Regione al 14 maggio 2025 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25/2025, sia in contrasto con il dettato normativo e sia illegittima per i motivi dedotti da parte ricorrente.
Invero, in assenza di una espressa previsione normativa volta a subordinare, in via eccezionale, la possibilità della partecipazione ad una selezione sulla base di un requisito temporale di servizio pregresso, la disposizione deve interpretarsi - come ordinariamente accade - nel senso che il possesso del requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di mobilità, come anche confermato dalla disciplina da applicarsi a decorrere dal 2026, di cui all’art. 30, c. 2- bis , d.lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 3, c. 1, lett. c), che prevede il requisito di 12 mesi in posizione di comando presso l’amministrazione da valutarsi necessariamente (in mancanza di altre indicazioni) al momento della presentazione della domanda.
Pertanto, per ragioni di natura logica, sistematica ed equitativa anche la disciplina transitoria di cui all’art. 3, c. 2, d.l. 25/2025 va interpretata nel senso che il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.
7. In conclusione, per le ragioni esposte e assorbito il terzo motivo di impugnazione, il ricorso deve essere accolto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, nei termini indicati nella parte espositiva, il paragrafo 3.3.5., lett. a) e lett. c) del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2025-2027) e gli atti consequenziali.
Condanna l’amministrazione regionale alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento//00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
IL PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL PO | IT RU |
IL SEGRETARIO