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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/02/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G 409/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario di Pace Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Tra
Per: il sig. , c.f. rapp.to Controparte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall' Avv.Dora Carluccio presso il cui studio in Torre Del
Greco alla via A. Brancaccio n. 52 - Studio legale Palmeri elegge domicilio, giusta procura in atti;
Attore
E
c.f. rapp.ta e difesa CP_2 CodiceFiscale_2 dall'Avv.to Antonioluigi Iacomino presso il cui studio in Torre Del
Convenuta
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Oggetto della presente opposizione è l'atto di precetto notificato al sig. in data 3.1.2024 per un importo di € 11.935,00 . CP_1
Atteso il carattere documentale della questione il fascicolo , veniva posto in decisione senza necessità di articolare alcun mezzo istruttorio che del resto nulla avrebbero aggiunto alle argomentazioni delle parti. In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva la regolare instaurazione del contraddittorio e del resto dall'istruttoria processuale così come risultano essere provate sia la legittimazione attiva che quella passiva e del resto non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti. Sussiste la competenza per territorio e per valore dell'autorità adita del tribunale di Torre Annunziata e nello specifico del Giudice dell'esecuzione poiché viene contestato la facoltà della controparte di procedere ad esecuzione di cui l'atto di precetto è il primo presupposto.
All'esito della vicenda processuale la domanda risulta essere infondata in fatto ed in diritto e quindi non può essere accolta per i motivi che si vanno ad illustrare di seguito.
Dalla lettura della documentazione in atti e all'esito della vicenda processuale in ogni si rileva come la questione avrebbe potuto essere definita in via bonaria senza ricorrere all'autorità giudiziaria con dilatazione dei tempi .
Nel merito in via preliminare è da rigettarsi l'eccezione della mancanza dello ius postulandi riguardo l'atto di precetto poiché dal tenore letterario della procura alle liti emerge come la parte abbia conferito al suo procuratore un mandato per il procedimento modifica dei patti divorzili e per ogni fase successiva ivi espressamente indicata anche per la fase mobiliare di cui l'atto di precetto è il presupposto.
Ne deriva che il procuratore della sig.ra aveva piena CP_2 facoltà di notificare l' atto di precetto opposto poiché dotato di esplicito mandato a predisporre e notificare ed in ogni caso è stato depositata ulteriore procura. Circostanza per altro documentata ma che nello specifico non ha valenza poiché si ribadisce il procuratore di parte opposta ha agito sulla scorta di esplicito mandato.
Al pari è da rigettare l'ulteriore doglianza sollevata dall'opponente riguardo la carenza, riguardo la controparte di legittimazione ad agire per assenza del requisito della coabitazione .
Questo perché al momento della notifica dell'atto di precetto non era intervenuta alcuna modifica dei patti di separazione.
Per inciso anche in costanza della spiegata opposizione nessun provvedimento è allo stato intervenuto , anche se ciò non ha rilevanza poiché la pronunzia in questione riguarda esclusivamente l'atto di precetto e l'arco temporale coperto e non può tenere conto di eventuali modifiche successive. In ogni caso ciò che rileva è che il provvedimento che disciplina i patti di separazione tra i coniugi allo stato ha piena valenza ed efficacia e pertanto può esplicare i suoi effetti nella sfera del destinatario.
Laddove intervenissero eventuali modifiche ciò rileva ( salvo espressa previsione) circa richieste di somme successive.
Allo stato non ha pertanto rilevanza concreta se sia venuta meno o no il requisito della coabitazione poiché tale statuizione attiene esclusivamente la fase della modifica dei patti di separazione e non può mai essere affrontata in sede di opposizione all'esecuzione. In sostanza non è possibile affrontare nell'ambito dell'esecuzione aspetti che attengono il merito della questione.
Difatti il perimetro del giudice dell'esecuzione in cui è ammesso il suo sindacato è limitato a questa fase ( ovvero all'esecuzione in quanto tale) e non può spingersi a questione che attengono il merito e quindi in assenza di provvedimenti anche di sospensione va data attuazione al titolo esecutivo fatto valere. In questa sede possono essere fatti valere solo vizi inerenti l'atto di precetto notificato e può essere basata su vizi di formazione del provvedimento ovvero inerenti il titolo esecutivo solo quando questi ne comportino l'inesistenza giuridica.
Circostanza che non si rinviene nel caso specifico e che per altro è supportata da copiosa giurisprudenza ( cfr sul punto Cass. civ., sez.
VI, 18.02.2015, n. 3277). Al pari non possono essere accolte le ulteriori doglianze di parte opponente circa la decorrenza del mantenimento poiché ogni statuizione è di competenza del provvedimento che disciplina i patti di separazione . di separazione che nella redazione dell'atto di precetto sono CP_3 stati rispettati . Per altro l'atto di precetto risulta essere stato redatto correttamente secondo i dettami normativi previsti e non si ravvisano motivi di censura per vizi di forma o errori di calcolo. Sulla scorta di quanto evidenziato pertanto la domanda attorea è da rigettarsi e quindi l'opposizione avverso l'atto di precetto notificata non può essere accolta perché infondata in fatto ed in diritto. Pertanto con il rigetto della domanda non può trovare accoglimento nemmeno la spiegata domanda riconvenzionale.
Infatti in questa sede malgrado l'accoglimento della domanda non si rinvengono i presupposti in tal senso;
ciò tuttavia non impedisce alla parte interessata di far valere le proprie ragioni in altra sede.
Le spese di lite alla luce della risultanze istruttorie e della condotta processuale delle parti seguono la soccombenza e tengono conto del valore della controversia.
Riguardo il governo delle suddette , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della Giustizia n. 10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- al procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario .
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di provvede come di seguito : CP_2
1 Rigetta l'opposizione spiegata da avverso Controparte_1
l'atto di precetto notificato in suo danno per un importo di € 11.935,00 in data 3.1.2024 da parte di;
CP_2
2.Conferma pertanto l'efficacia dell'atto di precetto in questione;
3. Condanna al pagamento delle competenze di Controparte_1 lite che si determinano in € 3397,00 oltre 15% spese generali , iva e cpa come per legge nella misura e nell'importo dovuto con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Antonioluigi
Iacomino.
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito 26.02.2025
Dott.Domenico Dente Gattola