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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati: dott. Maurizio Petrelli Presidente dott. Patrizia Evangelista ConIGliere
Avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 431 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F.: ), nella qualità di erede di in Parte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentazione di (quest'ultima figlia della parte originaria e madre della presente Controparte_1
appellante)
(CF: nella qualità di erede di in CP_2 C.F._2 Persona_1
rappresentazione di (quest'ultimo figlio della parte originaria e padre della presente istante) CP_3
e
(CF: ) qualità di erede di (quest'ultimo figlio della Controparte_4 C.F._3 CP_3
parte originaria e coniuge della presente istante) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Martina Sardelli, presso il cui studio, in San Vito dei Normanni alla
Via XXV Luglio civico 36, sono elettivamente domiciliati in virtù di mandato in atti
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Errico presso il P_ C.F._4
cui studio, in San Vito dei Normanni alla via Garibaldi n. 97, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
1 All'udienza del 17.1.2024, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con memorie depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così ricostruito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 5086/2022 del 17.11.2021, pubbl. il 16.2.2022, a seguito di ricorso per cassazione proposto da avverso la sentenza emessa Persona_1
dalla Corte d'Appello di Lecce n. 728/2016 del 11.5.2015, pubbl. il 07/07/2016: “Il giudizio trae origine dalla domanda, proposta innanzi al Tribunale di Brindisi, da nei confronti di Controparte_6 Persona_1
per il rilascio di un fabbricato di sua proprietà illegittimamente occupato dal convenuto. si era costituito e, in via riconvenzionale, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, aveva chiesto Persona_1
il pagamento dei miglioramenti e delle addizioni apportate, nel periodo dii convivenza more uxorio, sull'immobile di
. Controparte_6
Il Tribunale di Brindisi accolse la domanda riconvenzionale subordinata;
accertò che il aveva contribuito alla Per_1
realizzazione, a proprie spese, del fabbricato sul terreno dalla e condannò erede universale di CP_6 P_
, al pagamento di un indennizzo per le migliorie e le addizioni, pari ad € 57.895,00, corrispondente Controparte_6
alla metà del valore dell'immobile.
La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 7.7.2016, accolse il gravame proposto di P_
In primo luogo, il giudice d'appello, sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie, ritenne che Persona_1
aveva partecipato solo alle spese di realizzazione del rustico del fabbricato.
Per quanto riguardava i miglioramenti, la corte di merito fece applicazione dell'art.936 c.p.c., secondo cui qualora il proprietario preferisca ritenere le opere sul proprio fondo in tutto o in parte realizzate dal terzo, deve pagare, a scelta, il valore dei materiali ed il prezzo della manodopera o l'incremento di valore delle addizioni.
Secondo il giudice d'appello, in caso di mancato spontaneo adempimento, il proprietario deve essere condannato solo al pagamento del minore tra i valori specificati dal legislatore. Alla luce di tale disposizione, secondo la corte di merito, era errato il criterio adottato dal giudice di prime cure, che aveva riconosciuto il 50% del valore complessivo dell'immobile, comprensivo anche del suolo. La Corte determinò quindi l'importo del materiale e della manodopera, decurtandolo in via equitativa del 30% considerando che il aveva partecipato solo alla realizzazione del rustico e lo condannò al Per_1
pagamento di un'indennità pari ad € 19.500,00.
La Corte di merito determinò l'indennizzo dovuto dal per l'occupazione abusiva dell'immobile successiva alla Per_1
condanna di rilascio, ai sensi dell'art. 1810 c.c., che determinò in € 21.175,00, sulla base del valore locativo dell'immobile.
Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Persona_1
2 Ha resistito con controricorso ” P_
Con la suddetta ordinanza n. 5086/2022, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione (“Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.). La Cassazione fissava il seguente principio di diritto “L'art. 936 c.c. trova applicazione soltanto quando l'autore delle opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo. La norma non si applica nell'ipotesi in cui le opere siano state realizzate dal convivente o da chi sia legato da una relazione sentimentale con il proprietario del suolo ed abbia impiegato denaro e tempo libero per la costruzione dell'abitazione comune e non a vantaggio esclusivo del convivente”.
Successivamente, i IGg.ri e riassumevano il giudizio innanzi a questa corte, chiedendo Parte_1 Pt_2
“1) applicare al caso di cui alla presente Causa Civile il principio di diritto enunciato nell'Ordinanza n. 5086/2022 pubblicata dalla Corte di Cassazione in data 16 febbraio 2022; 2) per l'effetto riconoscere e dichiarare l'indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 c.c. di (nella qualità di erede di ) per le migliorie P_ Controparte_6
e le addizioni eseguite da 3) per l'effetto condannare al pagamento in favore di Persona_1 P_
, e della somma pari ad Euro 57.898,50, oltre interessi legali e Parte_1 CP_2 Controparte_4
rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo a titolo di ripetizione di quanto versato senza causa da in favore di 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari, di tutti i gradi di giudizio, Persona_1 P_
compreso il presente, oltre ad IVA e CAP, come per legge.”
Si costituiva l'appellata, IG.ra chiedendo “1. in via preliminare disporre l'estromis sione della IG.ra P_
dal presente giudizio, non potendo succedere al coniuge in rappresentazione dello stesso, e, Controparte_4 CP_3
conseguentemente, non essendo legittimata ad agire giudizialmente;
2. valutare che l'apporto economico dato da nella realizzazione del fabbricato allo stato rustico, Persona_1
quantificato in euro 9.339,51, risulta proporzionato ai doveri di natura sociale e morale del nei confronti della Per_1
IG.ra , in considerazione della condizione economica e sociale di entrambi, della durata del rapporto, Controparte_6
e non sussistendo una correlativa diminuzione patrimoniale in capo all'appellato, avendo lo stesso usufruito di adeguata soluzione abitativa per circa venti anni. Conseguentemente, riconoscere e dichiarare che nulla è dovuto da a P_
titolo di credito indennitario per arricchimento senza causa;
3. in subordine, ove la Corte dovesse ritene re l'indicato apporto economico esorbitante i limiti di proporzionalità ed adeguatezza, tale, quindi, da configurare una mera opera zione economico-patrimoniale, contenere il credito indennitario nel limite della somma accertata;
3 4. in suddetta ipotesi, porre la somma dovuta a titolo di indennizzo in compensazione con il maggior credito vantato dalla concludente nei riguardi di nella misura di € 21.175,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a Persona_1
titolo di risarcimento danni per avere, egli, detenuto, senza esservi legittimato, l'immobile in oggetto dal 27.01.2003 al
30.06.2009, credito già riconosciuto dal giudice di prime cure attraverso la richiamata sentenza n. 296/2009, e coperto da giudicato, come rilevato da codesta Corte con sentenza n. 728/2016, compensazione resa ancor più necessaria in considerazione del fatto che gli appellati hanno rinunciato all'eredità del loro dante causa, così manifestando la propria inadempien za.
5. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 17.1.2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Innanzitutto, gli appellanti in riassunzione deducono sulla “Successione nel processo ex art. 110 c.p.c” e precisano che “Come già reso noto alla Corte di Cassazione in data 03 novembre 2021, il ricorrente IG.
[...]
è deceduto in data 17.06.2017 nel comune di Brindisi, lasciando suoi eredi in Per_1 Parte_1
rappresentazione di (figlia premorta della parte originaria), nonché (figlio dello stesso). Controparte_1 CP_3
Nelle more della fissazione dell'udienza in camera di conIGlio è, altresì, deceduto in Milano il 21.06.2021, . CP_3
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 c.p.c., i soggetti legittimati a riassumere la presente causa innanzi alla Corte di Appello di Lecce sono la erede in rappresentazione di , nonché e Parte_1 Persona_2 CP_2
eredi in rappresentazione di (rispettivamente figlia e moglie di quest'ultimo). Controparte_4 CP_3
È appena il caso di precisare che in data 11 luglio 2017, in Milano nello studio del Notaio , compariva Persona_3
personalmente il che interveniva in proprio nonché nella sua qualità di procuratore speciale ed in CP_3
rappresentazione della PO . In quella sede dichiaravano di accettare con beneficio di inventario ex art. Parte_1
484 c.c. l'eredità di come da atto di cui al Repertorio n. 102, Raccolta n. 90, Registrato a Milano il Persona_1
13 luglio 2017 al n. 35478 serie T1.
Pertanto, le odierne appellanti dispiegano la propria costituzione nella presente causa, opponendo la propria qualità di eredi beneficiate ex art. 484 c.c, con la finalità precipua di coltivare la domanda giudiziale, pur conservando l'effetto della separazione del patrimonio del dante causa da quello degli eredi.”
Questo punto viene trattato unitamente alla eccezione sollevata dalla appellata, IG.ra la P_
quale “Contesta, altresì, la legittimazione attiva della IG.ra che, in qualità di coniuge di , Controparte_4 CP_3
non può subentrargli per rappresentazione, e, pertanto, chiede che la stessa sia estromessa dal presente giudizio”.
4 Invero, la corte rileva che la IG.ra , quale coniuge di , subentra nel presente giudizio CP_4 CP_3
quale erede legittima di . Pertanto, non si ravvisa un'ipotesi di estromissioni dal presente CP_3
giudizio.
B. Con il primo motivo d'appello, gli appellanti in riassunzione deducono sull' “Arricchimento senza causa ex artt. 2041 e 2042 c.c.” e assumono che “A distanza di circa venti anni e dopo avere visto avvicendare ben tre generazioni, la Cassazione ha posto un punto fermo, statuendo che la fattispecie in esame si deve necessariamente ricondurre alla previsione normativa di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., ovverosia alla categoria dei rimedi restitutori sottesi a consentire il recupero di quanto lucrato senza causa a spese di un altro”…. “Infatti, (oggi per lei la sua erede Controparte_6
ha conseguito un arricchimento consistito da una parte nel vedere aumentare il suo patrimonio grazie alla P_
realizzazione di un fabbricato ed alla piantumazione di alberi su proprio terreno mediate l'utilizzo di risorse economiche di provenienza di dall'altra nel fruire dei lavori di manutenzione con notevole risparmio di spesa, ed in Persona_1
pregiudizio di quest'ultimo.”
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Innanzitutto, la corte rileva che, dagli atti e dalle testimonianze, risulta accertato che, nella fattispecie, tra le parti IG. e IG.ra vi è stato “un rapporto di convivenza stabile e Parte_3 Controparte_6
duraturo protrattosi per oltre venti anni” e che, pertanto, come sottolineato dalla cassazione nell'ordinanza in esame, “l'azione deve essere inquadrata nell'ambito dell'azione generale di arricchimento senza causa, connessa allo scioglimento della famiglia di fatto.
La ratio dell'art. 2042 c.c., che contempla il principio di sussidiarietà dell'azione di arricchimento ingiustificato, è quella di evitare che il depauperato possa a sua volta divenire autore di arricchimento ingiusto.
Nel caso di specie, trova applicazione il principio di sussidiarietà, stante la non esperibilità del rimedio tipico previsto dall'art. 936 c.c., essendosi determinato uno squilibrio tra le sfere patrimoniali dei due ex conviventi, benché lo spostamento patrimoniale non fosse giustificato dalla presenza di alcun titolo, in quanto non era stato stipulato alcun contratto o instaurato altro tipo di rapporto. ……
Nel caso di specie, il conferimento di denaro e del proprio tempo impiegato per la costruzione della casa, che è stata la dimora comune, è stato senz'altro volontario da parte del posto che le parti vi hanno coabitato per alcuni anni. Per_1
In ragione della proprietà esclusiva del terreno e dell'operatività del principio dell'accessione, quel conferimento è andato di fatto ad integrare un bene che è entrato, per le regole che disciplinano i modi di acquisto della proprietà, nella proprietà esclusiva della convivente.
Tuttavia, detto conferimento non era a suo vantaggio ma era finalizzato alla formazione ed alla fruizione comune di un bene, ragione per la quale va escluso l'animus donandi.
5 Nel momento in cui lo stesso progetto dell'esistenza di un patrimonio e di beni comuni è venuto meno, perchè si è sciolto il rapporto sentimentale tra i due ed è stato accantonato il progetto stesso di vita in comune, al convivente che non si è preventivamente tutelato in alcun modo non potrà essere riconosciuta la comproprietà del bene che ha collaborato a costruire con il suo apporto economico e lavorativo, ma avrà diritto a recuperare il denaro che ha versato e ad essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente, per quella determinata finalità, in applicazione e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento.
Pertanto, i contributi, in lavoro o in natura, volontariamente prestati dal partner di una relazione personale per la realizzazione della casa comunque non sono prestati a vantaggio esclusivo dell'altro partner e pertanto non sono sottratti alla operatività del principio della ripetizione di indebito.”
Orbene, ai sensi dell'art. 2041 c.c. “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora
l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
Presupposto per l'esperibilità dell'azione sono: 1) l'arricchimento di una parte e il conseguente depauperamento ai danni dell'altra; 2) il nesso di causalità tra l'arricchimento e il depauperamento 3)
l'insussistenza di una giusta causa dell'attribuzione.
Questi elementi nella fattispecie in esame risultano tutti provati: dai documenti esibiti e dalle prove testimoniali infatti emerge che il IG. ha contribuito economicamente alla realizzazione Persona_1
di un fabbricato e alla piantumazione di alberi e alla coltivazione del terreno di proprietà della IG.ra
. Controparte_6
In sostanza, a beneficiare di quanto detto è stata la IG.ra , dal momento che i lavori sono stati CP_6
effettuati sul terreno di sua proprietà e di questo vi è prova agli atti del giudizio (il teste ha Tes_1
dichiarato di aver realizzato personalmente il rustico di essere stato pagato dal e di aver fatturato Per_1
alla , il teste ha dichiarato che, chiamato dalla IG.ra per eseguire CP_6 Testimone_2 CP_6
pitturazioni esterne dell'abitazione in esame, è stato poi pagato dal e i testi e Pt_2 Testimone_3
hanno dichiarato di aver visto il lavorare sul fondo rustico). Testimone_4 Pt_2
Per quanto detto, è innegabile il beneficio ottenuto dalla in termini di valore degli immobili CP_6
di sua proprietà (il terreno su cui è stato edificato l'immobile e il fondo rustico).
Né si può inquadrare la fattispecie come liberalità non essendo provato l'animus donandi.
La Corte di Cassazione si è spesso occupata del tema delle attribuzioni patrimoniali tra conviventi, distinguendo il caso in cui il convivente compia delle attribuzioni patrimoniali in adempimento di
6 obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza da quello in cui le elargizioni esulino da doveri morali e civili di assistenza e collaborazione e ha formulato il seguente principio di diritto: “Nelle unioni di fatto le attribuzioni patrimoniali e le prestazioni lavorative in favore del convivente more uxorio, effettuate nel corso del rapporto, configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. solo a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza. Nel caso in cui le prestazioni, al contrario, esulino dai doveri di carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione, fanno sorgere il diritto alla corresponsione di un indennizzo, sub specie di arricchimento senza causa”. (Cassazione civile sez. I, 25/01/2016, n. 1266).
Specificando, poi, più di recente, che “ In tema di convivenza more uxorio è configurabile un indebito arricchimento ed è pertanto possibile proporre il relativo rimedio giudiziale, nel caso in cui le prestazioni rese da un convivente e convertite a vantaggio dell'altro esorbitano dai limiti di proporzionalità e adeguatezza, ossia esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto. (Cassazione n. 2392/20)
In tal modo, ha ribadito quanto affermato in precedenza sulla ripetibilità delle somme calibrata sui requisiti di proporzionalità ed adeguatezza delle obbligazioni naturali, nonché sulla necessaria valutazione delle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto.
Con l'ordinanza n. 5086 del 16/02/2022, oggetto del presente giudizio, la Cassazione è tornata sul tema, confermando il seguente principio di diritto: “In favore del convivente "more uxorio" che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purché si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale”.
Alla luce di tali principi, la Corte rileva che, innanzitutto, nel caso di specie, è indubbio che il ha Pt_2
sicuramente contribuito all'accrescimento in via esclusiva del patrimonio dell'allora compagna e che l'importo delle stesse non può essere ricondotto all'adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, in quanto esorbitante rispetto a quelle necessarie per far fronte alle eIGenze familiari.
La Corte, in conclusione, ritiene che le somme versate dal non possano rientrare nel novero Parte_1
delle obbligazioni naturali irripetibili di cui all'art. 2034 cod. civ., in quanto prive dei requisiti di proporzionalità e di adeguatezza.
7 La domanda attorea va dunque accolta, considerato, ancora, che il contributo del ha consentito Per_1
alla d'incrementare il suo patrimonio in misura superiore agli esborsi. CP_6
Quanto all'ammontare della somma da riconoscere al questa Corte ritiene di potergli riconoscere Per_1
equitativamente la complessiva somma di € 20.000,00, considerando il costo di costruzione del bene, le manutenzioni e il lavoro per la coltivazione del fondo rustico, tenendo conto di quanto quantificato dal ctu e dei risultati dell'istruttoria, dalla quale è emerso che il non ha realizzato l'intera costruzione, Per_1
ma il rustico e ha svolto alcune manutenzioni e ha comunque provveduto alla coltivazione del fondo, seppure non in via esclusiva;
su tale somma saranno dovuti solo gli interessi legali e la rivalutazione dalla domanda al saldo.
C. Va, poi, accolta la richiesta formulata dall'appellata in riassunzione di riconoscere a carico del Per_1
e a favore della IG.ra un canone di locazione per l'occupazione dell'immobile di quest'ultima. CP_6
Invero, con la sentenza non definitiva n. 269/2009, passata in giudicato, è stato condannato al Per_1
rilascio dell'immobile da lui detenuto, inizialmente in virtù della convivenza more uxorio intervenuta tra i due e, successivamente alla cessazione del legame affettivo, senza alcun titolo.
E' evidente, quindi, che alla IG.ra spetta un risarcimento del danno commisurato alla durata CP_6
della detenzione sine titulo - che si può far risalire dal 27.1.2003 sino al 30.6.2009 – e al valore locativo dell'immobile.
Poiché, il valore locativo dell'immobile, accertato dal CTU, è pari ad € 275,00 mensili, che deve essere considerato pari al 50% (come anche sottolineato dalla stessa IG.ra nell'atto di appello del Pt_4
2.13.2013 a pag. 50) si ritiene di dover condannare il IG. al risarcimento del danno nella misura di Per_1
€ 10.587,50 (€ 137,50 x 77 mesi), oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.
Per tutto quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata così come indicato.
Le spese dei quattro gradi del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, nella fattispecie reciproca, vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio della corte di cassazione sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 942/2013 del 26.6.2013, accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna la IG.ra a Parte_5
corrispondere agli odierni appellanti in riassunzione la somma di euro 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento quantificato in via equitativa.
8 Condanna questi ultimi, nella qualità, a corrispondere alla IG.ra la complessiva somma di € Pt_4
10.587,50 a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo degli immobili.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 20.5.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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