Sentenza breve 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza breve 12/03/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00290/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2026, proposto da
Da1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Segreti e Giuseppe Salamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Ercole e Domenico Chirò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Liguria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
dell'atto dirigenziale della Provincia di Savona n. 4362 dell'11/12/2025, che dispone, ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della L. 241/1990, l’improcedibilità dell’istanza volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) ex art. 12 del D. Lgs 387/2003 e art. 28 della L.R. 16/2008 per la realizzazione e l’esercizio, nei territori dei Comuni di Altare e Cairo Montenotte, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da 27 MW, denominato "Bric Surite", costituito da n. 6 aerogeneratori della potenza di 4,5 MW, comportante variante agli strumenti urbanistici generali (SUG) ai sensi del D.P.R. n. 327/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Savona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. NG AL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Sentite sul punto le parti costituite;
Con il ricorso in epigrafe la società Da1 s.r.l. espone: - di operare nell’ambito della progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; - che, con nota acquisita in data 5/12/2023 al prot. n. 65005 della Provincia di Savona, depositava un’istanza volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica (AU) ex art. 12 del D. Lgs 387/2003 e art. 28 della L.R. 16/2008 per la realizzazione e l’esercizio, nei territori dei Comuni di Altare e Cairo Montenotte, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Bric Surite", da 27 MW, costituito da n. 6 aerogeneratori della potenza di 4,5 MW, comportante variante agli strumenti urbanistici generali (SUG) ai sensi del D.P.R. n. 327/2001; - che il progetto già prevedeva e rappresentava la realizzazione dell’impianto eolico con le relative opere di connessione, tra cui la realizzazione di una stazione elettrica sulla linea AT “Magliano – Vado GU”, nel Comune di Mallare, conformemente a quanto richiesto dal gestore di rete nel preventivo di connessione alla rete; - che, con decreto dirigenziale n. 5970 dell’8/8/2025, la Regione Liguria concludeva il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, con l’esito “Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale positiva con condizioni ambientali”; - che tale provvedimento favorevole di VIA sul progetto Bric Surite comprendeva l’impianto e le opere di connessione, tra cui la stazione elettrica MA GU, come da istanza di VIA e allegata documentazione progettuale presentata dalla società; - che, a seguito dell’emissione del provvedimento favorevole di valutazione ambientale, in data 13/8/2025 il Servizio procedimenti concertativi della Provincia richiedeva la trasmissione della documentazione progettuale aggiornata con le modifiche apportate in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA; - che, in tale comunicazione, veniva richiesto di trasmettere, insieme alla documentazione progettuale aggiornata, il preventivo di connessione ad una RTN esistente, quale requisito minimo per la procedibilità dell’istanza, atteso che la stazione elettrica “Magliano – Vado GU” prevista dal preventivo di connessione presentato dalla società risultava in allora non realizzata, né autorizzata; - che, in data 13/10/2025, la società forniva tutta la documentazione richiesta, tra cui anche il progetto presentato alla Regione Liguria, nell’ambito del quale era stata prodotta documentazione di ulteriore dettaglio relativamente alla stazione elettrica; - che la Provincia di Savona, pur dando atto che gli elaborati progettuali relativi alla stazione elettrica MA GU costituivano parte integrante del progetto nell’ambito dell’iter autorizzativo, inviava in data 4/11/2025 alla società un preavviso di rigetto dell’istanza ex art 10 bis L. 241/90, rilevando che tale stazione elettrica sarebbe stata valutata nell’ambito del procedimento ambientale riguardante il diverso progetto eolico “Cravarezza” della società capofila Repower Renewable s.p.a., conclusosi negativamente; - di aver presentato, in data 17/11/2025, osservazioni al preavviso di rigetto, evidenziando che l’esito negativo del procedimento ambientale relativo al progetto eolico Cravarezza sarebbe del tutto irrilevante ai fini del procedimento di AU in esame, poiché non riguarda la stazione elettrica MA GU (quale opera di connessione RTN in comune a più progetti, tra cui quello di Bric Surite), ma il progetto del parco eolico nella sua interezza; - che, in data 11/12/2025, la Provincia di Savona comunicava il provvedimento di improcedibilità dell’istanza di AU, con la motivazione che “il progetto presentato risulta improcedibile in quanto il fine ultimo, ovvero la produzione di energia elettrica da immettere nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) tramite il collegamento alla sopracitata Stazione Elettrica, ad oggi non è perseguibile poiché carente delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso, quale requisito minimo previsto dalla parte III art. 13 punto 13.1 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” ; - che, secondo la Provincia “il progetto di che trattasi non prevede l’autorizzazione alla costruzione della Stazione Elettrica (SE) “Magliano – Vado GU” poiché inserita nel procedimento di VIA del parco eolico Cravarezza, il quale ha, tuttavia, ottenuto giudizio di compatibilità ambientale negativo; che il progetto risulta, quindi, privo delle opere connesse finalizzate all’immissione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto eolico di che trattasi nella rete di trasmissione nazionale”.
Impugna l'atto dirigenziale della Provincia di Savona n. 4362 dell'11/12/2025, che dispone, ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della L. 241/1990, l’improcedibilità dell’istanza volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) ex art. 12 del D. Lgs 387/2003 e art. 28 della L.R. 16/2008 per la realizzazione e l’esercizio, nei territori dei Comuni di Altare e Cairo Montenotte, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Bric Surite", da 27 MW costituito da n. 6 aerogeneratori della potenza di 4,5 MW, comportante variante agli strumenti urbanistici generali (SUG) ai sensi del D.P.R. n. 327/2001.
A sostegno del gravame ha dedotto due motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 - violazione e falsa applicazione del DM 10 settembre 2010 punto 13.1 - violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 9- undecies del D.L. 181/2023 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – sviamento di potere.
Premesso che l’istanza di autorizzazione unica comprendeva espressamente le opere di connessione, tra cui la stazione elettrica, la circostanza che la stazione elettrica sia stata sottoposta anche ad un altro procedimento autorizzativo, quale opera di connessione di un distinto progetto di impianto eolico di un diverso proponente (Repower Renewable s.p.a.), nulla rileverebbe nel caso di specie, poiché si tratta di un differente progetto da valutare unitariamente (impianto + opere di connessione), diverso da quello proposto da Da1 s.r.l..
Difatti – come è avvenuto nel caso di specie con le integrazioni progettuali presentate a seguito delle richieste di Terna – durante il procedimento di autorizzazione unica il progetto, nella parte relativa alle opere di connessione, sarebbe sempre suscettibile di fisiologiche modifiche al fine di ottenere il benestare del gestore di rete Terna, benestare che però non è necessario al momento della presentazione dell’istanza di AU - che è dunque procedibile anche con un progetto non ancora convalidato, e dunque potenzialmente soggetto a modifiche - ma soltanto prima del rilascio del provvedimento finale (cfr. l’art. 9 comma 9- undecies del Decreto legge 9/12/2023, n. 181 e l’art 14.12 delle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010).
Del resto, la Provincia di Savona non potrebbe in alcun modo sindacare il provvedimento ambientale (decreto dirigenziale n. 5970 dell’8/8/2025) reso dalla Regione Liguria, che riguardava un progetto unitariamente considerato (impianto + opere di connessione, tra cui la stazione elettrica).
2. In subordine - violazione e falsa applicazione dell'art. 12 D.lgs. 387/2003 – eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzione - difetto di istruttoria e carenza di motivazione – errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto – sviamento di potere – violazione art. 3 e 97 Cost. – violazione dei principi di ragionevolezza e di legittimo affidamento – violazione del principio di massima diffusione e produzione delle fonti da energia rinnovabile.
Lamenta, in via subordinata, che il provvedimento di improcedibilità sarebbe sproporzionato, in quanto, qualora si ritenesse che il progetto, nella parte relativa alla stazione elettrica, non fosse stato oggetto di valutazione ambientale (ferma la completezza dell’istanza di autorizzazione, che comprendeva impianto e opere di connessione, tra cui la stazione elettrica), la Provincia avrebbe, al più, dovuto sospendere il procedimento di AU sollecitando il proponente a richiedere alla Regione Liguria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006, un’eventuale integrazione della valutazione ambientale positiva (decreto dirigenziale n. 5970 dell’8/8/2025), non certo dichiarare improcedibile l’istanza di AU.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Provincia di Savona, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
In particolare, la Provincia sottolinea come ostativa al progetto non sarebbe tanto una carenza progettuale ed una valutazione ambientale relative alla stazione elettrica “Magliano – Vado GU”, quanto l'accertata definitiva irrealizzabilità tecnica dell'opera di connessione indispensabile al collegamento con la rete di trasmissione nazionale, ciò che renderebbe allo stato non perseguibile la produzione di energia elettrica da immettere nella R.T.N.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibilità di adozione di sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Giova prendere le mosse dal contenuto del provvedimento impugnato, il quale ha dichiarato improcedibile il progetto “in quanto, il fine ultimo, ovvero la produzione di energia elettrica da immettere nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) tramite il collegamento alla sopracitata Stazione Elettrica, ad oggi non è perseguibile poiché carente delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso, quale requisito minimo previsto dalla parte III art. 13 punto 13.1 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” .
In effetti, il citato art. 13 delle linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, emanate con il D.M. 10.9.2010, nel disciplinare i contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica, stabilisce che questa debba essere corredata, tra l’altro, dal “progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete” (13.1.a), nonché dal “preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente” (13.1.f).
Peraltro, ai sensi del precedente punto 3 (Opere connesse e infrastrutture di rete) delle linee guida, “3.1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, tra le opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente. Nell'individuare la soluzione di connessione, al fine di ridurre l'estensione complessiva e gli impatti ambientale, paesaggistico e sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed ottimizzare i costi relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene conto in modo coordinato delle eventuali altre richieste di connessione di impianti, riferite ad una medesima area e può, a seguito di apposita istruttoria, inserire nel preventivo per la connessione una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti purché ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto” .
Riassumendo: le opere di connessione alla R.T.N. degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (e, per quanto qui interessa, la stazione elettrica “Magliano – Vado GU”) debbono essere obbligatoriamente rappresentate in ciascun progetto da autorizzare con A.U. provinciale ex art. 12 comma 3 D. Lgs. n. 387/2003, previa valutazione ambientale, ma il progetto delle opere di connessione alla R.T.N. è redatto direttamente dal gestore della rete elettrica nazionale o comunque in coerenza con il preventivo predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente (art. 9 comma 9- undecies del D.L. 9.12.2023, n. 181 – cfr. doc. 33 delle produzioni 15.1.2026 di parte ricorrente), anche qualora si tratti di opere o di una stazione di raccolta asservibile a più impianti.
Il che è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie, in cui la stazione elettrica “Magliano – Vado GU”, di connessione alla R.T.N., è asservita a più impianti di produzione di energia da fonte eolica, tra i quali quello di “Cravarezza”, proposto dalla società Repower Renewable s.p.a. (individuato da Terna come capofila nella progettazione dell’infrastruttura di connessione comune a più produttori), e quello del “Bric Surite” proposto dalla società ricorrente.
Sennonché, il progetto capofila Cravarezza della società Repower Renewable s.p.a. concerne un impianto eolico per la produzione di energia elettrica con potenza totale complessiva superiore a 30 MW (30.1 MW – cfr. il decreto ministeriale di VIA 3.10.25), laddove il progetto della società Da1 concerne un impianto eolico per la produzione di energia elettrica con potenza totale complessiva inferiore a 30 MW (27 MW – cfr. il provvedimento impugnato): e l’allegato II (Progetti di competenza statale) alla parte seconda del Decreto legislativo 3/4/2006, n. 152 riconduce alla competenza statale (art. 7- bis D.Lgs. n. 152/2006) i procedimenti di VIA relativi a “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale” , mentre quelli di potenza inferiore restano alla competenza delle regioni o delle provincie delegate.
Dunque, il progetto capofila “Cravarezza” della società Repower Renewable s.p.a. era soggetto a procedimento di VIA di competenza statale, conclusosi negativamente con il decreto ministeriale n. 582 del 3.10.2025 (doc. 8 delle produzioni 20.2.26 della Provincia), laddove il progetto “Bric Surite” della società Da1 era soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA regionale (allegato III alla parte seconda), conclusosi positivamente con decreto regionale n. 5970 dell’8.8.2025 (doc. 9 delle produzioni 20.2.26 della Provincia).
Premesso che, come riconosciuto dalla Provincia nella comunicazione 4/11/2025 dei motivi ostativi, il progetto di parco eolico “Bric Surite” presentato alla Provincia di Savona dalla società Da1 comprendeva espressamente la stazione elettrica “Magliano – Vado GU”, di connessione alla rete di trasmissione nazionale, il thema decidendum consiste dunque nella soluzione del seguente quesito: l’esito negativo del procedimento di VIA statale di cui al decreto ministeriale n. 582 del 3.10.2025 sul progetto “Cravarezza” della società Repower Renewable s.p.a. è suscettibile di ostare al rilascio dell’autorizzazione unica per il diverso progetto “Bric Surite”, per il quale la Regione ha invece pronunciato VIA positiva con condizioni ambientali sulla base di un progetto che rappresentava compiutamente anche le opere di connessione (cfr. la relazione tecnica VIA – doc. 11 delle produzioni 12.2.2026 di parte ricorrente, p. 43/85), compresa la stazione elettrica “Magliano – Vado GU”?
Il collegio ritiene che al quesito debba darsi risposta negativa.
Se infatti le opere necessarie alla connessione alla R.T.N., ove asservibili a più impianti eolici, debbono essere, ai sensi dei punti 3.1 e 13.1.f) delle linee guida di cui al D.M. 10.9.2010, comprese (= rappresentate) in ciascun progetto, ed inserite in ciascun preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale, e se il progetto di ciascuno dei proponenti (comprendente il proprio impianto + le opere di connessione) è, quanto alla valutazione di impatto ambientale, indipendente dagli altri, è evidente come - anche se i progetti presentano una parte delle opere di connessione in comune - l’esito negativo del procedimento di valutazione ambientale di un progetto (il progetto Cravarezza di Repower Renewable s.p.a.) non possa automaticamente condizionare l’approvazione o addirittura la procedibilità degli altri, viepiù se già positivamente valutati sotto il profilo ambientale.
E ciò, stante l’autonomia di ciascun progetto ai fini della valutazione ambientale, a meno di non fornire la dimostrazione – gravante sulla Provincia procedente - che la causa ostativa del progetto Cravarezza di Repower Renewable s.p.a. costituita dal decreto ministeriale n. 582/2025 di VIA negativa (doc. 8 delle produzioni 20.2.26 della Provincia) – progetto che a sua volta contemplava espressamente la stazione elettrica di raccordo alla R.T.N. (p. 23/103) – consistesse proprio e soltanto nella valutazione ambientale negativa delle opere di collegamento alla rete.
Dimostrazione (motivazione) che però nel caso di specie non è stata fornita, né poteva esserlo: per la semplice ragione che, prima del decreto ministeriale 3.10.2025 di VIA negativa sul progetto Cravarezza, la Regione Liguria aveva già rilasciato, con decreto dirigenziale 5970 del 8.8.2025, un provvedimento di compatibilità ambientale (VIA positiva con condizioni ambientali) sul progetto di parco eolico Bric Surite, progetto che, in conformità alle linee guida, contemplava espressamente le opere di connessione alla rete elettrica e, per quanto qui interessa, la stazione elettrica “Magliano – Vado GU”.
Onde, poiché “nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche” (punto 14.12. delle linee guida allegate al D.M. 10.9.2010), la Provincia di Savona avrebbe potuto (vedi la censura sollevata con il secondo motivo di ricorso), al più, sospendere il procedimento di autorizzazione unica e sollecitare il proponente a richiedere alla Regione Liguria un’eventuale integrazione della valutazione ambientale già positivamente effettuata sul progetto comprensivo delle opere di connessione (sulla base delle integrazioni progettuali presentate successivamente, che recepivano le richieste di Terna di modifica al progetto della stazione elettrica), ma giammai dichiarare sic et simpliciter l’istanza improcedibile ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della L. 241/1990.
Donde la fondatezza del ricorso.
In considerazione della novità e complessità della questione, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU EL, Presidente
NG AL, Consigliere, Estensore
LI FE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG AL | LU EL |
IL SEGRETARIO