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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 29 maggio 2024 da
, nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Gianfrancesco C.F._1
Garattoni, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_1
e dall'Avv. Filippo Tomassoli, C.F. , con domicilio C.F._3
digitale PEC
Email_2
- appellante - contro Controparte_1
, C.F. , in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Arturo Maresca, C.F. , con domicilio C.F._4
digitale PEC
Email_3
dall'Avv. Marco Conti, C.F. , con domicilio C.F._5
digitale PEC
Email_4
e dall'Avv. Adalberto Perulli, C.F. , con domicilio C.F._6
digitale PEC,
Email_5
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.544/23 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: previdenza obbligatoria – contributo di solidarietà
Causa trattata all'udienza del 29 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i Parte_1
motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della;
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 CP_1
approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione
pag. 2/13 dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la
ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019-2023. CP_1
Voglia, quindi, l'Ill.ma Corte di appello di PADOVA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la a favore dei Parte_2
è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione Controparte_1
senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza, CONDANNARE La
[...]
alla restituzione a favore Controparte_2
dello stesso delle ritenute operate a tale titolo nel limite della prescrizione decennale e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro. Con vittoria di spese di giudizio e di lite di entrambi i gradi da distrarsi a favore dei difensori antistatari.”
Conclusioni per parte appellata “respingere il ricorso in appello CP_1
presentato dal dott. perché inammissibile e, comunque, Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale Civile di Padova con sent. n.
544/2023 del 30.11.2023, nel procedimento recante n. R.G. 1906/2022, anche eventualmente con diversa motivazione.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza ex adverso impugnata, Voglia in ogni caso l'Ecc.ma Corte accogliere l'eccezione di prescrizione e, quindi, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte appellante di vedersi corrispondere le quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico anteriori al 24.10.2018 (quinquennio antecedente alla notifica del ricorso
pag. 3/13 di primo grado), ovvero, in via di ulteriore subordine anteriore al
24.10.2013 (decennio antecedente alla notifica del ricorso di primo grado).
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 29 maggio 2024 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 544/23 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Padova con la quale dichiarate legittime le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulle rate della pensione di vecchiaia, erogata al ricorrente, in forza dell'art. 22 del regolamento di disciplina del
Regolamento Previdenziale della del 2004 e successive CP_1
proroghe, e ha rigettato la domanda di condanna della alla CP_1
restituzione di tali trattenute.
Con memoria depositata il 16 maggio 2025 si è costituita la
[...]
Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.; nel merito chiedendo di confermarsi la sentenza impugnata, in subordine, eccependo la prescrizione quinquennale della domanda alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà.
La causa è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice patavino ha ritenuto che la norma regolamentare della cui all'art. 22 del regolamento della CP_1
approvato con d.m. 14.7.2004, reiterato con successive delibere CP_1
pag. 4/13 dell'assemblea dei delegati, trattandosi provvedimento volto ad adottare un atto necessario per salvaguardare l'equilibrio di bilancio di lungo termine, alla luce della mutata formulazione dell'art. 3 comma 12 Legge 335/1995 dovuta alla L. n. 296/2006 (legge finanziaria per l' anno 2007) fosse legittima, potendo la praticare anche in danno del ricorrente, avente CP_1
diritto alla pensione solo dal 2010, la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.
Contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente, non era invocabile il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 3083 del 2023; Cass. n 6301 del 2022; Cass. n. 31875 del
2018; Cass. n. 19561 del 2019; Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del
2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021), secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione
è riservata al legislatore;
Ad avviso del primo giudice tale principio di diritto trova fondamento nell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 così come formulato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, in forza del quale “in esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2,
pag. 5/13 comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”.
Conclude osservando che “nel periodo anteriore alla novella legislativa, gli enti previdenziali privatizzati erano titolari di autonomia normativa limitatamente agli elementi strutturali del tributo specificamente stabiliti dalla legge, mentre successivamente alla novella essi hanno acquisito un potere normativo di carattere generale;
”.
2) Con l'appello viene censurata la sentenza per avere il giudice ritenuto legittimo il contributo di solidarietà introdotto con una norma regolamentare della non considerando che solo al legislatore è CP_1
attribuito il potere di prevedere tale contributo (richiama sul tema la giurisprudenza di legittimità risalente), non rientrando nell'ambito dell'autonomia della siffatta prerogativa. CP_1
Argomentando anche alla possibile rilevanza dei principi dettati dalla Corte
Cost. con sentenza n. 173/2016 riguardante i pensionati , tale CP_3
contributo può essere applicato unicamente alle pensioni più elevate, risultano illegittime la trattenuta effettuata sul proprio rateo di pensione, di fatto ben inferiore ai valori previsti per l'applicabilità della trattenuta in questione.
3) L'appello merita accoglimento.
Preliminarmente va respinta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., basata sulla circostanza che pag. 6/13 l'appellante si sarebbe limitato “a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in primo grado” senza aver fatto riferimento alla sentenza impugnata in termini di indicazione espressa delle parti del provvedimento impugnate, delle precise parti della motivazione della sentenza che si chiede di eliminare e degli elementi fondanti la denuncia di violazioni della legge ritenuta sussistente, come da giurisprudenza di merito richiamata
(Corte Appello Roma 377/2013; Corte Appello Salerno 139/2013).
Va condiviso, infatti, il principio espresso dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite sentenza n. 27199/2017, richiamato anche da Cassazione successiva n. 7675/19 in ragione del quale “il vigente art. 342, comma 1,
c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso di specie sono state chiaramente evidenziate la parte della motivazione e la critica mossa alla sentenza, come la superiore sintesi dell'impugnazione illustra.
pag. 7/13 4) Nel merito va accolto il motivo di appello in ragione delle numerose pronunce della Corte di Cassazione susseguitesi negli anni le quali hanno definitivamente chiarito che “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Controparte_2
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo
[...]
di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n.423/19-
28055/20- 32527/22 e da ultimo n. 2454/2023).
Nelle sentenze sopra citate vengono affrontate tutte le questioni riproposte dalla nella propria memoria difensiva del presente giudizio CP_1
(compresa l'irrilevanza, ai fini della decisione, dell'art. 1, comma 763, L.
296/2006, dell'art. 1, comma 488, L. 147/2013, dell'art. 24 del D.L.
201/2011) e tali argomentazioni vengono richiamate da questo Collegio anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state in questa sede addotte argomentazioni tali da indurre a discostarsene.
La Corte d'Appello di Venezia, del resto, ha già fatto applicazione di tali principi in numerosi precedenti, tra cui le sentenze n. 458/2020, n.
250/2021, n. 248/2021, n. 237/23 e n. 241/23, alle quali si rinvia, per le medesime ragioni, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
pag. 8/13 In definitiva, deve ritenersi che il contributo di solidarietà introdotto dai regolamenti della appellante per cui è causa è illegittimo, esulando CP_1
dai poteri riconosciuti dalla normativa primaria (anche a seguito delle novelle del 2006 e del 2011) la possibilità, per le Casse di previdenza privatizzate, di imporre un contributo di solidarietà in quanto, al di là del suo nome, tale contributo non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, rientrando tra le prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost., che soggiacciono al principio di riserva di legge.
Trattandosi di principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche a seguito delle modifiche normative richiamate dalla deve inoltre CP_1
ritenersi applicabile sia ai trattamenti pensionistici (senza alcuna distinzione di tipologia) liquidati anteriormente al 2006 che a quelli liquidati successivamente.
Né la deduzione circa un dato previsionale secondo cui “… dal 2031 non esistono più le risorse necessarie al pagamento delle prestazioni”, priva di adeguato sostegno probatorio, può mutare le superiori considerazioni.
Sono, altresì, infondate le argomentazioni svolte dalla relativamente CP_1
all'asserita applicabilità “in via automatica” del contributo di solidarietà dell'1% per il 2012-2013, ai sensi dell'art. 24, comma 24, del D.L.
201/2011 convertito con legge n. 214/2011. L'art. 24, comma 24, del D.L.
201/2011, invocato dalla prevede: “24. In considerazione CP_1
dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
pag. 9/13 autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei
Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”.
Il collegio osserva che nella fattispecie si controverte in ordine alla legittimità del contributo di solidarietà introdotto in via regolamentare dalla
(peraltro di diversa entità) e la disposizione di legge richiamata non CP_1
introduce nessun automatismo nell'applicazione del contributo laddove i regolamenti della siano in tutto o in parte illegittimi. CP_1
In ogni caso, la non ha allegato e provato i presupposti di CP_1
applicazione del contributo di solidarietà dell'1% per il 2012/2013.
Difetta, innanzitutto, l'allegazione circa un' “inerzia”, alla data del 30 settembre 2012, da parte della nell'adozione di misure volte ad CP_1
assicurare “l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni”: la avrebbe dovuto allegare in modo specifico e CP_1
provare di non avere adottato, entro il termine del 30 settembre 2012,
pag. 10/13 provvedimenti volti ad assicurare l'equilibrio in un arco temporale di cinquanta anni, ovvero che fosse intervenuto il parere negativo dei
Ministeri vigilanti.
Inoltre, il richiamo normativo della norma di legge in commento non è riferibile all'emanazione di un regolamento illegittimo in punto previsione, per via regolamentare, del contributo di solidarietà (non configurandosi, per ciò solo, una situazione di “inerzia”).
Infine, la avrebbe dovuto allegare e provare una situazione di non CP_1
equilibrio nell'orizzonte temporale di riferimento previsto dalla legge del
2011 ai fini dell'applicazione, quale misura sussidiaria, del contributo ex lege. In tale prospettiva, l'illegittimità del regolamento della nella CP_1
parte in cui introduce il contributo di solidarietà non implica, per ciò solo, che non sussista la situazione di non equilibrio nell'arco temporale di riferimento normativo. D'altra parte, il collegio rileva che il citato art. 24 è disposizione non “autoapplicativa”, ma che necessita di emissione di un atto in tal senso da parte dell'Ente; anche per tale profilo l'allegazione dell'Ente è del tutto omessa.
5) Quanto all'eccezione relativa all'asserita applicabilità della prescrizione quinquennale, il collegio condivide, ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state addotte ragioni tali da discostarsene, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. ex multis la recente Cass. n. 3683/2023;
Cass. n. 4349/2023), già condiviso da questa Corte con sentenza n. 241/23, che ha chiarito che in materia di previdenza obbligatoria la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n.
4 - così come dal R.D.L. n.
1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, quando, come nel pag. 11/13 caso di specie, è in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla percezione di importi che costituiscono adempimento di una prestazione erogata in misura inferiore al dovuto è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Nella medesima prospettiva, il predetto orientamento ha, altresì, chiarito che non rileva, nel caso di specie, l'art. 47 bis del D.P.R. n. 639 del 1970
(secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici) per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non integra una ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma una azione di adempimento di un “credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima” applicata unilateralmente dalla dopo la (corretta) CP_1
liquidazione della pensione.
6) Per quanto sin qui esposto, assorbita ogni altra questione, la Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e dichiara l'illegittimità della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà operata sui ratei di pensione di vecchiaia dell'appellante, condannando a CP_1
restituirgli le somme trattenute a tale titolo, maggiorate degli interessi legali dalla domanda al saldo.
7) Le spese di lite del doppio grado seguono per il principio della soccombenza, a carico della venendo liquidate secondo i parametri CP_1
di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del
13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato, nei minimi, tenuto conto della serialità delle questioni trattate, con distrazione in favore dei difensori dichiaratosi antistatari.
pag. 12/13
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata dichiara non dovuto il contributo di solidarietà previsto dall'art.22 del regolamento dell'appellata e sue proroghe e ordina la restituzione delle somme trattenute a tale titolo maggiorate degli interessi legali dalla trattenuta al saldo;
- condanna la al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di CP_1
giudizio in favore dell'appellante liquidate quanto al primo CP_1
grado in €.3.689,00 e quanto al presente grado di giudizio in €.3.473,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario ex lege con distrazione in favore degli avvocati Garattoni e Tomassoli, dichiaratisi antistatari per entrambi i gradi.
Venezia, 29 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 29 maggio 2024 da
, nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Gianfrancesco C.F._1
Garattoni, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_1
e dall'Avv. Filippo Tomassoli, C.F. , con domicilio C.F._3
digitale PEC
Email_2
- appellante - contro Controparte_1
, C.F. , in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Arturo Maresca, C.F. , con domicilio C.F._4
digitale PEC
Email_3
dall'Avv. Marco Conti, C.F. , con domicilio C.F._5
digitale PEC
Email_4
e dall'Avv. Adalberto Perulli, C.F. , con domicilio C.F._6
digitale PEC,
Email_5
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.544/23 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: previdenza obbligatoria – contributo di solidarietà
Causa trattata all'udienza del 29 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i Parte_1
motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della;
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 CP_1
approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione
pag. 2/13 dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la
ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019-2023. CP_1
Voglia, quindi, l'Ill.ma Corte di appello di PADOVA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la a favore dei Parte_2
è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione Controparte_1
senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza, CONDANNARE La
[...]
alla restituzione a favore Controparte_2
dello stesso delle ritenute operate a tale titolo nel limite della prescrizione decennale e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro. Con vittoria di spese di giudizio e di lite di entrambi i gradi da distrarsi a favore dei difensori antistatari.”
Conclusioni per parte appellata “respingere il ricorso in appello CP_1
presentato dal dott. perché inammissibile e, comunque, Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale Civile di Padova con sent. n.
544/2023 del 30.11.2023, nel procedimento recante n. R.G. 1906/2022, anche eventualmente con diversa motivazione.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza ex adverso impugnata, Voglia in ogni caso l'Ecc.ma Corte accogliere l'eccezione di prescrizione e, quindi, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte appellante di vedersi corrispondere le quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico anteriori al 24.10.2018 (quinquennio antecedente alla notifica del ricorso
pag. 3/13 di primo grado), ovvero, in via di ulteriore subordine anteriore al
24.10.2013 (decennio antecedente alla notifica del ricorso di primo grado).
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 29 maggio 2024 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 544/23 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Padova con la quale dichiarate legittime le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulle rate della pensione di vecchiaia, erogata al ricorrente, in forza dell'art. 22 del regolamento di disciplina del
Regolamento Previdenziale della del 2004 e successive CP_1
proroghe, e ha rigettato la domanda di condanna della alla CP_1
restituzione di tali trattenute.
Con memoria depositata il 16 maggio 2025 si è costituita la
[...]
Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.; nel merito chiedendo di confermarsi la sentenza impugnata, in subordine, eccependo la prescrizione quinquennale della domanda alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà.
La causa è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice patavino ha ritenuto che la norma regolamentare della cui all'art. 22 del regolamento della CP_1
approvato con d.m. 14.7.2004, reiterato con successive delibere CP_1
pag. 4/13 dell'assemblea dei delegati, trattandosi provvedimento volto ad adottare un atto necessario per salvaguardare l'equilibrio di bilancio di lungo termine, alla luce della mutata formulazione dell'art. 3 comma 12 Legge 335/1995 dovuta alla L. n. 296/2006 (legge finanziaria per l' anno 2007) fosse legittima, potendo la praticare anche in danno del ricorrente, avente CP_1
diritto alla pensione solo dal 2010, la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.
Contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente, non era invocabile il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 3083 del 2023; Cass. n 6301 del 2022; Cass. n. 31875 del
2018; Cass. n. 19561 del 2019; Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del
2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021), secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione
è riservata al legislatore;
Ad avviso del primo giudice tale principio di diritto trova fondamento nell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 così come formulato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, in forza del quale “in esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2,
pag. 5/13 comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”.
Conclude osservando che “nel periodo anteriore alla novella legislativa, gli enti previdenziali privatizzati erano titolari di autonomia normativa limitatamente agli elementi strutturali del tributo specificamente stabiliti dalla legge, mentre successivamente alla novella essi hanno acquisito un potere normativo di carattere generale;
”.
2) Con l'appello viene censurata la sentenza per avere il giudice ritenuto legittimo il contributo di solidarietà introdotto con una norma regolamentare della non considerando che solo al legislatore è CP_1
attribuito il potere di prevedere tale contributo (richiama sul tema la giurisprudenza di legittimità risalente), non rientrando nell'ambito dell'autonomia della siffatta prerogativa. CP_1
Argomentando anche alla possibile rilevanza dei principi dettati dalla Corte
Cost. con sentenza n. 173/2016 riguardante i pensionati , tale CP_3
contributo può essere applicato unicamente alle pensioni più elevate, risultano illegittime la trattenuta effettuata sul proprio rateo di pensione, di fatto ben inferiore ai valori previsti per l'applicabilità della trattenuta in questione.
3) L'appello merita accoglimento.
Preliminarmente va respinta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., basata sulla circostanza che pag. 6/13 l'appellante si sarebbe limitato “a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in primo grado” senza aver fatto riferimento alla sentenza impugnata in termini di indicazione espressa delle parti del provvedimento impugnate, delle precise parti della motivazione della sentenza che si chiede di eliminare e degli elementi fondanti la denuncia di violazioni della legge ritenuta sussistente, come da giurisprudenza di merito richiamata
(Corte Appello Roma 377/2013; Corte Appello Salerno 139/2013).
Va condiviso, infatti, il principio espresso dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite sentenza n. 27199/2017, richiamato anche da Cassazione successiva n. 7675/19 in ragione del quale “il vigente art. 342, comma 1,
c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso di specie sono state chiaramente evidenziate la parte della motivazione e la critica mossa alla sentenza, come la superiore sintesi dell'impugnazione illustra.
pag. 7/13 4) Nel merito va accolto il motivo di appello in ragione delle numerose pronunce della Corte di Cassazione susseguitesi negli anni le quali hanno definitivamente chiarito che “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Controparte_2
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo
[...]
di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n.423/19-
28055/20- 32527/22 e da ultimo n. 2454/2023).
Nelle sentenze sopra citate vengono affrontate tutte le questioni riproposte dalla nella propria memoria difensiva del presente giudizio CP_1
(compresa l'irrilevanza, ai fini della decisione, dell'art. 1, comma 763, L.
296/2006, dell'art. 1, comma 488, L. 147/2013, dell'art. 24 del D.L.
201/2011) e tali argomentazioni vengono richiamate da questo Collegio anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state in questa sede addotte argomentazioni tali da indurre a discostarsene.
La Corte d'Appello di Venezia, del resto, ha già fatto applicazione di tali principi in numerosi precedenti, tra cui le sentenze n. 458/2020, n.
250/2021, n. 248/2021, n. 237/23 e n. 241/23, alle quali si rinvia, per le medesime ragioni, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
pag. 8/13 In definitiva, deve ritenersi che il contributo di solidarietà introdotto dai regolamenti della appellante per cui è causa è illegittimo, esulando CP_1
dai poteri riconosciuti dalla normativa primaria (anche a seguito delle novelle del 2006 e del 2011) la possibilità, per le Casse di previdenza privatizzate, di imporre un contributo di solidarietà in quanto, al di là del suo nome, tale contributo non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, rientrando tra le prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost., che soggiacciono al principio di riserva di legge.
Trattandosi di principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche a seguito delle modifiche normative richiamate dalla deve inoltre CP_1
ritenersi applicabile sia ai trattamenti pensionistici (senza alcuna distinzione di tipologia) liquidati anteriormente al 2006 che a quelli liquidati successivamente.
Né la deduzione circa un dato previsionale secondo cui “… dal 2031 non esistono più le risorse necessarie al pagamento delle prestazioni”, priva di adeguato sostegno probatorio, può mutare le superiori considerazioni.
Sono, altresì, infondate le argomentazioni svolte dalla relativamente CP_1
all'asserita applicabilità “in via automatica” del contributo di solidarietà dell'1% per il 2012-2013, ai sensi dell'art. 24, comma 24, del D.L.
201/2011 convertito con legge n. 214/2011. L'art. 24, comma 24, del D.L.
201/2011, invocato dalla prevede: “24. In considerazione CP_1
dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
pag. 9/13 autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei
Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”.
Il collegio osserva che nella fattispecie si controverte in ordine alla legittimità del contributo di solidarietà introdotto in via regolamentare dalla
(peraltro di diversa entità) e la disposizione di legge richiamata non CP_1
introduce nessun automatismo nell'applicazione del contributo laddove i regolamenti della siano in tutto o in parte illegittimi. CP_1
In ogni caso, la non ha allegato e provato i presupposti di CP_1
applicazione del contributo di solidarietà dell'1% per il 2012/2013.
Difetta, innanzitutto, l'allegazione circa un' “inerzia”, alla data del 30 settembre 2012, da parte della nell'adozione di misure volte ad CP_1
assicurare “l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni”: la avrebbe dovuto allegare in modo specifico e CP_1
provare di non avere adottato, entro il termine del 30 settembre 2012,
pag. 10/13 provvedimenti volti ad assicurare l'equilibrio in un arco temporale di cinquanta anni, ovvero che fosse intervenuto il parere negativo dei
Ministeri vigilanti.
Inoltre, il richiamo normativo della norma di legge in commento non è riferibile all'emanazione di un regolamento illegittimo in punto previsione, per via regolamentare, del contributo di solidarietà (non configurandosi, per ciò solo, una situazione di “inerzia”).
Infine, la avrebbe dovuto allegare e provare una situazione di non CP_1
equilibrio nell'orizzonte temporale di riferimento previsto dalla legge del
2011 ai fini dell'applicazione, quale misura sussidiaria, del contributo ex lege. In tale prospettiva, l'illegittimità del regolamento della nella CP_1
parte in cui introduce il contributo di solidarietà non implica, per ciò solo, che non sussista la situazione di non equilibrio nell'arco temporale di riferimento normativo. D'altra parte, il collegio rileva che il citato art. 24 è disposizione non “autoapplicativa”, ma che necessita di emissione di un atto in tal senso da parte dell'Ente; anche per tale profilo l'allegazione dell'Ente è del tutto omessa.
5) Quanto all'eccezione relativa all'asserita applicabilità della prescrizione quinquennale, il collegio condivide, ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state addotte ragioni tali da discostarsene, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. ex multis la recente Cass. n. 3683/2023;
Cass. n. 4349/2023), già condiviso da questa Corte con sentenza n. 241/23, che ha chiarito che in materia di previdenza obbligatoria la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n.
4 - così come dal R.D.L. n.
1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, quando, come nel pag. 11/13 caso di specie, è in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla percezione di importi che costituiscono adempimento di una prestazione erogata in misura inferiore al dovuto è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Nella medesima prospettiva, il predetto orientamento ha, altresì, chiarito che non rileva, nel caso di specie, l'art. 47 bis del D.P.R. n. 639 del 1970
(secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici) per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non integra una ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma una azione di adempimento di un “credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima” applicata unilateralmente dalla dopo la (corretta) CP_1
liquidazione della pensione.
6) Per quanto sin qui esposto, assorbita ogni altra questione, la Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e dichiara l'illegittimità della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà operata sui ratei di pensione di vecchiaia dell'appellante, condannando a CP_1
restituirgli le somme trattenute a tale titolo, maggiorate degli interessi legali dalla domanda al saldo.
7) Le spese di lite del doppio grado seguono per il principio della soccombenza, a carico della venendo liquidate secondo i parametri CP_1
di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del
13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato, nei minimi, tenuto conto della serialità delle questioni trattate, con distrazione in favore dei difensori dichiaratosi antistatari.
pag. 12/13
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata dichiara non dovuto il contributo di solidarietà previsto dall'art.22 del regolamento dell'appellata e sue proroghe e ordina la restituzione delle somme trattenute a tale titolo maggiorate degli interessi legali dalla trattenuta al saldo;
- condanna la al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di CP_1
giudizio in favore dell'appellante liquidate quanto al primo CP_1
grado in €.3.689,00 e quanto al presente grado di giudizio in €.3.473,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario ex lege con distrazione in favore degli avvocati Garattoni e Tomassoli, dichiaratisi antistatari per entrambi i gradi.
Venezia, 29 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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