Art. 6. ((Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto e' trasferito con decreto del Ministro per la sanita' entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1 gennaio 1976 alle province e ai comuni o loro consorzi in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti. Con effetto dalla stessa data e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comuni o loro consorzi provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico gia' in godimento alle dipendenze dell'ONMI))
Per il personale degli asili nido addetto alla assistenza ai bambini l'inquadramento nei ruoli ha luogo in relazione alle mansioni esercitate per un periodo non inferiore a due anni.
I comuni e le province sono autorizzati a provvedere, ove necessario, alle occorrenti variazioni di organico.
((Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni a copertura delle esigenze delle medesime o collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382))
Fino alla definitiva collocazione del personale iscritto nel ruolo unico di cui sopra presso singole amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, il personale stesso e' assegnato a prestare servizio presso il Ministero della sanita', nel cui stato di previsione saranno iscritti i relativi oneri.
L'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti all'entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data del trasferimento. Sono fatti salvi i diritti sorgenti dalla applicazione degli accordi di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 . Agli atti amministrativi necessari provvede il Ministero della sanita'.
Per il personale degli asili nido addetto alla assistenza ai bambini l'inquadramento nei ruoli ha luogo in relazione alle mansioni esercitate per un periodo non inferiore a due anni.
I comuni e le province sono autorizzati a provvedere, ove necessario, alle occorrenti variazioni di organico.
((Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni a copertura delle esigenze delle medesime o collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382))
Fino alla definitiva collocazione del personale iscritto nel ruolo unico di cui sopra presso singole amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, il personale stesso e' assegnato a prestare servizio presso il Ministero della sanita', nel cui stato di previsione saranno iscritti i relativi oneri.
L'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti all'entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data del trasferimento. Sono fatti salvi i diritti sorgenti dalla applicazione degli accordi di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 . Agli atti amministrativi necessari provvede il Ministero della sanita'.