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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Oggetto: Actio confessoria servitutis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3235 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 proposta da:
nato ad [...] il [...]; Parte_1
, nato ad [...] il [...]; Controparte_1
, nata ad [...] il [...]; CP_2
, nato a [...] l' 08.01.1952; Controparte_3
, nata ad [...] il [...]; Controparte_4
nata ad [...] il [...]; Controparte_5
nato ad [...] il [...]; Controparte_6
nonché da:
, nata ad [...] il [...]; Parte_2
, nato ad [...] il [...]; Parte_3
nata ad [...] il [...] Parte_4
Quali eredi di;
Persona_1
Tutti rappresentati e difesi ai fini del presene giudizio dagli Avv.ti RAIMONDO CIPOLLA e
RAIMONDO ALAIMO;
- ATTORI -
nei confronti di:
CP_7 nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa dall'Avv. OLINDO DI FRANCESCO;
, nato ad [...] il [...]; Controparte_8
, nata negli Stati Uniti di America il 27.01.1964; Parte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSEPPE LO DICO;
- CONVENUTI -
1 e di:
, residente in [...]; Controparte_9
, residente in [...]; Controparte_10
, residente in [...]; Controparte_11
, residente in San Giovanni in Persiceto (BO), via Marzabotto Controparte_12
16;
, residente in [...]; Controparte_13
-ALTRI CONVENUTI CONTUMACI-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, premettendo di essere titolari di una servitù di passaggio di mt. 6,00 costituita in forza di contratto (rep. n. 50973 e raccolta n.
15612 del 29.07.1994) ed utilizzata dagli stessi come accesso privato alle rispettive abitazioni site in Aragona, frazione di Aragona Caldare, c.da Palamenga, descritta al nuovo catasto urbano al foglio n. 75, part.lle 317-355 e confinante con le part.lle 366- 354-545, convenivano in giudizio (proprietaria del fabbricato distinto al catasto foglio di CP_7 mappa n.75 part. 366 sub.2, 3 e 5, confinante ad ovest con stradella privata di accesso esistente) nonché e , titolari di un lotto di terreno Controparte_8 Parte_5 distinto al catasto foglio di mappa 75 part. 545, lamentando una riduzione dell'ampiezza della servitù da 6 a 3,9 metri, in corrispondenza delle particelle riferibili ai suddetti convenuti causata da costruzioni di muri di cinta e recinzioni e serbatoi idrici ivi collocati.
Chiedevano dunque al Tribunale di accertare che le opere costituiscono ostacolo e turbativa al diritto di servitù e per l'effetto disporre la demolizione di quelle opere o di parte di esse realizzate su detta strada di passaggio costituita con rogito notarile, poi trasferita man mano agli aventi diritto.
Si costituiva deducendo l'improcedibilità della domanda, poiché formulata ai CP_7 sensi dell'art. 1168 c.c., per decorso del termine annuale;
in subordine ne allegava l'infondatezza rappresentando che il fabbricato di sua proprietà si trovava nel medesimo stato di fatto in cui era stato acquistato nell'anno 2006; eccepiva, inoltre, l'estinzione del diritto di servitù per non uso e per aver usucapito la porzione di terreno su cui graverebbe la servitù di passaggio stessa.
Si costituivano altresì e , spiegando analoghe Controparte_8 Parte_5 difese della in subordine esperivano domanda riconvenzionale di usucapione o acquisto CP_7 della proprietà per accessione invertita, rappresentandone la sussistenza di tutti i requisiti di legge. Chiedevano, inoltre, di chiamare al processo il dante causa dai quali avevano acquistato l'immobile al fine di essere manlevati da eventuali responsabilità.
2 Disattesa la richiesta chiamata in giudizio dal giudice a suo tempo titolare del fascicolo, venivano concessi diversi rinvii richiesti congiuntamente dalle parti per tentativi di bonario componimento. Detto giudice provvedeva poi all'istruzione del procedimento a mezzo di produzioni documentali e prove testimoniali. A seguito dell'escussione del teste
[...]
, emergeva la circostanza che costui fosse pure proprietario, unitamente a CP_9
, , e , di Controparte_11 Controparte_10 Controparte_12 Controparte_13 immobili raggiungibili dalla strada ove insiste la servitù di passaggio;
per l'effetto, il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio alla luce della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata.
, , , e Controparte_9 Controparte_13 Controparte_11 Controparte_10
ritualmente evocati non si costituivano e per l'effetto se ne dichiara la Controparte_12 contumacia. Con provvedimento presidenziale del 21.12.2022 il procedimento veniva assegnato a nuovo giudice che, revocate le prove orali, proseguiva l'istruttoria con una consulenza tecnica di ufficio;
quindi all'udienza del 29.10.2024 la causa veniva posta in decisione previa concessione dei richiesti termini 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, in via preliminare, quanto all'eccepita improcedibilità della domanda del decorrenza del termine annuale basata sul rilievo che gli attori avrebbero inteso proporre azione possessoria ex art. 1168 c.c. , va innanzitutto osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea senza che in tale attività interpretativa rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (v. Cass. SSUU civ. 6317/2014; Cass. civ.
11923/2022).
Orbene, nel caso di specie, non è revocabil in dubbio - aldilà della terminologia utilizzata talvolta nell'atto introduttivo (es. spoglio o animus spoliandi) -, la natura petitoria della domanda spiegata, per come del resto precisato dagli attori con memoria ex art. 183 co.6
n.1 c.p.c. Già comunque tale natura era evincibile dal tenore complessivo dell'atto introduttivo, dal chiaro riferimento al titolo costitutivo della servitù di passaggio e agli impedimenti che sarebbero stati perpetrati e che turberebbero l'esercizio di detta servitù, oltre infine dalla tipologia dei provvedimenti richiesti (“riduzione in pristino di quelle opere o parte di esse che sono state realizzate su detta strada di passaggio costruita volontariamente con apposito rogito notarile…” , v. conclusioni atto di citazione pag. 6).
3 E' dunque evidente che la domanda spiegata dagli attori debba qualificarsi quale actio confessoria servitutis ex art 1079 c.c. (“Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni”) poiché volta, per l'appunto, all'accertamento della servitù, alla condanna alla cessazione di eventuali impedimenti e turbative, con correlata domanda di rimessione in pristino (demolizione di opere di ostacolo al pieno esercizio della servitù stessa).
Ciò premesso, secondo costante giurisprudenza, la legittimazione attiva per la proposizione della domanda ex art. 1079 c.c spetta al titolare della servitù e, nel caso in esame, emerge documentalmente la titolarità della servitù perpetua di passaggio “sia pedonale e carraio con qualsiasi mezzo meccanico” che consente l'accesso alle rispettive proprietà degli attori - costituita con atto del 29/07/1994 Rep. 50973 ai rogiti del notaio
, nonché di “….di condutture di fogna, acqua potabile, elettrica e telefonica Persona_2 della larghezza di metri lineari sei che si diparte dal punto di incrocio tra le particelle 317 e
3211 dello stesso foglio, fino ad arrivare al fabbricato con terreno pertinenziale che costituisce fondo dominante”.
I terreni che costituiscono oggi i fondi dominanti da valle verso monte, a confine con il lato
Ovest della strada, sono identificati dalle attuali particelle 545 503 815 615 e 517, tutte originate dalla soppressione e frazionamento della particella 316 (descritta nell'atto di costituzione) e sue derivate.
Gli attori lamentano, specificamente, un restringimento della strada ridotta da 6 a 3,9 metri a causa di muretti di cinta, recinzioni e altre opere realizzate dai convenuti in corrispondenza delle particelle 366 e 545 in proprietà, rispettivamente, di e CP_7 CP_14
[...]
Per le valutazioni del caso si è provveduto a conferire incarico ad un consulente tecnico che preliminarmente ha provveduto alla delimitazione dei corretti confini della strada asservita a servitù di passaggio prendendo in esame i tipi di frazionamento cartacei che hanno dato origine alle attuali particelle. In particolare sono stati esaminati i tipi di frazionamento rilasciati dall'ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate del 9/11/1972 n. 60, con cui è stata costituita l'originaria particella 316 (quale fondo dominante descritto nell'atto di servitù)
e quello del 29/06/1979 n. 68 (con cui è stata costituito il confine del terreno della convenuta
, nonché il tipo di frazionamento cartaceo con cui sono state costituite le particelle sul CP_7 suo lato Est della strada, depositato da entrambe le parti in causa.
Definiti i contorni dei confini catastali della strada si è provveduto con la sovrapposizione di quest'ultimi con l'ortofoto relativa al mese di maggio 2022, il rilievo celerimetrico e il foglio di mappa digitale.
4 Mentre ad ovest è stato riscontrato addirittura un arretramento quasi omogeno delle particelle costituenti il fondo dominate che poi diminuisce a valle in prossimità della particella
545 dei convenuti , è stato invece rilevato, rispetto alla proprietà Controparte_15 CP_7
(par. 366), uno sconfinamento nel tratto stradale interessato dalla servitù.
In particolare, mentre il prospetto ovest del fabbricato della convenuta posto a valle CP_7 risulta in linea con il confine est della strada, nel limite dello sconfinamento rimanente è posta una recinzione con paletti in ferro e rete metallica;
una striscia di carreggiata lunga circa
15,50 m per una larghezza a monte di 1,29 m e a valle di 2,08 m nel lato est non è più presente a causa di uno sbancamento effettuato in corrispondenza del punto di incontro tra le particelle 366 e 354; tale sbancamento costituisce, oggi, aria di corte annessa alla proprietà
CP_7
Il consulente ha, inoltre, rilevato che l'area adibita a corte (v. figura 20 dell'elaborato) è stata ricavata con scavi in terreno quasi verticali creando ad ovest (lato carreggiata) un dislivello da 0 a 2,20 m e a nord (lato particella 354) un dislivello da 2,40 a 1,92 m.; la presenza di questi scavi senza la realizzazione di alcuna opera di contenimento costituisce un pericolo di franamento dei terreni adiacenti (carreggiata stradale e particella 354; sul punto di rinvia a pagina 19 della consulenza tecnica).
Le risultanze della c.t.u. vengono poste a fondamento della decisione in ordine alla turbativa posta in essere dalla convenuta nell'esercizio della servitù di passaggio da CP_7 parte degli attori.
Sulle osservazioni del c.t.p. che si basano, in sintesi, sulle valutazioni dei confini che CP_7 secondo il predetto tecnico non sarebbero stati accertati in maniera oggettiva, il c.t.u. ha evidenziato che la scelta di scegliere per il confine ovest il frazionamento del 1972 a discapito di quello del 1979 risponde all'esigenza di eliminare quanto più possibile gli errori di trasporto. Le sovrapposizioni sono state poi elaborate tenendo conto sia dei punti fiduciali sia di elementi lapidei rappresentativi del territorio la cui posizione risulta immutata nel corso del tempo.
Dunque il confine ovest della stradella è stato estratto dal tipo di frazionamento del 1972 che è quello più attendibile tra tutti dovendo essere affetto da meno errori di graficismo in quanto redatto prima dei successivi.
Invece, quanto al frazionamento del 1979, il c.t.u. ha evidenziato che è lo stesso richiamato nella relazione del geom. Piraneo, precedente c.t.p. incaricato dalla nel corso CP_7 del giudizio per accertare la posizione del lotto di sua proprietà, ove lo stesso tecnico di parte specifica che detto frazionamento (68/1979) che ha dato origine alla costituzione della dividente tra il lotto della convenuta e la stradella, “è l'unico elemento probatorio sottoscritto da tutti i proprietari al momento del trasferimento giuridico a nuova ditta”.
5 Le conclusioni cui è giunto il consulente vengono condivise dal Tribunale poiché sostanzialmente conformi al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza in materia di regolamento di confini secondo cui nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà delle parti, perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti (cfr.
Cass. civ. sez. II, 01/09/1997, n.8327).
Disattese le osservazioni critiche alla c.t.u., va rilevato che la ha dedotto CP_7
l'estinzione per prescrizione (non uso ventennale) della servitù spiegando eccezione di usucapione (non è, invero, stata proposta domanda riconvenzionale).
Ebbene è noto che colui che agisce per ottenere l'accertamento, anche in via incidentale, dell'avvenuto acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione ventennale ha l'onere di provare di aver esercitato su detto bene, in maniera continua ed ininterrotta per almeno un ventennio, un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, attraverso l'esplicazione pacifica e pubblica delle facoltà che formano il contenuto di tale diritto reale. In altri termini, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto manifestato con un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto.
Nel caso di specie, l'espletata istruttoria non ha dimostrato il ricorrere dei presupposti per affermare intervenuta l'usucapione ai sensi dell'art. 1158, c.c. del sedime stradale occupato e oggetto di sconfinamento;
anzi si osserva che il c.t.u. chiamato anche a collocare temporalmente le modifiche intervenute sui luoghi, ha evidenziato che le immagini dei luoghi relativi agli anni 1988, 1994 e 2000 mostrano una situazione invariata nel tempo dei margini stradali rispetto allo stato di fatto della strada per il tratto a monte al di sopra della particella
366, mentre per il tratto a valle si nota un restringimento della carreggiata in riferimento all'anno 2000 (foto 22 pag. 21 relazione tecnica).
Era onere della convenuta provare documentalmente di aver posseduto in maniera continuata e pacifica la fascia di terreno oggetto dello sconfinamento già in epoca antecedente al restringimento riscontrabile oggettivamente nell'anno 2000, quindi nel ventennio anteriore al gennaio 2015 epoca in cui risulta essere stata esperita la procedura di mediazione che ha l'effetto di interrompere il termine utile per la usucapione, atteso che l'art. 1165, c.c., estendendo all'usucapione le norme generali in tema di prescrizione (artt.
2934 e ss., c.c.), tipizza anche gli atti aventi efficacia interruttiva del decorso del termine per usucapire, fra i quali rientrano anche le cause di interruzione civile previste dalla legge e, quindi, la mediazione.
6 Infatti, come ritenuto dalla Suprema Corte nella sentenza a S.U. n. 17781/2013, il 6° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, parifica la domanda di mediazione per la conciliazione sul diritto controverso alla "domanda giudiziale" di tutela di tale situazione soggettiva ai fini della prescrizione, stabilendo che l'istanza di mediazione, come accade per ogni domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2943 c.c., co 1 e 2, e art. 2945 c.c., interrompe la prescrizione del diritto controverso.
Nessuna prova documentale in tal senso è stata fornita dalla mentre le prove orali CP_7 formulate non risultavano in ogni caso funzionali a tal fine, non potendo demandarsi ad un teste aspetti tecnici in ordine alla consistenza e ampiezza della stradella.
Respinta dunque l'eccezione di usucapione, quanto alle opere necessarie per la cessazione della turbativa occorre eseguire, per il c.t.u., i seguenti interventi:
- arretrare rispetto allo stato dei luoghi le opere realizzate all'interno della superficie stradale dai fondi ad Est della strada e quindi i muri, cancelli e recinzioni per le distanze indicate nella tabella 2 (pag. 18 consulenza tecnica);
- realizzare un muro di contenimento all'interno della proprietà opportunamente CP_7 dimensionato, in regola con la normativa prevista e rispettivo deposito dei calcoli statici presso il Genio Civile sia per il lato adiacente la strada sia per il lato a confine con la particella
354. Per la parte di terreno asportato della strada e della particella 354 realizzare un riempimento con inerti di opportuna dimensione costipati da mezzo meccanico;
- rimuovere la pozza imhoff in prossimità dei punti 54 e 55 del rilievo celerimetrico e provvedere al suo riempimento con inerti di opportuna dimensione costipati da mezzo meccanico;
Esula invece dalle turbative imputabili alla convenuta – venendo il rilievo adempimenti di soggetti terzi, esercenti pubblici servizi, estranei al giudizio -, il contenuto dell'ultimo punto indicato dal c.t.u. (provvedere a richiedere lo spostamento lungo il confine est dei pali a servizio della corrente elettrica all'ente preposto).
In conclusione accertata la sussistenza del diritto di servitù di passaggio degli attori ed la turbativa del relativo esercizio, la convenuta va condannata al compimento delle opere CP_7 necessarie descritte dal consulente tecnico di ufficio, meglio specificate nell'integrazione alla consulenza tecnica di ufficio datata 16.9.2024 e depositata il 18.9.2024 con relativo computo metrico estimativo, per un valore complessivo di € 30.301,03.
Resta evidentemente assorbita dal rigetto della domanda degli attori nei confronti dei convenuti la riconvenzionale spiegata da questi ultimi. Controparte_16
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto del decisum e determinate in valore ricompreso tra i minimi e i medi, seguono come di consueto il principio della soccombenza.
Le spese sono dichiarate irripetibili quanto ai convenuti contumaci.
7 Sono poste a carico degli attori (parzialmente soccombenti nei confronti dei convenuti
) gli onorari e spese per la c.t.u. nella misura della metà mentre la Controparte_16 restante metà è posta a carico della convenuta (fermo, per il c.t.u., il principio della CP_7 solidarietà per il pagamento delle proprie spettanze).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
[...]
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, nonché da
[...] Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
, , questi ultimi nella qualità
[...] Parte_3 Parte_4 di eredi di , nei confronti di , Persona_1 CP_7 Controparte_8
e nella contumacia di , Parte_5 Controparte_9 [...]
, , e CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento
[...] della domanda degli attori, così provvede:
CONDANNA alla cessazione delle turbative in relazione alla servitù di CP_7 passaggio pedonale e carrabile di mt. 6,00 costituita con atto del 29/07/1994 ai rogiti del notaio (rep. n. 50973 e raccolta n. 15612) che consente l'accesso alle Persona_2 proprietà degli attori e, dunque, alla riduzione in pristino delle opere costituenti impedimento della servitù stessa a mezzo dell'esecuzione delle lavorazioni meglio descritte nella relazione tecnica a firma del geom. (e, specificamente, nei primi tre periodi del paragrafo n. 5 CP_17 quesito 2 di pag. 22 della relazione base - depositata telematicamente il 31.1.2024 - , ancor meglio descritte nella relazione integrativa del 16.9.2024, con allegato computo metrico estimativo, per un valore di € 30.301,03);
RIGETTA ogni domanda spiegata dagli attori nei confronti di e Controparte_8
; Parte_5
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori che si CP_7 liquidano nell'importo complessivo di € 5000,00 per compensi professionali ed in €. 1.016,54 per esborsi documentati, oltre spese forfettarie e accessori come per legge;
CONDANNA gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da e che si liquidano nell'importo Controparte_8 Parte_5 complessivo di € 5000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Lo Dico dichiaratosi antistatario in atti;
PONE a carico degli attori, in solido tra loro, la metà degli onorari e spese di c.t.u. - liquidati con separato decreto – e la restante metà a carico di (ferma per il CP_7
c.t.u. la solidarietà per il pagamento delle proprie spettanze).
8 Spese irripetibili quanto ai convenuti contumaci.
Così deciso in Agrigento, 15 marzo 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3235 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 proposta da:
nato ad [...] il [...]; Parte_1
, nato ad [...] il [...]; Controparte_1
, nata ad [...] il [...]; CP_2
, nato a [...] l' 08.01.1952; Controparte_3
, nata ad [...] il [...]; Controparte_4
nata ad [...] il [...]; Controparte_5
nato ad [...] il [...]; Controparte_6
nonché da:
, nata ad [...] il [...]; Parte_2
, nato ad [...] il [...]; Parte_3
nata ad [...] il [...] Parte_4
Quali eredi di;
Persona_1
Tutti rappresentati e difesi ai fini del presene giudizio dagli Avv.ti RAIMONDO CIPOLLA e
RAIMONDO ALAIMO;
- ATTORI -
nei confronti di:
CP_7 nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa dall'Avv. OLINDO DI FRANCESCO;
, nato ad [...] il [...]; Controparte_8
, nata negli Stati Uniti di America il 27.01.1964; Parte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSEPPE LO DICO;
- CONVENUTI -
1 e di:
, residente in [...]; Controparte_9
, residente in [...]; Controparte_10
, residente in [...]; Controparte_11
, residente in San Giovanni in Persiceto (BO), via Marzabotto Controparte_12
16;
, residente in [...]; Controparte_13
-ALTRI CONVENUTI CONTUMACI-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, premettendo di essere titolari di una servitù di passaggio di mt. 6,00 costituita in forza di contratto (rep. n. 50973 e raccolta n.
15612 del 29.07.1994) ed utilizzata dagli stessi come accesso privato alle rispettive abitazioni site in Aragona, frazione di Aragona Caldare, c.da Palamenga, descritta al nuovo catasto urbano al foglio n. 75, part.lle 317-355 e confinante con le part.lle 366- 354-545, convenivano in giudizio (proprietaria del fabbricato distinto al catasto foglio di CP_7 mappa n.75 part. 366 sub.2, 3 e 5, confinante ad ovest con stradella privata di accesso esistente) nonché e , titolari di un lotto di terreno Controparte_8 Parte_5 distinto al catasto foglio di mappa 75 part. 545, lamentando una riduzione dell'ampiezza della servitù da 6 a 3,9 metri, in corrispondenza delle particelle riferibili ai suddetti convenuti causata da costruzioni di muri di cinta e recinzioni e serbatoi idrici ivi collocati.
Chiedevano dunque al Tribunale di accertare che le opere costituiscono ostacolo e turbativa al diritto di servitù e per l'effetto disporre la demolizione di quelle opere o di parte di esse realizzate su detta strada di passaggio costituita con rogito notarile, poi trasferita man mano agli aventi diritto.
Si costituiva deducendo l'improcedibilità della domanda, poiché formulata ai CP_7 sensi dell'art. 1168 c.c., per decorso del termine annuale;
in subordine ne allegava l'infondatezza rappresentando che il fabbricato di sua proprietà si trovava nel medesimo stato di fatto in cui era stato acquistato nell'anno 2006; eccepiva, inoltre, l'estinzione del diritto di servitù per non uso e per aver usucapito la porzione di terreno su cui graverebbe la servitù di passaggio stessa.
Si costituivano altresì e , spiegando analoghe Controparte_8 Parte_5 difese della in subordine esperivano domanda riconvenzionale di usucapione o acquisto CP_7 della proprietà per accessione invertita, rappresentandone la sussistenza di tutti i requisiti di legge. Chiedevano, inoltre, di chiamare al processo il dante causa dai quali avevano acquistato l'immobile al fine di essere manlevati da eventuali responsabilità.
2 Disattesa la richiesta chiamata in giudizio dal giudice a suo tempo titolare del fascicolo, venivano concessi diversi rinvii richiesti congiuntamente dalle parti per tentativi di bonario componimento. Detto giudice provvedeva poi all'istruzione del procedimento a mezzo di produzioni documentali e prove testimoniali. A seguito dell'escussione del teste
[...]
, emergeva la circostanza che costui fosse pure proprietario, unitamente a CP_9
, , e , di Controparte_11 Controparte_10 Controparte_12 Controparte_13 immobili raggiungibili dalla strada ove insiste la servitù di passaggio;
per l'effetto, il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio alla luce della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata.
, , , e Controparte_9 Controparte_13 Controparte_11 Controparte_10
ritualmente evocati non si costituivano e per l'effetto se ne dichiara la Controparte_12 contumacia. Con provvedimento presidenziale del 21.12.2022 il procedimento veniva assegnato a nuovo giudice che, revocate le prove orali, proseguiva l'istruttoria con una consulenza tecnica di ufficio;
quindi all'udienza del 29.10.2024 la causa veniva posta in decisione previa concessione dei richiesti termini 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, in via preliminare, quanto all'eccepita improcedibilità della domanda del decorrenza del termine annuale basata sul rilievo che gli attori avrebbero inteso proporre azione possessoria ex art. 1168 c.c. , va innanzitutto osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea senza che in tale attività interpretativa rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (v. Cass. SSUU civ. 6317/2014; Cass. civ.
11923/2022).
Orbene, nel caso di specie, non è revocabil in dubbio - aldilà della terminologia utilizzata talvolta nell'atto introduttivo (es. spoglio o animus spoliandi) -, la natura petitoria della domanda spiegata, per come del resto precisato dagli attori con memoria ex art. 183 co.6
n.1 c.p.c. Già comunque tale natura era evincibile dal tenore complessivo dell'atto introduttivo, dal chiaro riferimento al titolo costitutivo della servitù di passaggio e agli impedimenti che sarebbero stati perpetrati e che turberebbero l'esercizio di detta servitù, oltre infine dalla tipologia dei provvedimenti richiesti (“riduzione in pristino di quelle opere o parte di esse che sono state realizzate su detta strada di passaggio costruita volontariamente con apposito rogito notarile…” , v. conclusioni atto di citazione pag. 6).
3 E' dunque evidente che la domanda spiegata dagli attori debba qualificarsi quale actio confessoria servitutis ex art 1079 c.c. (“Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni”) poiché volta, per l'appunto, all'accertamento della servitù, alla condanna alla cessazione di eventuali impedimenti e turbative, con correlata domanda di rimessione in pristino (demolizione di opere di ostacolo al pieno esercizio della servitù stessa).
Ciò premesso, secondo costante giurisprudenza, la legittimazione attiva per la proposizione della domanda ex art. 1079 c.c spetta al titolare della servitù e, nel caso in esame, emerge documentalmente la titolarità della servitù perpetua di passaggio “sia pedonale e carraio con qualsiasi mezzo meccanico” che consente l'accesso alle rispettive proprietà degli attori - costituita con atto del 29/07/1994 Rep. 50973 ai rogiti del notaio
, nonché di “….di condutture di fogna, acqua potabile, elettrica e telefonica Persona_2 della larghezza di metri lineari sei che si diparte dal punto di incrocio tra le particelle 317 e
3211 dello stesso foglio, fino ad arrivare al fabbricato con terreno pertinenziale che costituisce fondo dominante”.
I terreni che costituiscono oggi i fondi dominanti da valle verso monte, a confine con il lato
Ovest della strada, sono identificati dalle attuali particelle 545 503 815 615 e 517, tutte originate dalla soppressione e frazionamento della particella 316 (descritta nell'atto di costituzione) e sue derivate.
Gli attori lamentano, specificamente, un restringimento della strada ridotta da 6 a 3,9 metri a causa di muretti di cinta, recinzioni e altre opere realizzate dai convenuti in corrispondenza delle particelle 366 e 545 in proprietà, rispettivamente, di e CP_7 CP_14
[...]
Per le valutazioni del caso si è provveduto a conferire incarico ad un consulente tecnico che preliminarmente ha provveduto alla delimitazione dei corretti confini della strada asservita a servitù di passaggio prendendo in esame i tipi di frazionamento cartacei che hanno dato origine alle attuali particelle. In particolare sono stati esaminati i tipi di frazionamento rilasciati dall'ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate del 9/11/1972 n. 60, con cui è stata costituita l'originaria particella 316 (quale fondo dominante descritto nell'atto di servitù)
e quello del 29/06/1979 n. 68 (con cui è stata costituito il confine del terreno della convenuta
, nonché il tipo di frazionamento cartaceo con cui sono state costituite le particelle sul CP_7 suo lato Est della strada, depositato da entrambe le parti in causa.
Definiti i contorni dei confini catastali della strada si è provveduto con la sovrapposizione di quest'ultimi con l'ortofoto relativa al mese di maggio 2022, il rilievo celerimetrico e il foglio di mappa digitale.
4 Mentre ad ovest è stato riscontrato addirittura un arretramento quasi omogeno delle particelle costituenti il fondo dominate che poi diminuisce a valle in prossimità della particella
545 dei convenuti , è stato invece rilevato, rispetto alla proprietà Controparte_15 CP_7
(par. 366), uno sconfinamento nel tratto stradale interessato dalla servitù.
In particolare, mentre il prospetto ovest del fabbricato della convenuta posto a valle CP_7 risulta in linea con il confine est della strada, nel limite dello sconfinamento rimanente è posta una recinzione con paletti in ferro e rete metallica;
una striscia di carreggiata lunga circa
15,50 m per una larghezza a monte di 1,29 m e a valle di 2,08 m nel lato est non è più presente a causa di uno sbancamento effettuato in corrispondenza del punto di incontro tra le particelle 366 e 354; tale sbancamento costituisce, oggi, aria di corte annessa alla proprietà
CP_7
Il consulente ha, inoltre, rilevato che l'area adibita a corte (v. figura 20 dell'elaborato) è stata ricavata con scavi in terreno quasi verticali creando ad ovest (lato carreggiata) un dislivello da 0 a 2,20 m e a nord (lato particella 354) un dislivello da 2,40 a 1,92 m.; la presenza di questi scavi senza la realizzazione di alcuna opera di contenimento costituisce un pericolo di franamento dei terreni adiacenti (carreggiata stradale e particella 354; sul punto di rinvia a pagina 19 della consulenza tecnica).
Le risultanze della c.t.u. vengono poste a fondamento della decisione in ordine alla turbativa posta in essere dalla convenuta nell'esercizio della servitù di passaggio da CP_7 parte degli attori.
Sulle osservazioni del c.t.p. che si basano, in sintesi, sulle valutazioni dei confini che CP_7 secondo il predetto tecnico non sarebbero stati accertati in maniera oggettiva, il c.t.u. ha evidenziato che la scelta di scegliere per il confine ovest il frazionamento del 1972 a discapito di quello del 1979 risponde all'esigenza di eliminare quanto più possibile gli errori di trasporto. Le sovrapposizioni sono state poi elaborate tenendo conto sia dei punti fiduciali sia di elementi lapidei rappresentativi del territorio la cui posizione risulta immutata nel corso del tempo.
Dunque il confine ovest della stradella è stato estratto dal tipo di frazionamento del 1972 che è quello più attendibile tra tutti dovendo essere affetto da meno errori di graficismo in quanto redatto prima dei successivi.
Invece, quanto al frazionamento del 1979, il c.t.u. ha evidenziato che è lo stesso richiamato nella relazione del geom. Piraneo, precedente c.t.p. incaricato dalla nel corso CP_7 del giudizio per accertare la posizione del lotto di sua proprietà, ove lo stesso tecnico di parte specifica che detto frazionamento (68/1979) che ha dato origine alla costituzione della dividente tra il lotto della convenuta e la stradella, “è l'unico elemento probatorio sottoscritto da tutti i proprietari al momento del trasferimento giuridico a nuova ditta”.
5 Le conclusioni cui è giunto il consulente vengono condivise dal Tribunale poiché sostanzialmente conformi al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza in materia di regolamento di confini secondo cui nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà delle parti, perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti (cfr.
Cass. civ. sez. II, 01/09/1997, n.8327).
Disattese le osservazioni critiche alla c.t.u., va rilevato che la ha dedotto CP_7
l'estinzione per prescrizione (non uso ventennale) della servitù spiegando eccezione di usucapione (non è, invero, stata proposta domanda riconvenzionale).
Ebbene è noto che colui che agisce per ottenere l'accertamento, anche in via incidentale, dell'avvenuto acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione ventennale ha l'onere di provare di aver esercitato su detto bene, in maniera continua ed ininterrotta per almeno un ventennio, un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, attraverso l'esplicazione pacifica e pubblica delle facoltà che formano il contenuto di tale diritto reale. In altri termini, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto manifestato con un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto.
Nel caso di specie, l'espletata istruttoria non ha dimostrato il ricorrere dei presupposti per affermare intervenuta l'usucapione ai sensi dell'art. 1158, c.c. del sedime stradale occupato e oggetto di sconfinamento;
anzi si osserva che il c.t.u. chiamato anche a collocare temporalmente le modifiche intervenute sui luoghi, ha evidenziato che le immagini dei luoghi relativi agli anni 1988, 1994 e 2000 mostrano una situazione invariata nel tempo dei margini stradali rispetto allo stato di fatto della strada per il tratto a monte al di sopra della particella
366, mentre per il tratto a valle si nota un restringimento della carreggiata in riferimento all'anno 2000 (foto 22 pag. 21 relazione tecnica).
Era onere della convenuta provare documentalmente di aver posseduto in maniera continuata e pacifica la fascia di terreno oggetto dello sconfinamento già in epoca antecedente al restringimento riscontrabile oggettivamente nell'anno 2000, quindi nel ventennio anteriore al gennaio 2015 epoca in cui risulta essere stata esperita la procedura di mediazione che ha l'effetto di interrompere il termine utile per la usucapione, atteso che l'art. 1165, c.c., estendendo all'usucapione le norme generali in tema di prescrizione (artt.
2934 e ss., c.c.), tipizza anche gli atti aventi efficacia interruttiva del decorso del termine per usucapire, fra i quali rientrano anche le cause di interruzione civile previste dalla legge e, quindi, la mediazione.
6 Infatti, come ritenuto dalla Suprema Corte nella sentenza a S.U. n. 17781/2013, il 6° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, parifica la domanda di mediazione per la conciliazione sul diritto controverso alla "domanda giudiziale" di tutela di tale situazione soggettiva ai fini della prescrizione, stabilendo che l'istanza di mediazione, come accade per ogni domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2943 c.c., co 1 e 2, e art. 2945 c.c., interrompe la prescrizione del diritto controverso.
Nessuna prova documentale in tal senso è stata fornita dalla mentre le prove orali CP_7 formulate non risultavano in ogni caso funzionali a tal fine, non potendo demandarsi ad un teste aspetti tecnici in ordine alla consistenza e ampiezza della stradella.
Respinta dunque l'eccezione di usucapione, quanto alle opere necessarie per la cessazione della turbativa occorre eseguire, per il c.t.u., i seguenti interventi:
- arretrare rispetto allo stato dei luoghi le opere realizzate all'interno della superficie stradale dai fondi ad Est della strada e quindi i muri, cancelli e recinzioni per le distanze indicate nella tabella 2 (pag. 18 consulenza tecnica);
- realizzare un muro di contenimento all'interno della proprietà opportunamente CP_7 dimensionato, in regola con la normativa prevista e rispettivo deposito dei calcoli statici presso il Genio Civile sia per il lato adiacente la strada sia per il lato a confine con la particella
354. Per la parte di terreno asportato della strada e della particella 354 realizzare un riempimento con inerti di opportuna dimensione costipati da mezzo meccanico;
- rimuovere la pozza imhoff in prossimità dei punti 54 e 55 del rilievo celerimetrico e provvedere al suo riempimento con inerti di opportuna dimensione costipati da mezzo meccanico;
Esula invece dalle turbative imputabili alla convenuta – venendo il rilievo adempimenti di soggetti terzi, esercenti pubblici servizi, estranei al giudizio -, il contenuto dell'ultimo punto indicato dal c.t.u. (provvedere a richiedere lo spostamento lungo il confine est dei pali a servizio della corrente elettrica all'ente preposto).
In conclusione accertata la sussistenza del diritto di servitù di passaggio degli attori ed la turbativa del relativo esercizio, la convenuta va condannata al compimento delle opere CP_7 necessarie descritte dal consulente tecnico di ufficio, meglio specificate nell'integrazione alla consulenza tecnica di ufficio datata 16.9.2024 e depositata il 18.9.2024 con relativo computo metrico estimativo, per un valore complessivo di € 30.301,03.
Resta evidentemente assorbita dal rigetto della domanda degli attori nei confronti dei convenuti la riconvenzionale spiegata da questi ultimi. Controparte_16
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto del decisum e determinate in valore ricompreso tra i minimi e i medi, seguono come di consueto il principio della soccombenza.
Le spese sono dichiarate irripetibili quanto ai convenuti contumaci.
7 Sono poste a carico degli attori (parzialmente soccombenti nei confronti dei convenuti
) gli onorari e spese per la c.t.u. nella misura della metà mentre la Controparte_16 restante metà è posta a carico della convenuta (fermo, per il c.t.u., il principio della CP_7 solidarietà per il pagamento delle proprie spettanze).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
[...]
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, nonché da
[...] Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
, , questi ultimi nella qualità
[...] Parte_3 Parte_4 di eredi di , nei confronti di , Persona_1 CP_7 Controparte_8
e nella contumacia di , Parte_5 Controparte_9 [...]
, , e CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento
[...] della domanda degli attori, così provvede:
CONDANNA alla cessazione delle turbative in relazione alla servitù di CP_7 passaggio pedonale e carrabile di mt. 6,00 costituita con atto del 29/07/1994 ai rogiti del notaio (rep. n. 50973 e raccolta n. 15612) che consente l'accesso alle Persona_2 proprietà degli attori e, dunque, alla riduzione in pristino delle opere costituenti impedimento della servitù stessa a mezzo dell'esecuzione delle lavorazioni meglio descritte nella relazione tecnica a firma del geom. (e, specificamente, nei primi tre periodi del paragrafo n. 5 CP_17 quesito 2 di pag. 22 della relazione base - depositata telematicamente il 31.1.2024 - , ancor meglio descritte nella relazione integrativa del 16.9.2024, con allegato computo metrico estimativo, per un valore di € 30.301,03);
RIGETTA ogni domanda spiegata dagli attori nei confronti di e Controparte_8
; Parte_5
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori che si CP_7 liquidano nell'importo complessivo di € 5000,00 per compensi professionali ed in €. 1.016,54 per esborsi documentati, oltre spese forfettarie e accessori come per legge;
CONDANNA gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da e che si liquidano nell'importo Controparte_8 Parte_5 complessivo di € 5000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Lo Dico dichiaratosi antistatario in atti;
PONE a carico degli attori, in solido tra loro, la metà degli onorari e spese di c.t.u. - liquidati con separato decreto – e la restante metà a carico di (ferma per il CP_7
c.t.u. la solidarietà per il pagamento delle proprie spettanze).
8 Spese irripetibili quanto ai convenuti contumaci.
Così deciso in Agrigento, 15 marzo 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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