Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 01/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 616/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 01/04/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi la ricorrente con l'Avv. SACCO MICHELA e Parte_1 per il resistente l'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA. CP_1
L'avv. SACCO discute la causa insistendo come in atti per l'accoglimento della domanda;
afferma che la causa è documentale e non sono state dedotte prove da controparte;
richiama tutte le difese svolte ed i documenti prodotti;
conclude come in atti.
L'avv. PISANU si richiama alla memoria depositata e conclude come in essa.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 12.50 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 01/04/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 616/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. SACCO Parte_1
MICHELA, che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso ricorrente e
- , elettiv. dom. presso l'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, che lo CP_1
rappresenta e difende, in forza di procura generale alle liti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2024 ha chiamato in causa Parte_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto CP_1
soggettivo della ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla data che dovesse emergere in corso di causa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
condannare al pagamento a favore del CP_1
ricorrente dei ratei arretrati di alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla data che dovesse emergere in corso di causa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La ricorrente ha dedotto di essersi separata dal marito con accordo Per_1
consensuale ai sensi dell'art 12 del D.L. 132/2014 convertito con mod. dalla L. 162/2014 e di aver presentato in data 11.1.2023 domanda amministrativa (codice 2171950700004) per il riconoscimento dell'assegno sociale, ma di essersi vista respingere tale domanda da con la CP_1 seguente motivazione: “assenza di iter giudiziale per l'ottenimento dell'assegno alimentare a carico del coniuge, titolare di reddito capiente per l'attribuzione anche considerato il breve intervallo di tempo tra la separazione consensuale e la domanda di assegno sociale”.
La stessa ha quindi impugnato la reiezione dell' affermando che, da un lato, il CP_2
diritto alla corresponsione dell'assegno sociale non poteva essere negato a chi, pur avendo diritto astrattamente ad un reddito derivante da altrui obbligo, vi avesse rinunciato e, dall'altro, pur essendo intervenuta la separazione solo con accordo del 2022, la comunione di vita dei coniugi era cessata già dal 2006, come da allegate certificazioni anagrafiche.
Rinnovata la notifica all'esito della prima udienza, si è costituito in giudizio CP_1 eccependo l'inammissibilità o improponibilità del ricorso per mancato esperimento del ricorso amministrativo ed ha contestato, comunque, la fondatezza della domanda richiamando l'allegata relazione amministrativa.
Con ordinanza del 5.12.2024 il Giudice, rilevata l'improcedibilità della domanda per mancata previa presentazione del ricorso amministrativo, ha sospeso il giudizio ai sensi del
3 secondo comma dell'art. 443 c.p.c., assegnando un termine perentorio per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.
Con ricorso in riassunzione depositato il 7.2.2025 ha Parte_2
rappresentato di aver debitamente proposto il prescritto ricorso amministrativo, dichiarato inammissibile da , ed ha chiesto l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni. CP_1
Con memoria del 18.3.2025 ha chiesto la reiezione della domanda perchè infondata CP_1
nel merito, richiamando tutto quanto già prodotto.
Nel corso dell'odierna udienza i difensori si sono richiamati agli atti concludendo come in essi.
Il ricorso appare fondato.
Si rileva, in primo luogo, come la domanda sia attualmente procedibile, avendo la ricorrente promosso nel termine assegnato ex art. 443 comma 2 c.p.c. il necessario ricorso amministrativo, senza esito positivo.
Nel merito, l' convenuto ha negato alla ricorrente la prestazione richiesta, da un CP_2
lato affermando che lo stato di bisogno era “autoprocurato”, avendo la stessa omesso di richiedere al coniuge separato l'assegno alimentare, e dall'altro prospettando la natura strumentale della separazione, formalizzata poco prima della domanda amministrativa.
La dibattuta questione relativa alla spettanza o meno dell'assegno sociale in favore di soggetto separato che non si sia attivato per ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento/alimentare a carico del coniuge è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21753/23.
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza”.
4 In particolare, come ha evidenziato la Corte, l'art. 3 comma 6 della legge nr. 335/95, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente che
“se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto” e che “il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento”: l'assegno, infatti, “è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
La giurisprudenza di legittimità. nell'interpretare tale disposizione, “ha affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito (così già Cass. nr. 6570 del 2010); partendo da tale premessa, la Corte ha escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. Nel dare continuità al principio di diritto espresso da Cass. nr. 6570 cit., infatti,
Cass. nr. 14513 del 2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo «l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione», atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (v. anche Cass. nr. 24954 del 2021); si è, quindi, osservato che né nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. nr. 24955 del 2021 cit)” (Cass. n. 21753/23).
La condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale, al contrario, rileva nella sua mera oggettività.
All'assistito, infatti, è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti “effettivamente percepito”. Tale conclusione “s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale
5 che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi” (Cass. nr.24955/21).
Nel caso in esame, poi, non vi sono elementi per affermare che la rinuncia al mantenimento da parte della sia frutto di un accordo finalizzato a costituire Pt_2
artatamente una situazione di bisogno.
A fronte della mera vicinanza temporale tra la data dell'accordo di separazione
(30.8.2022) e quella della presentazione della domanda di assegno sociale (11.1.2023), la ricorrente ha documentato, attraverso la produzione delle certificazioni anagrafiche, come la convivenza tra i coniugi fosse di fatto cessata già dal 2006. Per_2 Per_1
nulla ha ulteriormente dedotto o chiesto di provare al fine di dimostrare che CP_1
l'odierna ricorrente abbia posto in essere condotte fraudolente volte a profittare della pubblica assistenza simulando artificiosamente situazioni di bisogno.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto ed deve essere condannato a riconoscere in CP_1
favore di l'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda Parte_2
amministrativa ed a corrispondere alla stessa i ratei arretrati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione a decorrere dal 121° giorno dalla domanda ai sensi dell'art. 16 L.
412/91.
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con riferimento ad un valore di causa indeterminabile, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta il diritto di alla liquidazione dell'assegno sociale con Parte_2
decorrenza dalla data della domanda amministrativa e conseguentemente condanna alla CP_1
costituzione della prestazione in suo favore ed al pagamento dei ratei arretrati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione a decorrere dal 121° giorno dalla domanda come per legge.
6 Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che CP_1 liquida in € 3.291,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratori antistatario.
Savona, 1.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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