Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 22409/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13/03/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: , in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale On. , legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla Controparte_1
via S. Lucia n. 81, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Iossa (cf: P.IVA_1
) giusta procura generale ad lites per notaio Rep. n. C.F._1 Persona_1
33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.
Lucia 81
- Appellante
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Odierna CP_2 C.F._2
(c.f.: , presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla C.F._3
Via dei Fiorentini n. 61.
– Appellato
È presente l'avvocato Niceforo per delega dell'Avvocato Iossa che si riporta alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice, letti gli artt. 351 4° comma e 281 sexies c.p.c., invita i difensori a precisa- re le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies 1° comma c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt.351 4° comma e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 22409/2024
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale On. , legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla Controparte_1
via S. Lucia n. 81, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Iossa (cf: P.IVA_1
) giusta procura generale ad lites per notaio Rep. n. C.F._1 Persona_1
33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.
Lucia 81
- Appellante
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Odierna CP_2 C.F._2
(c.f.: , presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla C.F._3
Via dei Fiorentini n. 61.
– Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 22.10.2024, la
[...]
ha impugnato la sentenza n. 20209/2024, depositata in data Parte_2
09/10/2024 e non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, nel procedimento
R.G. n.51762/2020, in persona del dott. con cui veniva accolta la Controparte_3
domanda proposta in primo grado dalla sig.ra , in qualità di partecipante al CP_2
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progetto assistenziale rivolto a soggetti appartenenti a categorie disagiate con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro (Progetto Isola e poi Progetto BROS), e condannava la al pagamento della somma di 1.000,00 euro, oltre interessi e spese di lite, a Pt_1
titolo di risarcimento del danno consistente nella lesione delle legittime aspettative dell'istante all'inserimento nel mondo del lavoro.
Avverso la predetta sentenza, la ha proposto appello, solle- Parte_1
vando le seguenti doglianze:
- violazione delle norme sul procedimento per difetto assoluto di giurisdizione, stante l'inesistenza di una situazione giuridica soggettiva tutelabile;
- sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, quand'anche fosse possibile individuare una posizione giuridica tutelabile, la stessa non potrebbe che essere qualificata che di interesse legittimo, essendo le doglianze dell'attore rivolte avverso atti amministrativi;
- incompetenza per materia del Giudice di Pace per essere competente il Tribuna- le in funzione di giudice del lavoro;
omessa pronuncia sulla relativa eccezione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.;
- violazione delle norme sul procedimento per omesso rilievo della nullità della ci- tazione ex art. 164 n. 3 e 4 c.p.c. per assenza del petitum e causa petendi;
- difetto assoluto di motivazione;
- inesistenza degli elementi costitutivi del presunto illecito e violazione dei princi- pi regolatori in materia di illecito contrattuale ed extracontrattuale ai sensi degli artt.
2043, 2018, 1226 e 2697 c.c.
Ciò dedotto, ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiara- re il difetto assoluto di giurisdizione;
2) in subordine, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo;
3) in ulteriore subordine dichiarare l'incompetenza per materia dell'adito Giudice di Pace, trattandosi di controversia devoluta alla competenza del
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, ex artt. 409,
413, 442 e 444 c.p.c.; 4) in ogni caso rigettare la domanda proposta perché inammissibi- le, improcedibile e infondata in fatto e in diritto e/o dichiarare la carenza di legittima-
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passiva e/o di titolarità dal lato passivo del diritto della 5) CP_4 Parte_1
condannare l'attore al pagamento in favore della a titolo di respon- Parte_1
sabilità ex art. 96 comma 1 c.p.c. o ex art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di € 3.000,00
o della diversa somma ritenuta di giustizia”.
La sig.ra si è costituita, eccependo: CP_2
- in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, atteso che il Giudice di Pace aveva deciso secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. e le censure formula- te dalla non rientravano tra quelle previste dall'art. 339, ultimo comma, c.p.c.; - Pt_1
l'inammissibilità dell'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione;
- l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza del Giudice di Pace a favore del
Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta non meritevole di acco- glimento in quanto introdotta per la prima volta ed in considerazione del fatto che la presente controversia non ha ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro;
- la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, “trattandosi di domanda di risarci- mento del danno e, quindi di tutela di un diritto soggettivo”, stante la mancata impu- gnazione di provvedimenti amministrativi.
- l'inconferenza dell'eccezione di nullità della domanda, sostenendo che nel caso in esame è di tutta evidenza sia il fatto costitutivo della pretesa che il bene giuridico danneggiato dalla colpevole inerzia della P. A.;
- l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di motivazione, rilevando che la
[...]
abbia introdotto per la prima volta argomentazioni difensive mai dedotte CP_5
nel giudizio di primo grado e, pertanto, non ammissibili per la violazione dell'art. 345
c.p.c.;
Ciò dedotto, ha concluso per l'inammissibilità dell'appello o comunque per il suo rigetto nel merito.
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§ 1. Il motivo di appello che fa leva sul difetto assoluto di giurisdizione è ammis- sibile, in quanto, a seguito della proposizione di apposito motivo di gravame, non si è formato il giudicato sulla questione, che può quindi essere esaminata e decisa dal giudice di II grado.
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Del resto, secondo quanto previsto dall'art. 37, primo comma, c.p.c., il difetto assoluto di giurisdizione nei confronti della P.A. può essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (tale previsione è rimasta inalterata a seguito delle modifiche apportate all'art. 37 dal d.lgs. n. 149 del 10.10.2022, mentre il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti di un giudice speciale può essere rilevato d'ufficio nel corso del I grado, mentre nei giudizi di impugnazione “può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo”). Il motivo, inoltre, rientra tra quelli previsti dall'art. 339, ultimo comma, c.p.c., trattandosi di violazione di una norma sul procedimento, appunto l'art. 37 c.p.c.
Nel merito, la censura è infondata. Il difetto assoluto di giurisdizione è configura- bile quando la domanda giudiziaria non è conoscibile, in astratto e non in concre- to, da nessun giudice, sicché tutti i giudici sono tenuti ad arretrare, a farsi da parte rispetto ad una materia che non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale
(Cass., Sez. Un., 16 marzo 2022, n. 8600). Il difetto in esame è ravvisabile quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere;
attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione concernente l'idoneità di norme di diritto a tutelare il concreto interes- se affermato dalla parte in giudizio (Cass., Sez. Un., 30 marzo 2005, n. 6635; Cass.,
Sez. Un., 31 marzo 2006, n. 7577; Cass., Sez. Un., 8 maggio 2007, n. 10375).
In particolare, si ha difetto assoluto di giurisdizione nel caso in cui manchi in astratto la giustiziabilità della pretesa azionata. Nel caso in esame non si palesa nessuna delle situazioni innanzi delineate, in quanto la pretesa risarcitoria aziona- ta dal sig. attiene alla presunta violazione di norme costituzionali, quali Pt_3
gli artt. 2 e 3 della Costituzione, e affonda le sue radici nell'asserita inazione amministrativa posta in essere dalla nell'ambito delle politiche Parte_1
per il lavoro.
In particolare, l'attrice lamenta la tardiva attuazione del piano d'azione, denomi-
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nato “Campania al lavoro”, approvato con la deliberazione di Giunta regionale n.
690 del 08/10/2010, e del successivo avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 256/2010, con le Agenzie del Lavoro private, piano che avrebbe avuto concreta attuazione soltanto nell'ottobre 2019, privandolo per 9 anni degli strumenti previsti in favore dei disoccupati di lunga durata, categoria della quale egli faceva parte, avendo partecipato ai progetti denominati ISOLA e BROS. Ha poi sostenuto che tale affidamento sia stato ancor più rafforzato dai seguenti atti:
- A) Delibera n. 43/2017 “Progetto Campania Più”, al punto 5) - pag. 5 della parte deliberativa – allegato 10 del fascicolo di parte di primo grado-;
- B) Delibera n. 199/2017 “Progetto Campania Piu”, al punto 5) – pag. 6 della parte deliberativa – allegato n. 11 del fascicolo di primo grado-;
- C) Delibera n. 244/2017 “Progetto Campania Più”, pag. 3, punto c. 3 – allegato n.
14 del fascicolo di primo grado.
Dunque, la pretesa risarcitoria della sig.ra non è già in astratto sottratta CP_2
alla giurisdizione, mentre attiene al merito della controversia la verifica dell'effettiva esistenza di una posizione giuridica lesa, sia essa di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
§ 2. A questo punto occorre esaminare l'ulteriore motivo di appello e stabi- lire se rispetto alla controversia sussista o meno la giurisdizione amministrativa, conformemente all'eccezione sollevata dalla . Va rammentato, Parte_1
al riguardo, il noto principio secondo cui la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (in tal senso da ultimo Cassazione SS.UU., ordinanza n. 2368 del 24/01/2024).
In ragione di ciò, occorre partire dall'individuazione della fattispecie di ille- cito alla base della domanda, impresa non agevole stante le modalità, involute e
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confusionarie, con cui è stato redatto l'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado. Proprio in ragione delle suddette modalità, si ritiene opportuno riportare alcuni passaggi testuali di tale atto. A pag. 2, dopo aver allegato di aver partecipato al progetto di “Work Experience” denominato ISOLA e al successivo progetto BROS, con il quale gli era stato riconosciuto un sostegno al reddito durante un percorso di inserimento lavorativo, l'attore ha richiamato la delibera della Giunta regionale n. 690 del 08.10.2010 di approvazione del piano d'azione denominato “ al lavoro”, per poi aggiungere che: - con tale atto, “venne Pt_1
previsto, a favore dell'istante proprio perché appartenente alla platea Isola/Bros, un piano di azione per il lavoro attraverso tre tipologie di azione: - 1. sostegno al reddito, - 2. sviluppo dell'occupabilità, - 3. azione di sistema. È il non aver attuati colposamente tali 3 obblighi (obiettivi) […] qualifica l'azione risarcitoria e/o indennitaria in punto di petitum ex artt. 2 e 3 Cost.”.
Sempre a p. 2 dell'atto di citazione, l'attrice ha descritto l'illecito nel se- guente modo: “a fronte di questo reiterato e perseverante comportamento omissivo della durata di circa 10 anni posto in essere dalla , si Parte_1
configura un'indiscutibile lesione della legittima aspettativa dell'istante nella qualità di appartenente alla detta platea così come singolarmente individuato dai provvedimenti in esame. L'istante ha, difatti, inutilmente per circa dieci (10) anni dal 2010 all'ottobre 2019, atteso di vedere attuato: il sostegno al reddito, lo sviluppo dell'occupabilità, l'azione di sistema (causa petendi). Sono questi tre fatti giuridici omissivi che il giudice di pace per domanda dell'esponente è chiamato a giudicare secondo la chiesta equità formativa e/o sostitutiva …”.
Dopo aver elencato una serie di atti amministrativi che dimostrerebbero la mancata attuazione del piano d'azione per il lavoro, l'attore assume che risulti evidente la lesione di posizioni giuridiche ampliative della sfera giuridica dell'attore ad opera della atteso che le varie azione intraprese (ma mai Pt_1
portate a termine) non hanno prodotto alcun raggiungimento dei tre obiettivi
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sopra individuati, né, tantomeno, di quello occupazionale.
Inoltre, la lamentata inazione amministrativa, ovvero la mancata attuazione degli obiettivi di cui alla delibera della Giunta regionale n. 690 del 08.10.2010 (approva- zione del piano d'azione denominato “Campania al lavoro”), individuata quale condotta cui è correlato il danno di cui si chiede il ristoro, viene trasfigurata in un intervento di annullamento e caducazione delle precedenti delibere volte ad approvare Progetti a sostegno dell'occupazione, operazione, come si vedrà, volta a surrettiziamente supportare la tesi attorea della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per lesione del legittimo affidamento ingenerato dalla pubblica amministrazione. Invero, per giustificare l'attrazione della controversia nell'ambito della giurisdizione ordinaria, l'attrice ha precisato che la domanda da lei avanzata ha ad oggetto “non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione e successivo incremento dell'integrità del patrimonio (borsa formativa) e/o della propria sfera giuridica, pregiudicato/a dalle scelte compiutela partecipazione ai
Progetti Isola e Bros – confidando sulla legittimità del provvedimento amministra- tivo/i poi di fatto caducato/i” (vedi anche Cass. 6885/19).
È mancato difatti dalla delibera 690/2010 e sino, quantomeno all'ottobre 2019, quando si è iniziato a dare attuazione al progetto di manutenzione delle strade regionali sorto, come in precedenza detto, con delibera 394/2018, sia:
1. il sostegno al reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, sia 3. l'azione di sistema.
Tale lesione del diritto soggettivo dell'istante ex art. 3 Cost. è già provata docu- mentalmente atteso che dopo il 2010 e quantomeno sino all'ottobre 2019
l'istante: a) non ha ricevuto più alcun sostegno al reddito;
b) non ha ricevuto più alcun sostegno all'occupabilità (essendo rimasto disoccupato come si dimostra dalla sua iscrizione nell'elenco dei disoccupati della platea bros); c) non ha visto attuarsi alcuna azione di sistema efficace nel periodo di riferimento” (cfr. p. 6).
Ancora, secondo la costruzione difensiva, “la deliberazione regionale del 2010 ha
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determinato (alla luce dell'art. 3 della Costituzione) l'insorgere di una specifica obbligazione, dotata di opportuna copertura finanziaria, nei confronti dei soggetti individuati come l'istante. In sostanza, la favorevole determinazione dell'organo deliberante ha segnato l'apertura di una fase procedimentale diretta alla conclu- sione dei contratti di avviamento al lavoro. L'esaurimento della fase di competen- za della (delibera 690/2010) ha avviato una sequenza proce- Parte_1
dimentale finalizzata alla stipula dei contratti di lavoro, che ha determinato
l'insorgenza degli specifici doveri di informazione e protezione”. Infine, la sig.ra ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via del tutto CP_2
preliminare, accertare e dichiarare che l'art. 2 e l'art. 3 della Costituzione impon- gono alle istituzioni, anche regionali, di farsi carico di garantire il principio di eguaglianza ed accertare e dichiarare applicando in primis l'art. 2 e 3 della Costi- tuzione con norma di equità cd. FORMATIVA e/o sostitutiva fondata sul giudizio intuitivo e non sillogistico, ai sensi e per gli effetti di Cassazione Civile Sez. U. n.
716/1999, che l'istante figura nell'elenco degli appartenenti alla platea Bros e per
l'effetto accertare e dichiarare che è mancato colposamente, dalla delibera
690/2010 (08/10/2010) e sino all'ottobre 2019 quando si è iniziato a dare attua- zione al progetto di manutenzione delle strade regionali, sia:
1. il sostegno al reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, sia 3. l'azione di sistema accertando e dichiarando, con pro-nuncia di sola equità, che tale complessivo comportamento regionale, anche intuitivamente, viola i principi informatori posti dall'art. 2 e 3 della Costituzione, accertando e dichiarando con efficacia di giudicato che non risultano, anche intuitivamente, rimossi nell'arco temporale dedotto in lite, tempestivamente gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese con irreparabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità costituente danno patrimoniale e/o
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non patrimoniale e, per tutto quanto sopra esposto: Condannare con pronuncia normativa di equità cd. formativa e/o sostitutiva per gli esposti motivi e di cui ai capi che precedono, la , in persona del suo legale rapp.te p.t., al Parte_1
pagamento, anche a titolo risarcitorio ovvero indennitario e di equità, e comunque per i principi informatori sopra dedotti filtrati per danno cd. non patrimoniale e/o patrimoniale, in favore dell'istante della complessiva somma di € 1.000,00 (mil- le/00) oltre interessi dalla domanda”.
All'esito di tale complesso processo ricostruttivo della causa petendi e del petitum della domanda proposta, occorre dar conto dell'eccezione di difetto di giurisdi- zione sollevata dalla in sede di appello, ove ha espressamente Parte_1
invocato la giurisdizione del GA a norma dell'art. 7 del c.p.a., laddove individuabi- le una posizione differenziata e tutelabile in capo all'istante. Nella gravata senten- za l'eccezione in oggetto viene rigettata e dichiarata la competenza del giudice di pace di Napoli “trattandosi di un giudizio che verte sui diritti della persona e di una omissione di un comportamento, da una mera inattività da parte della P.A.. e con la conseguente lesione dell'affidamento”. Chiariti i termini della questione all'esame del giudice di gravame, ne va preliminarmente rimarcata l'ammissibilità ai sensi del citato art. 37 c.p.c., trattandosi di eccezione costituente oggetto di specifico motivo di gravame. Inoltre, la censura integra una violazione di norme sul procedimento e, come tale, rientra tra i motivi contemplati dall'ultimo comma dell'art. 339 c.p.c.
Nel merito, il motivo è fondato.
Va, in primo luogo, evidenziato che il piano per il lavoro approvato con la delibera
690/2010 aveva una valenza meramente programmatica;
da esso, quindi, non poteva sorgere alcun diritto soggettivo, né alcun tipo di affidamento individuale in capo all' . Pt_3
Il piano individuava, in via generale, una serie di azioni amministrative, per la cui attuazione era necessaria un'ulteriore attività amministrativa, attraverso la quale
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le varie misure di intervento ipotizzate sarebbero state via via implementate.
Pertanto, quando si duole della mancata attuazione del piano per circa 9 anni,
l'attore lamenta, in ultima istanza, il mancato esercizio dei poteri autoritativi con i quali la avrebbe dovuto dare concretezza alle singole misure previste in Pt_1
sede programmatica.
La causa petendi dell'azione intrapresa dalla sig.ra non ha quindi ad CP_2
oggetto la lesione di un diritto soggettivo, bensì, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, la mancata soddisfazione di un interesse legittimo pretensivo, che, secondo la sua tesi difensiva, avrebbe avuto piena soddisfazione solo laddove il programma fosse stato attuato. Stando così le cose, la giurisdizio- ne non può che appartenere al giudice amministrativo in base all'art. 7 del codice del processo amministrativo, a mente del quale “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti sogget- tivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministra- zioni”.
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controver- sia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'o-messo esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n.104 del 2010, rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo ma quella di interesse legittimo pretensivo;
in tal caso, infatti, non viene in considerazione
l'incolpevole affidamento del privato su un provvedimento amministrativo amplia- tivo legittimamente annullato in sede di autotutela (con conseguente lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio), e neppure
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l'affidamento, circa l'emanazione di un provvedimento ampliativo, ingenerato da un comportamento della P.A. che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, essendo, al contrario, fondata la pretesa risarcitoria esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedi-mentale necessaria ad evitare
l'insorgenza del dedotto pregiudizio” (cfr. Cass., sez. un., 12/11/2021, n. 33851; in senso conforme: Cass., sez. un., 23/11/2022 n. 34555; Cass., sez. un., 31/10/2023,
n. 30175).
Né la giurisdizione ordinaria può essere ricondotta all'allegazione secondo cui l'adozione del piano per il lavoro avrebbe “segnato l'apertura di una fase proce- dimentale diretta alla conclusione dei contratti di avviamento al lavoro”. Si tratta infatti di una affermazione non condivisibile, in quanto, lo si ripete, il detto piano aveva una valenza programmatica, restando affidata alla successiva attività amministrativa l'individuazione dei tempi e dei modi attraverso cui dare concre- tezza alle politiche attive del lavoro in esso delineate. Ancora, la giurisdizione ordinaria non può essere ricondotta alla fuorviante affermazione dell'attore secondo cui sarebbe stato leso il suo legittimo affidamento, perché la suddetta lesione, secondo la stessa ricostruzione attorea, non discende dall'annullamento in sede di autotutela o giurisdizionale di un atto amministrativo ampliativo della sua sfera giuridica, né essa discende da una condotta materiale della P.A., posto che nessun contatto sociale qualificato è sorto tra la e l' . Si è già Pt_1 Pt_3
detto di come appaiano confusi ed irragionevoli i richiami a presunti provvedi- menti caducatori e/o di annullamento delle delibere aventi ad oggetto progetti a sostegno dell'occupazione (cui avrebbe partecipato l'attore, attuale appellato).
Trattasi, invero, di costruzione totalmente disancorata da puntuali richiami e riferimenti e palesemente contraddetta dalla stessa riconduzione della pretesa risarcitoria al mancato esercizio dell'ulteriore azione amministrativa necessaria a dare attuazione agli obiettivi prefigurati nella delibera della Giunta regionale n.
690 del 08.10.2010 (approvazione del piano d'azione denominato “Campania al
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lavoro”).
Come in precedenza evidenziato, la fattispecie illecita alla base della domanda riguarda, invece, la mancata adozione di atti amministrativi discrezionali destinati ad attuare il piano per il lavoro, con la conseguenza che la giurisdizione appartie- ne al giudice amministrativo (vedi la giurisprudenza della Corte di Cassazione in precedenza citata). In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di I grado, la domanda è inammissibile in sede ordinaria, in quanto devoluta alla giurisdizione amministrativa. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo in base ai parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n.
55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia (€ 1.000,00) e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del giudice di pace di
Napoli n. 20209/2024, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da nei confronti della per difetto di giurisdizione del CP_2 Parte_1
giudice ordinario ed assegna alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice amministrativo;
➢ condanna al rimborso delle spese di lite affrontate dalla nel CP_2 Pt_1
corso del I grado del giudizio, spese liquidate in € 346,00 per compenso del difensore (di cui € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva, €
68,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 142,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso e accessori di legge se dovuti;
➢ condanna al rimborso delle spese di lite affrontate dalla nel CP_2 Pt_1
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corso del presente grado del giudizio, spese liquidate in € 64,50 esborsi ed €
600,00 per compenso del difensore (di cui € 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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