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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 5.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2109/2024, pubblicata il 30/07/2024,
TRA
GIA' (C.F. Parte_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA P.IVA_1
MEDA N.16 PADERNO DUGNANO, con il patrocinio dell'Avv. VASSALLO ARTURO, elettivamente domiciliata in VIA PIANO, 5 84096 MONTECORVINO ROVELLA presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(GIA' (C.F. , in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. COLUCCINO LUIGI, elettivamente domiciliata in VIA PODGORA N. 11 20100 MILANO presso lo studio dell'avv.
TAISCH SIMONA, giusta delega in atti;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2109/2024, pubblicata il
30/07/2024, in materia di “Somministrazione”.
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI:
Per IA' Parte_1 Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere la seguente domanda: - in via principale, previa eventuale ammissione dei mezzi istruttori, riformare la sentenza N. 2109/2024 EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G.
5226/2022 DALL'ILL.MO TRIBUNALE DI MONZA IN DATA 27.07.2024 E PUBBLICATA IN
DATA 30.07.2024, accogliendo l'opposizione ivi svolta e, per l'effetto, condannare la parte appellata alla refusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato che si dichiara, a tal uopo, antistatario. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che, all'uopo, si dichiara antistatario.”
Per (GIA' : Controparte_2 Controparte_3
“In questa sede, nel riportarsi a quanto già ampiamente argomentato Controparte_2
nei propri precedenti scritti difensivi e verbali di causa – qui da intendersi integralmente riportati e trascritti – così precisa le proprie conclusioni: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: - rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la sentenza n. 2109/22024023 emessa dal Tribunale di Monza,
D30.7.2024nell'ambito del procedimento R.G. n. 5226/2022; - in ogni caso, confermare in toto la sentenza n. 2109/22024023 emessa dal Tribunale di Monza, D30.7.2024nell'ambito del procedimento R.G. n. 5226/2022; - in subordine, condannare la controparte alla minor somma che si riterrà opportuna.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1603/22 emesso dal Tribunale di Monza in data
11.5.2022, con cui l'opponente era stata condannata al pagamento della somma di € 14.908,49, oltre interessi e spese, in favore di somma dovuta per il mancato saldo di Controparte_2
fattura di conguaglio relativa a forniture di energia elettrica e gas.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'incompetenza per Parte_1
territorio del Tribunale di Monza per essere competente il Tribunale di Napoli;
l'inidoneità della documentazione prodotta da controparte a sostegno del ricorso monitorio;
l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria e la non intellegibilità delle fatture allegate;
Parte_1
pagina 2 di 7 Immobiliari ha poi sostenuto di aver versato al nuovo fornitore l'indennizzo CMOR.
L'opponente ha pertanto chiesto, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Napoli;
che fosse dichiarata inammissibile o improcedibile la domanda;
in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della convenuta opposta al pagamento della somma di euro 5.200,00 per violazione dei principi di correttezza e buona fede;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa creditoria avversa, la determinazione della minor somma dovuta.
Si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare la concessione della Controparte_2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, l'accertamento della minor somma eventualmente dovuta, con condanna dell'opponente al pagamento della somma dovuta.
Senza attività istruttoria, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Monza ha rigettato l'opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Il primo Giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, fondata sulla clausola n. 13 delle condizioni generali di contratto, sostenendo che la clausola non era sottoscritta per approvazione ed era pertanto inefficace.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto destituito di fondamento l'assunto secondo cui i consumi addebitati nella fattura azionata in via monitoria sarebbero “abnormi ed infondati”, riportando essa il ricalcolo dei consumi di energia elettrica, a seguito della disattivazione delle utenze intestate all'opponente, con rettifica dei consumi a seguito della comunicazione da parte della società di distribuzione delle letture reali nel periodo da giugno 2020 a luglio 2021.
Il primo Giudice ha infine rigettato l'eccezione fondata sull'attivazione del meccanismo sotteso all'indennizzo CMOR, precisando che tale attivazione non vieta alla società di vendita uscente di agire legittimamente in via giudiziale per il recupero del credito complessivamente vantato verso il cliente finale inadempiente, nel frattempo passato ad altro fornitore. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza, Parte_1
per i seguenti motivi:
1) 1. VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE ART. 18, 19, 20 e 38 C.P.C. – Artt.
1183 c.c.
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado per non aver la stessa accolto l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Monza.
pagina 3 di 7 In realtà, l'art. 13 delle condizioni generali di contratto stipulate dalla Parte_1
specificatamente approvato per iscritto con firma digitale, prevede che “per qualsiasi
[...]
controversia relativa al presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro alternativamente competente”.
Il primo Giudice era pertanto incorso in errore, quando aveva ritenuto mancante la doppia sottoscrizione.
2) VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE ART. 184 - 189 – 190 C.P.C. –
MANCATA AMMISSIONE MEZZI ISTRUTTORI E CTU – RICHIESTA
RINNOVAZIONE.
L'appellante ha contestato la sentenza del Tribunale per non aver ammesso i mezzi istruttori indicati dall'opponente, violando così il diritto di difesa della che pure aveva Parte_1 depositato idonea documentazione (la consulenza di parte redatta dall'ing. , atta a Per_1
fondare le eccezioni sollevate.
3) C. VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE ART. 115 e 116 C.P.C. - Art. 2697
c.c. – ERRATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE ISTRUTTORIO –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ONERE DELLA PROVA.
Nel giudizio di opposizione, l'opposto non può semplicemente giovarsi di documenti formati unilateralmente (che non forniscono piena prova del credito vantato), ma deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, in caso di contestazione del credito da parte dell'ingiunto.
In caso di contratti di somministrazione di energia elettrica/gas, spetta sempre al gestore e fornitore che pretende il pagamento delle somme contestate dimostrare la corrispondenza della fornitura erogata, riportata in bolletta, a quella fornita dal contatore centrale.
Tale prova non era stata fornita da;
al contrario, la documentazione versata in atti P_ dimostrava l'erroneità dei consumi addebitati in fattura dalla parte dell'opposta, spesso in misura doppia rispetto ai consumi reali.
4) VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE ART. 115 e 116 C.P.C. - Art. 2697 c.c. –
ERRATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE ISTRUTTORIO SUL PAGAMENTO
INDENNIZZO “CMOR”.
Il Tribunale non avrebbe potuto esimersi dal rilevare che la , dopo aver Parte_1
ricevuto la fattura dal nuovo fornitore Go Power S.r.l., avente ad oggetto il mese di marzo 2022, con conguaglio febbraio 2022 (di importo pari ad € 11.410,12) aveva provveduto a corrispondere l'importo di € 8.011,97 a titolo di “altre partite”, e cioè per indennizzo CMOR.
pagina 4 di 7 Tale importo doveva essere decurtato dal credito vantato da nei confronti di P_
. Parte_1
La società appellante ha pertanto chiesto, in riforma della sentenza di primo grado e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, l'accoglimento dell'opposizione.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, l'appellata ha rilevato che la clausola derogatoria alle regole legali di competenza per territorio doveva essere specificamente approvata per iscritto;
che la competenza territoriale convenzionale, in ogni caso, non configura mai un'ipotesi di competenza inderogabile;
che la clausola di cui all'art. 13 delle condizioni generali di contratto era solo apparentemente inequivoca, configurando in realtà una mera clausola di stile, inidonea a configurare un foro esclusivo.
Quanto alla prova del credito vantato dall'opposta, essa era integrata dalla fattura posta a base del rapporto monitorio (non essendo contestata l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti), nonché dalla lettura del contatore allegata agli atti.
Quanto infine all'eccezione fondata sul versamento del corrispettivo CMOR, l'appellata ha rilevato che il meccanismo del CMOR non vieta alla società di vendita uscente di agire legittimamente in via giudiziale per il recupero del credito complessivamente vantato verso il cliente finale moroso, medio tempore passato ad altro fornitore, anche nel caso in cui sia già stata attivata la procedura di indennizzo.
Con ordinanza del 15.5.2025, la Corte d'Appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 23.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Il primo motivo di appello è fondato.
Le condizioni generali di contratto prevedono all'art. 13 la competenza esclusiva del Tribunale di Napoli:
Il Tribunale di Monza ha ritenuto inefficace la clausola predetta, perché non sarebbe rinvenibile
“alcuna sottoscrizione per approvazione della clausola vessatoria”.
In realtà, la clausola è pienamente valida ed efficace, essendo stata specificamente approvata per iscritto, come emerge dalla copia del contratto allegata al fascicolo monitorio dalla stessa pagina 5 di 7 Il contratto munito della doppia sottoscrizione digitale di Controparte_2 CP_4
risulta infatti prodotto da sub doc. 3 (cartella fascicolo monitorio P_
), nella sottocartella “fatture insolute”, pdf 1550570: CP_5
Non è poi condivisibile la tesi della società opposta, secondo cui la clausola sarebbe inefficace, in quanto mera clausola di stile o in quanto generica, essendo riferita ad ogni controversia relativa al contratto tra le parti.
L'art. 13 esprime in modo chiaro la volontà delle parti di scegliere il foro di Napoli quale foro competente in via esclusiva per qualsiasi controversia relativa al contratto in esame, “con espressa esclusione di qualsiasi altro foro alternativamente competente”.
Secondo costante giurisprudenza della Cassazione, una clausola di questo tenore è pienamente efficace, contenendo una chiara ed inequivoca pattuizione che conferisce al foro prescelto carattere di esclusività ed un'espressa esclusione di altri fori concorrenti (ved. Cass. ord.
1838/2018: “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge”; ved. anche Cass. 10376/2005; 18707/2014).
Va in ultimo rilevato che l'espressione “per qualsiasi controversia” non è stata ritenuta inefficace, perché generica, dalla Cassazione, la quale, al contrario, ha sottolineato che tale espressione “è diretta ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale”
(ved. Cass. ord. 13033/2009; 17449/2007).
Stante la pattuizione da parte dei contraenti di un foro esclusivamente competente (Napoli), con deroga alla competenza degli altri fori previsti dalla legge (nella fattispecie, Monza), deve rilevarsi che il decreto ingiuntivo è stato emesso da Tribunale incompetente per territorio.
pagina 6 di 7 L'appello deve essere pertanto accolto e, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1603/22.
Restano assorbiti i restanti motivi di appello.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, vengono poste a carico della società P_
.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
GIA' avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Monza n. 2109/2024, pubblicata il 30/07/2024, così provvede:
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1603/22 emesso dal Tribunale di Monza in data 11.5.2022, in quanto emesso da Tribunale non territorialmente competente, essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Napoli;
- Condanna l'appellata a rifondere all'appellante Controparte_2 [...]
le spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto Parte_1
al primo grado, in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali e oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
quanto al grado di appello, in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali e oltre a IVA e c.p.a. come per legge, spese tutte da distrarsi in favore del legale antistatario dell'appellante avv. Arturo Vassallo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Milano il 29/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 5.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2109/2024, pubblicata il 30/07/2024,
TRA
GIA' (C.F. Parte_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA P.IVA_1
MEDA N.16 PADERNO DUGNANO, con il patrocinio dell'Avv. VASSALLO ARTURO, elettivamente domiciliata in VIA PIANO, 5 84096 MONTECORVINO ROVELLA presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(GIA' (C.F. , in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. COLUCCINO LUIGI, elettivamente domiciliata in VIA PODGORA N. 11 20100 MILANO presso lo studio dell'avv.
TAISCH SIMONA, giusta delega in atti;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2109/2024, pubblicata il
30/07/2024, in materia di “Somministrazione”.
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI:
Per IA' Parte_1 Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere la seguente domanda: - in via principale, previa eventuale ammissione dei mezzi istruttori, riformare la sentenza N. 2109/2024 EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G.
5226/2022 DALL'ILL.MO TRIBUNALE DI MONZA IN DATA 27.07.2024 E PUBBLICATA IN
DATA 30.07.2024, accogliendo l'opposizione ivi svolta e, per l'effetto, condannare la parte appellata alla refusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato che si dichiara, a tal uopo, antistatario. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che, all'uopo, si dichiara antistatario.”
Per (GIA' : Controparte_2 Controparte_3
“In questa sede, nel riportarsi a quanto già ampiamente argomentato Controparte_2
nei propri precedenti scritti difensivi e verbali di causa – qui da intendersi integralmente riportati e trascritti – così precisa le proprie conclusioni: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: - rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la sentenza n. 2109/22024023 emessa dal Tribunale di Monza,
D30.7.2024nell'ambito del procedimento R.G. n. 5226/2022; - in ogni caso, confermare in toto la sentenza n. 2109/22024023 emessa dal Tribunale di Monza, D30.7.2024nell'ambito del procedimento R.G. n. 5226/2022; - in subordine, condannare la controparte alla minor somma che si riterrà opportuna.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1603/22 emesso dal Tribunale di Monza in data
11.5.2022, con cui l'opponente era stata condannata al pagamento della somma di € 14.908,49, oltre interessi e spese, in favore di somma dovuta per il mancato saldo di Controparte_2
fattura di conguaglio relativa a forniture di energia elettrica e gas.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'incompetenza per Parte_1
territorio del Tribunale di Monza per essere competente il Tribunale di Napoli;
l'inidoneità della documentazione prodotta da controparte a sostegno del ricorso monitorio;
l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria e la non intellegibilità delle fatture allegate;
Parte_1
pagina 2 di 7 Immobiliari ha poi sostenuto di aver versato al nuovo fornitore l'indennizzo CMOR.
L'opponente ha pertanto chiesto, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Napoli;
che fosse dichiarata inammissibile o improcedibile la domanda;
in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della convenuta opposta al pagamento della somma di euro 5.200,00 per violazione dei principi di correttezza e buona fede;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa creditoria avversa, la determinazione della minor somma dovuta.
Si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare la concessione della Controparte_2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, l'accertamento della minor somma eventualmente dovuta, con condanna dell'opponente al pagamento della somma dovuta.
Senza attività istruttoria, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Monza ha rigettato l'opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Il primo Giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, fondata sulla clausola n. 13 delle condizioni generali di contratto, sostenendo che la clausola non era sottoscritta per approvazione ed era pertanto inefficace.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto destituito di fondamento l'assunto secondo cui i consumi addebitati nella fattura azionata in via monitoria sarebbero “abnormi ed infondati”, riportando essa il ricalcolo dei consumi di energia elettrica, a seguito della disattivazione delle utenze intestate all'opponente, con rettifica dei consumi a seguito della comunicazione da parte della società di distribuzione delle letture reali nel periodo da giugno 2020 a luglio 2021.
Il primo Giudice ha infine rigettato l'eccezione fondata sull'attivazione del meccanismo sotteso all'indennizzo CMOR, precisando che tale attivazione non vieta alla società di vendita uscente di agire legittimamente in via giudiziale per il recupero del credito complessivamente vantato verso il cliente finale inadempiente, nel frattempo passato ad altro fornitore. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza, Parte_1
per i seguenti motivi:
1) 1. VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE ART. 18, 19, 20 e 38 C.P.C. – Artt.
1183 c.c.
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado per non aver la stessa accolto l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Monza.
pagina 3 di 7 In realtà, l'art. 13 delle condizioni generali di contratto stipulate dalla Parte_1
specificatamente approvato per iscritto con firma digitale, prevede che “per qualsiasi
[...]
controversia relativa al presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro alternativamente competente”.
Il primo Giudice era pertanto incorso in errore, quando aveva ritenuto mancante la doppia sottoscrizione.
2) VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE ART. 184 - 189 – 190 C.P.C. –
MANCATA AMMISSIONE MEZZI ISTRUTTORI E CTU – RICHIESTA
RINNOVAZIONE.
L'appellante ha contestato la sentenza del Tribunale per non aver ammesso i mezzi istruttori indicati dall'opponente, violando così il diritto di difesa della che pure aveva Parte_1 depositato idonea documentazione (la consulenza di parte redatta dall'ing. , atta a Per_1
fondare le eccezioni sollevate.
3) C. VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE ART. 115 e 116 C.P.C. - Art. 2697
c.c. – ERRATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE ISTRUTTORIO –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ONERE DELLA PROVA.
Nel giudizio di opposizione, l'opposto non può semplicemente giovarsi di documenti formati unilateralmente (che non forniscono piena prova del credito vantato), ma deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, in caso di contestazione del credito da parte dell'ingiunto.
In caso di contratti di somministrazione di energia elettrica/gas, spetta sempre al gestore e fornitore che pretende il pagamento delle somme contestate dimostrare la corrispondenza della fornitura erogata, riportata in bolletta, a quella fornita dal contatore centrale.
Tale prova non era stata fornita da;
al contrario, la documentazione versata in atti P_ dimostrava l'erroneità dei consumi addebitati in fattura dalla parte dell'opposta, spesso in misura doppia rispetto ai consumi reali.
4) VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE ART. 115 e 116 C.P.C. - Art. 2697 c.c. –
ERRATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE ISTRUTTORIO SUL PAGAMENTO
INDENNIZZO “CMOR”.
Il Tribunale non avrebbe potuto esimersi dal rilevare che la , dopo aver Parte_1
ricevuto la fattura dal nuovo fornitore Go Power S.r.l., avente ad oggetto il mese di marzo 2022, con conguaglio febbraio 2022 (di importo pari ad € 11.410,12) aveva provveduto a corrispondere l'importo di € 8.011,97 a titolo di “altre partite”, e cioè per indennizzo CMOR.
pagina 4 di 7 Tale importo doveva essere decurtato dal credito vantato da nei confronti di P_
. Parte_1
La società appellante ha pertanto chiesto, in riforma della sentenza di primo grado e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, l'accoglimento dell'opposizione.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, l'appellata ha rilevato che la clausola derogatoria alle regole legali di competenza per territorio doveva essere specificamente approvata per iscritto;
che la competenza territoriale convenzionale, in ogni caso, non configura mai un'ipotesi di competenza inderogabile;
che la clausola di cui all'art. 13 delle condizioni generali di contratto era solo apparentemente inequivoca, configurando in realtà una mera clausola di stile, inidonea a configurare un foro esclusivo.
Quanto alla prova del credito vantato dall'opposta, essa era integrata dalla fattura posta a base del rapporto monitorio (non essendo contestata l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti), nonché dalla lettura del contatore allegata agli atti.
Quanto infine all'eccezione fondata sul versamento del corrispettivo CMOR, l'appellata ha rilevato che il meccanismo del CMOR non vieta alla società di vendita uscente di agire legittimamente in via giudiziale per il recupero del credito complessivamente vantato verso il cliente finale moroso, medio tempore passato ad altro fornitore, anche nel caso in cui sia già stata attivata la procedura di indennizzo.
Con ordinanza del 15.5.2025, la Corte d'Appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 23.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Il primo motivo di appello è fondato.
Le condizioni generali di contratto prevedono all'art. 13 la competenza esclusiva del Tribunale di Napoli:
Il Tribunale di Monza ha ritenuto inefficace la clausola predetta, perché non sarebbe rinvenibile
“alcuna sottoscrizione per approvazione della clausola vessatoria”.
In realtà, la clausola è pienamente valida ed efficace, essendo stata specificamente approvata per iscritto, come emerge dalla copia del contratto allegata al fascicolo monitorio dalla stessa pagina 5 di 7 Il contratto munito della doppia sottoscrizione digitale di Controparte_2 CP_4
risulta infatti prodotto da sub doc. 3 (cartella fascicolo monitorio P_
), nella sottocartella “fatture insolute”, pdf 1550570: CP_5
Non è poi condivisibile la tesi della società opposta, secondo cui la clausola sarebbe inefficace, in quanto mera clausola di stile o in quanto generica, essendo riferita ad ogni controversia relativa al contratto tra le parti.
L'art. 13 esprime in modo chiaro la volontà delle parti di scegliere il foro di Napoli quale foro competente in via esclusiva per qualsiasi controversia relativa al contratto in esame, “con espressa esclusione di qualsiasi altro foro alternativamente competente”.
Secondo costante giurisprudenza della Cassazione, una clausola di questo tenore è pienamente efficace, contenendo una chiara ed inequivoca pattuizione che conferisce al foro prescelto carattere di esclusività ed un'espressa esclusione di altri fori concorrenti (ved. Cass. ord.
1838/2018: “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge”; ved. anche Cass. 10376/2005; 18707/2014).
Va in ultimo rilevato che l'espressione “per qualsiasi controversia” non è stata ritenuta inefficace, perché generica, dalla Cassazione, la quale, al contrario, ha sottolineato che tale espressione “è diretta ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale”
(ved. Cass. ord. 13033/2009; 17449/2007).
Stante la pattuizione da parte dei contraenti di un foro esclusivamente competente (Napoli), con deroga alla competenza degli altri fori previsti dalla legge (nella fattispecie, Monza), deve rilevarsi che il decreto ingiuntivo è stato emesso da Tribunale incompetente per territorio.
pagina 6 di 7 L'appello deve essere pertanto accolto e, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1603/22.
Restano assorbiti i restanti motivi di appello.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, vengono poste a carico della società P_
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[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
GIA' avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Monza n. 2109/2024, pubblicata il 30/07/2024, così provvede:
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1603/22 emesso dal Tribunale di Monza in data 11.5.2022, in quanto emesso da Tribunale non territorialmente competente, essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Napoli;
- Condanna l'appellata a rifondere all'appellante Controparte_2 [...]
le spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto Parte_1
al primo grado, in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali e oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
quanto al grado di appello, in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali e oltre a IVA e c.p.a. come per legge, spese tutte da distrarsi in favore del legale antistatario dell'appellante avv. Arturo Vassallo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Milano il 29/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
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