Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6020 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 20785/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20785/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di opposizione a provvedimento di diniego dell'istanza di subentro in alloggio ERP e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Mario Montella e Giovanni Manna, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Napoli, alla via Luigi Mercantini nr. 23, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.to in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Corrado di Nardo, giusta procura generale alle liti conferita con atto per Notaio dott. Per_1
rep.22594
[...]
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente in epigrafe impugnava la disposizione Dirigenziale del n. 239 del Controparte_1
21.02.2023, notificata in data 23.03.2023, avente ad oggetto l'inammissibilità della sua richiesta di subentro nell'alloggio di Controparte_2 di proprietà del predetto ente, sito in Napoli, alla Via Evangelista Torricelli nr.
460, ed. 1, sc. A, p. 1, int. 09 – B.U.0202010A0109 e contestuale diffida al rilascio dell'immobile, nonché la successiva ordinanza nr. 49 del 10.08.2023,
e a far data dall'anno 2021; che tale regime
[...] Persona_3 di convivenza/coabitazione perdurava sino alla data del 22.10.2022, allorquando il SI. abbandonava l'alloggio di E.R.P. in parola, CP_3 trasferendo la propria residenza altrove, per motivi di avvicinamento familiare;
di aver, pertanto, formulato richiesta di subentro nel rapporto locativo, provvedendo, nel contempo, alla voltura dei bollettini di pagamento del canone di locazione in suo favore;
di non possedere alcuna abitazione, né
a titolo di proprietà, né a titolo di usufrutto od uso;
di versare in una situazione di particolare fragilità economica, come dalla certificazione ISEE in atti;
che uno dei due figli minori, (nato il [...]) – era Persona_2 affetto da “ritardo nello sviluppo psicomotorio e del linguaggio con immaturità affettiva”, come da allegata certificazione sanitaria. In diritto, l'opponente eccepiva: 1) il possesso di tutti requisiti stabiliti dal Regolamento n. 11/19; 2) l'operatività dell'art. 33 del Regolamento nr. 11/2019 disciplinante le ipotesi di “occupazioni improprie” ovvero di situazioni per le quali, in concreto, vi sarebbe la pendenza di uno stato di
“occupazione” e, al contempo, la pendenza di una specifica richiesta di subentro;
3) la sussistenza del contratto di locazione di fatto, stipulato mediante fatti concludenti con l'ente opposto;
4) la nullità dei provvedimenti emessi dal per carenza assoluta di legittimazione ad Controparte_1 azionare il diritto di proprietà sull'immobile in argomento, nonché per carenza assoluta di potere e alla violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi (v. prima memoria di parte opponente depositata ex art 171 ter c.p.c.). Alla luce delle su esposte argomentazioni, l'opponente concludeva: “IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia dell'Ordinanza di sgombero nr. 49 del 10.08.2023, in ragione dei motivi sopra esposti, con specifico riferimento alla presenza di minori in condizioni di particolare fragilità e vulnerabilità all'interno dell'alloggio ERP in argomento. NEL MERITO: - ACCERTARE la sussistenza di tutti i requisiti, in capo all'attrice SI.ra , ai fini Parte_1 della legittima proposizione della istanza di subentro nell'immobile de quo, previa DICHIARAZIONE di sussistenza e riconoscimento della effettiva residenza nello stesso. Per l'effetto, DISAPPLICARE la Disposizione Dirigenziale nr. 239 del 21.02.2023 emessa da Controparte_5
– con cui veniva dichiarata l'inammissibilità della
[...] citata istanza di subentro presentata dalla attrice, nonché DISAPPLICARE la conseguente Ordinanza di sgombero nr. 49 del 10.08.2023. - ACCERTARE la sussistenza del contratto di locazione di fatto, afferente all'immobile sito in Napoli alla via Evangelista Torricelli n. 460, meglio descritto in premessa,
- 2 - tra la SI.ra , nella qualità di conduttrice ed il Parte_1 Controparte_1 nella qualità di locatore;
per l'effetto ORDINARE al convenuto CP_1 di assegnare l'immobile de quo alla SI.ra e quindi
[...] Parte_1 formalizzare il contratto di locazione. - ORDINARE al convenuto CP_1 di eleggere la residenza anagrafica dell'attrice press l'alloggio sito in
[...]
Napoli, alla via Evangelista Torricelli nr. 460. In via subordinata, qualora l'Il.mo Giudice adito non dovesse ritenere accoglibili le argomentazioni e le richieste sopra esposte, accertata la sussistenza di un contratto di fatto esistente tra le parti di questo giudizio, ORDINARE al la Controparte_1 restituzione di tutti i canoni versati dalla SI.ra nonché Parte_1 risarcirla di tutti i danni subiti e subendi che la SV riterrà quantificare in via equitativa”. Si costituiva il che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio, chiedeva il rigetto della domanda con conseguente conferma dei provvedimenti adottati. Disattesa l'istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati, il Giudice, letti gli atti introduttivi e le memorie integrative ex art 171 ter c.p.c. depositate dalle parti, rinviava la causa per la decisione all'udienza del 05/06/2025, concedendo alle stesse i termini di cui all'art. 189 c.p.c. In tale udienza, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., preso atto delle note rassegnate dalle parti, il Giudice riservava la causa in decisione.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è infondata e non merita accoglimento. In via preliminare, va osservato che è pacifica la giurisdizione dell'adito Giudice in subjecta materia. Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in materia di edilizia residenziale pubblica, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo e l'amministrazione non esercita poteri di tipo autoritativo/discrezionale. In base ai principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase e fino all'assegnazione rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Ne consegue che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, dichiarata a seguito del venir meno dei requisiti richiesti in sede di assegnazione o per il verificarsi di altro presupposto previsto dalla legge (cfr. Cass., sez. un., n. 29095 del 28/12/2011,
Cass. n. 8094 del 21/04/2016, Cass., sez, un., n. 9575 del 13/04/2017, Cass., sez. un., n. 18828 del 12/07/2019).
- 3 - Ed ancora, per ciò che concerne il provvedimento di sgombero coatto impugnato, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che: “In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'ente comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (art. 30 l. reg. Campania 2 luglio
1997 n. 18) e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene” (Cassazione civile, sez. un., 07/07/2011, n. 14956).
La Corte ha evidenziato che le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria (cfr., tra le altre, Sez. un n. 3389 del 2002 e n. 24764 del 2009), in quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante. In limine litis, ancora, va ritenuto inammissibile, perché tardivo, il motivo di opposizione sub 4), articolato dall'opponente per la prima volta nella memoria primo termine di cui art 171 ter c.p.c. Ed infatti, l'eccepita nullità dei provvedimenti emessi dal a vario titolo argomentata, non Controparte_1 costituisce una mera emendatio libelli, bensì una vera e propria mutatio libelli.
Già da tempo la Cassazione, con ragionamento sviluppato nella vigenza dell'art 183 co 6 c.p.c. ma analogamente applicabile all'art 171 ter c.p.c., ha chiarito, infatti, che: “Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente” (cfr. Cass. civ. n. 32146/2018). Nel caso di specie, appare fuor dubbio che la contestazione del fondamento giuridico del potere del di Controparte_1 adottare i provvedimenti impugnati, conosciuti peraltro ab initio dalla parte opponente, appare nuova e mai posta in discussione da quest'ultima nell'atto introduttivo, né invero, dalle difese spiegate dal con la Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, si desumono elementi tali da poter
- 4 - giustificare in qualche misura l'eSIenza difensiva da parte dell'opponente di predisporre tale mutatio, in ogni caso, non consentita. Passando all'esame degli altri motivi di opposizione, con il primo, la parte opponente ha sostenuto di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal
Regolamento Regionale n. 11/19, conseguendone il suo pieno diritto al subentro nel contratto di locazione.
Giova rammentare, in proposito, che il regolamento regionale disciplina il subentro nella domanda e nell'assegnazione di un alloggio disponendo al comma 1 dell'art. 19 che: " I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.". Il successivo comma 3 dispone, ancora, che: "Al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio."; il comma 5 stabilisce che “Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario.”; infine, il co 6 stabilisce che “La coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti”. Nel caso di cui ci si occupa, il ha documentalmente Controparte_1 provato, mediante il deposito del certificato di residenza storica (v. doc. 4 parte opposta), che l'opponente, dal 06/07/2021 a tutt'oggi, risiede in Napoli, alla via Filomena Nitti Bovet n. 36 Pi.
2. Inoltre, tale documentale circostanza non è stata nemmeno smentita dall'opponente che, anzi, ha ammesso di risiedere anagraficamente presso il citato indirizzo (cfr. pag. 3 lett b) atto di citazione “l'attrice vive all'interno dell'abitazione a far data dal dall'anno 2021, ancorché permanga la diversa residenza anagrafica presso via Filomena Nitti Bovet”). Da quanto precede emerge chiaramente che la richiesta di subentro nel contratto di locazione articolata dall'opponente difetta del presupposto oggettivo ed imprescindibile della residenza anagrafica, risultando, già sotto questo profilo, pienamente legittimo il provvedimento amministrativo di diniego emesso dal Comune di Napoli, con conseguente reiezione del motivo articolato. Con il secondo motivo, l'opponente ha eccepito che il provvedimento adottato nei suoi confronti sarebbe illegittimo in quanto non le sarebbe stato consentito di accedere alla speciale procedura di regolarizzazione di cui all'art. 33 del Regolamento nr. 11/2019 disciplinante le ipotesi di “occupazioni improprie”. Senonché, come del resto condivisibilmente argomentato dal CP_1
tale procedura poteva essere attivata dall'interessata mediante
[...] apposita istanza da far pervenire all'autorità competente entro il 31 marzo
- 5 - 2021, istanza che l'opponente non ha provato di aver proposto nel termine stabilito dall'art 33 Reg. cit. Ad ogni modo, a tal fine, difetterebbe comunque il presupposto di cui all'art 33 co 2 lett b), ovvero, quello di occupare l'alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Sotto tale profilo, infatti, l'occupazione dell'immobile da parte della sola opponente è avvenuta a partire dalla cessazione della convivenza/coabitazione con il Sig. , verificatasi, per CP_3 ammissione della stessa, in data 22.10.2022, allorquando il CP_3 abbandonava l'alloggio di E.R.P. in parola, trasferendo la propria residenza altrove, per motivi di avvicinamento familiare. Tali considerazioni inducono, pertanto, al rigetto del motivo proposto. Con il terzo motivo, l'opponente ha eccepito la sussistenza di un contratto di locazione di fatto, stipulato mediante fatti concludenti con il CP_1
Invero, è da osservare in senso contrario che, secondo l'indirizzo
[...] giurisprudenziale, ormai consolidato, “In materia di contratti stipulati dalla p.a. deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta ad substantiam, soddisfacendo così la ratio dell'eSIenza di individuare esattamente l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto ed agevolando la funzione di controllo e della concreta osservanza dei principi di imparzialità
e di buon andamento;
conseguentemente deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di tacito rinnovo del contratto per facta concludentia” (cfr. Cass., SS.UU., 28.11.1991, n.12769, e Cass., Sez.III, 24.06.2002,
n.9165). Inoltre, anche a voler mettere da parte tale consolidato orientamento, resta il fatto che giammai il avrebbe potuto stipulare in via Controparte_1 di fatto il predetto contratto di locazione difettando in capo all'opponente, come sopra visto, il presupposto di cui all'art 19 Reg. cit. della residenza anagrafica.
Vanno, infine, disattese le domande di restituzione di tutti i canoni versati dall'opponente e di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quest'ultima, poiché assolutamente generiche nell'an e nel quantum debeatur. Dalle superiori considerazioni discende il rigetto della domanda e la conferma dei provvedimenti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni giuridiche trattate e l'attività difensiva in concreto prestata, come stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del
10.03.2014, per lo scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: a) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- 6 - b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, come per legge
Così deciso in Napoli il 16.6.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 7 -