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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 10 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2962 / 2023 promosso da:
1. , nato a [...], Argentina, il Controparte_1
03.04.1948;
2. , nata a [...], Ar- Parte_1 gentina, il 09.10.1972,
3. , nata a [...], Ar- Controparte_2 gentina il 18.06.1974,
4. , nata a [...], Argen- Controparte_3 tina il 17.12.1977,
5. , nato ad [...], Ar- Parte_2 gentina il 30.08.1989, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Itri
(LT) alla Via S. Gennaro n. 32, presso lo studio dell'avv. Igor Rug- gieri, che li rappresenta e difende, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_4
Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 2 di 10 FATTO E DI DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_4 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1. cittadino italiano, na- Parte_3 to il 17.10.1866, a Calvello (PZ) (ALL. 1 – estratto dell'atto di na- scita), emigrato in Argentina, e mai naturalizzatosi cittadino ar- gentino, come risulta dall'allegato certificato negativo di natura- lizzazione (ALL. 2 – certificato negativo di naturalizzazione).
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue: “2. In data 21.11.1896, a La Plata, Argentina, Pt_3
conosciuto in Argentina anche come contraeva matri-
[...] CP_1 monio con , italiana nata a [...]. Persona_1
3 – atto di matrimonio).
3. Dall'unione dei predetti in data 01.01.1923, a La Plata, Pt_4
, nasceva (ALL. 5 – atto di
[...] Persona_2 nascita), la quale il 21.03.1942, a La Plata, Argentina, convolava
a nozze con cittadino argentino (ALL. 6 – atto di CP_1 matrimonio).
4. o decedeva il 09.11.1951, a La Plata, Parte_3 CP_1 [...]
(ALL. 4 – atto di morte). Per_3
5. Dall'unione tra e Persona_2 CP_1 in data 03.04.1948, a La Plata, Argentina, nasceva
[...]
come da atto di nascita allegato (ALL. 8 – Controparte_1 atto di nascita).
6. decedeva il 23.04.2016, a La Persona_2
Plata, Argentina (ALL. 7 – atto di morte).
7. in data 07.01.1972, nella città di Mel- Controparte_1 chor Romero, Provincia di La Plata, Argentina, si univa in matri- monio con (ALL. 9 – atto di matrimonio). Controparte_5
8. e sono genitori di Controparte_1 Controparte_5 quattro (4) figli, tutti ricorrenti, dei quali il più giovane è stato adottato:
1) , nata a [...], Argentina il Parte_1
09.10.1972 (ALL. 10 – atto di nascita);
Pag. 3 di 10 2) , nata a [...], Argentina il Controparte_2
18.06.1974 (ALL. 11 – atto di nascita);
3) , nata a [...], Argentina il Controparte_3
17.12.1977 (ALL. 12 – atto di nascita);
4) nato Olavarria, Argentina il Parte_2
30.08.1989 (ALL. 13 – atto di nascita) (ALL. 14 – sentenza di ado- zione).”
A sostegno della domanda, gli odierni istanti hanno prodotto do- cumenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_4 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 apri- le 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pag. 4 di 10 Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. conosciuto in Parte_3
Argentina anche come loro avo, nasceva a Calvello CP_1
(PZ), città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- Ciò posto, quanto all'interesse ad agire dei ricorrenti, lo stesso si palesa sussistente, atteso che, come meglio si dirà di qui a poco, emerge un evento astrattamente interruttivo dalla linea di trasmissione della cittadinanza italiana, costituito dal matrimonio di una donna cittadina italiana con un uomo cittadino straniero in epoca precostituzionale.
4.- Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita- liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discenden- te di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori so- no ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e fi- glio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit-
Pag. 5 di 10 to: “secondo la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano (alias Parte_3
nato a [...] il [...], abbia mai rinunciato CP_1 alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina, come si evince dal Certificato Elettorale n. 03102178 il 11.03.202, atte- stante la non registrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli
Elettori, dove risultano iscritti tutti i cittadini argentini nati in
Argentina e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai
18 anni d'età, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cit- tadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza con il matrimonio contratto in data 21.03.1942 dal- la sig.ra , figlia della capostipite Persona_2
con il sig. (argentino) in da- Parte_5 CP_1 ta anteriore all'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Orbene, vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che salvo casi marginali non ri- correnti nel caso di specie la trasmissione della cittadinanza ita- liana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro pre- visto che <la donna cittadina che si marita a uno straniero perde
Pag. 6 di 10 la cittadinanza italiana, sempre ché il marito possieda una citta- dinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi>> (art. 10
Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L.
555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il fi- glio di madre cittadina .
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che
Pag. 7 di 10 va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini ita- liani non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il ma- trimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertan- to, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla na- scita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
Da ultimo, va osservato che quanto precede vale anche per il ri- corrente , figlio adottivo di Parte_2 [...]
discendente diretto dell'avo cittadino italiano, CP_1 in virtù di sentenza di adozione di persona minore pronunciata dall'A.G. argentina e passata in giudicato il 01.12.1992 (cfr. doc.
Pag. 8 di 10 14); tanto, in ragione dell'operare del combinato disposto dell'art. 65 legge n. 218/1995 (Hanno effetto in Italia i provvedimenti stra- nieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiama- ta dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordi- namento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro
Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa) e dell'art. 3 legge n.
91/1992 (1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano ac- quista la cittadinanza. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge).
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
5. Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_4
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato a [...], Argentina il Controparte_1
03.04.1948;
2. , nata a [...], Parte_1 [...]
il 09.10.1972, Per_3
3. , nata a [...], Controparte_2 [...]
il 18.06.1974, Per_3
4. , nata a [...], Controparte_3 Pt_4
il 17.12.1977,
[...]
5. , nato ad [...], Parte_2 [...]
il 30.08.1989, Per_3 sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
Pag. 9 di 10 - e per esso, Parte_6 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Calvello (Pz), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinan- za della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunica- zioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 10 di 10
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 10 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2962 / 2023 promosso da:
1. , nato a [...], Argentina, il Controparte_1
03.04.1948;
2. , nata a [...], Ar- Parte_1 gentina, il 09.10.1972,
3. , nata a [...], Ar- Controparte_2 gentina il 18.06.1974,
4. , nata a [...], Argen- Controparte_3 tina il 17.12.1977,
5. , nato ad [...], Ar- Parte_2 gentina il 30.08.1989, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Itri
(LT) alla Via S. Gennaro n. 32, presso lo studio dell'avv. Igor Rug- gieri, che li rappresenta e difende, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_4
Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 2 di 10 FATTO E DI DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_4 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1. cittadino italiano, na- Parte_3 to il 17.10.1866, a Calvello (PZ) (ALL. 1 – estratto dell'atto di na- scita), emigrato in Argentina, e mai naturalizzatosi cittadino ar- gentino, come risulta dall'allegato certificato negativo di natura- lizzazione (ALL. 2 – certificato negativo di naturalizzazione).
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue: “2. In data 21.11.1896, a La Plata, Argentina, Pt_3
conosciuto in Argentina anche come contraeva matri-
[...] CP_1 monio con , italiana nata a [...]. Persona_1
3 – atto di matrimonio).
3. Dall'unione dei predetti in data 01.01.1923, a La Plata, Pt_4
, nasceva (ALL. 5 – atto di
[...] Persona_2 nascita), la quale il 21.03.1942, a La Plata, Argentina, convolava
a nozze con cittadino argentino (ALL. 6 – atto di CP_1 matrimonio).
4. o decedeva il 09.11.1951, a La Plata, Parte_3 CP_1 [...]
(ALL. 4 – atto di morte). Per_3
5. Dall'unione tra e Persona_2 CP_1 in data 03.04.1948, a La Plata, Argentina, nasceva
[...]
come da atto di nascita allegato (ALL. 8 – Controparte_1 atto di nascita).
6. decedeva il 23.04.2016, a La Persona_2
Plata, Argentina (ALL. 7 – atto di morte).
7. in data 07.01.1972, nella città di Mel- Controparte_1 chor Romero, Provincia di La Plata, Argentina, si univa in matri- monio con (ALL. 9 – atto di matrimonio). Controparte_5
8. e sono genitori di Controparte_1 Controparte_5 quattro (4) figli, tutti ricorrenti, dei quali il più giovane è stato adottato:
1) , nata a [...], Argentina il Parte_1
09.10.1972 (ALL. 10 – atto di nascita);
Pag. 3 di 10 2) , nata a [...], Argentina il Controparte_2
18.06.1974 (ALL. 11 – atto di nascita);
3) , nata a [...], Argentina il Controparte_3
17.12.1977 (ALL. 12 – atto di nascita);
4) nato Olavarria, Argentina il Parte_2
30.08.1989 (ALL. 13 – atto di nascita) (ALL. 14 – sentenza di ado- zione).”
A sostegno della domanda, gli odierni istanti hanno prodotto do- cumenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_4 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 apri- le 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pag. 4 di 10 Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. conosciuto in Parte_3
Argentina anche come loro avo, nasceva a Calvello CP_1
(PZ), città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- Ciò posto, quanto all'interesse ad agire dei ricorrenti, lo stesso si palesa sussistente, atteso che, come meglio si dirà di qui a poco, emerge un evento astrattamente interruttivo dalla linea di trasmissione della cittadinanza italiana, costituito dal matrimonio di una donna cittadina italiana con un uomo cittadino straniero in epoca precostituzionale.
4.- Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita- liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discenden- te di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori so- no ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e fi- glio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit-
Pag. 5 di 10 to: “secondo la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano (alias Parte_3
nato a [...] il [...], abbia mai rinunciato CP_1 alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina, come si evince dal Certificato Elettorale n. 03102178 il 11.03.202, atte- stante la non registrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli
Elettori, dove risultano iscritti tutti i cittadini argentini nati in
Argentina e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai
18 anni d'età, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cit- tadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza con il matrimonio contratto in data 21.03.1942 dal- la sig.ra , figlia della capostipite Persona_2
con il sig. (argentino) in da- Parte_5 CP_1 ta anteriore all'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Orbene, vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che salvo casi marginali non ri- correnti nel caso di specie la trasmissione della cittadinanza ita- liana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro pre- visto che <la donna cittadina che si marita a uno straniero perde
Pag. 6 di 10 la cittadinanza italiana, sempre ché il marito possieda una citta- dinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi>> (art. 10
Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L.
555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il fi- glio di madre cittadina .
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che
Pag. 7 di 10 va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini ita- liani non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il ma- trimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertan- to, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla na- scita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
Da ultimo, va osservato che quanto precede vale anche per il ri- corrente , figlio adottivo di Parte_2 [...]
discendente diretto dell'avo cittadino italiano, CP_1 in virtù di sentenza di adozione di persona minore pronunciata dall'A.G. argentina e passata in giudicato il 01.12.1992 (cfr. doc.
Pag. 8 di 10 14); tanto, in ragione dell'operare del combinato disposto dell'art. 65 legge n. 218/1995 (Hanno effetto in Italia i provvedimenti stra- nieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiama- ta dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordi- namento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro
Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa) e dell'art. 3 legge n.
91/1992 (1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano ac- quista la cittadinanza. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge).
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
5. Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_4
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato a [...], Argentina il Controparte_1
03.04.1948;
2. , nata a [...], Parte_1 [...]
il 09.10.1972, Per_3
3. , nata a [...], Controparte_2 [...]
il 18.06.1974, Per_3
4. , nata a [...], Controparte_3 Pt_4
il 17.12.1977,
[...]
5. , nato ad [...], Parte_2 [...]
il 30.08.1989, Per_3 sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
Pag. 9 di 10 - e per esso, Parte_6 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Calvello (Pz), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinan- za della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunica- zioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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