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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 11/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Imperia
Sezione Civile
R.G. 528/2024
In funzione di Giudice di Appello ed in persona della dott.ssa Maria Teresa
De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado n. RG 528/2024 tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova presso i cui uffici in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato;
-appellante- contro
(P.IVA SK2120824134) con sede in Diviaki Vad CP_1
Nitrikou, Slovacchia, in persona del legale rappresentante e CP_2
(P.IVA , con sede in via Alfieri 128 CP_3 P.IVA_2
Sesto San Giovanni (MI) in persona del legale rappresentante CP_4
(in qualità di proprietario del veicolo sottoposto a fermo
[...]
amministrativo) rappresentati e difesi in primo grado dall'avv. Marco
Monga (C.F. con studio in Piacenza via Santa C.F._1
Franca 49/a.
-appellati contumaci- Per la riforma della sentenza n. 407/23 del Giudice di Pace di Sanremo Dott. Cristina
Zeppa, emessa all'esito del procedimento R.G. n. 1441/2021, mediante la quale è stato accolto il ricorso presentato da e CP_1 CP_3
CONCLUSIONI: per parte appellante: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante si duole della ricostruzione del Giudice di pace in merito alla omessa consumazione del potere di opposizione in capo alle ricorrenti
(proprietaria del trattore stradale) e CP_1 CP_3
(proprietaria del semirimorchio), obbligate in solido con il trasgressore Sig.
(conducente del complesso veicolare) nonostante CP_5
quest'ultimo avesse pagato in forma ridotta la sanzione pecuniaria comminatagli con il verbale n. 700016963648 in data 31.7.2021 dalla
Polizia Stradale di per violazione di cui all'art. 116 comma 16° del Pt_1
C.d.S.
L'appellante sostiene che il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dagli obbligati in solido in quanto il pagamento della sanzione in misura ridotta da parte dell'autore dell'illecito ha effetto liberatorio anche nei riguardi degli obbligati solidali, estinguendo l'obbligazione. Dal che l'appellante inferisce che per gli obbligati solidali, parimenti che per il trasgressore, sarebbe preclusa la facoltà di proporre opposizione a norma dell'art. 204 bis Cod. Strada.
In aggiunta a ciò, l'appellante fa rilevare come in ogni caso la CP_1
e la avrebbero potuto tutt'al più censurare la
[...] CP_3
sanzione accessoria del fermo amministrativo per vizi suoi propri, richiamando il costante indirizzo giurisprudenziale (sez. un., 29/07/2008, n.
pag. 2/9 20544), secondo cui in tema di violazioni al codice della strada, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude all'interessato la possibilità di far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata.
Tali argomentazioni non sono suscettibili di positivo apprezzamento in quanto valgono nei riguardi del soggetto stesso che abbia effettuato il pagamento in misura ridotta, il quale conserverà il diritto di censurare unicamente la sanzione accessoria per vizi suoi propri.
La posizione degli obbligati in solido deve, viceversa, essere ricostruita nel senso che è loro preclusa, come all'autore dell'illecito, ove quest'ultimo abbia estinto l'obbligazione mediante il pagamento ridotto, la proponibilità dell'opposizione avverso il verbale di contestazione dell'infrazione stradale;
tuttavia, pur se è preclusa la contestazione in sede giudiziaria della sanzione pecuniaria stante l'effetto estintivo dell'obbligazione, va riconosciuto all'obbligato solidale il diritto di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione, a proprio carico, delle sanzioni accessorie (nella specie il fermo amministrativo) con la precisazione per cui, non potendo il diritto di agire in giudizio dell'obbligato in solido ritenersi condizionato dal comportamento di altro soggetto, l'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata degli artt. 204-bis, 196 del decreto legislativo
30 aprile 1992 n. 285, 7 dlgs 2011 n. 150 e 24 Cost. porta a ritenere che il coobbligato possa contestare il verbale al fine di vedersi annullare la pag. 3/9 sanzione accessoria, così potendo non solo far valere vizi propri della sanzione accessoria, ma anche far accertare l'illegittimità del verbale al solo e specifico fine di far annullare la sanzione accessoria.
Se dunque è evidente che il pagamento in misura ridotta produce effetto liberatorio anche nei confronti degli obbligati solidali, il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale operato dal Giudice di pace deve intendersi come diretto a desumerne il principio per cui il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del proprietario del veicolo, coobbligato in solido, non preclude all'autore materiale della violazione – o viceversa, a parti invertite, come è nel caso di specie, il pagamento in misura ridotto da parte dell'autore materiale della violazione non preclude all'obbligato in solido - di proporre opposizione quando dalla violazione consegua anche l'irrogazione della autonoma sanzione accessoria, atteso che nessuna norma ostacola l'obbligato solidale ad adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione a suo carico della sanzione accessoria che si presenta come l'unica suscettibile di opposizione in sede giudiziaria, di modo che l'iniziativa dell'obbligato solidale non deve essere considerata come diretta all'annullamento del verbale, ma alla contestazione della sua illegittimità, al solo fine di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare la sanzione accessoria (c.f.r. Corte Cost. sentenza 0471 del 2005).
Si reputa utile richiamare testualmente il passaggio della sentenza 0471 del
2005 della Corte Costituzionale, ove è dato leggere: “(..) E' chiaro, infine, come l'iniziativa intrapresa dal contravventore non possa essere considerata propriamente diretta all'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale ex art. 204-bis del codice della
pag. 4/9 strada, bensi' al mero accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso”;
Siffatta interpretazione sistematica delle disposizioni del codice della
Strada è stata recepita dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Catanzaro sez. I, 23/08/2023, n. 1151), che qui si condivide, la quale, fermo il principio consolidato richiamato anche dall'odierno appellante (per tutte
Cass. 37999/2021), ha tuttavia, in un caso analogo a quello che ci occupa, ritenuto ammissibile l'appello “atteso che appare irragionevole ritenere – qualora sia comminata una sanzione accessoria e il pagamento non sia stato effettuato dal trasgressore ma dal coobbligato in solido – che questi non possa contestare il verbale al fine di vedersi annullare la sanzione accessoria qualora si sostenga l'ingiustizia della contestazione”.
Per le suesposte considerazioni, i motivi principali di appello avanzati Contr dall si rivelano infondati e vanno rigettati.
Con l'ultimo motivo di impugnazione attinente al merito della causa, viene censurata la motivazione della decisione impugnata in quanto avrebbe considerato illegittima la contestazione della infrazione stradale ai sensi dell'art. 116 co. 16 C.d.S. sulla base della sola verifica di corrispondenza formale tra il modello di cui all'allegato II della Direttiva UE 2003/59 e la carta di qualificazione del conducente in possesso del sig. , CP_5
senza tenere conto del fatto che la carta di qualificazione del sig. CP_5
risulta essere stata rilasciata dall'Ucraina, ed in quanto avrebbe ritenuto sufficiente il possesso della CQC, sulla scorta dell'art. 2 comma 1 (secondo cui “l'assolvimento dell'obbligo della CQC può essere dimostrato pag. 5/9 attraverso il possesso di una carta di qualificazione del conducente, conforme al modello di cui all'allegato II della Direttiva 2003/59/CE ovvero attraverso la presenza del codice unionale “95” sulla patente di guida posseduta) della circolare del Ministero dell'Interno
300/A/6220/20/111/2/2 del 4.9.2021, sebbene tale disposizione riguardasse una fase normativa superata, come anche indicato dai commi 3 e 5 dell'art. 2.
Va invero considerato che l'infrazione per cui è causa è stata elevata in data
31.7.2021 ed alla stessa trova applicazione la Direttiva UE 2018/645, recepita dal nostro ordinamento con il Decreto legislativo n. 50/2020 entrato in vigore il 25.6.2020, il cui art. 6 ha modificato l'art. 22 del Codice della Strada (dlgs 21.11.2005 n 286).
Si reputa opportuno riportare l'art. 22 anzidetto nella versione ratione temporis applicabile, con riferimento ai commi di interesse, che così prevedono: “6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno
Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno
Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale di guida per il trasporto di merci mediante:
a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95";
b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95"" Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalita' di pag. 6/9 rilascio della carta di qualificazione del conducente e di apposizione del codice unionale "95";
6-bis. Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice
"95" dell'Unione e che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.
1072/2009, al fine di certificare la conformita' alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza”.
Tanto premesso in diritto va in fatto osservato che, secondo quanto si evince dal verbale n. 700016963648 del 31.7.2021, il conducente del complesso veicolare, Sig. , è cittadino ucraino e dunque CP_5
extracomunitario dipendente di impresa stabilita in uno Stato membro, nella specie la Repubblica Slovacca, al quale è stato contestato di circolare alla guida del citato complesso veicolare adibito a trasporto professionale di cose esibendo “CQC” ucraina.
La contestazione risulta legittima in quanto la CQC non proviene da uno
Stato membro UE e dunque non risponde al requisito prescritto dall'art. 22, co. 6 lett. b) (nonostante appaia il codice 95 elemento non rilevante al confronto con il dato normativo suesposto).
Tuttavia il verbale contiene la precisazione, peraltro suscettibile, come si dirà, di assumere rilievo dirimente, per cui l'attestato del conducente di cui era in possesso il , pur se proveniente dalla Repubblica della CP_5
Slovacchia, era stato “rilasciato successivamente alla data del 23.5.2020” indicata dalla circolare ministeriale citata nel verbale.
Orbene al riguardo va rilevato che la data di rilascio dell'attestato costituisce un elemento fondamentale ai fini della validità o meno del pag. 7/9 documento, posto che a norma del comma 6-bis dell'art. 22 del codice della strada: “Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice
"95" dell'Unione e che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.
1072/2009, al fine di certificare la conformita' alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza”. Orbene la data che funge da discrimine per il rilascio in tempo utile dell'attestato del conducente è riconducibile al 25.6.2020 (data di entrata in vigore dell'art. 6 dlgs
50/2020).
Ciò posto, venendo all'esame del verbale di contestazione dell'infrazione per cui è causa non può che riscontrarsi la indeterminatezza della descrizione del fatto sanzionato, in contrasto con il principio di legalità dell'illecito amministrativo, in quanto, in disparte il riferimento alla data del 23.5.2020 in luogo di quella del 25.6.2020, manca del tutto la specifica e puntuale indicazione della data effettiva di rilascio dell'attestato del conducente, rilevata dagli agenti verbalizzanti della Polizia Stradale. La contestazione dell'infrazione è pertanto carente di un elemento decisivo per la valutazione del disvalore del fatto.
Ne deriva che la decisione del Giudice di pace, pur se con diversa motivazione sul punto, va confermata.
Nulla sulle spese, stante la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pag. 8/9 - Rigetta l'appello, confermando integralmente, pur se con diversa motivazione, la sentenza del Giudice di Pace di Sanremo n. 407/2023 del 25.09.2023, resa a definizione del giudizio rg. 1441/2021.
- Nulla sulle spese.
Giorni sette per la motivazione.
Si dà atto ai fini di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che l'appello è respinto.
Imperia, 11/04/2025.
Il Giudice
dott. Maria Teresa De Sanctis
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Imperia
Sezione Civile
R.G. 528/2024
In funzione di Giudice di Appello ed in persona della dott.ssa Maria Teresa
De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado n. RG 528/2024 tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova presso i cui uffici in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato;
-appellante- contro
(P.IVA SK2120824134) con sede in Diviaki Vad CP_1
Nitrikou, Slovacchia, in persona del legale rappresentante e CP_2
(P.IVA , con sede in via Alfieri 128 CP_3 P.IVA_2
Sesto San Giovanni (MI) in persona del legale rappresentante CP_4
(in qualità di proprietario del veicolo sottoposto a fermo
[...]
amministrativo) rappresentati e difesi in primo grado dall'avv. Marco
Monga (C.F. con studio in Piacenza via Santa C.F._1
Franca 49/a.
-appellati contumaci- Per la riforma della sentenza n. 407/23 del Giudice di Pace di Sanremo Dott. Cristina
Zeppa, emessa all'esito del procedimento R.G. n. 1441/2021, mediante la quale è stato accolto il ricorso presentato da e CP_1 CP_3
CONCLUSIONI: per parte appellante: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante si duole della ricostruzione del Giudice di pace in merito alla omessa consumazione del potere di opposizione in capo alle ricorrenti
(proprietaria del trattore stradale) e CP_1 CP_3
(proprietaria del semirimorchio), obbligate in solido con il trasgressore Sig.
(conducente del complesso veicolare) nonostante CP_5
quest'ultimo avesse pagato in forma ridotta la sanzione pecuniaria comminatagli con il verbale n. 700016963648 in data 31.7.2021 dalla
Polizia Stradale di per violazione di cui all'art. 116 comma 16° del Pt_1
C.d.S.
L'appellante sostiene che il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dagli obbligati in solido in quanto il pagamento della sanzione in misura ridotta da parte dell'autore dell'illecito ha effetto liberatorio anche nei riguardi degli obbligati solidali, estinguendo l'obbligazione. Dal che l'appellante inferisce che per gli obbligati solidali, parimenti che per il trasgressore, sarebbe preclusa la facoltà di proporre opposizione a norma dell'art. 204 bis Cod. Strada.
In aggiunta a ciò, l'appellante fa rilevare come in ogni caso la CP_1
e la avrebbero potuto tutt'al più censurare la
[...] CP_3
sanzione accessoria del fermo amministrativo per vizi suoi propri, richiamando il costante indirizzo giurisprudenziale (sez. un., 29/07/2008, n.
pag. 2/9 20544), secondo cui in tema di violazioni al codice della strada, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude all'interessato la possibilità di far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata.
Tali argomentazioni non sono suscettibili di positivo apprezzamento in quanto valgono nei riguardi del soggetto stesso che abbia effettuato il pagamento in misura ridotta, il quale conserverà il diritto di censurare unicamente la sanzione accessoria per vizi suoi propri.
La posizione degli obbligati in solido deve, viceversa, essere ricostruita nel senso che è loro preclusa, come all'autore dell'illecito, ove quest'ultimo abbia estinto l'obbligazione mediante il pagamento ridotto, la proponibilità dell'opposizione avverso il verbale di contestazione dell'infrazione stradale;
tuttavia, pur se è preclusa la contestazione in sede giudiziaria della sanzione pecuniaria stante l'effetto estintivo dell'obbligazione, va riconosciuto all'obbligato solidale il diritto di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione, a proprio carico, delle sanzioni accessorie (nella specie il fermo amministrativo) con la precisazione per cui, non potendo il diritto di agire in giudizio dell'obbligato in solido ritenersi condizionato dal comportamento di altro soggetto, l'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata degli artt. 204-bis, 196 del decreto legislativo
30 aprile 1992 n. 285, 7 dlgs 2011 n. 150 e 24 Cost. porta a ritenere che il coobbligato possa contestare il verbale al fine di vedersi annullare la pag. 3/9 sanzione accessoria, così potendo non solo far valere vizi propri della sanzione accessoria, ma anche far accertare l'illegittimità del verbale al solo e specifico fine di far annullare la sanzione accessoria.
Se dunque è evidente che il pagamento in misura ridotta produce effetto liberatorio anche nei confronti degli obbligati solidali, il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale operato dal Giudice di pace deve intendersi come diretto a desumerne il principio per cui il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del proprietario del veicolo, coobbligato in solido, non preclude all'autore materiale della violazione – o viceversa, a parti invertite, come è nel caso di specie, il pagamento in misura ridotto da parte dell'autore materiale della violazione non preclude all'obbligato in solido - di proporre opposizione quando dalla violazione consegua anche l'irrogazione della autonoma sanzione accessoria, atteso che nessuna norma ostacola l'obbligato solidale ad adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione a suo carico della sanzione accessoria che si presenta come l'unica suscettibile di opposizione in sede giudiziaria, di modo che l'iniziativa dell'obbligato solidale non deve essere considerata come diretta all'annullamento del verbale, ma alla contestazione della sua illegittimità, al solo fine di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare la sanzione accessoria (c.f.r. Corte Cost. sentenza 0471 del 2005).
Si reputa utile richiamare testualmente il passaggio della sentenza 0471 del
2005 della Corte Costituzionale, ove è dato leggere: “(..) E' chiaro, infine, come l'iniziativa intrapresa dal contravventore non possa essere considerata propriamente diretta all'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale ex art. 204-bis del codice della
pag. 4/9 strada, bensi' al mero accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso”;
Siffatta interpretazione sistematica delle disposizioni del codice della
Strada è stata recepita dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Catanzaro sez. I, 23/08/2023, n. 1151), che qui si condivide, la quale, fermo il principio consolidato richiamato anche dall'odierno appellante (per tutte
Cass. 37999/2021), ha tuttavia, in un caso analogo a quello che ci occupa, ritenuto ammissibile l'appello “atteso che appare irragionevole ritenere – qualora sia comminata una sanzione accessoria e il pagamento non sia stato effettuato dal trasgressore ma dal coobbligato in solido – che questi non possa contestare il verbale al fine di vedersi annullare la sanzione accessoria qualora si sostenga l'ingiustizia della contestazione”.
Per le suesposte considerazioni, i motivi principali di appello avanzati Contr dall si rivelano infondati e vanno rigettati.
Con l'ultimo motivo di impugnazione attinente al merito della causa, viene censurata la motivazione della decisione impugnata in quanto avrebbe considerato illegittima la contestazione della infrazione stradale ai sensi dell'art. 116 co. 16 C.d.S. sulla base della sola verifica di corrispondenza formale tra il modello di cui all'allegato II della Direttiva UE 2003/59 e la carta di qualificazione del conducente in possesso del sig. , CP_5
senza tenere conto del fatto che la carta di qualificazione del sig. CP_5
risulta essere stata rilasciata dall'Ucraina, ed in quanto avrebbe ritenuto sufficiente il possesso della CQC, sulla scorta dell'art. 2 comma 1 (secondo cui “l'assolvimento dell'obbligo della CQC può essere dimostrato pag. 5/9 attraverso il possesso di una carta di qualificazione del conducente, conforme al modello di cui all'allegato II della Direttiva 2003/59/CE ovvero attraverso la presenza del codice unionale “95” sulla patente di guida posseduta) della circolare del Ministero dell'Interno
300/A/6220/20/111/2/2 del 4.9.2021, sebbene tale disposizione riguardasse una fase normativa superata, come anche indicato dai commi 3 e 5 dell'art. 2.
Va invero considerato che l'infrazione per cui è causa è stata elevata in data
31.7.2021 ed alla stessa trova applicazione la Direttiva UE 2018/645, recepita dal nostro ordinamento con il Decreto legislativo n. 50/2020 entrato in vigore il 25.6.2020, il cui art. 6 ha modificato l'art. 22 del Codice della Strada (dlgs 21.11.2005 n 286).
Si reputa opportuno riportare l'art. 22 anzidetto nella versione ratione temporis applicabile, con riferimento ai commi di interesse, che così prevedono: “6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno
Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno
Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale di guida per il trasporto di merci mediante:
a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95";
b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95"" Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalita' di pag. 6/9 rilascio della carta di qualificazione del conducente e di apposizione del codice unionale "95";
6-bis. Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice
"95" dell'Unione e che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.
1072/2009, al fine di certificare la conformita' alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza”.
Tanto premesso in diritto va in fatto osservato che, secondo quanto si evince dal verbale n. 700016963648 del 31.7.2021, il conducente del complesso veicolare, Sig. , è cittadino ucraino e dunque CP_5
extracomunitario dipendente di impresa stabilita in uno Stato membro, nella specie la Repubblica Slovacca, al quale è stato contestato di circolare alla guida del citato complesso veicolare adibito a trasporto professionale di cose esibendo “CQC” ucraina.
La contestazione risulta legittima in quanto la CQC non proviene da uno
Stato membro UE e dunque non risponde al requisito prescritto dall'art. 22, co. 6 lett. b) (nonostante appaia il codice 95 elemento non rilevante al confronto con il dato normativo suesposto).
Tuttavia il verbale contiene la precisazione, peraltro suscettibile, come si dirà, di assumere rilievo dirimente, per cui l'attestato del conducente di cui era in possesso il , pur se proveniente dalla Repubblica della CP_5
Slovacchia, era stato “rilasciato successivamente alla data del 23.5.2020” indicata dalla circolare ministeriale citata nel verbale.
Orbene al riguardo va rilevato che la data di rilascio dell'attestato costituisce un elemento fondamentale ai fini della validità o meno del pag. 7/9 documento, posto che a norma del comma 6-bis dell'art. 22 del codice della strada: “Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice
"95" dell'Unione e che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.
1072/2009, al fine di certificare la conformita' alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza”. Orbene la data che funge da discrimine per il rilascio in tempo utile dell'attestato del conducente è riconducibile al 25.6.2020 (data di entrata in vigore dell'art. 6 dlgs
50/2020).
Ciò posto, venendo all'esame del verbale di contestazione dell'infrazione per cui è causa non può che riscontrarsi la indeterminatezza della descrizione del fatto sanzionato, in contrasto con il principio di legalità dell'illecito amministrativo, in quanto, in disparte il riferimento alla data del 23.5.2020 in luogo di quella del 25.6.2020, manca del tutto la specifica e puntuale indicazione della data effettiva di rilascio dell'attestato del conducente, rilevata dagli agenti verbalizzanti della Polizia Stradale. La contestazione dell'infrazione è pertanto carente di un elemento decisivo per la valutazione del disvalore del fatto.
Ne deriva che la decisione del Giudice di pace, pur se con diversa motivazione sul punto, va confermata.
Nulla sulle spese, stante la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pag. 8/9 - Rigetta l'appello, confermando integralmente, pur se con diversa motivazione, la sentenza del Giudice di Pace di Sanremo n. 407/2023 del 25.09.2023, resa a definizione del giudizio rg. 1441/2021.
- Nulla sulle spese.
Giorni sette per la motivazione.
Si dà atto ai fini di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che l'appello è respinto.
Imperia, 11/04/2025.
Il Giudice
dott. Maria Teresa De Sanctis
pag. 9/9